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IL CONTRATTO COLLETTIVO
Origi e prime ricostruzioni
Il contratto collettivo viene descritto in generale come il contratto sottoscritto dalle
associazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro con la finalità di regolare l’applicazione
verso i rapporti di lavoro dei dipendenti operanti nel settore produttivo rappresentato dai
soggetti stipulanti. Questa racchiude una definizione sommaria tra soggetto, ambito
applicativo e oggetto di un CC.
Viene qualificato come contratto normativo, definito accordo volto a regolare futuri
rapporti con attitudine più verso la legge che per l’attività negoziale.
Una prima distinzione concettuale tra contratto collettivo e contratto individuale, dice
che le norme del CC integrano i futuri contratti individuali stipulati dai lavoratori
rappresentati. Infatti con l’acquisizione dell’effetto obbligatorio del CC sul contratto
individuale restava irrisolto un altro problema relativo all’efficacia reale (inderogabilità) del
CC sull’individuale.
In assenza di legge, un’eventuale violazione dell’obbligo del datore nell’applicare il CC,
produceva effetti obbligatori, senza che il lavoratore potesse invocare applicazione diretta
al suo rapporto di fonte collettiva.
Il contratto collettivo corporativo
Nel periodo dominato dal fascismo, fu vietata la libertà sindacale, in quanto era
riconosciuta ad un solo sindacato la rappresentanza legale di ciascun categoria
produttiva. I soggetti sindacali aventi riconoscimento legale erano quelli con una sicura
“fede nazionale”.
Le altre associazioni non avevano alcun potere per incidere nel regolamentare i rapporti di
lavoro nelle imprese.
Il CC corporativo era considerato fonte di diritto, avente natura pubblicistica, in quanto le
associazioni sindacali riconosciute era considerate enti pubblici, con attribuzione di
efficacia normativa verso i lavoratori e i datori di tale unità produttiva a prescindere
dall’affiliazione sindacale.
Fase transitoria
Con la caduta del fascismo e la soppressione degli istituti corporativi, sono state inserite
disposizioni di ultrattività dei CC corporativi per mantenere le condizioni minime di
regolamentazione dei rapporti di lavoro, in attesa di dar vita ad una libera attività negoziale
collettiva.
L’idea era che il legislatore sarebbe intervenuto con un sistema per i CC post-
corporativismo per fargli acquisire efficacia erga omnes.
Un questione sorgeva tra il CC corporativo e il CC post-corporativismo, in quanto tale
problema era posto in essere dalla differente forza giuridica regolatrice.
Il CC corporativo era fonte in senso proprio, ed era efficacia verso gli appartenenti a
determinate categorie produttive.
Il CC post-corporativismo era efficace verso i soci delle associazioni stipulanti secondo
regole private di rapporto negoziale.
L’assetto costituzionale
Con l’avvenire del testo costituzionale sono mutate diverse situazioni sia in materia di
diritto sindacale e sia in materia di contrattazione collettiva.
L’art. 39, co.1, Cost. sancisce la libertà di organizzazione sindacale, includendo anche
il principio di libertà di contrattazione.
Altra questione riguarda il fatto di consentire ai CC stipulati da libere associazioni
sindacali, il potere vincolante per tutti coloro appartenenti ad una determinata categoria
produttiva.
Altra questione era segnata dal fatto che il principio di libertà organizzativa presupponeva
il pluralismo sindacale, in modo da costituire varie associazioni sindacale rappresentanti
di tale categoria.
Un soluzione plausibile era la costituzione di un unico contratto collettivo nazionale di
categoria con efficacia erga omnes.
Con l’attuazione della seconda parte dell’art.39 avrebbe affidato alle associazioni
sindacali registrate (riconosciute), il potere di stipulare i CC con efficacia erga omnes.
L’art. 39 seconda parte (co.2,3,4) prevedeva la selezione di soggetti sindacali abilitati a
costituire CC sulla base di registrazione presso uffici locali o centrali, configurata come
onere e non come obbligo per il sindacato, passaggio indispensabile solo se avesse
voluto partecipare alla stipulazione dei CC con efficacia generalizzata, attraverso tale
avrebbe acquisito personalità giuridica.
Un’altra soluzione è quella di semplificare il pluralismo sindacale con il contratto unico di
categoria, scopo attinto con la rappresentanza unitaria di sindacati registrati in proporzione
ai loro iscritti, scelta che non attribuisce potere negoziale ai sindacati maggiormente
rappresentativi.
Inattuazione post-costituzionale e legge Vigorelli
Il sistema definito con la seconda parte dell’art.39 non ebbe mai attuazione, e le
motivazioni più plausibili potevano essere :
• la registrazione dei sindacati avrebbe implicato controlli e le associazioni avrebbero
presentato stessi interessi.
• la costituzione di una rappresentanza unitaria avrebbe penalizzato le associazioni
sindacali più piccole.
• le confederazioni erano condizionate dai partiti politici.
In questo modo con la mancata attuazione si entrò in una situazione di stallo, in quanto
restava scoperto il fronte per garantire i minimi inderogabili di trattamento.
In via transitoria fu emanata una legge, la legge 741/1959 detta anche legge Vigorelli
(allora Ministro del Lavoro) con il compito di risolvere il problema dell’estensione
dell’efficacia erga omnes dei CC post-corporativi in attesa di dare attuazione alla seconda
parte dell’art. 39 Cost.
La legge delegava il Governo ad emanare norme per assicurare minimi di trattamento
economico-normativo verso gli appartenenti a determinate categorie produttive ed
unificarsi a clausole di CC prima dell’entrata in vigore della legge entro 1 anno.
La legge poneva alcuni problemi risolti e irrisolti fra quali aveva:
• problemi fra rapporti dei CC corporativi e CC con efficacia erga omnes.
• di rapporti fra livelli contrattuali.
• di successione fra contratto di diritto comune e erga omnes.
• di rapporti fra contratti recepiti con d.lgs. e quelli normativa inderogabili già
esistente.
Se il tempo di emanazione superava l’anno, interveniva l’art.6 della legge prorogando il
termine di altri 15 mesi.
La Corte costituzionale con la sentenza 106/1962 dichiarò la legge Vigorelli illegittima
perché violava l’art.39 Cost., configurandola come frode perché il meccanismo di
estensione dell’efficacia erga omnes era “alternativo” da quello configurato con l’art.39
Cost.
Contratto collettivo di diritto comune : il problema dell’efficacia soggettiva
Con la mancata attuazione dell’art.39 Cost. seconda parte, faceva sì di qualificare il CC
nell’ambito del diritto privato.
La prima questione era quella di definire l’efficacia soggettiva dei CC, cioè i soggetti ai
quali si estende il CC.
Il presupposto dell’estensione passa tramite il vincolo associativo che lega i soggetti
rappresentati ai soggetti rappresentanti.
La compatibilità tra il modello individuale – privatistico e sindacale – collettivo riguarda
l’elaborazione di un interesse collettivo.
Domanda : a chi si applica il CC ?
Risposta: ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.
È stata sviluppata un’applicazione surrentizia dell’art. 39 Cost. realizzata dal Testo Unico
sulla rappresentanza del 2014 e narra che il CCNL sottoscritto da un numero di
associazioni sindacali pari al 50% + 1 della rappresentanza sindacale sia vincolante per
tutte le associazioni aderenti al TU, efficace soggettivamente verso i lavoratori dipendenti
da imprese aderenti alle organizzazioni sindacali datoriali del TU e anche a sindacati non
stipulanti il CC.
Tecniche di estensione dell’efficacia del CC al di là del vincolo associativo
L’iscrizione del lavoratore presso l’associazione sindacale è condizione necessaria, ma
non sufficiente per ottenere gli effetti di applicazione del CC al suo rapporto.
La cosa più importante è che il datore sia iscritto all’associazione sindacale stipulante e
che il CC sia vincolante per esso, questo indica che se il datore non fosse iscritto ad
un’associazione sindacale datoriale, non è vincolato all’applicazione del CC per la
categoria appartenente.
Il problema sorge se il datore svolgesse più attività, già in passato regolato con l’art. 2070
del c.c. nel quale cita che se esercita più di un’attività con carattere autonomo, si applica
ad ognuno di esse norme del CC ai rispettivi rapporti.
Altra considerazione (non attuando l’art. 2070) è la prevalenza al criterio dell’iscrizione
presso associazioni stipulanti, in quanto se fosse iscritto ad una sola categoria, applicava il
CC di essa anche a quelli di altre categorie.
Il problema principale era riuscire a vincolare il datore non iscritto all’applicazione del CC
di categoria. Il tema fu affrontato dalla giurisprudenza per dirimere controversie in cui
invocano l’applicazione del CC e il datore era costretto ad opporsi perché non iscritto
all’associazione di categoria.
I giudici hanno emanato una serie di fatti per mantenere vincolato il datore non affiliato :
il primo meccanismo di estensione del CC al di là del vincolo associativo, affonda
1. le sue ragioni nella tutela costituzionale del diritto alla retribuzione citato dall’art. 36.
Un primo problema era l’individuazione di un criterio per identificare la giusta retribuzione
nell’ambito dell’individuale, più idoneo era affidarsi all’art. 36 Cost.
Successivamente tale meccanismo entrò in contrasto con l’efficacia soggettiva del CC,
risolvendo il tutto con l’individuazione di tariffe salariali nei CC di diritto comune utilizzate
come parametro per il giusto salario.
Si faceva affidamento all’art. 1474 c.c. il quale citava che il prezzo di un “bene” veniva
determinato tenendo conto del valore di mercato. Tale articolo si ricollega al fatto che il
valore di mercato della prestazione lavorativa è rinvenibile nel CC del settore in cui opera il
datore.
sono presenti anche situazioni in cui è il legislatore a imporre al datore
2. l’applicazione del CC.
Questo riguarda casi in cui l’applicazione è legata alla concessione di una serie di benefici.
Prototipo di tale tecnica è l’art. 36 dello Statuto : obbliga l’imprenditore appaltatore di
opere pubbliche o destinatari di agevolazioni fiscali concessi dallo Stato, di applicare o
farne applicare verso i lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle del CC di
categoria o zona.
L’estensione di efficacia soggettiva del CC ai datori non affiliati è pa