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Forma di governo semipresidenziale
La forma di governo semipresidenziale, come ad esempio l'ordinamento francese della V Repubblica dal 1958, è un mix tra forma parlamentare e forma presidenziale. Questo sistema è nato per volontà di De Gaulle durante la crisi di Algeria, con il rischio di un colpo di Stato in Francia. De Gaulle chiede al Parlamento di scrivere una Costituzione, il quale aggiunge alcuni paletti, come il mantenimento dei rapporti ducali tra Parlamento e Governo.
Il corpo elettorale elegge:
- L'assemblea legislativa, la quale accorda la fiducia al Governo (ciò che succede nella forma di governo parlamentare, come ad esempio in Italia).
- Il Presidente, con mandato quinquennale, il quale nomina il Primo Ministro (seconda carica dello Stato).
presiede il Consiglio dei Ministri, può sciogliere massimo 2 volte in 12 mesi l'Assemblea nazionale ed esercita per emergenza poteri straordinari. Nella prassi si occupa principalmente di politica estera e nomina il Governo.
Governo
Il Presidente è chiamato a mantenere un rapporto di fiducia con l'Assemblea nazionale. Viene diretto al Primo Ministro, che assicura il rapporto di fiducia con il Parlamento e si occupa degli aspetti quotidiani ed è presieduto dal presidente.
Parlamento bicamerale: assemblea nazionale e senato (quest'ultimo rappresenta le collettività territoriali)
C'è rischio di divergenza politica tra Presidente ed Assemblea, ad esempio elezione di un Presidente di destra e di un'assemblea di sinistra. In caso di differenza di colore politico l'unica soluzione per il Presidente è che il Governo da lui nominato sia di colore opposto al suo, quindi di colore del Parlamento, che solo in quel caso concede la fiducia. Questo viene chiamato
Il rischio di coabitazione, ovvero la situazione in cui il potere esecutivo è coabitato da soggetti (Presidente e Governo) di colori diversi. In questo caso, il potere del presidente è limitato, è il Governo che ne detiene la "fetta" più ampia. La soluzione al rischio di coabitazione è lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari a breve distanza temporale l'una dall'altra.
Governo direttoriale: La forma di governo che prevede la massima separazione dei poteri. Applicata in parte oggi in Svizzera, è quella che prevede la nomina ma non la revoca dei 7 membri del Direttorio da parte del Parlamento. Il Direttorio è l'organo che detiene il potere esecutivo, la funzione di Capo dello Stato è svolta a turno dai membri del Direttorio. Se si crea una frattura politica tra Parlamento e Direttorio, il sistema va in stallo, perché il Parlamento non può mandare a casa il Direttorio. A sua volta
neanche il Direttorio può sciogliere anticipatamente il Parlamento. LA MAGISTRATURA: Complesso di organi che, esercitando il potere giudiziario, assicura l'interpretazione, l'applicazione delle norme giuridiche e l'esecuzione delle loro disposizioni. Vi si accede per concorso, a prescindere dalla propria fede politica. È svolta su iniziativa di parte e con carattere ex-post. Tipologie di giurisdizione: - Ordinaria: civile e penale. - Amministrativa: corpo di giudici (Tribunali Amministrativi Regionali e in seconda istanza, il Consiglio di Stato). - Contabile: normalmente riguarda l'impiego dei soldi pubblici (Corte dei Conti). - Tributaria: riguarda il pagamento delle imposte (commissione tributaria). - Militare: ha giurisdizione ampia principalmente in tempo di guerra (Tribunali militari). Il Consiglio di Stato: organo bifronte; disciplinato dall'articolo 100 comma 1. È da un lato organo di vertice della giustizia amministrativa (come la Cassazione,dopo 1° grado al Tar posso andare in 2° grado in Consiglio di Stato), dall’altro organo consultivo che rende pareri tendenzialmente nei confronti del Governo che possono essere vincolanti o non vincolanti e obbligatori o facoltativi. Tendenzialmente sono obbligatori e non vincolanti (Governo ha l’obbligo di chiedere, ma può discostarsi dalla decisione presa). Tratta le controversie tra cittadini e pubblica amministrazione per tutelare gli interessi legittimi del ricorrente.
La Corte dei Conti: disciplinato dall’articolo 100 comma 2. Organo di vertice della giustizia controllo contabile successivo alla gestione del bilancio contabile, svolge controllo che il bilancio dello Stato a ne anno sia conforme al bilancio preventivo fatto ad inizio anno. Con controllo preventivo di cadenza regolare la C.d.C. riferisce al Parlamento. Svolge inoltre legittimità su atti rilevanti dell’amministrazione, che possono essere anche atti del Governo.
L'atto è legittimo la C.d.C. appone un visto, disponendo poi la registrazione dell'atto, se non è d'accordo può rimandare l'atto al mittente che deve modificarlo. Il Governo può però decidere di procedere sotto la propria responsabilità anche se la C.d.C non appone il visto, chiedendo la registrazione del provvedimento "con riserva" (non sono d'accordo, ma se insisti approvo). Con cadenza mensile la C.d.C. invia al Parlamento la lista dei provvedimenti registrati con riserva.
Contenzioso pensionistico responsabilità
Si occupa di trattare controversie riguardanti: amministrazione dei pubblici dipendenti, amministratori e funzionari di società sotto il controllo pubblico.
Tribunali militari
Hanno doppio ruolo:
- pace, in tempo di pace giudicano reati militari commessi da membri delle Forze Armate
- guerra, in tempo di guerra giudicano quanto previsto per legge.
Commissioni tributarie provinciali regionali
Le commissioni tributarie provinciali regionali sono...
Le divise in e e trattano di questioni imposte e tasseriguardanti tra amministrazione nanziaria dello Stato e i cittadini.
Corte Costituzionale
La tratta:
- controversie costituzionali
- Casi di stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione, in materia penale.
Principi Costituzionali in tema di giurisdizione:
- La precostituzione del giudice naturale: art. 25 “nessuno può essere distolto dal giudice naturale costituito per legge”; garanzia che il sistema giuridico organizzi un sistema di giudici per grado e materia su criteri stabili prima del reato e non ex post.
- La soggezione del giudice alla sola legge: il giudice è assoggettato alla sola legge, non può non applicarla, neanche nel caso in cui essa sia illegittima (contrasta con la costituzione), in quel caso il giudice deve domandare delucidazione, inviando gli atti, alla Corte Costituzionale.
- Obbligo di motivazione dei provvedimenti (art.111 Cost, comma)
- Obbligatorietà dell'azione penale (art. 112):
- L'azione penale è esercitata, per obbligo, dal Pubblico Ministero, appena egli ne viene a conoscenza. Essa è imprescindibile requisito dell'indipendenza del PM. Lavora all'interno delle Procure della Repubblica. Gode di indipendenza funzionale da altri poteri, è inoltre esclusa qualsiasi discrezionalità di quest'ultimo nell'istituire un procedimento penale qualora vi siano prove sufficienti per dimostrare l'esistenza di un reato.
- Ricorribilità per Cassazione di tutti i provvedimenti che limitano la libertà personale.
- Diritto di difesa: il (art. 24) è azionabile sia contro lo Stato che contro i soggetti privati. Si principia su due garanzie del contraddittorio:
- Non può essere provata la colpevolezza dell'imputato dalle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sottratto all'interrogatorio da parte.
dell'imputato o del suo difensore. Imparzialità e terzietà del Giudice: - Deriva dall'art. 3 della Costituzione, Principio di Uguaglianza. Garantisce il ruolo super partes del giudice e la sua assoluta estraneità rispetto alla res iudicanda. principio del giusto processo, Il introdotto dalla legge costituzionale n.2 del 1999, ha legami con l'articolo 6, CEDU. Esso comporta: - parità delle parti nel contraddittorio, tutto ciò che è consentito ad una parte deve essere consentito anche all'altra (portare testimoni, eseguire sopralluoghi). - Terzietà del giudice fi fi fi ffi - Ragionevole durata del processo arti. 111, Cost. Comma 2. Indipendenza della magistratura: La posizione costituzionale della magistratura è caratterizzata da: - indipendenza interna (o funzionale): assoluta parità ed indipendenza tra i magistrati, che non sono organizzati secondo gerarchie ma solo per diversità di funzioni (art. 107).
Indipendenza esterna (o organizzativa): dell'ordine giudiziario nei confronti degli altri poteri dello stato. E' vietata ogni forma di soggezione di altri poteri, al fine di garantire l'autonomia decisionale. Garanzie in favore dell'indipendenza: - Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 108): sulla materia ordinamento giudiziario può intervenire solamente la legge. (importante perché ciò implica che non possa essere direttamente soggetta al potere esecutivo). - Soggezione dei giudici alla sola legge: - Inamovibilità dei giudici: il giudice può essere spostato solamente con il proprio consenso o dal Consiglio Superiore della Magistratura con una procedura particolare, non può quindi essere sposato dal potere esecutivo (Governo). - Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109): forze di polizia che collaborano con la magistratura. Il PM, durante le indagini, dispone direttamente delle forze di.polizia di cuinecessita, senza dover chiedere permesso al Ministro dell'Interno (colui che si occupa delle forze di polizia).
Limiti eventuali all'iscrizione ai partiti.
Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107 comma 3).
La responsabilità dei magistrati:
Per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, i magistrati sono soggetti a responsabilità:
- Civile: parte lesa privata della sua libertà personale a causa di dolo o colpa grave del magistrato o di diniego di giustizia. È di competenza della magistratura ordinaria e si con gura nel diritto di risarcimento della parte lesa ai danni del magistrato. È lo stato che paga per il giudice, può rivalersi per ammontare pari a 1/3 del suo stipendio annuale.
- Penale: giudici responsabili dei reati commessi nell'esercizio della funzione giurisdizionale.