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Estratto del documento

IL PRINCIPIO DISPOSITIVO ISTRUTTORIO.

Art.115 C.p.c.:

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove

proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente

contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le

nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Così come, di regola, un processo parte con il limite della domanda, conseguentemente

devono essere le parti che acquisiscono e somministrano a quel processo le prove. Il

giudice deve giudicare sui fatti allegati e sulle prove dedotte dalle parti (il documento si

produce).

Tale articolo, nel suo incipit, contiene già un’eccezione: “salvo i casi previsti dalla legge”:

così come può esistere una giurisdizione di ufficio, ci possono essere anche mezzi di

prova di cui il giudice può disporre d’ufficio, indipendentemente da un’istanza della

parte interessata (es: ispezione di cose, luogo o persone nel processo ordinario; nel

processo del lavoro il giudice può disporre d’ufficio tutti i mezzi di prova dei fatti allegati

dalle parti, dato che c’è, in tal caso, una parte molto più debole dell’altra).

LEZIONE 15.

Secondo il principio della domanda, il processo, per partire, ha bisogno della domanda

della persona interessata, ma anche che il giudice nel decidere a riguardo di quel

processo dovrà giudicare in base ai mezzi di prova allegati dalle parti.

L’art. 115 è stato novellato dalla 69/2009 nella sua veste attuale ed il legislatore ha

espressamente affiancato alle prove proposte dalle parti (anche il pm è una parte,

pubblica) anche i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In

precedenza, la dottrina e la giurisprudenza desumevano questo contesto in via

sistematica, interpretativa. Il giudice, come criterio su cui fondare il proprio

convincimento, ha quindi, non soltanto le prove dedotte dalle parti o disponibili d’ufficio;

infatti, oggi, l’articolo 115 prevede anche la non contestazione, qualora una delle parti del

giudizio non abbia contestato alcuni fatti (ad esempio, si ritiene esistente un fatto, perché

la controparte non l’ha contestato).

Nell’approdare a questo risultato rimane una serie di profili delicati e rilevanti:

Effetto concreto che la non contestazione ha nel processo per la parte che non

• contesta e per la controparte: si ritiene, tradizionalmente, che la non

contestazione determini, per l'avversario (controparte) della parte che non

contesta, un esonero dall’onere di provare il fatto, allegato in giudizio ma non

contestato.

Esempio 1. È rilevante per la decisione di una controversia il fatto che un

soggetto abbia operato come mandatario di un altro soggetto. (ovvero che

abbia compiuto atti giuridici in conto di un altro soggetto; se con

rappresentanza, anche in nome)

-L’attore allega il fatto di mandato, ma non prova la circostanza

documentandola.

N.B.

Nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, se il terzo con cui il

mandatario ha contratto è inadempiente, il mandante può agire direttamente

contro costui; nel caso il mandante agisca nei confronti del terzo che ha

contrattato con il mandatario.

-Il convenuto si difende, ma non contesta in modo specifico il contratto di

mandato.

-Il giudice dovrà quindi dire che, nonostante l’attore non abbia provato la

conclusione del contratto di mandato, dato che la controparte non la ha

contestato, la non contestazione ha esonerato l’attore dall’onere di provare in

processo la conclusione del contratto allegato > l'attore non dovrà provare il

mandato.

N.B.

Dispensa dall’onere di provare il fatto allegato e non contestato, non vuol dire che il

fatto sia da considerarsi provato. Potrebbe infatti darsi che dagli atti e documenti di

causa risulti il contrario (fatto dimostrato essere insussistente) e il giudice dovrà

tenere conto di ciò.

La non contestazione di un fatto dispensa la controparte dall’onere di provare

il fatto, qualora dagli altri atti di cui in causa il fatto non risulti insussistente.

Esempio 2. È rilevante ai fini della decisione della causa, la circostanza di

fatto che, in un certo periodo di tempo, una parte sapesse che l’altra

risiedesse in un certo luogo: ad esempio, obbligazione da adempiere al

domicilio del creditore/debitore e nel frattempo il creditore/debitore ha

cambiato domicilio: la conoscenza del cambiamento di residenza è rilevante

in processo. La rilevanza di questo fatto incide su un particolare spatium

temporis. Questo anche se il trasferimento di domicilio non era ancora

possibile saperlo, secondo regimi di pubblicità legale: sono quid facti. La

controparte non contesta il fatto che l’attore affermi la conoscenza da parte

della controparte del cambiamento di domicilio dell’attore.

-La parte che ha allegato il fatto, non contestato, è dispensata dal provarne

l’esistenza.

-Quindi, se quando il giudice decide la controversia, studiando i fatti di

causa, vede la non contestazione, può deciderlo sussistente; però, il giudice,

tenendo conto dalla documentazione prodotto in causa, vede un documento

prodotto dall’attore, una mail da parte dell’attore al convenuto, in un arco di

tempo successivo a quello preso in considerazione in causa, che

comunicava al debitore il cambiamento di domicilio; ma dalle risultanza di

causa, il fatto risulta, seppur non contestato, smentito.

Contestazione specifica:

Ai sensi dell’art. 115, si parla non solo di fatti non contestati, ma altresì fatti non contestati

specificamente:

non basta infatti la contestazione, serve anche una contestazione specifica (sia che la

controparte non contesti il fatto allegato, sia che lo contesti genericamente, la parte che ha

allegato il fatto è comunque dispensata dall’onere di provare quel fatto).

Contestare genericamente al pari di non contestare, agli effetti del 115, comporta

dispensazione da onere della prova per la parte.

Esempio 3. Causa di inadempimento di un contratto di appalto, per vizio o

irregolarità.

-Il convenuto contesta estensivamente tutto quanto è prodotto e allegato

dalla controparte > attore:

è una contestazione generica, vacua, limitandosi ad eccepire solo la

prescrizione.

-Il giudice vede che il termine prescrizionale non è ancora maturato.

-Per il resto dei fatti allegati dall’attore, il convenuto si è limitato a contestare

genericamente tutti i fatti prodotti dall’attore, molti dei quali provati e alcuni

non provati.

-Il giudice si forma un convincimento per la domanda fondata, data la

contestazione generica prodotta dal convenuto, non concentrandosi sui

singoli fatti > l'attore è dispensato dal provare i fatti specifici.

Ma quando la contestazione è specifica?

Esempio 4. Causa di inadempimento contrattuale:

-A conviene in giudizio B che ha costruito un capannone con una serie di vizi.

-Il convenuto si difende dicendo: “Contesto tutto quanto prodotto e in

particolare che: il pavimento si sbricioli e il tetto imbarchi acqua”. Insomma

nega i fatti prodotti dall’attore, individuandoli tutti, ma non argomenta, non

spiega la ragione per cui contesta in modo puntuale.

È questa una contestazione specifica, agli effetti del 115?

La contestazione oltre che specifica deve essere motivata, adeguatamente

argomentata?

Questo ha un notevole effetto per l’onere della prova.

Non c’è una soluzione univoca:

C’è giurisprudenza che decide che occorra una contestazione

§ analitica ma anche motivata, altrimenti la contestazione solo analitica

equivale alla non contestazione.

Altra giurisprudenza dice che occorra una contestazione anche solo

§ analitica

Ci può essere una contestazione specifica successiva? Nel processo quando ed entro

quando si devono contestare specificamente i fatti? Li si deve contestare specificamente

subito oppure ciò si può fare anche in un momento successivo o di poco successivo?

Dipende da come si inserisce l’onere di contestazione nel rito processuale in

considerazione:

In mancanza di esplicite previsioni legislative, la tempistica va adeguata con la dialettica

procedurale del singolo rito in cui la contestazione si esaurisce.

Es: Nel rito del lavoro da subito.

Esempio 5. L’avvocato A instaura la causa. Il cliente, poi, si rivolge ad un

altro avvocato che può contestare, alla terza memoria, specificatamente? Ci

sono varie tesi ricostruttive.

La tesi prevalente dice che non c’è una risposta automatica da dare. Occorre calare

l’onere di contestazione nella concreta dialettica della procedura che viene in gioco. Nel

processo di cognizione ordinaria, proprio per come il legislatore struttura la dialettica

procedurale sull’allegazione di fatti in processo, l’onere di contestazione, probabilmente,

non è necessario che si esaurisca al primo atto.

In altre procedure, come nel diritto del lavoro, con i primi due atti introduttivi, il legislatore

vuole che i fatti e le prove siano dedotti interamente fin dall’inizio, in una dialettica

procedurale molto severa.

Qui, l’onere di contestazione deve essere adempiuto completamente fin dall’inizio.

La non contestazione o contestazione può essere implicita:

Il giudice deve tener conto il complesso degli atti processuali e dal modo in cui la parte si è

difesa si deve dedurre o una contestazione implicita o una non contestazione implicita.

Esempio 6. A conviene in giudizio B facendo valere il diritto alla restituzione

di una somma data a mutuo.

-B si difende ed eccepisce la remissione del debito e la prescrizione. Del

“fatto mutuo” B non dice nulla esplicitamente. Il quadro delle difese

predisposto dal convenuto (eccepisce la conclusione del contratto, quindi la

remissione del debito, o la prescrizione del debito, quindi riconosce il

contratto) fa capire che non contesti il contratto e che il mutuo è per il

convenuto, estinto.

Esempio 7. Contestazione implicita. A conviene in giudizio B, sostenendo

che tra A e B si era concluso un contratto preliminare di compravendita

dell’immobile e che B si sia poi rifiutato di concludere il contratto di

compravendita.

-A chiede il risarcimento del danno a B anche perché, come aveva detto a B,

l’immobile da comprare gli interessava perché aveva già trovato un ottimo

locatore.

-B non vende il bene ad A, ma lo affitta al conduttore di cui A gli aveva

parlato. B, difendendosi, eccepisce l’inesistenza del contratto preliminare di

compravendita e afferma che era solo una lettera di

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlessandroCleme di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Consolo Claudio.