Il contratto collettivo
Origini e prime ricostruzioni
Il contratto collettivo viene descritto in generale come il contratto sottoscritto dalle associazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro con la finalità di regolare l'applicazione verso i rapporti di lavoro dei dipendenti operanti nel settore produttivo rappresentato dai soggetti stipulanti. Questa racchiude una definizione sommaria tra soggetto, ambito applicativo e oggetto di un CC.
Viene qualificato come contratto normativo, definito accordo volto a regolare futuri rapporti con attitudine più verso la legge che per l'attività negoziale. Una prima distinzione concettuale tra contratto collettivo e contratto individuale, dice che le norme del CC integrano i futuri contratti individuali stipulati dai lavoratori rappresentati. Infatti con l'acquisizione dell'effetto obbligatorio del CC sul contratto individuale restava irrisolto un altro problema relativo all'efficacia reale (inderogabilità) del CC sull'individuale. In assenza di legge, un'eventuale violazione dell'obbligo del datore nell'applicare il CC, produceva effetti obbligatori, senza che il lavoratore potesse invocare applicazione diretta al suo rapporto di fonte collettiva.
Il contratto collettivo corporativo
Nel periodo dominato dal fascismo, fu vietata la libertà sindacale, in quanto era riconosciuta ad un solo sindacato la rappresentanza legale di ciascuna categoria produttiva. I soggetti sindacali aventi riconoscimento legale erano quelli con una sicura "fede nazionale". Le altre associazioni non avevano alcun potere per incidere nel regolamentare i rapporti di lavoro nelle imprese. Il CC corporativo era considerato fonte di diritto, avente natura pubblicistica, in quanto le associazioni sindacali riconosciute erano considerate enti pubblici, con attribuzione di efficacia normativa verso i lavoratori e i datori di tale unità produttiva a prescindere dall'affiliazione sindacale.
Fase transitoria
Con la caduta del fascismo e la soppressione degli istituti corporativi, sono state inserite disposizioni di ultrattività dei CC corporativi per mantenere le condizioni minime di regolamentazione dei rapporti di lavoro, in attesa di dar vita ad una libera attività negoziale collettiva. L'idea era che il legislatore sarebbe intervenuto con un sistema per i CC post-corporativismo per fargli acquisire efficacia erga omnes. Un questione sorgeva tra il CC corporativo e il CC post-corporativismo, in quanto tale problema era posto in essere dalla differente forza giuridica regolatrice. Il CC corporativo era fonte in senso proprio, ed era efficace verso gli appartenenti a determinate categorie produttive. Il CC post-corporativismo era efficace verso i soci delle associazioni stipulanti secondo regole private di rapporto negoziale.
L'assetto costituzionale
Con l'avvenire del testo costituzionale sono mutate diverse situazioni sia in materia di diritto sindacale e sia in materia di contrattazione collettiva. L'art. 39, co.1, Cost. sancisce la libertà di organizzazione sindacale, includendo anche il principio di libertà di contrattazione. Altra questione riguarda il fatto di consentire ai CC stipulati da libere associazioni sindacali, il potere vincolante per tutti coloro appartenenti ad una determinata categoria produttiva. Altra questione era segnata dal fatto che il principio di libertà organizzativa presupponeva il pluralismo sindacale, in modo da costituire varie associazioni sindacali rappresentanti di tale categoria. Un soluzione plausibile era la costituzione di un unico contratto collettivo nazionale di categoria con efficacia erga omnes. Con l'attuazione della seconda parte dell'art.39 avrebbe affidato alle associazioni sindacali registrate (riconosciute), il potere di stipulare i CC con efficacia erga omnes. L'art. 39 seconda parte (co.2,3,4) prevedeva la selezione di soggetti sindacali abilitati a costituire CC sulla base di registrazione presso uffici locali o centrali, configurata come onere e non come obbligo per il sindacato, passaggio indispensabile solo se avesse voluto partecipare alla stipulazione dei CC con efficacia generalizzata, attraverso tale avrebbe acquisito personalità giuridica. Un'altra soluzione è quella di semplificare il pluralismo sindacale con il contratto unico di categoria, scopo attinto con la rappresentanza unitaria di sindacati registrati in proporzione ai loro iscritti, scelta che non attribuisce potere negoziale ai sindacati maggiormente rappresentativi.
Inattuazione post-costituzionale e legge Vigorelli
Il sistema definito con la seconda parte dell'art.39 non ebbe mai attuazione, e le motivazioni più plausibili potevano essere:
- La registrazione dei sindacati avrebbe implicato controlli e le associazioni avrebbero presentato stessi interessi.
- La costituzione di una rappresentanza unitaria avrebbe penalizzato le associazioni sindacali più piccole.
- Le confederazioni erano condizionate dai partiti politici.
In questo modo con la mancata attuazione si entrò in una situazione di stallo.
-
Riassunti sull'argomento del contratto collettivo, nozioni di contratto collettivo nazionale e differenze con il co…
-
Diritto del lavoro - il contratto collettivo
-
Diritto del lavoro - il diritto sindacale
-
Il contratto