Le procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono particolari procedure collettive di esecuzione sui beni dell’imprenditore. Le procedure concorsuali coinvolgono la totalità dei beni del debitore, salvo alcune eccezioni (universalità) e sono finalizzate a garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori esistenti al momento della sua instaurazione, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione (concorsualità).
Il fallimento
I presupposti del fallimento
I presupposti del fallimento sono essenzialmente due:
- Presupposto soggettivo: il debitore deve essere un imprenditore commerciale, con esclusione degli enti pubblici non in possesso dei requisiti di non fallibilità. Vengono individuati una serie di requisiti dimensionali e di indebitamento massimi che tutti gli imprenditori commerciali devono avere congiuntamente per non essere assoggettati al fallimento. Tali requisiti sono:
- Attivo di stato patrimoniale < 300.000, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore);
- Ricavi lordi < 200.000, sempre nello stesso periodo;
- Totale debiti, (comprendenti sia quelli scaduti, sia quelli non scaduti) < 500.000.
- Presupposto oggettivo: stato di insolvenza dell’imprenditore. Si intende l’incapacità del debitore di far fronte regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni (art. 5 LF). Lo stato di insolvenza si manifesta di regola con l’inadempimento di una o più obbligazioni; tuttavia può manifestarsi anche indipendentemente dagli inadempimenti, anche attraverso altri fatti esteriori rivelatori del dissesto (fuga o irreperibilità del debitore, pagamenti con mezzi anormali, trafugamento dell’attivo). Lo stato di insolvenza manifestatosi deve avere carattere permanente ovvero non deve consistere in una temporanea difficoltà di adempiere la quale legittima solo il concordato preventivo e non il fallimento.
L'insolvenza si differenzia dall'inadempimento:
- L’imprenditore è inadempiente ma non insolvente: tipico esempio è quello del debitore che non paga quanto dovuto perché contesta la qualità della fornitura ricevuta ovvero trascura per negligenza di dover pagare;
- L’imprenditore è insolvente ma non inadempiente: tipico esempio è quello del debitore che ha pagato i suoi debiti facendo ricorso a prestiti usurai o vendite sottocosto.
Tuttavia, non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria pre-fallimentare è inferiore a 30.000 euro.
Imprenditore defunto o che ha cessato l'attività
Gli art. 10 e 11 L.F. stabiliscono che può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’attività o sia defunto (in tal caso il fallimento può essere chiesto dall’erede, purché non vi sia stata confusione tra i patrimoni), purché la sentenza di fallimento sia pronunciata entro l’anno successivo al decesso o dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese (in caso di imprenditore d’ufficio dell’imprenditore collettivo, il creditore o il pubblico ministro possono provare una diversa data di cessazione dell’attività da cui decorre il citato termine) e l’insolvenza si riferisce effettivamente al periodo in cui l’imprenditore svolgeva la propria attività. Nel caso muoia l’imprenditore già dichiarato fallito, il procedimento si svolgerà contro i suoi eredi.
Imprenditore già fallito
Problema molto dibattuto è quello riguardante il nuovo fallimento dell’imprenditore già fallito. Bisogna distinguere due ipotesi: se l’imprenditore, mentre era ancora in corso la procedura fallimentare, ha esercitato una nuova attività imprenditoriale, egli non può nuovamente fallire in quanto il c.d. nuovo fallimento non è altro che un ampliamento del precedente. Se invece, egli ha intrapreso la nuova attività dopo che la precedente procedura fallimentare si era chiusa, allora si avrà un vero e proprio nuovo fallimento.
Il fallimento delle società
La dichiarazione di fallimento delle società con soci a responsabilità limitata (società di capitali e società cooperative) non comporta la dichiarazione di fallimento dei soci: il giudice delegato può solo imporre loro il versamento dei conferimenti ancora dovuti in base al contratto sociale. La dichiarazione di fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata (società di persone) comporta l’automatica dichiarazione di fallimento di tutti i suoi soci illimitatamente responsabili, pur se essi sono persone giuridiche e, in ogni caso, senza un previo accertamento del loro eventuale stato di insolvenza. In ogni caso, il tribunale, prima di decretarne il fallimento, deve sentire il socio, il quale può proporre reclamo nei confronti della sentenza. Il socio illimitatamente responsabile può invece evitare di essere dichiarato fallito solo qualora dimostri, alternativamente di non essere socio illimitatamente responsabile della società, l’inesistenza dell’insolvenza della società ovvero l’inesistenza della società stessa. Il fallimento personale di uno o più soci non comporta invece il fallimento della società di persone.
Se dopo la dichiarazione del fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (c.d. soci occulti), il Tribunale, su domanda del curatore, dei creditori o degli altri soci falliti, dichiara il fallimento dei medesimi. Infine, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile è possibile proporre un’istanza di dichiarazione di fallimento della società occulta e degli altri soci illimitatamente responsabili, su istanza del curatore, dei creditori o del socio fallito.
Nel caso di fallimento di società di persone, esistono almeno due masse attive, una riferita al fallimento della società a cui concorrono solo i creditori sociali e una riferita al fallimento del singolo socio, cui concorrono sia i creditori sociali che quelli particolari del singolo socio. Vengono nominati un unico giudice delegato e un unico curatore per entrambi i fallimenti, ma è possibile che esistano più comitati dei creditori, ossia uno con riferimento alla massa fallimentare della società e gli altri con riferimento al fallimento particolare dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Comunque, nel caso di fallimento di società, se i debiti non sono stati integralmente ripianati, il curatore è tenuto, all’atto della chiusura della procedura, a chiedere la cancellazione dal registro delle imprese dell’ente collettivo. Se viceversa, non residuano debiti sociali rimasti insoddisfatti, la chiusura della procedura nei confronti della società implica anche la chiusura del fallimento nei confronti del socio. Si ricordi, infine, che il fallimento delle società commerciali è causa di liquidazione della società, salvo vi sia un’apposita delibera di revoca da parte dell’assemblea straordinaria che comporti, nel caso in cui la società, al termine della procedura, sia in bonis, la ripresa dell’attività d’impresa.
La dichiarazione di fallimento
La dichiarazione di fallimento può essere promossa, ai sensi dell’art. 6 L.F.:
- Su ricorso dello stesso debitore (soprattutto per non incorrere in reati fallimentari, imputabili a chi procrastina nel tempo l’esteriorizzazione del suo stato di insolvenza). Deve depositare presso la cancelleria del tribunale questi documenti:
- Le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività se questa ha avuto una minore durata;
- Uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- L’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti;
- L’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l’indicazione di tali cose e del titolo da cui sorge il diritto;
- L’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi.
- Su ricorso di uno o più creditori. I creditori devono presentare i documenti che attestano il loro credito con indicazione della natura, dell’ammontare e l’origine di questo credito.
- Su richiesta del pubblico ministero:
- Il pubblico ministero ha il potere/dovere di chiedere il fallimento qualora questo accerti, nel corso di un procedimento penale, indizi di insolvenza a carico del debitore (fuga o irreperibilità del debitore, trafugamento dell’attivo);
- La riforma del 2006 ha soppresso il potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento; nel contempo però è stato attribuito al pubblico ministero il potere/dovere di chiedere il fallimento quando l’insolvenza risulta rilevata nel corso di un procedimento civile.
Competente alla dichiarazione di fallimento
Competente alla dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa:
- Non rileva tuttavia, ai fini della competenza, il trasferimento della sede sociale avvenuto nell’anno antecedente alla domanda di fallimento;
- Nel caso in cui il fallimento fosse dichiarato da un tribunale non competente, gli atti devono essere immediatamente trasmessi a quello competente, i cui effetti restano validi;
- Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti il tribunale competente che si è pronunciato per primo;
- L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito in Italia anche se è stata pronunciata la dichiarazione di fallimento all’estero.
A seguito della presentazione dell’istanza, si procede ad un’istruttoria prefallimentare da parte del tribunale competente, nella quale il debitore e i creditori devono essere obbligatoriamente sentiti in udienza; possono presentare documenti/memorie/relazioni tecniche. Interviene anche il pubblico ministero se ha assunto lui stesso l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Su istanza di parte, il tribunale può anche emettere dei provvedimenti cautelari/conservativi, di durata limitata a quella della procedura concorsuale.
Il tribunale fallimentare, una volta accertata i presupposti previsti dalla legge per la procedura fallimentare, dichiara il fallimento con sentenza motivata, con la quale:
- Nomina il giudice delegato e il curatore preposti al fallimento;
- Ordina al fallito il deposito del bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori, entro 3 giorni;
- Stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza per l’esame dello stato passivo che deve avvenire entro 120 giorni dal deposito della sentenza, ovvero 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura;
- Assegna il termine perentorio di 30 giorni prima dell’adunanza ai creditori e a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore per la presentazione delle rispettive domande di insinuazione, restituzione o rivendica.
La sentenza viene notificata d’ufficio al debitore e comunicata per estratto al P.M., al curatore ed ai creditori. La sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva nei confronti del debitore e dei creditori dalla data di deposito in cancelleria. Gli effetti nei confronti di terzi si producono invece dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento possono proporre reclamo il debitore e qualunque interessato con ricorso da depositarsi in cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza e per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle imprese. Il reclamo non è più opponibile decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte di appello può sospendere in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, la liquidazione dell’attivo eventualmente già iniziata qualora sussistano gravi motivi, sentite le parti. Nel giudizio di appello si dibatterà o sui vizi di procedimento camerale oppure se effettivamente esistevano i presupposti del fallimento. L’impugnazione viene decisa con sentenza che può essere di revoca del fallimento o di rigetto dell’appello. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, per il resto il debitore potrà solo chiedere il risarcimento del danno a chi abbia colposamente richiesto il fallimento.
Il tribunale fallimentare, non avendo accertato i presupposti previsti dalla legge per la procedura fallimentare, rigetta l’istanza con decreto motivato. Contro il decreto, il creditore ricorrente o il p.m. richiedente possono, entro 30 giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello. Se quest’ultima accoglie il ricorso, rimette d’ufficio gli atti al tribunale che dovrà necessariamente dichiarare il fallimento.
Gli organi preposti al fallimento
Gli organi preposti al fallimento sono:
- Tribunale fallimentare
- Giudice delegato
- Curatore
- Comitato dei creditori
Il tribunale fallimentare
È il tribunale che dichiara il fallimento, l’organo in concreto investito dell’intera procedura concorsuale. È altresì giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento. In particolare:
- Nomina il giudice delegato e il curatore, ne sorveglia l’operato e può sostituirli;
- Sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei casi previsti dalla legge;
- Decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato;
- Provvede sulle controversie relative alla procedura che non siano di competenza del giudice delegato;
- Può in ogni tempo chiedere chiarimenti ed informazioni al curatore, al comitato dei creditori e al fallito.
I provvedimenti del tribunale sono adottati con decreto motivato, avverso il quale è ammesso reclamo alla corte di appello, salvo che non sia diversamente disposto. Il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse possono proporlo entro 10 giorni decorrenti dalla data di notificazione ovvero dalla data di registrazione nel registro delle imprese.
Il giudice delegato
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. In particolare:
- Nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori e, nel caso di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento o di urgenza, pone in essere gli atti che rientrano nella competenza di tale organo;
- Forma lo stato passivo definitivo e lo rende esecutivo con un proprio decreto;
- Autorizza l’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione;
- Ordina il riparto finale;
- Convoca il curatore e il comitato dei creditori quando è previsto dalla legge o quando lo ritiene opportuno;
- Autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto;
- Autorizza l’esercizio provvisorio dell’impresa, qualora non sia stato disposto con la sentenza del fallimento;
- Decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- Emette o provoca l’emissione di provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito dalle competenti autorità.
I provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto motivato, avverso il quale è ammesso reclamo al tribunale, salvo non sia diversamente disposto. Il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse possono proporlo entro 10 giorni decorrenti dalla data di notificazione ovvero dalla data di registrazione nel registro delle imprese.
Il curatore
Possono svolgere l’incarico di curatore esclusivamente:
- Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- Studi professionali associati o società tra professionisti;
- Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni purché abbia dato prova di adeguate capacità imprenditoriali.
Non possono essere nominati curatore:
- Il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4o grado del fallito;
- I creditori del fallito;
- Chi ha concorso al dissesto dell’impresa e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Il tribunale può in ogni caso revocare il curatore, anche d’ufficio. Dopo la conclusione per l’esame dello stato passivo, i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione, indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. In questo caso il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del soggetto designato dai creditori.
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