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IL PRINCIPIO DISPOSITIVO ISTRUTTORIO.
Art.115 C.p.c.:
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente
contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Così come, di regola, un processo parte con il limite della domanda, conseguentemente
devono essere le parti che acquisiscono e somministrano a quel processo le prove. Il
giudice deve giudicare sui fatti allegati e sulle prove dedotte dalle parti (il documento si
produce).
Tale articolo, nel suo incipit, contiene già un’eccezione: “salvo i casi previsti dalla legge”:
così come può esistere una giurisdizione di ufficio, ci possono essere anche mezzi di
prova di cui il giudice può disporre d’ufficio, indipendentemente da un’istanza della
parte interessata (es: ispezione di cose, luogo o persone nel processo ordinario; nel
processo del lavoro il giudice può disporre d’ufficio tutti i mezzi di prova dei fatti allegati
dalle parti, dato che c’è, in tal caso, una parte molto più debole dell’altra).
LEZIONE 15.
Secondo il principio della domanda, il processo, per partire, ha bisogno della domanda
della persona interessata, ma anche che il giudice nel decidere a riguardo di quel
processo dovrà giudicare in base ai mezzi di prova allegati dalle parti.
L’art. 115 è stato novellato dalla 69/2009 nella sua veste attuale ed il legislatore ha
espressamente affiancato alle prove proposte dalle parti (anche il pm è una parte,
pubblica) anche i “fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In
precedenza, la dottrina e la giurisprudenza desumevano questo contesto in via
sistematica, interpretativa. Il giudice, come criterio su cui fondare il proprio
convincimento, ha quindi, non soltanto le prove dedotte dalle parti o disponibili d’ufficio;
infatti, oggi, l’articolo 115 prevede anche la non contestazione, qualora una delle parti del
giudizio non abbia contestato alcuni fatti (ad esempio, si ritiene esistente un fatto, perché
la controparte non l’ha contestato).
Nell’approdare a questo risultato rimane una serie di profili delicati e rilevanti:
Effetto concreto che la non contestazione ha nel processo per la parte che non
• contesta e per la controparte: si ritiene, tradizionalmente, che la non
contestazione determini, per l'avversario (controparte) della parte che non
contesta, un esonero dall’onere di provare il fatto, allegato in giudizio ma non
contestato.
Esempio 1. È rilevante per la decisione di una controversia il fatto che un
soggetto abbia operato come mandatario di un altro soggetto. (ovvero che
abbia compiuto atti giuridici in conto di un altro soggetto; se con
rappresentanza, anche in nome)
-L’attore allega il fatto di mandato, ma non prova la circostanza
documentandola.
N.B.
Nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, se il terzo con cui il
mandatario ha contratto è inadempiente, il mandante può agire direttamente
contro costui; nel caso il mandante agisca nei confronti del terzo che ha
contrattato con il mandatario.
-Il convenuto si difende, ma non contesta in modo specifico il contratto di
mandato.
-Il giudice dovrà quindi dire che, nonostante l’attore non abbia provato la
conclusione del contratto di mandato, dato che la controparte non la ha
contestato, la non contestazione ha esonerato l’attore dall’onere di provare in
processo la conclusione del contratto allegato > l'attore non dovrà provare il
mandato.
N.B.
Dispensa dall’onere di provare il fatto allegato e non contestato, non vuol dire che il
fatto sia da considerarsi provato. Potrebbe infatti darsi che dagli atti e documenti di
causa risulti il contrario (fatto dimostrato essere insussistente) e il giudice dovrà
tenere conto di ciò.
La non contestazione di un fatto dispensa la controparte dall’onere di provare
il fatto, qualora dagli altri atti di cui in causa il fatto non risulti insussistente.
Esempio 2. È rilevante ai fini della decisione della causa, la circostanza di
fatto che, in un certo periodo di tempo, una parte sapesse che l’altra
risiedesse in un certo luogo: ad esempio, obbligazione da adempiere al
domicilio del creditore/debitore e nel frattempo il creditore/debitore ha
cambiato domicilio: la conoscenza del cambiamento di residenza è rilevante
in processo. La rilevanza di questo fatto incide su un particolare spatium
temporis. Questo anche se il trasferimento di domicilio non era ancora
possibile saperlo, secondo regimi di pubblicità legale: sono quid facti. La
controparte non contesta il fatto che l’attore affermi la conoscenza da parte
della controparte del cambiamento di domicilio dell’attore.
-La parte che ha allegato il fatto, non contestato, è dispensata dal provarne
l’esistenza.
-Quindi, se quando il giudice decide la controversia, studiando i fatti di
causa, vede la non contestazione, può deciderlo sussistente; però, il giudice,
tenendo conto dalla documentazione prodotto in causa, vede un documento
prodotto dall’attore, una mail da parte dell’attore al convenuto, in un arco di
tempo successivo a quello preso in considerazione in causa, che
comunicava al debitore il cambiamento di domicilio; ma dalle risultanza di
causa, il fatto risulta, seppur non contestato, smentito.
Contestazione specifica:
Ai sensi dell’art. 115, si parla non solo di fatti non contestati, ma altresì fatti non contestati
specificamente:
non basta infatti la contestazione, serve anche una contestazione specifica (sia che la
controparte non contesti il fatto allegato, sia che lo contesti genericamente, la parte che ha
allegato il fatto è comunque dispensata dall’onere di provare quel fatto).
Contestare genericamente al pari di non contestare, agli effetti del 115, comporta
dispensazione da onere della prova per la parte.
Esempio 3. Causa di inadempimento di un contratto di appalto, per vizio o
irregolarità.
-Il convenuto contesta estensivamente tutto quanto è prodotto e allegato
dalla controparte > attore:
è una contestazione generica, vacua, limitandosi ad eccepire solo la
prescrizione.
-Il giudice vede che il termine prescrizionale non è ancora maturato.
-Per il resto dei fatti allegati dall’attore, il convenuto si è limitato a contestare
genericamente tutti i fatti prodotti dall’attore, molti dei quali provati e alcuni
non provati.
-Il giudice si forma un convincimento per la domanda fondata, data la
contestazione generica prodotta dal convenuto, non concentrandosi sui
singoli fatti > l'attore è dispensato dal provare i fatti specifici.
Ma quando la contestazione è specifica?
Esempio 4. Causa di inadempimento contrattuale:
-A conviene in giudizio B che ha costruito un capannone con una serie di vizi.
-Il convenuto si difende dicendo: “Contesto tutto quanto prodotto e in
particolare che: il pavimento si sbricioli e il tetto imbarchi acqua”. Insomma
nega i fatti prodotti dall’attore, individuandoli tutti, ma non argomenta, non
spiega la ragione per cui contesta in modo puntuale.
È questa una contestazione specifica, agli effetti del 115?
La contestazione oltre che specifica deve essere motivata, adeguatamente
argomentata?
Questo ha un notevole effetto per l’onere della prova.
Non c’è una soluzione univoca:
C’è giurisprudenza che decide che occorra una contestazione
§ analitica ma anche motivata, altrimenti la contestazione solo analitica
equivale alla non contestazione.
Altra giurisprudenza dice che occorra una contestazione anche solo
§ analitica
Ci può essere una contestazione specifica successiva? Nel processo quando ed entro
quando si devono contestare specificamente i fatti? Li si deve contestare specificamente
subito oppure ciò si può fare anche in un momento successivo o di poco successivo?
Dipende da come si inserisce l’onere di contestazione nel rito processuale in
considerazione:
In mancanza di esplicite previsioni legislative, la tempistica va adeguata con la dialettica
procedurale del singolo rito in cui la contestazione si esaurisce.
Es: Nel rito del lavoro da subito.
Esempio 5. L’avvocato A instaura la causa. Il cliente, poi, si rivolge ad un
altro avvocato che può contestare, alla terza memoria, specificatamente? Ci
sono varie tesi ricostruttive.
La tesi prevalente dice che non c’è una risposta automatica da dare. Occorre calare
l’onere di contestazione nella concreta dialettica della procedura che viene in gioco. Nel
processo di cognizione ordinaria, proprio per come il legislatore struttura la dialettica
procedurale sull’allegazione di fatti in processo, l’onere di contestazione, probabilmente,
non è necessario che si esaurisca al primo atto.
In altre procedure, come nel diritto del lavoro, con i primi due atti introduttivi, il legislatore
vuole che i fatti e le prove siano dedotti interamente fin dall’inizio, in una dialettica
procedurale molto severa.
Qui, l’onere di contestazione deve essere adempiuto completamente fin dall’inizio.
La non contestazione o contestazione può essere implicita:
Il giudice deve tener conto il complesso degli atti processuali e dal modo in cui la parte si è
difesa si deve dedurre o una contestazione implicita o una non contestazione implicita.
Esempio 6. A conviene in giudizio B facendo valere il diritto alla restituzione
di una somma data a mutuo.
-B si difende ed eccepisce la remissione del debito e la prescrizione. Del
“fatto mutuo” B non dice nulla esplicitamente. Il quadro delle difese
predisposto dal convenuto (eccepisce la conclusione del contratto, quindi la
remissione del debito, o la prescrizione del debito, quindi riconosce il
contratto) fa capire che non contesti il contratto e che il mutuo è per il
convenuto, estinto.
Esempio 7. Contestazione implicita. A conviene in giudizio B, sostenendo
che tra A e B si era concluso un contratto preliminare di compravendita
dell’immobile e che B si sia poi rifiutato di concludere il contratto di
compravendita.
-A chiede il risarcimento del danno a B anche perché, come aveva detto a B,
l’immobile da comprare gli interessava perché aveva già trovato un ottimo
locatore.
-B non vende il bene ad A, ma lo affitta al conduttore di cui A gli aveva
parlato. B, difendendosi, eccepisce l’inesistenza del contratto preliminare di
compravendita e afferma che era solo una lettera di