RELAZIONI ESTERNE DELL’UE
Prof.ssa S. Poli –
Lezione I 18.09.2017
Il corso tratterà gli aspetti giuridici delle relazioni esterne dell’Unione
Europea, entrando in contatto naturalmente però anche con alcune delle
questioni geopolitiche legate ai casi analizzati. La prima parte si concentrerà
sulle competenze dell’UE in materia di trattati e gli aspetti istituzionali, che
caratterizzano l’adozione di norme pattizie internazionali, soffermandosi
sulle problematiche derivate dal confronto fra l’UE in quanto organizzazione
internazionale e i suoi Stati membri e sulle correlate sentenze della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea. Nella seconda parte vedremo invece più nel
aree delle relazioni esterne dell’UE (PESC, Politiche
dettaglio specifiche
ambientali, Politiche commerciali, Politiche di vicinato, etc.).
– LA COMPETENZA ESTERNA DELL’UE
PRIMA PARTE
Cenni generali sull’azione esterna dell’UE
1. di riferimento dell’UE
1.1 Definizione delle relazioni esterne e quadro
Le relazioni esterne sono le azioni intrattenute con soggetti di diritto
internazionale (Stati terzi o organizzazioni internazionali) e si
contrappongono a quelle interne, che consistono invece nel perseguimento di
obiettivi dell’UE nel suo spazio interno (es. mantenimento del mercato
comune). L’azione esterna dell’UE si indirizza quindi verso quegli obiettivi
elencati all’art.3, comma 5 del TUE e all’art.21 del TUE.
L’UE è essenzialmente basata su Trattato sull’Unione
due trattati: 1)
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
Europea (TUE) e 2)
Le disposizioni relative al funzionamento di tutta l’azione esterna
(TFUE).
dell’UE sono contenute nel TFUE, ad eccezione della PESC e della politica
di difesa, che ritroviamo invece nel TUE.
Particolarmente rilevanti con riguardo all’azione esterna sono le norme
contenute nel Titolo V del TUE, che trattano la politica estera e quella di
difesa, e quelle della Parte V del TFUE, che affrontano le politiche esterne
diverse da quelle inerenti alla PESC (politiche ambientali, commerciali, di
vicinato, ma anche normativa sulle sanzioni).
Oggi l’UE è il solo soggetto di diritto internazionale esistente nel diritto
unionale, dopo che essa con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel
2009 si è sostituita alla Comunità Europea (CE). Il Trattato ha infatti
semplificato il sistema europeo con l’abolizione dei tre pilastri,
precedentemente sanciti dal Trattato di Maastricht.
Nello specifico i pilastri erano: I) materie riguardanti il mercato interno, in
cui operava la CE come erede della CEE dal Trattato di Maastricht; II) la 1
PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), all’interno della quale
rientrava la politica di difesa; III) conglomerato di elementi riguardati
immigrazione, asilo, cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,
cooperazione nelle azioni di polizia e politica dei visti.
L’UE prima di Lisbona si occupava del secondo e terzo pilastro, mentre
il primo era affidato alla CE, elemento che faceva sì che esistessero due
complessi di regole diverse fra UE e CE. Nel primo pilastro veniva quindi
1
usato il c.d. metodo comunitario , viceversa nel secondo e terzo pilastro
2
prevaleva il metodo intergovernativo . La Corte di Giustizia aveva nel
primo pilastro pieno potere nel far rispettare appieno il diritto, mentre nel
secondo e terzo questa aveva un’influenza più limitata.
Col Trattato di Lisbona scompare la CE e il sistema dei pilastri, riportando
tutti i settori sotto l’UE e assoggettandoli alle medesime regole. Si arriva
ad applicare il metodo comunitario al primo e terzo pilastro, mentre nel
secondo il metodo intergovernativo subisce solo delle attenuazioni. Ad
esempio la Corte di Giustizia ha una competenza sulla PESC ampliata rispetto
al precedente sistema, ma comunque molto limitata.
1.2 Gli obiettivi e i principi dell’azione esterna
L’art.3, dell’Unione nell’azione
c.5 del TUE stabilisce che gli obiettivi
esterna sono la promozione dei valori e degli interessi propri e dei propri
cittadini, bilanciando quindi pragmatismo e idealismo. Si aggiungono poi
finalità securitarie e di pace, ambientali, economiche e di tutela dei diritti
umani, il tutto nell’ottica generale dei principi ONU.
Art.3, c.5 TUE
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori
e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace,
alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto
reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà
e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa
1 A prevalere è l’aspetto sovranazionale sulla sovranità degli Stati membri, per cui le istituzioni che
agiscono per l’interesse dell’unione più che degli Stati membri avevano poteri più importanti
(Commissione e Parlamento).
2 A prevalere in questo caso è la volontà degli Stati membri, per cui prevalevano quelle istituzioni in
cui essi avevano un ruolo maggiore (Consiglio dell’Unione e Consiglio europeo). 2
osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei prin-
cipi della Carta delle Nazioni Unite.
Ulteriori obiettivi sono riconosciuti nell’art.21 all’inizio del Titolo V.
TUE,
Si menziona qui in particolare i principi che hanno ispirato la creazione e
l’allargamento dell’UE, poi specificati in un elenco successivo (salvaguardia
di valori e interessi dell’Unione, consolidamento della democrazia,
promozione della pace, spinta allo sviluppo sostenibile, integrazione
dell’ambiente, supporto a popolazioni colpite da gravi crisi
economica, tutela
umanitarie e promozione del buon governo mondiale e della cooperazione
multilaterale). Art.21, c.1-2 TUE
1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno
informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di pro-
muovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibi-
lità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana,
principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite e del diritto internazionale.
L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e
con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi
di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in
particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.
2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un ele-
vato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la
sua indipendenza e la sua integrità;
b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e
i principi del diritto internazionale;
c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale,
conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, non-
ché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi,
compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano econo-
mico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche at-
traverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e miglio-
rare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali
mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o pro-
vocate dall'uomo;
h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale
rafforzata e il buon governo mondiale.
Ad esse vanno poi aggiunti due principi procedurali nel perseguimento di
e dell’Atto Finale di Helsinki,
questi obiettivi: 1) rispetto della Carta ONU
il quale ribadisce le disposizioni della Carta di Parigi; 2) multilateralismo, 3
ossia la scelta di adottare decisioni multilaterali a problemi comuni nelle
sedi appropriate, soprattutto le Nazioni Unite. Le finalità individuate in
queste disposizioni rendono quindi esplicita la volontà di giocare un ruolo
da parte dell’Unione Europea.
fondamentale come attore internazionale l’UE
Il principio del multilateralismo significa, almeno a livello teorico, che
dovrebbe intrattenere buone relazioni solo con i paesi che seguono le
disposizioni dei suddetti trattati, mentre non si dovrebbe relazionare con
Stati che violano queste disposizioni. Talvolta l’UE nella stessa ottica ha
preso anche spontaneamente iniziative sanzionatorie contro Stati trasgressori
del diritto internazionale, anche senza una risoluzione del Consiglio di
Sicurezza ONU.
Il multilateralismo viene fatto valere per argomenti come il terrorismo
internazionale, il cambiamento climatico, la criminalità trans-nazionale, la
proliferazione di armamenti di massa e simili. Questa strategia politica si
applica anche nella creazione e nella promozione internazionale di organi
a carattere multilaterale, che coinvolgono quanti più Stati possibile, come
ad esempio la Corte Penale Internazionale, creata sulla base di un trattato
indipendente dalle Nazioni Unite. –20.09.2017
Lezione II
comma 3 dell’art.21 TUE
Il presenta infine un altro importante principio
per l’azione dell’UE, che ha tuttavia un carattere interno e non esterno
all’Unione Europea, il c.d. principio di coerenza.
Art.21, c.3 TUE
3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel pre-
sente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli
obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e
le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coe-
.
renza e cooperano a questo fine
L’UE deve quindi assicurare la coerenza fra la PESC e tutte le altre azioni
esterne, disciplinate rispettivamente nel TUE e nella Parte V del TFUE. Si
richiede quindi che tutte le istituzioni, in particolare Consiglio,
Commissione, ma anche l’Alto rappresentante per la PESC, siano coerenti
interfacciandosi con la comunità internazionali nei singoli aspetti delle
Se ad esempio l’UE in ambito PESC
relazioni esterne. decidesse di adottare
una politica di sanzioni, questa deve naturalmente adattare gli altri settori, fra
cui in questo caso in primis la politica commerciale.
Questa enfasi sulla coerenza è stata inserita dal Trattato di Lisbona.
Precedentemente infatti il secondo pilastro si distingueva dagli altri due in 4
quanto interamente intergovernativo, cosa che rendeva più difficoltoso
assicurare una effettiva coerenza fra politica estera e di difesa e gli altri settori
gestiti comunitariamente.
Il principio di coerenza deve essere distinto poi dal principio di leale
di cui all’art.4, anch’esso introdotto a
collaborazione, comma 3 TUE,
vale nei rapporti fra l’Unione e
partire dal Trattato di Lisbona. Esso infatti realizzazione dell’azione
gli Stati membri, i quali devono collaborare nella
esterna dell’UE: Art.4, c.3 TUE
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispet-
tano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai
trattati.
Ciò nonostante non esiste una competenza specifica della Corte di
Giustizia per annullare un atto simile, ma deve basarsi necessariamente su
vizi presenti nel trattato stipulato. Inoltre la CdG non ha competenza in
materia di PESC salvo due eccezioni codificate, rendendo quindi impossibile
che questa possa garantire il principio della coerenza in questo ambito.
nella prassi dell’azione non sempre i principi di coerenza o leale
Calati
collaborazione sono però sempre pienamente rispettati. Ciò risulta
riguardanti l’uso della forza in
frequente ad esempio nelle decisioni
determinate relazioni internazionali, anche a causa di diverse tradizioni in
questo senso fra Stati come la Germania, tradizionalmente su posizioni
all’uso
pacifiste negli ultimi decenni, o la Francia, più propensa viceversa
della forza. finché sussiste una posizione dell’UE in politica
Va detto tuttavia che,
estera gli Stati membri sono tenuti a cooperare, tuttavia laddove non ci sia
una decisione dell’Unione, in questi casi spesso decisa almeno a
maggioranza, ogni Stato è libero di attuare la propria strategia politica. 5
1.3 La personalità giuridica dell’Unione Europea
L’art.47 sancisce che l’Unione Europea ha
TUE personalità giuridica, il
l’UE può agire sul piano internazionale
che significa in sostanza che
stabilendo relazioni e concludendo accordi con Stati terzi o OI,
assumendo conseguentemente diritti e doveri. La personalità giuridica
internazionale si compone quindi della capacità di stipulare relazioni
internazionali e di assumere obblighi e diritti dai trattati stipulati.
Art.47 TUE
L'Unione ha personalità giuridica.
Tuttavia perché un’organizzazione internazionale abbia personalità
giuridica non basta una disposizione del trattato istitutivo, ma è
necessario anche che gli Stati terzi e/o altri attori internazionali
riconoscano questa organizzazione internazionale come un soggetto con cui
3
concludere accordi internazionali .
La giurisprudenza di questo settore ha compiuto un importante passo con la
sentenza della CIG sulla capacità dell’ONU di ricevere risarcimenti, nella
quale si è sancito che non era necessaria una effettiva disposizione dei trattati
costitutivi perché la personalità giuridica internazionale fosse riconosciuta.
La personalità giuridica internazionale non deve comunque essere confusa
con la capacità giuridica dell’UE, stabilita dall’art.335 TFUE, che invece è
all’interno di un certo Stato membro
la capacità di concludere contratti
per poter svolgere i compiti che i trattati assegnano all’UE e di essere quindi
messa in grado di svolgere le proprie funzioni all’interno degli Stati membri.
La personalità giuridica dell’UE è stabilita anch’essa con il Trattato di
prima del quale esisteva solo la disposizione dell’art.281 del
Lisbona,
Trattato Istitutivo della Comunità Europea che dava personalità giuridica alla
sola CE. Ciò nonostante comunque l’UE aveva competenza a concludere
accordi internazionali nelle materie del secondo e terzo pilastro.
Da quando quest’ultima si è sostituita alla CE, l’UE è oggi il solo soggetto
con personalità giuridica internazionale all’interno del sistema unionale.
Quando l’UE conclude accordi internazionale obbliga quindi sia le sue
istituzioni che gli Stati membri al rispetto di diritti e doveri derivati dai singoli
trattati.
3 Ad esempio in un primo momento l’URSS ha avuto difficoltà a relazionarsi con la nascente CEE, di
cui era poco chiaro lo statuto internazionale. 6
2. La capacità di intrattenere relazioni internazionali
2.1 Il diritto di legazione attivo e passivo dell’UE
prerogative internazionali dell’UE,
Soffermiamoci ora sulla prima delle due (l’altra è stipulare
ossia la capacità di intrattenere relazioni internazionali
trattati). L’UE può, in virtù di questa capacità, ricevere e accreditare
rappresentanze e missioni diplomatiche di Stati terzi presso la sua sede,
residente attualmente a Bruxelles. Quando questo accade il Presidente della
Commissione europea e quello del Consiglio europeo accettano la lettera di
accreditamento dello Stato terzo, permettendo la creazione di una sede
diplomatica. anche se l’UE,
Questo accade non essendo uno Stato, non è parte della
Convenzione di Ginevra del 1961. Tuttavia in base alla disposizione
contenuta nel Protocollo n.7 del Trattato di Lisbona, equiparato come tutti
i protocolli a fonte primaria, essa ha il potere di esercitare diritto di
legazione passiva e utilizzare a tal proposito il territorio del Belgio.
L’altro aspetto di questa capacità è che l’UE può esercitare essa stessa
attivamente il diritto di legazione presso Stati terzi o altre OI, come
riconosciuto dall’art.221 TFUE.
Art.221 TFUE
1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali
assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta
cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
La sua rappresentanza poggia su una rete di delegazioni, che rappresentano
l’Unione in relazione a tutte le politiche di cui ha competenza nei rapporti
con gli Stati terzi o le OI. L’apertura o la chiusura di una delegazione è decisa
dall’Alto rappresentante PES
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