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Lezione 1: La banca

L'intermediario più importante del sistema finanziario. Il sistema finanziario è un complesso integrato di:

  • Istituzioni: Intermediari finanziari; Autorità di controllo.
  • Mercati finanziari;
  • Strumenti finanziari: Attività finanziarie basate su rapporti contrattuali volti a disciplinare diritti e obblighi spettanti reciprocamente alle parti interessate. Possono essere di partecipazione, di indebitamento, di finanziamento o derivati;
  • Infrastrutture a supporto della circolazione delle attività finanziarie: Garanti dell’efficienza complessiva del sistema, ovvero il sistema dei pagamenti e le reti tecnologiche a supporto degli scambi di valori mobiliari e sui diritti ad essi relativi.

Il sistema finanziario costituisce un’infrastruttura indispensabile per il funzionamento delle economie moderne in quanto costituisce il punto di contatto tra economia reale e disponibilità finanziarie che dalla stessa si generano. Svolge una serie di funzioni:

Funzione creditizia

Realizza il trasferimento di risorse dal risparmio agli investimenti. Trasferisce le risorse dal risparmiatore (colui che si trova in surplus, ad esempio famiglie) a colui che si trova in deficit (settore pubblico, imprese). Questa trasmissione può avvenire tramite il circuito diretto o indiretto. Il primo avviene direttamente tra i soggetti, il secondo avviene con un intermediario.

Il circuito diretto è imperfetto per i seguenti fattori:

  • Sensazione di rischio avvertito dal risparmiatore nei confronti dell’investimento diretto: il risparmiatore non è in grado di valutare se il soggetto in deficit sarà capace di restituire il prestito concesso (rischio di credito). Per questo è necessario affidarsi ad un intermediario che è in grado di valutare tale rischio. Se non ci fosse questo intermediario i risparmiatori non si fiderebbero a concedere i propri surplus quindi si bloccherebbe il sistema;
  • Presenza di asimmetrie informative (il risparmiatore ha informazioni diverse rispetto al debitore). Esse comportano un difetto di accordo in relazione a condizioni contrattuali da riconoscere sui capitali offerti e domandati (il debitore domanda una determinata quantità che il risparmiatore non è in grado di concedere), tempi e modalità di restituzione (il risparmiatore vorrebbe la restituzione garantita a breve termine mentre il debitore a lungo termine e restituzione programmata) e prezzo negoziato (il risparmiatore vorrebbe il massimo rendimento mentre il debitore il minor prezzo);
  • Dimensione contenuta degli avanzi finanziari delle unità in surplus che non consentono un’idonea diversificazione quantitativa e settoriale dell’investimento.

Queste imperfezioni giustificano la presenza dell’intermediario nel sistema economico che fa venire meno la percezione del rischio da parte dei risparmiatori dato che è l’intermediario stesso che si assume l’intero rischio.

Funzione monetaria

Assicura l’efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti anche attraverso dei mezzi finanziari diversi dalla moneta legale (assegni, carte di credito, bancomat). La politica monetaria decide la quantità di moneta in circolazione. Il suo obiettivo è quello di mantenere la stabilità dei prezzi tramite politiche restrittive o espansive.

Funzione di controllo

Gestione e controllo del rischio finanziario. Per farlo vengono creati degli strumenti finanziari per la gestione del rischio di natura assicurativa (assicurazioni sul credito, rischio puro ovvero che comportano perdite o danni e mai effetti positivi) o per operazioni di natura speculativa (derivati finanziari come futures, options o swaps) che sono contratti a termine dove le prestazioni sono differite rispetto alla stipula del contratto.

Trasmissione della politica monetaria

Trasmette al sistema economico gli impulsi della politica monetaria con riflessi sul sistema reale (PIL e reddito nazionale) e quindi sull’economia globale. La funzione di intermediazione creditizia e monetaria sono le funzioni tipiche della banca.

Lezione 2: Le autorità di controllo

Le autorità di controllo esistono per:

  • Governo monetario dell’economia: La circolazione della moneta deve essere regolata con lo scopo di orientare la massa di liquidità verso obiettivi monetari e finanziari prestabiliti;
  • Tutela del risparmio e protezione degli investitori: La tutela del risparmio è un aspetto garante del trasferimento di liquidità delle unità in surplus a quelle in deficit. Se il risparmiatore non si sente tutelato allora non è disposto a cedere il suo risparmio bloccando il sistema;
  • Contenimento delle esternalità negative: Ovvero effetti negativi sul benessere e lo sviluppo del paese. Questi effetti vengono ridotti al minimo grazie ai sistemi di vigilanza;
  • Asimmetrie informative e fallimento del mercato: Le autorità di controllo hanno il diritto di ricevere le informazioni di una determinata operazione finanziaria prima che venga effettuata per evitare operazioni che porterebbero a shock di mercato e crisi sistemica (titoli spazzatura);
  • Obiettivi:
    • Politica monetaria: Intervenendo sulla politica monetaria si hanno effetti su tutte le variabili dell’economia reale;
    • Regolamentazione e vigilanza: Gli intermediari devono operare secondo regole ben definite in modo da evitare che la loro operatività possa impattare negativamente sulle aspettative degli investitori.

Il compito principale delle autorità di controllo è quello di implementare la politica monetaria che viene definito a livello sovranazionale dalla BCE. Queste autorità possono essere creditizie (banca d’Italia, CICR e ministro del Tesoro o ministro dell’economia e delle finanze) e autorità del sistema finanziario (tutte le altre).

Le autorità di controllo principali sono:

  1. Banca d’Italia: Si occupa del controllo della stabilità delle banche e degli intermediari mobiliari. È il braccio operativo del CICR (comitato interministeriale del credito e del risparmio). È un’autorità creditizia perché svolge la funzione di controllo sull’attività creditizia che viene svolta dalle banche. Ha poteri regolamentari (emana fonti normative secondarie), informativi (chiede informazioni periodiche e può richiedere il bilancio in qualsiasi momento) e ispettivi sugli intermediari creditizi, mobiliari e assicurativi (può fare ispezioni laddove vi siano segnalazioni di comportamenti non coerenti con gli obiettivi prefissati). Gli obiettivi che vengono raggiunti con questi strumenti sono: stabilità complessiva del sistema (che si raggiunge attraverso la stabilità a livello di singola istituzione, la quale si ottiene tramite il controllo da parte di ogni organo preposto) e concorrenza leale.
  2. CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa): Ha potere su intermediari creditizi quando si interessano di attività finanziarie e su intermediari mobiliari e assicurativi. Su quelli creditizi ha solo il potere di controllare la trasparenza e correttezza delle operazioni finanziarie (controllo sul funzionamento della borsa). Sugli altri intermediari ha poteri di:
    • Regolamentazione: Disciplina la prestazione dei servizi di investimento, l’attività di gestione del risparmio collettivo, offerta pubblica d’acquisto, antiriciclaggio e antiterrorismo;
    • Vigilanza: Sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari;
    • Controllo: Delle informazioni fornite al mercato da parte di società quotate e degli altri soggetti che fanno appello al pubblico risparmio.
  3. AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato): Ha come obiettivo quello di assicurare l’accesso al mercato e la parità concorrenziale. Ha funzione di garante del consumatore e quello di garanzia del risparmio. È stato istituito in nome della libertà d’impresa e tutela del consumatore. Vigila sugli abusi di posizione dominante ossia fa in modo che sul mercato non vi siano situazioni che comportino la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti. Diventa pertanto garante del principio di concorrenza;
  4. IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni): Vigilanza in termini di stabilità, trasparenza e correttezza dell’attività di assicurazione (tutela del consumatore). Inoltre, se un’impresa non rispetta le norme, l’IVASS può intervenire con misure repressive, correttive e sanzionarie;
  5. COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione): Vigilanza in termini di stabilità, trasparenza e correttezza con l’obiettivo di assicurare i più elevati livelli di copertura previdenziale. Ha le stesse funzioni dell’IVASS ma riguardanti i fondi pensione.

Mercati

Luogo fisico in cui avvengono scambi/negoziazioni di fondi, ovvero dove circolano i fondi in un sistema economico. Il mercato viene distinto in funzione a diverse discriminanti:

  • Forma: In relazione a questa i mercati possono essere chiusi o diretti come il mercato dei prestiti e mercato assicurativo (il cedente e il prenditore negoziano direttamente le condizioni dell’investimento/prestito) o aperti come i mercati azionari o obbligazionari (si negoziano titoli standardizzati costituiti da certificati che incorporano i diritti del possessore);
  • Dimensione operatività: In relazione alla quantità minima negoziabile all’interno di un mercato si possono trovare mercati all’ingrosso (wholesale, occorre un minimo elevato e viene definito anche mercato degli investitori istituzionali) o al dettaglio (occorre una quantità ridotta rispetto ai fondi del mercato wholesale);
  • Negoziazione: In relazione a questa i mercati possono essere primari (vengono negoziati gli strumenti finanziari di nuova emissione) o secondari (negoziati gli strumenti finanziari già emessi);
  • Regolamentazione: Esistono i mercati regolamentati (ha una specifica disciplina su organizzazione e funzionamento, importo minimo negoziabile, trasparenza, correttezza…) e non regolamentati (detti anche alternativi, l'assenza di regolamentazione riguarda il fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono assoggettati alla disciplina specifica e alla autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di Mercati Regolamentati e non sono iscritti nell'apposito albo);
  • Temporalità: Monetario (vengono negoziati i fondi di breve durata, scadenza 1 anno) e finanziario (vengono negoziati strumenti con scadenza oltre i 18 mesi).
  • Tipologia: Può essere azionario, obbligazionario, cambi, strumenti finanziari derivati, mercato dei prodotti del risparmio gestito… La classificazione avviene in base alla tipologia dello strumento finanziario scambiato;
  • Natura del titolo: Può essere interno quindi se è negoziato sul mercato nazionale o esterno se è negoziato sul mercato internazionale.

Lezione 3

Per quanto riguarda il sistema di vigilanza e controllo prima del 2009 l’architettura era molto frammentaria. Gli organismi sovranazionali sono sempre intervenuti nella regolamentazione però non sempre vi è stato un coordinamento tra autorità e normativa. Dopo il 2009, a seguito della crisi del 2007 che aveva causato il fallimento di banche tra cui la Lehman Brothers che si era estesa poi a tutto il mondo, nasce il SEVIF (sistema europeo di vigilanza finanziaria). Il SEVIF nasce come sistema decentrato plurilivello con riferimento all’esercizio di una vigilanza macroprudenziale e microprudenziale. L’obiettivo di questo sistema è quello di definire uniformità della disciplina dei sistemi di controllo all’interno dell’UE (vengono armonizzate le discipline dei diversi paesi membri). Questa nuova architettura prevede che debbano essere recepiti e attuati i principi comunitari a livello nazionale.

Il legislatore europeo ha sempre preferito mantenere la suddivisione settoriale: settore mobiliare, bancario e assicurativo. Il settore bancario è sempre stato quello maggiormente regolamentato perché il più sviluppato e l’unico che svolge congiuntamente la funzione creditizia e monetaria e che si interfaccia a 360° con il settore produttivo, poi c’è quello assicurativo e infine quello mobiliare in quanto meno sviluppati all’interno dei paesi comunitari. Il legislatore comunitario ha prima disciplinato il settore bancario e dopo si è occupato del settore assicurativo e solo di recente del settore mobiliare. Il SEVIF viene costituito a seguito dell’emergere dei limiti del sistema preesistente.

Per quanto riguarda la disciplina del settore bancario abbiamo:

  • Nel 1977 la prima disciplina comunitaria: Pone le basi per una disciplina armonizzata per i paesi membri. In Italia viene recepita a livello di decreto legislativo nel 1985. Questa disciplina fissa determinati principi:
    • Definizione di ente creditizio: Da una definizione europea di questo tipo di ente ed è un ente che raccoglie risparmio tra il pubblico (a titolo di fondi rimborsabili) e eroga credito. Sono quindi definiti “enti creditizi” quegli enti che svolgono congiuntamente queste due funzioni. In Italia questa definizione era già consolidata anche prima di questa disciplina quindi non ci sono stati problemi di recepimento di questo primo punto. In Germania invece l’ente creditizio era anche quello che svolgeva una sola funzione.
    • Libertà di stabilimento: Le banche dei Paesi membri possono svolgere la propria attività in modo indifferente in qualsiasi stato membro dell’UE.
    • Libera prestazione di servizi: Le banche dei Paesi membri possono prestare i servizi in modo indifferente in qualsiasi stato membro dell’UE.

L’Italia si è dovuta riadattare a questa novità ecco perché ci sono voluti 10 anni.

  • Conseguenze nazionali:
    • L’Italia ha dovuto riorganizzare i piani coi quali si consentiva alle banche di esercitare liberamente la prestazione dei servizi e quindi la libertà di stabilimento ma solo se rispettavano i requisiti oggettivi richiesti dalla Banca d’Italia come ad esempio il coefficiente di solvibilità (attivo ponderato/patrimonio di vigilanza ≥ 8%).
    • Divieto del ricorso al criterio delle esigenze economiche del mercato: Prima delle direttive comunitarie, le banche potevano offrire beni e servizi a seguito di un’autorizzazione della BI che veniva concessa solo in caso di bisogno di banche nel sistema. Quindi c’era tanta discrezionalità dell’organo di vigilanza prima dell’emanazione delle normative comunitarie.
    • Con le direttive si è ridotta questa discrezionalità degli organi di vigilanza di ciascun Paese e l’autorizzazione ad operare ed a svolgere determinati servizi viene data a seconda di determinati requisiti oggettivi di natura patrimoniale, finanziaria ed economica (coefficiente di solvibilità, liquidità, solidità).
  • Conseguenze sul sistema bancario europeo:
    • Si mantiene il potere discrezionale per l’apertura di nuove succursali tramite il principio di reciprocità (“puoi aprire nel mio paese solo se mi fai aprire nel tuo”).
  • Nel 1989 la seconda direttiva comunitaria: Viene recepita in Italia nel 1992 e quindi molto più velocemente rispetto alla prima. Principi contenuti:
    • Definizione di ente creditizio: Rimane la stessa quindi viene ripresa dalla prima;
    • Armonizzazione minima delle normative nazionali: Creare uno zoccolo duro ovvero una normativa uguale per tutti i paesi comunitari nella sua parte più rilevante. Lo zoccolo duro comprendeva:
      • Conti annuali consolidati delle banche (bilanci armonizzati) per renderli comparabili nel tempo e nello spazio;
      • Disciplina dei fondi propri (capitali propri) che poneva il capitale minimo per costituirsi e per esercitare la propria attività;
      • Vigilanza consolidata sugli enti creditizi: si va ad esercitare sui gruppi bancari;
      • Disciplina grandi fidi (grandi rischi): lega il rischio di credito direttamente al volume di credito (grandi clienti).
    • Mutuo riconoscimento: Le banche operanti nei diversi paesi comunitari potevano svolgere l’attività del paese d’origine anche nel paese entro dell’UE;
    • Home country control: Ciascun paese poteva operare nel Paese estero. Il controllo sull’attività veniva fatta dal Paese d’origine ma solo per la parte non armonizzata (ossia sulle attività svolte che nel Paese ospitante non erano disciplinate). Per le operazioni disciplinate da tutti i paesi poi, il controllo è lo stesso. Le banche italiane tipicamente facevano il controllo sulla liquidità.

Nel 1988 Basilea I e 2004 Basilea II che è nota per il rafforzamento patrimoniale delle banche. Nel 2007/2008 scoppia la crisi quindi il legislatore comunitario si è ritrovato a prendere dei provvedimenti tempestivi, per questo è stato costretto ad abbandonare un’attività attenta che comprendeva a 360° il mercato dei servizi finanziari (FSAP, piano di azione per i servizi finanziari che avrebbe armonizzato completamente questo settore).

Questo ha comportato proliferazione di normativa, incapacità di contenere gli effetti negativi quindi la commissione europea ha nominato un comitato per il rafforzamento della regulation del sistema finanziario presieduto da Jaques de Larosiere. Egli ha analizzato la situazione e ha cercato di evidenziare in un rapporto di lavoro gli elementi di inefficienza del sistema preesistente. I limiti di questo sistema erano:

  1. Nessuna divergenza nella normativa primaria (normativa comunitaria) e normativa secondaria poco omogenea nei paesi membri: il problema stava nel meccanismo di recepimento all’interno degli stati membri. Ogni stato decideva gli strumenti per l’attuazione della normativa comunitaria.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catbru25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e tecnica bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bruno Elena.
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