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L'ITER LEGIS REGIONALE SI DIVIDE IN 3 FASI:
I diversi statuti possono presentare piccole differenze nel processo legislativo, del quale tuttavia non cambia eccessivamente la struttura principale, suddivisa in:
- La prima fase è la fase di iniziativa, che spetta alla Giunta regionale, ai singoli Consiglieri regionali e ad altri soggetti se disciplinati dallo Statuto.
- Ad essa segue sempre la fase dell'esame in consiglio regionale, la quale avviene attraverso un procedimento in fase referente e seguendo la struttura delle tre letture, tipica delle Camere. Affinché una legge possa essere approvata c'è bisogno della maggioranza relativa dei voti.
- A questo punto inizia l'ultima fase, quella di promulgazione, ad opera del Presidente della Giunta regionale, il quale non ha potere di rinvio e deve quindi pubblicare la nuova legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Una volta approvata, la legge può essere impugnata da parte del Governo, per vizi.
dilegittimità di fronte alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla promulgazione. Prima della riforma del Titolo V del 2001, una volta approvata, una legge questa doveva essere presentata al governo, che poteva rinviarla. A quel punto seguiva una seconda deliberazione a maggioranza assoluta, dopo la quale era possibile l’impugno sia per vizi di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, che per vizi di merito davanti al Parlamento. Oggi non è più previsto un controllo preventivo da parte del Governo.
L'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE
L’art. 119 Cost. concede l’autonomia finanziaria sia alle Regioni che a tutti gli altri livelli territoriali di governo. Con riferimento alle Regioni possiamo distinguere le entrate nelle seguenti categorie:
- patrimonio della Regione;
- tributi propri;
- quote di partecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
- fondo perequativo istituito dallo Stato destinato ai
Regioni; individuazione delle modalità per determinare i fabbisogni standard regionali; soppressione dei trasferimenti statali alle Regioni ordinaria. Nonostante tutto ciò, a causa della crisi finanziaria del 2011-12 per ridurre la spesa pubblica e per esigenze di coordinamento statali, lo Stato ha limitato l'autonomia regionale. La Corte costituzionale reputò come legittima tale manovra in quanto era volta al coordinamento della finanza pubblica e al rispetto del principio generale di equilibrio di bilancio.
L'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE
L'art. 121 Cost. indica come organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
L'art. 123 c.4 ha introdotto anche il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato dai nuovi Statuti Regionali, che permette il dialogo tra Regione ed enti locali.
La composizione e il funzionamento degli organi regionali trova disciplina all'interno dei singoli Statuti Regionali.
Il Consiglio regionale
Consiglio regionale, il cui mandato ha durata di 5 anni, viene eletto dagli elettori regionali, in concomitanza con l'elezione della Camera. Ogni Statuto stabilisce il proprio meccanismo di trasformazione di voti in seggi, il quale dev'essere comunque conforme ai principi fondamentali della Repubblica.
Una volta eletto, è compito dei consiglieri eleggere il Presidente del Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza. Come in Parlamento sono anche previsti i gruppi consiliari, le commissioni consiliari competenti per materia e la conferenza dei capigruppo.
I consiglieri regionali:
- La loro carica presenta molte analogie con la carica parlamentare, essi infatti "non sono chiamati a rispondere alle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (insindacabilità).
- Devono inoltre operare senza vincoli di mandato, in quanto ogni consigliere deve rappresentare la regione e non solo il collegio in cui è stato eletto e ricevono.
un'indennità. Il Consiglio regionale svolge numerose funzioni tra le quali ricordiamo: l'esercizio della potestà statuaria; l'esercizio della potestà legislativa; l'esercizio della potestà regolamentare regionale, nei limiti riconosciuti dallo Statuto Regionale; l'adozione degli indirizzi generali dell'attività regionale; la possibilità di indirizzare proposte di legge alle Camere del Parlamento nazionale; l'elezione dei rappresentanti regionali per integrare il Parlamento in seduta comune nel procedimento di elezione del Presidente della Repubblica; la richiesta di referendum abrogativo o costituzionale.
La Giunta
La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e dagli assessori da lui nominati, che rispondono soltanto al Presidente, il quale ha anche facoltà di revocarli.
Il rapporto di fiducia intercorre solo tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale.
La Giunta è l'organo
esecutivo della Regione, le cui funzioni sono: - promuovere l'iniziativa delle leggi regionali e degli altri atti normativi al Consiglio regionale; - ricorrere alla Corte costituzionale per impugnare leggi o atti con forza di legge dello Stato o di altre Regioni per proporre conflitti di attribuzione; - svolgere poteri normativi d'urgenza, tramite decreti-legge regionali; - svolgere poteri normativi in base a legge consiliare di delega, tramite decreti legislativi regionali. Il Presidente della Giunta, dirige la politica generale della Giunta e ne risponde davanti al consiglio regionale (con il quale intrattiene un rapporto fiduciario), promulga le leggi ed emana i regolamenti oltre a rappresentare la Regione. GLI ENTI LOCALI Gli enti locali a carattere infra-regionale si dividono in: Comune: È l'organo di governo più antico, attualmente disciplinato dal Testo unico sugli enti locali, dallo Statuto e dalla Costituzione. Gli organi del Comune sono: 1) Il Sindaco; svolge1) Il Sindaco; ha numerose funzioni tra le quali la nomina dei responsabili degli uffici, la definizione degli incarichi, la funzione di "ufficiale di Governo" nelle materie di statocivile, sanità e igiene pubblica e di polizia giudiziaria. È inoltre responsabile dell'amministrazione comunale, convoca e presiede la Giunte ed infine sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2) La Giunta; è composta dagli assessori di fiducia del Sindaco e collabora nell'amministrazione del Comune.
3) Il Consiglio comunale; delibera sugli atti fondamentali dell'amministrazione comunale e ha un mandato di cinque anni. Che, nei comuni con più di 15.000 residenti, presenta un Presidente. Al Consiglio, in via residuale, spetta deliberare sugli atti fondamentali dell'amministrazione comunale.
Provincia: Le origini delle Province risalgono al periodo prerepubblicano e la Costituzione ne riafferma l'esistenza. Nel corso degli ultimi anni ci
sono state numerosi tentativi di riforma volte ad abolire le province per attuare un contenimento della spesa pubblica. Tale decisione è stata considerata illegittima dalla Corte costituzionale, la quale però ha proseguito con una revisione costituzionale in merito. Da tale revisione la Provincia è stata considerata un ente di "secondo livello" i cui organi non sono eletti dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni che ne fanno parte. Oggi svolge principalmente funzioni di coordinamento dei comuni in ambiti di interesse sovracomunale e di gestione di alcuni settori specifici (edilizia scolastica, manutenzione strade provinciali...). Gli organi della Provincia sono: - Il Presidente; - Il Consiglio provinciale; - L'Assemblea dei sindaci che detiene poteri consultivi, propositivi e di controllo. Città metropolitana Le Città metropolitane sono state costituite solo nel 2014, nonostante esse siano state previste dal Legislatore già a partire dagli anni Novanta.Lo scopo di questo organo di Governo è quello di dare una regolamentazione alle nuove città che, a seguito della loro forte espansione, hanno incluso nei loro confini numerosi Comuni e numerose Province. Le prime Città metropolitane sono Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari e Reggio Calabria.
Sia l'organizzazione che le funzioni delle città metropolitane sono simili a quelle delle Province. Gli organi sono:
- il Sindaco metropolitano, che coincide con il Sindaco del comune capoluogo;
- il Consiglio metropolitano, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni metropolitani;
- l'Assemblea metropolitana, composta da tutti i sindaci dei comuni medesimi.
Le funzioni svolte sono:
- funzioni di pianificazione strategica;
- funzioni di pianificazione generale;
- funzioni di promozione dello sviluppo economico.
LE ESIGENZE DI LEALE COLLABORAZIONE NEL NUOVO SISTEMA POLICENTRICO
A seguito delle leggi introdotte nel 1999 e nel 2001, il modello italiano,
seppur rimanga unitario, presenta forti caratteri di decentramento territoriale. La mancanza di strumenti di coordinamento ha infatti accentuato i contenziosi tra Stato e Regioni e tra Comuni e Province, rispettivamente davanti alla Corte costituzionale e al giudice costituzionale. Nel 2016 si cercherà di risolvere questo problema tramite una riforma costituzionale che prevedeva un bicameralismo imperfetto ma venne bocciata dal referendum popolare. Attualmente al fine di ridurre gli attriti sono presenti delle forme di collaborazione dette conferenze (organi collegiali), la più importante è la "Conferenza Stato-Regioni", a cui partecipano i rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali. La loro funzione principale è mediare tra i diversi enti territoriali nella fase di elaborazione degli atti del Governo che incidono sugli interessi e sulle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali. Solitamente esprimono