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L’UE
missione in Bosnia-Erzegovina o missione Atalanta in Somalia).
interviene inoltre integrando gli Stati potenzialmente fonti di instabilità
all’interno dell’Unione stessa (es. prospettiva europea degli Stati balcanici)
relazioni strette con gli “Stati vicini”
e contribuisce a stabilire (politica di
vicinato). Nei rapporti con gli Stati vicini inoltre particolare rilevanza ha il
tentativo di risoluzione del conflitto arabo-israeliano e israelo-palestinese.
L’UE si propone poi di assicurare il buon funzionamento dei meccanismi
internazionali e il rispetto del diritto internazionale, favorendo il
consolidamento di organi come la CPI o propositori di Convenzioni
(ONU, OMS, etc.). Si propone inoltre di sostenere nell’ottica di
multilaterali
rapporti multilaterali i rapporti, anche economici, con altre organizzazioni
come il Consiglio d’Europa, l’OSCE o l’UA.
di carattere regionale,
Dal punto di vista delle implicazioni politiche si invitano gli Stati membri a
dare maggiore sostegno alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni 85
internazionali, ma si punta soprattutto sulla necessità di aumentare le
missioni autonome dell’UE anche in tema di disarmo e non proliferazione
delle armi di distruzione di massa (si è mantenuto un certo riserbo a
impegnarsi in questo tipo di missioni militari) e di terrorismo (es. caso del
Mali).
Infine vi è un invito a trasformare le forze armate in forze più flessibili,
capaci di affrontare le nuove minacce. Tutti questi propositi, implementati nel
2003, trovano recepimento soprattutto in seguito al Trattato di Lisbona.
7.4.2 La Global Strategy frutto del lavoro dell’Alto
La Global Strategy, documento del 2016
per l’Unione Federica Mogherini
rappresentante (ora rappresentante anche
la Commissione perché periodo post-Lisbona), viene adottata dopo un lavoro
diplomatico molto ampio, che ha interessato non solo Stati membri, ma anche
Stati terzi, motivo per cui il linguaggio è a volte poco netto.
“globale” tutti gli aspetti dell’azione
La strategia è nel senso che riguarda
esterna, per cui vi troviamo considerazioni riguardanti politica estera e di
ruolo che l’UE
difesa, ma anche politica commerciale. Vi si definisce il
intende svolgere nella comunità internazionale a partire dal contesto
politico in cui si trova oggi, un contesto molto diverso da quello del 2003.
Certamente influisce sul mutamento delle condizioni la crisi del 2008, ma è
importante soprattutto il cambiamento del contesto attorno all’UE: si è
assistito ad un crollo a sud e sud-est (crisi in Libia e Siria) e ad est (conflitto
fra Ucraina e Russia), che vanno ad aggiungersi ai problemi già esistenti
(conflitti in Azerbaijan e Moldavia).
Si ritiene quindi necessario modificare la strategia elaborata nel 2003,
soprattutto per quanto riguarda strumenti e obiettivi. Principio cardine viene
identificato nel pragmatismo, poi declinato nei vari obiettivi. Fra questi
ultimi viene individuata la necessità di aumentare la resilienza degli Stati 86
nuovi strumenti quali l’autonomia
vicini con strategica. Tutti questi
elementi erano assenti nella strategia del 2003.
implica che l’UE,
Il pragmatismo senza ripudiare la strategia di
esportazione dei valori unionali, decida di cooperare anche con Stati non
disposti a rispettare questi valori (cfr. revisione politica di vicinato del
2015). Si sacrifica insomma in parte uno dei principi cardine dell’Unione in
nome della reazione ad alcune critiche situazioni sopravvenute.
Altra parola chiave è quella della resilienza, che tecnicamente si definisce
come la capacità di resistere a stress. Trasposta in ambito geopolitico questa
intende la capacità degli Stati di attuare riforme per resistere alle
L’UE si propone
pressioni di fonti di instabilità interne ed esterne. quindi
di aumentare la resilienza di Stati terzi, in un’ottica di garanzia della sicurezza
dell’Unione con strumenti quali accordi bilaterali per rafforzare
particolari capacità degli Stati vicini.
L’autonomia punta invece sul fatto che l’UE si
strategica renda conto che
esiste la necessità di potenziare la propria autonoma capacità di difesa,
anche rispetto alla NATO, in risposta soprattutto alla politica aggressiva della
Russia e all’uscita del Regno Unito, uno degli Stati di maggior collegamento
fra UE e NATO, e per far fronte alle carenze dei programmi nazionali, poco
cooperativi e scarsamente finanziati
Si evidenzia la necessità di investire in ricerca e tecnologia in materia di
difesa, invitando a impiegare circa il 20% del budget della difesa in questo
settore, e si rimarca il fatto che il Trattato di Lisbona già fornisce gli strumenti
per integrare la politica di difesa, enumerando un certo elenco di possibili
missioni militari congiunte (art.43 TUE):
1. Azioni congiunte in materia di disarmo;
2. Missioni umanitarie e di soccorso;
3. Missioni di consulenza e assistenza in materia militare;
4. Missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace;
5. Missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi.
Art.43 TUE
1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere
a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo,
le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in ma-
teria militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace
e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le mis-
sioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei
conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo,
anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilen-
done l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappre-
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del
Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, prov-
vede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni. 87
Si parla poi di cooperazione strutturata permanente (art.42, comma6
TUE e art.46 TUE), destinata ad un gruppo di Stati che soddisfano
particolari condizioni: 1) rispondere a criteri più elevati di capacità
militare; 2) aver sottoscritto impegni più vincolanti ai fini delle missioni
più impegnative. Art.42, c.6 TUE
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità mili-
tari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni
più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito
dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo 46. Essa lascia impregiu-
dicato l'articolo 43. Art.46 TUE
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata per-
manente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono
gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione
strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappre-
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una deci-
sione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati
membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa con-
sultazione dell'alto rappresentante.
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla coopera-
zione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappre-
sentante.
Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro
interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggio-
ranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Con-
siglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238,
paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più
assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strut-
turata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la parte-
cipazione di questo Stato.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro
in questione, prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238,
paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione struttu-
rata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che
la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della coope-
razione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5,
sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai
voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti. 88
L’UE si
La PESCO è stata attualmente notificata da parte di 23 Stati.
impegna con queste missioni a intervenire non solo nel vicinato, ma anche
in Asia centrale (anche nell’ottica di collaborazione regionale con l’ASEAN,
di cui si auspica l’evoluzione nel senso di un’organizzazione più integrata fra
gli Stati partecipanti) e in Africa centrale e addirittura si fa riferimento ai
conflitti nel Mar Cinese Meridionale. Lettura XI
XI. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy
for the European Union’s Foreign and Security Policy - High Representative
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Il documento inizia con un tono diverso da quello del 2003, presentando un
l’UE si trova sotto la
contesto in cui il mondo vive un periodo di crisi e
minaccia di vari pericoli, tanto che i risultati conseguiti in termini di pace,
integrazione e prosperità economica sarebbero messi in questi