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Le funzioni del Consiglio Europeo
Le funzioni del Consiglio Europeo sono disciplinate dall'art. 15 del Trattato sull'Unione Europea:
- Dà gli impulsi necessari allo sviluppo della UE
- Definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione
- Non esercita funzioni legislative
- Ha il potere di nomina del proprio Presidente, dell'Alto Rappresentante di concerto con il Presidente della Commissione, nomina la Commissione Europea insieme al Parlamento Europeo e nomina il comitato esecutivo della Banca Centrale Europea
- Ha il potere di decidere su aspetti importanti di funzionamento di altre Istituzioni, per es. spetta al Consiglio Europeo decidere la ripartizione tra gli Stati membri dei seggi nel Parlamento Europeo
- Decide gli orientamenti strategici della programmazione legislativa per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Per lungo tempo, gli atti del Consiglio Europeo, avendo sostanzialmente un contenuto
politico non sono stati ritenuti impugnabili davanti alla Corte di giustizia; Tuttavia il Trattato di Lisbona ha espressamente previsto che le decisioni del Consiglio europeo sono impugnabili davanti alla Corte di Giustizia, no in materia di PESC.
Quindi la funzione del Consiglio Europeo è una funzione generale di indirizzo politico.
CONSIGLIO – art. 16 TUE
Il Consiglio (detto anche Consiglio dell'Unione Europea) è un organo intergovernativo composto da un rappresentante di ciascun stato membro a livello ministeriale, scelto in funzione della materia oggetto di trattazione. La composizione del Consiglio è variabile, in quanto muta al variare degli argomenti di volta in volta posti al suo ordine del giorno. Tra le diverse formazioni, l'art. 16 TUE cita:
- Consiglio "Affari generali", assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio e si occupa della preparazione del Bilancio;
- Consiglio "Affari esteri", elabora
L'azione esterna della UE è determinata dal Consiglio europeo, che definisce le linee strategiche. La presidenza del Consiglio è esercitata dagli Stati membri a rotazione paritaria semestrale, con votazione a maggioranza qualificata. Viene predeterminato un gruppo di 3 Stati membri (troika) per un periodo di 18 mesi. I 2 Stati membri che non sono in carica assistono il membro che ricopre la presidenza.
La presidenza del Consiglio "affari esteri" spetta all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, non ad uno Stato membro.
Nel funzionamento del Consiglio un ruolo significativo è svolto da un suo organo: COREPER, cioè Comitato dei Rappresentanti Permanenti. Il COREPER si riunisce in due formazioni differenti, a seconda del tipo di questioni che deve discutere. La distinzione tra COREPER I e COREPER II è basata sulla natura delle questioni trattate.
Il COREPER I è composto dai vice-capi delegazione degli stati membri. Si occupa prevalentemente di questioni tecniche relative a agricoltura e pesca, ambiente, competitività, istruzione, gioventù e cultura, trasporti, telecomunicazioni ed energia, ecc.
Il COREPER II è composto dai capi delegazione degli stati membri. Si occupa delle questioni politicamente più delicate ed istituzionali relative a giustizia e affari interni, ecc.
Il COREPER ha il compito di ricevere dal Consiglio la proposta della Commissione, e dopo adeguata istruttoria, la stessa è posta in discussione al fine di raggiungere una posizione unanime. Se tale posizione si raggiunge, la questione viene scritta al punto A dell'ordine del giorno del Consiglio il quale l'approva senza rimetterla in discussione; se al contrario non si raggiunge una posizione unanime, la questione viene iscritta al punto
Bdell'ordine del giorno, e viene riesaminata e discussa nel Consiglio e dopo inviata di nuovo al Coreper. Il Consiglio vota a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e dell'Alto Rappresentante, secondo un sistema in cui la maggioranza si consegue quando si raggiunge il 55% dei membri del Consiglio e si hanno un minimo di 15 Stati membri che rappresentino il 65% della popolazione. Ci sono, però, dei settori, uno per tutti quello dell'armonizzazione fiscale, in cui il Consiglio vota all'unanimità. La maggioranza semplice per questioni procedurali, per l'adozione del regolamento interno del Consiglio, ecc. Il Consiglio ha anche funzioni esecutive in materia di politica estera. Oltre alle funzioni che esercita insieme al Parlamento Europeo (funz. Legislativa e di Bilancio), definisce le politiche dell'Unione Europea e ha funzioni generali di coordinamento dell'attività della UE. Avvia i negoziati e conclude gli accordi.Consiglio interviene nella nomina di altre Istituzioni, come la Commissione e la Corte dei Conti.
L'ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
L'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, introdotto dal Trattato di Amsterdam e arricchito da quello di Lisbona, è un organo "ibrido" poiché, oltre ad essere il presidente del Consiglio "Affari esteri", riveste lo status di componente della Commissione, della quale è uno dei vicepresidenti. Il Consiglio europeo, di comune accordo con il Presidente della Commissione, ne determina sia la nomina che la fine del mandato. La sua nomina è inoltre subordinata all'approvazione del Parlamento europeo. Egli è qualificato inoltre come "mandatario" del Consiglio, soggetto quindi alle sue determinazioni.
Per quanto riguarda le sue funzioni l'Alto rappresentante vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione.
Riguardo alla materia della PESC l'Alto rappresentante svolge una funzione di proposta nei confronti del Consiglio, di attuazione delle decisioni dello stesso Consiglio, così come del Consiglio europeo, di rappresentanza dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e di consultazione. Di particolare importanza sono le funzioni dell'Alto rappresentante nell'attuazione delle missioni, implicanti l'impiego di mezzi civili e militari. Inoltre dall'Alto rappresentante dipende il Servizio Europeo per l'Azione Esterna.
COMMISSIONE EUROPEA - art. 17 TUE
La Commissione Europea rappresenta l'interesse generale dell'Unione ed è chiamata ad adottare, a tal fine, tutte le decisioni appropriate. È un'Istituzione esecutiva ed indipendente. Attualmente è formata da un componente per stato membro, per cui vi sono 27 membri. La procedura di nomina è complessa: prima si procede all'indicazione da parte del
Consiglio europeo al Parlamento Europeo di un candidato alla nomina di Presidente della Commissione; poi il Presidente della Commissione, d'intesa con gli Stati membri, forma l'elenco dei membri della Commissione e attribuisce a ciascuno di essi un portafoglio che in qualunque momento può modificare e ritirare; i membri della Commissione sono scelti in base alle competenze. I singoli candidati alla Commissione sono soggetti al voto di approvazione da parte del Parlamento Europeo. Il Presidente affida ai commissari particolari settori d'attività per espletare le proprie competenze. I commissari restano in carica per circa 5 anni, rinnovabili. Una posizione di primato è attribuita al Presidente: ha un ruolo attivo nell'individuazione di candidati alla carica di commissario; stabilisce gli orientamenti politici e l'organizzazione interna della Commissione; ripartisce le competenze ai membri della Commissione, così come la loro modifica.Presidente della Commissione può nominare dei vicepresidenti. Di norma la Commissione si riunisce una volta a settimana. Si riunisce, inoltre, ogni volta che se ne presenta la necessità.
La principale competenza della Commissione europea è la proposta legislativa (non c'è atto legislativo dell'Unione, salvo rarissimi casi, che non parta da una proposta della Commissione). Ha una funzione esecutiva nel senso che, per esempio, dà esecuzione al bilancio dell'Unione. Ha una funzione di vigilanza sull'attuazione da parte degli Stati membri degli obblighi dell'Unione. Poi ha una funzione di rappresentanza tanto sul piano interno, quanto soprattutto sul piano internazionale, perché nelle materie non appartenenti al campo della politica estera e sicurezza, la rappresentanza spetta al Presidente della Commissione europea. È il negoziatore degli accordi internazionali e vigila sul rispetto dei Trattati.
LA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA La Corte di Giustizia, originariamente, era l'unica istituzione giudiziaria della Comunità europea. Successivamente, con una decisione del Consiglio del 1988, fu istituito un secondo organo giudiziario, il Tribunale di primo grado, che pur non avendo acquistato il rango di "istituzione", è stato formalmente inserito nei Trattati. Il Tribunale è stato creato per due esigenze:- per decongestionare la Corte di giustizia rispetto agli smisurati ricorsi che rischiavano di minare l'efficienza e la funzionalità;
- per garantire un doppio grado di giurisdizione, con il diritto di impugnare la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.