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I SISTEMI ALTERNATIVI
21. Il sistema dualistico (di ispirazione tedesca)
Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Il controllo contabile è affidato, senza eccezioni, ad un revisore legale o ad una società di revisione. Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale sia funzioni di indirizzo della gestione che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea dei soci, come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e l'approvazione del bilancio di esercizio. La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell'assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera in ordine all'esercizio.
dall'assemblea degli azionisti, mentre i successivi possono essere cooptati dal consiglio stesso. Il presidente del consiglio di sorveglianza viene eletto tra i suoi membri. Il consiglio di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'operato degli amministratori e di controllare la gestione della società. Inoltre, ha il potere di revocare gli amministratori in caso di gravi irregolarità o inadempienze. Il consiglio di sorveglianza si riunisce periodicamente per valutare l'andamento della società, approvare il bilancio e prendere decisioni strategiche. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In conclusione, il sistema dualistico è un modello organizzativo che separa le funzioni di gestione e controllo all'interno di una società. Questo modello è particolarmente adatto per società con azionariato diffuso e senza un nucleo di azionisti imprenditori. Il consiglio di sorveglianza svolge un ruolo chiave nel garantire la corretta gestione e il controllo della società.nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero nei limiti stabiliti dallo statuto. Nelle società quotate almeno un componente è eletto dalla minoranza con le modalità fissate dalla Consob. Trovano inoltre applicazione le regole sull'equilibrio fra uomini e donne nella composizione degli organi sociali. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Inoltre lo statuto può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Non possono essere eletti i componenti del consiglio di gestione, né coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza. Trovanoapplicazione le cause diineleggibilità e di decadenza previste per gli amministratori e, nelle sole società quotate, anche quelle previste per i sindaci. Nelle società quotate e in quelle con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, i consiglieri di sorveglianza devono rispettare i limiti al cumulo di incarichi determinati con regolamento della Consob. Nelle società quotate i consiglieri di sorveglianza devono essere anche in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità fissati per decreto dal Ministro della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Sono liberamente revocabili dall’assemblea anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento. È tuttavia necessario che la delibera sia approvata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. L’assemblea provvede
sostituire senza indugio i componenti del consiglio di sorveglianza che vengono a mancare per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio. Il consiglio di sorveglianza esercita le funzioni proprie del collegio sindacale nel sistema tradizionale, con conseguente applicabilità in larga parte della disciplina per quest'ultimo dettata. In particolare:- presenta la denuncia al tribunale
- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti
- è destinatario delle denunce dei soci
- i suoi componenti devono assistere alle assemblee e possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione
- nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, ma la distribuzione degli utili resta di competenza dell'assemblea ordinaria
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione, competenza che tuttavia conserva anche l'assemblea
responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica.
Il consiglio di gestione
Le funzioni del consiglio di gestione coincidono con quelle del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale. Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a 2. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo.
Successivamente la loro nomina compete al consiglio di sorveglianza, che ne determina anche il numero nei limiti stabiliti dallo statuto. Nelle società quotate, se i componenti sono 3 o più, si applicano le regole sull'equilibrio fra uomini e donne nella composizione degli organi sociali. Inoltre, se i componenti sono più di 4, almeno uno deve essere un amministratore indipendente.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza.
Nontrova applicazione il meccanismo della cooptazione: se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. L’azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza dei componenti e comporta la revoca di ufficio dei consiglieri di gestione se è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti. In tal caso il consiglio di sorveglianza provvede contestualmente alla sostituzione. Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità o può transigerla, purché la relativa delibera sia approvata dalla maggioranza dei suoi componenti e purché non si opponga la percentuale dei soci prevista dalla corrispondente disciplina dettata per la.rinuncia o transazione da parte dell'assemblea. La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci di minoranza, nonché l'azione da parte dei creditori sociali. 22. Il sistema monistico (di ispirazione inglese) Il sistema monistico si caratterizza per la soppressione del collegio sindacale. L'amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno, che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale. Anche nel sistema monistico il controllo contabile è affidato, senza eccezioni, ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Al consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea, si applicano le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale, con la sola differenza che dal suoNell'ambito devono essere estratti i componenti dell'organo di controllo. È previsto che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Nelle società quotate un amministratore indipendente deve essere eletto dalla minoranza. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dallo statuto. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Si richiede inoltre che essi non siano membri del comitato esecutivo e che non svolgano funzioni gestorie neppure in società controllanti o controllate. Se la società è quotata, l'amministratore indipendente eletto dalla minoranza è di diritto componente del
Il comitato di controllo è un organo previsto dal consiglio di amministrazione e ne è presieduto. Il consiglio di amministrazione determina anche il numero dei componenti del comitato per il controllo della gestione, che non può essere inferiore a 3 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Provvede inoltre alla sostituzione in caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato.
Il comitato per il controllo sulla gestione svolge funzioni coincidenti con quelle del collegio sindacale: vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile. In quanto organo di controllo interno della società, è destinatario delle denunce dei soci di fatti censurabili, e può a sua volta presentare denuncia al tribunale ove riscontri gravi irregolarità di gestione potenzialmente dannose.
Nelle società quotate è tenuto a denunciare alla Consob le irregolarità riscontrate.
Il comitato per il controllo esercita anche ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione.