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IL CONTRATTO COLLETTIVO

Origi e prime ricostruzioni

Il contratto collettivo viene descritto in generale come il contratto sottoscritto dalle

associazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro con la finalità di regolare l’applicazione

verso i rapporti di lavoro dei dipendenti operanti nel settore produttivo rappresentato dai

soggetti stipulanti. Questa racchiude una definizione sommaria tra soggetto, ambito

applicativo e oggetto di un CC.

Viene qualificato come contratto normativo, definito accordo volto a regolare futuri

rapporti con attitudine più verso la legge che per l’attività negoziale.

Una prima distinzione concettuale tra contratto collettivo e contratto individuale, dice

che le norme del CC integrano i futuri contratti individuali stipulati dai lavoratori

rappresentati. Infatti con l’acquisizione dell’effetto obbligatorio del CC sul contratto

individuale restava irrisolto un altro problema relativo all’efficacia reale (inderogabilità) del

CC sull’individuale.

In assenza di legge, un’eventuale violazione dell’obbligo del datore nell’applicare il CC,

produceva effetti obbligatori, senza che il lavoratore potesse invocare applicazione diretta

al suo rapporto di fonte collettiva.

Il contratto collettivo corporativo

Nel periodo dominato dal fascismo, fu vietata la libertà sindacale, in quanto era

riconosciuta ad un solo sindacato la rappresentanza legale di ciascun categoria

produttiva. I soggetti sindacali aventi riconoscimento legale erano quelli con una sicura

“fede nazionale”.

Le altre associazioni non avevano alcun potere per incidere nel regolamentare i rapporti di

lavoro nelle imprese.

Il CC corporativo era considerato fonte di diritto, avente natura pubblicistica, in quanto le

associazioni sindacali riconosciute era considerate enti pubblici, con attribuzione di

efficacia normativa verso i lavoratori e i datori di tale unità produttiva a prescindere

dall’affiliazione sindacale.

Fase transitoria

Con la caduta del fascismo e la soppressione degli istituti corporativi, sono state inserite

disposizioni di ultrattività dei CC corporativi per mantenere le condizioni minime di

regolamentazione dei rapporti di lavoro, in attesa di dar vita ad una libera attività negoziale

collettiva.

L’idea era che il legislatore sarebbe intervenuto con un sistema per i CC post-

corporativismo per fargli acquisire efficacia erga omnes.

Un questione sorgeva tra il CC corporativo e il CC post-corporativismo, in quanto tale

problema era posto in essere dalla differente forza giuridica regolatrice.

Il CC corporativo era fonte in senso proprio, ed era efficacia verso gli appartenenti a

determinate categorie produttive.

Il CC post-corporativismo era efficace verso i soci delle associazioni stipulanti secondo

regole private di rapporto negoziale.

L’assetto costituzionale

Con l’avvenire del testo costituzionale sono mutate diverse situazioni sia in materia di

diritto sindacale e sia in materia di contrattazione collettiva.

L’art. 39, co.1, Cost. sancisce la libertà di organizzazione sindacale, includendo anche

il principio di libertà di contrattazione.

Altra questione riguarda il fatto di consentire ai CC stipulati da libere associazioni

sindacali, il potere vincolante per tutti coloro appartenenti ad una determinata categoria

produttiva.

Altra questione era segnata dal fatto che il principio di libertà organizzativa presupponeva

il pluralismo sindacale, in modo da costituire varie associazioni sindacale rappresentanti

di tale categoria.

Un soluzione plausibile era la costituzione di un unico contratto collettivo nazionale di

categoria con efficacia erga omnes.

Con l’attuazione della seconda parte dell’art.39 avrebbe affidato alle associazioni

sindacali registrate (riconosciute), il potere di stipulare i CC con efficacia erga omnes.

L’art. 39 seconda parte (co.2,3,4) prevedeva la selezione di soggetti sindacali abilitati a

costituire CC sulla base di registrazione presso uffici locali o centrali, configurata come

onere e non come obbligo per il sindacato, passaggio indispensabile solo se avesse

voluto partecipare alla stipulazione dei CC con efficacia generalizzata, attraverso tale

avrebbe acquisito personalità giuridica.

Un’altra soluzione è quella di semplificare il pluralismo sindacale con il contratto unico di

categoria, scopo attinto con la rappresentanza unitaria di sindacati registrati in proporzione

ai loro iscritti, scelta che non attribuisce potere negoziale ai sindacati maggiormente

rappresentativi.

Inattuazione post-costituzionale e legge Vigorelli

Il sistema definito con la seconda parte dell’art.39 non ebbe mai attuazione, e le

motivazioni più plausibili potevano essere :

• la registrazione dei sindacati avrebbe implicato controlli e le associazioni avrebbero

presentato stessi interessi.

• la costituzione di una rappresentanza unitaria avrebbe penalizzato le associazioni

sindacali più piccole.

• le confederazioni erano condizionate dai partiti politici.

In questo modo con la mancata attuazione si entrò in una situazione di stallo, in quanto

restava scoperto il fronte per garantire i minimi inderogabili di trattamento.

In via transitoria fu emanata una legge, la legge 741/1959 detta anche legge Vigorelli

(allora Ministro del Lavoro) con il compito di risolvere il problema dell’estensione

dell’efficacia erga omnes dei CC post-corporativi in attesa di dare attuazione alla seconda

parte dell’art. 39 Cost.

La legge delegava il Governo ad emanare norme per assicurare minimi di trattamento

economico-normativo verso gli appartenenti a determinate categorie produttive ed

unificarsi a clausole di CC prima dell’entrata in vigore della legge entro 1 anno.

La legge poneva alcuni problemi risolti e irrisolti fra quali aveva:

• problemi fra rapporti dei CC corporativi e CC con efficacia erga omnes.

• di rapporti fra livelli contrattuali.

• di successione fra contratto di diritto comune e erga omnes.

• di rapporti fra contratti recepiti con d.lgs. e quelli normativa inderogabili già

esistente.

Se il tempo di emanazione superava l’anno, interveniva l’art.6 della legge prorogando il

termine di altri 15 mesi.

La Corte costituzionale con la sentenza 106/1962 dichiarò la legge Vigorelli illegittima

perché violava l’art.39 Cost., configurandola come frode perché il meccanismo di

estensione dell’efficacia erga omnes era “alternativo” da quello configurato con l’art.39

Cost.

Contratto collettivo di diritto comune : il problema dell’efficacia soggettiva

Con la mancata attuazione dell’art.39 Cost. seconda parte, faceva sì di qualificare il CC

nell’ambito del diritto privato.

La prima questione era quella di definire l’efficacia soggettiva dei CC, cioè i soggetti ai

quali si estende il CC.

Il presupposto dell’estensione passa tramite il vincolo associativo che lega i soggetti

rappresentati ai soggetti rappresentanti.

La compatibilità tra il modello individuale – privatistico e sindacale – collettivo riguarda

l’elaborazione di un interesse collettivo.

Domanda : a chi si applica il CC ?

Risposta: ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.

È stata sviluppata un’applicazione surrentizia dell’art. 39 Cost. realizzata dal Testo Unico

sulla rappresentanza del 2014 e narra che il CCNL sottoscritto da un numero di

associazioni sindacali pari al 50% + 1 della rappresentanza sindacale sia vincolante per

tutte le associazioni aderenti al TU, efficace soggettivamente verso i lavoratori dipendenti

da imprese aderenti alle organizzazioni sindacali datoriali del TU e anche a sindacati non

stipulanti il CC.

Tecniche di estensione dell’efficacia del CC al di là del vincolo associativo

L’iscrizione del lavoratore presso l’associazione sindacale è condizione necessaria, ma

non sufficiente per ottenere gli effetti di applicazione del CC al suo rapporto.

La cosa più importante è che il datore sia iscritto all’associazione sindacale stipulante e

che il CC sia vincolante per esso, questo indica che se il datore non fosse iscritto ad

un’associazione sindacale datoriale, non è vincolato all’applicazione del CC per la

categoria appartenente.

Il problema sorge se il datore svolgesse più attività, già in passato regolato con l’art. 2070

del c.c. nel quale cita che se esercita più di un’attività con carattere autonomo, si applica

ad ognuno di esse norme del CC ai rispettivi rapporti.

Altra considerazione (non attuando l’art. 2070) è la prevalenza al criterio dell’iscrizione

presso associazioni stipulanti, in quanto se fosse iscritto ad una sola categoria, applicava il

CC di essa anche a quelli di altre categorie.

Il problema principale era riuscire a vincolare il datore non iscritto all’applicazione del CC

di categoria. Il tema fu affrontato dalla giurisprudenza per dirimere controversie in cui

invocano l’applicazione del CC e il datore era costretto ad opporsi perché non iscritto

all’associazione di categoria.

I giudici hanno emanato una serie di fatti per mantenere vincolato il datore non affiliato :

il primo meccanismo di estensione del CC al di là del vincolo associativo, affonda

1. le sue ragioni nella tutela costituzionale del diritto alla retribuzione citato dall’art. 36.

Un primo problema era l’individuazione di un criterio per identificare la giusta retribuzione

nell’ambito dell’individuale, più idoneo era affidarsi all’art. 36 Cost.

Successivamente tale meccanismo entrò in contrasto con l’efficacia soggettiva del CC,

risolvendo il tutto con l’individuazione di tariffe salariali nei CC di diritto comune utilizzate

come parametro per il giusto salario.

Si faceva affidamento all’art. 1474 c.c. il quale citava che il prezzo di un “bene” veniva

determinato tenendo conto del valore di mercato. Tale articolo si ricollega al fatto che il

valore di mercato della prestazione lavorativa è rinvenibile nel CC del settore in cui opera il

datore.

sono presenti anche situazioni in cui è il legislatore a imporre al datore

2. l’applicazione del CC.

Questo riguarda casi in cui l’applicazione è legata alla concessione di una serie di benefici.

Prototipo di tale tecnica è l’art. 36 dello Statuto : obbliga l’imprenditore appaltatore di

opere pubbliche o destinatari di agevolazioni fiscali concessi dallo Stato, di applicare o

farne applicare verso i lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle del CC di

categoria o zona.

L’estensione di efficacia soggettiva del CC ai datori non affiliati è pa

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigfanto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Corazza Luisa.