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LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARII

Procedimenti amministrativi sono disciplinati dalla legge 241 del 1990, che ha profondamente modificato le regole tradizionali di comportamento e i rapporti fra Stato - cittadini. Questi rapporti ora hanno anche natura collaborativa, mediante l'introduzione di istituti come: interpello, accertamento con adesione, conciliazione e autotutela.

Le agenzie fiscali devono operare nel rispetto dei principi di trasparenza, ossia conoscibilità all'esterno dell'azione amministrativa, e di pubblicità, ovvero accessibilità agli atti e ai documenti dei procedimenti.

Tra i principi comunitari che interessano l'azione delle agenzie fiscali sono da menzionare il contraddittorio, la risarcibilità dei danni prodotti dall'Amministrazione, il termine ragionevole, la legittima aspettativa, la proporzionalità.

Anche lo Statuto dei diritti del contribuente contiene diverse norme che disciplinano i rapporti fra

Amministrazione finanziaria e i contribuenti. L'art. 10 dispone che i rapporti tra contribuenti e amministrazione siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

La buona fede in senso oggettivo è una regola di comportamento, sia dell'Amministrazione che del contribuente, conforme ai principi di correttezza. È in buona fede, e pertanto non potrà essere sanzionato, il contribuente che: incorre nella violazione di una norma tributaria, se ha agito in conformità a indicazioni dell'Amministrazione stessa, successivamente modificate; oppure che abbia adottato un comportamento in seguito a ritardi, errori o omissioni dell'Amministrazione stessa.

È compito dell'Amministrazione:

  1. Garantire comunicazioni comprensibili;
  2. Motivare i propri atti e indicare l'ufficio presso il quale è possibile impugnarli;
  3. Informare il contribuente di qualsiasi atto o circostanza a sua conoscenza che possa far scaturire
una sanzione;d) Procedere ad iscrizione a ruolo in base alla dichiarazione, invitare il contribuente a fornire i documenti e chiarimenti necessari.

Il legittimo affidamento

La tutela del legittimo affidamento rappresenta un'applicazione importante del principio della buona fede. E' un principio riconosciuto sia dalla giurisprudenza comunitaria sia da quella nazionale.

Il legislatore ha inteso tutelare il contribuente che si comporta in buona fede facendo affidamento sulle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Se il contribuente si è attenuto ad una data interpretazione ministeriale, ed in seguito tale interpretazione è mutata in peggio, il nuovo orientamento non può valere per il passato. Da ciò deriva che sono legittimi gli atti di accertamento che hanno per oggetto fatti accaduti prima della revisione peggiorativa dell'interpretazione.

La tutela dell'affidamento non solo impedisce di irrogare sanzioni e interessi, ma anche di

pretendere il tributo. Il contraddittorio

All'interno del procedimento tributario non esiste una norma generale che stabilisca l'adoverosità del contraddittorio. Può dunque accadere che il contribuente riceva un avviso di accertamento senza essere a conoscenza che la sua posizione fiscale sia stata sottoposta a controllo, e senza essere quindi stato posto in grado di contrapporre delle prove contrarie agli indizi di evasione acquisiti dall'ufficio.

Il contraddittorio è previsto da norme specifiche per talune circostanze: ad esempio per l'imposizione fiscale basata su uno studio di settore, in cui appunto una norma specifica prevede che il contribuente possa essere convocato per il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto di accertamento. Vi sono quindi norme che prevedono caso per caso la facoltà o l'obbligo dell'ufficio di ascoltare il contribuente.

Il diritto di accesso agli atti. La legge 241 del 1990 attribuisce a

Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ossia di prendere visione, richiedere ed eventualmente ottenere copia di tali documenti. Ciò consente ai cittadini di vedere garantiti i propri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale assicura trasparenza e svolgimento imparziale della propria attività.

L'interpello ordinario

L'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede il diritto di presentare alla Agenzia delle entrate istanze specifiche, in cui si richiede un parere circa l'interpretazione di una disposizione tributaria riguardo un caso concreto e personale, il cosiddetto interpello ordinario.

L'istanza di parere va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia, la quale deve rispondere per iscritto entro 120 giorni; la richiesta va accompagnata dalla propria interpretazione, e se non si riceve risposta essa è da

Considerarsi legittima (silenzio-assenso). L'istanza può essere presentata solo da chi svolge una attività che comporta l'applicazione delle norme a cui si riferisce l'interpello. Qualora l'istanza venisse formulata da un numero elevato di contribuenti e concernesse la stessa questione, l'Amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione. Il parere dell'Agenzia è vincolante sul piano soggettivo; qualora il contribuente non volesse adeguarsi ad una risposta negativa, può impugnare l'eventuale avviso di rettifica.

Potere di autotutela. La stessa autorità che ha emanato un atto, in ossequio al principio di legalità e buona fede, ha il dovere di eliminare i vizi che rendono illegittimo un atto e di ritirare gli atti illegittimi. Nella disciplina di autotutela tributaria si parla di revoca e di annullamento di atti illegittimi: la revoca è da riferire agli atti infondati,

ossia viziati nei contenuti; l'annullamento è da riferire agli atti che presentano vizi di legittimità. Il garante del contribuente Presso ogni Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate è istituito il Garante del contribuente, che è un organo collegiale formato da tre membri scelti e nominati dal presidente della Commissione Tributaria Regionale. Il Garante è autonomo rispetto alla Amministrazione ed ha il compito di tutelare il contribuente che lamenta disfunzioni, irregolarità e qualunque comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria. CAP 8) L'IMPOSIZIONE - L'AZIONE AMMINISTRATIVA LA FATTISPECIE DELL'IMPOSIZIONE, O DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA Potere e attività di imposizione officiosa risultano fenomeni giuridici eventuali e non necessari. Il rapporto giuridico tributario nasce e si estingue con l'adempimento del soggetto.

passivo. L'imposizione officiosa nasce dal mancato adempimento dell'obbligazione di imposta. Il potere di imposizione ha la funzione di far recuperare delle quote di tributo, la cui mancata esazione deriva dall'inadempimento dell'obbligato. Pertanto la fattispecie dell'accertamento può essere costituita da:

  1. Omesso adempimento dell'obbligo di dichiarazione: se il soggetto passivo omette di presentare la dichiarazione, la violazione di tale obbligo viene assunta a fattispecie costitutiva del potere di imposizione;
  2. Presentazione di una denuncia inesatta: una denuncia è inesatta quando espone, anche solo in parte, dati non veritieri che portano a risultati diversi da quelli effettivi.

Se il contribuente omette di dichiarare o non dichiara compiutamente il presupposto e la base imponibile del tributo, è compito della Agenzia delle Entrate svolgere indagini ed emettere un atto amministrativo, denominato "avviso di accertamento" o

“Atto di imposizione”. ACCERTAMENTO

L'attività di accertamento può essere intesa sia come procedimento che come provvedimento.

Come procedimento rappresenta una serie di attività messe in atto dagli uffici finanziari per verificare la correttezza, la conformità alla legge e la veridicità delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Come provvedimento rappresenta l'atto conclusivo del procedimento con il quale gli uffici finanziari mettono a conoscenza il contribuente degli esiti dell'attività di accertamento.

Nell'attività di accertamento dobbiamo quindi distinguere:

a) Fase istruttoria

b) Redazione dell'avviso di accertamento

La FASE ISTRUTTORIA è svolta dagli uffici della agenzia delle entrate e dalla guardia di finanza, che esercitano il controllo sostanziale delle dichiarazioni. Tale controllo inizia con l'accesso, seguito da ispezioni documentali e da altri controlli, e si conclude con la

redazione di un “processo verbale di constatazione”. Gli accessi e le ispezioni sono ammesse per fini fiscali, ma devono essere regolati da leggi speciali. L’accesso nei locali è disciplinato dalla legge 633/1972. Gli accessi sono sostanzialmente di 3 tipi:

  1. Accesso in luoghi aperti al pubblico: non è richiesta un’autorizzazione particolare ma solamente l’autorizzazione del Dirigente dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, o del comandante di zona della Guardia di Finanza, che ne identifica lo scopo.
  2. Accesso in abitazioni dei contribuenti: è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica che può essere concessa soltanto in presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.
  3. Accesso in locali con finalità abitative ed economiche: è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma non sono necessari i gravi indizi.

L’accesso permette l’effettuazione

Formattazione del testo

Si parla di ispezione quando l'accesso ha lo scopo di analizzare un determinato elemento documentale o materiale; si parla di verifica quando l'accesso è seguito da ispezioni di documenti, libri, registri, e tutte le scritture obbligatorie e non, compresi controlli di magazzino. Pertanto la verifica è una forma specifica di controllo volta a esaminare la completezza, la veridicità e l'esattezza della contabilità.

La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi, termine prorogabile per altri 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine.

Al termine, come già detto, viene redatto il Processo Verbale di Constatazione, che sintetizza i dati rilevati dal controllo. Il contribuente può, entro 60 giorni, comunicare osservazioni.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AAAiutostudio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giurisprudenza Prof..