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L'imprenditore

Capitolo 1 - Il sistema legislativo

La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore, la cui definizione generale la ritroviamo nell’art.2082 c.c. Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

  • L'oggetto dell'impresa: che determina la distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo
  • La dimensione dell'impresa: in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande
  • La natura del soggetto che esercita l'impresa: che determina la tripartizione tra: impresa individuale, società e impresa pubblica

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune, statuto generale dell’imprenditore, che comprende parte della disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt.2563-2574), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt.2595-2620). È applicabile a tutti gli imprenditori anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, introdotta dalla legge 287/1990.

Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione nel registro delle imprese (artt.2188-2202), con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale (artt.2203-2213); le scritture contabili (artt.2214-2220); il fallimento. Per l’imprenditore agricolo e piccolo imprenditore le disposizioni del codice civile sono poche e scarsamente significative, per il piccolo imprenditore non si applica la disciplina dell’imprenditore commerciale, ma per entrambi è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori e se l’attività svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale dell’imprenditore (art.2082).

La nozione generale dell'imprenditore

“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata alla fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”. Questo articolo fissa i requisiti minimi che devono ricorrere affinché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del c.c. dettate per l’impresa e per l’imprenditore, si ricava che l’impresa è attività; ed è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo, sia da specifiche modalità di svolgimento.

L'attività produttiva

L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi, è attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati. È inoltre irrilevante che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. Sebbene non venga qualificata quale impresa il mero godimento dei beni o dei servizi, una attività può costituire sia godimento di beni preesistenti sia produzione di beni e servizi.

Ancora, è godimento del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari, con scopo di investimento o speculazione o nella concessione di finanziamenti a terzi. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, perché nonostante ci sia l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali non vi è alcun motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale, non potrà valersi però delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.

L'organizzazione. Impresa e lavoro autonomo

Non è concepibile di attività impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi. Normale e tipico è che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone e beni strumentali e questo tipico aspetto designa l’impresa come attività organizzata (art.2555). Ciò che è essenziale affinché un’attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa è che è anche imprenditore chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate. La sempre più ampia fungibilità fra lavoro e capitale e la possibilità che l’attività produttiva raggiunga dimensioni notevoli pur senza l’utilizzo di lavoratori impongono la conclusione che l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale o manuale.

È vero che non vi può essere impresa senza impiego e organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ben ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui (attività di finanziamento e investimento). Quindi la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Non possono essere definiti come imprenditori o piccoli imprenditori i prestatori d’opera manuale o di servizi fortemente personalizzati, perché la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale perché manca l’eteroorganizzazione.

La nozione di piccolo imprenditore afferma che la piccola impresa è quella organizzata prevalentemente, ma non esclusivamente, con il lavoro proprio e dei familiari. L’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. I requisiti dell’organizzazione sono richiesti per l’imprenditore e piccolo imprenditore ma non per il lavoratore autonomo.

Economicità dell'attività e scopo di lucro

L’impresa è attività economica, l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi e assicurino l’autosufficienza economica. Non è perciò imprenditore chi produce beni e servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico (fare oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi), l’ente pubblico o un istituto di istruzione. È imprenditore chi gestisce i servizi con metodo economico anche se ispirato da un fine pubblico o ideale ed anche se le condizioni di mercato non consentano di remunerare i fattori produttivi.

Non è contestabile che lo scopo, che normalmente anima l’imprenditore privato, è la realizzazione del profitto e del massimo profitto consentito del mercato. Lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico dell’imprenditore (lucro-soggettivo), ma per l’applicazione della disciplina dell’impresa ci si deve fondare su dati oggettivi, ed è per questo che viene preferito dai dati legislativi, ad optare solo per la sufficienza del metodo economico. La nozione di imprenditore è una nozione unitaria e ciò implica che può essere considerato come requisito essenziale solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori, per cui l’impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate per l’impresa mutualistica e l’impresa sociale. Impresa pubblica, cooperativa e sociale, dimostrano che requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro e non vi è alcuna ragione per negare la qualità dell’imprenditore.

La professionalità

L’ultimo requisito richiesto è il carattere professionale dell’attività. L’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione e solo tale stabile inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Però la professionalità non richiede che l’attività sia svolto in modo continuato e senza interruzione (attività stagionale) e non richiede che quella che è l’attività principale dell’impresa sia l’unica. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso (ad esempio il costruttore di un singolo edificio è imprenditore).

Di regola le imprese operano per il mercato, destinano allo scambio di beni o servizi prodotti, non può escludersi che l’imprenditore possa essere qualificato anche quando produce beni e servizi destinato ad uso e consumo personale (impresa per conto proprio).

Impresa e professioni intellettuali

I liberi professionisti non sono imprenditori. L'art. 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, caso del medico che gestisce una clinica privata, in questo caso si è in presenza di due distinte attività: intellettuale e di impresa. Il professionista intellettuale non diventa mai imprenditore e non lo diventa non solo se esercita la professione avvalendosi di mezzi necessari all’esplicazione delle proprie energie intellettuali, ma anche quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi materiali.

L’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi di regola condotta con metodo economico e a scopo di lucro, nella quale l’organizzazione di capitale e di altrui prestazione lavorativa può assumere rilievo preminente rispetto alla prestazione d’opera intellettuale del professionista, ma nonostante ciò i professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore. Questo comporta dei vantaggi come la sottrazione al fallimento, ma anche degli svantaggi come l’inapplicabilità della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi e della concorrenza sleale.

Capitolo 2 – Le categorie di imprenditoria

L'imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Il ruolo della distinzione

Le due categorie si distinguono in base all’oggetto dell’attività. Stabilire se un imprenditore è agricolo o commerciale serve a definire l’ambito di operatività del trattamento di favore e l’ampiezza dell’area di esonero dalla disciplina dell’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo infatti gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale di fatti è esonerato dall’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale (tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento e altre procedure consensuali tranne gli accordi di ristrutturazione dei debiti) ma è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale.

L'imprenditore agricolo e le attività agricole essenziali

L’art.2135 c.c., al 1° comma, stabilisce che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” e, al 2° comma, “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. Le attività agricole si possono distinguere in “essenziali” e “per connessione”.

Tra le attività tipicamente agricole si ritrovano la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento del bestiame, che hanno subito un’evoluzione a seguito del progresso tecnologico. Il progresso, infatti, ha inficiato sull’impresa agricola in quanto si è ceduto il passo all’agricoltura industrializzata che utilizza prodotti chimici per accrescere la produttività naturale della terra. L’attività agricola può dare luogo oggi ad ingenti investimenti di capitale e sollevare sul piano giuridico l’esigenza di tutela del credito non diverse da quelle alla base della disciplina delle imprese commerciali.

È scelta legislativa che l’imprenditore agricolo sia sempre e comunque esonerato da tale disciplina e al fallimento. A riguardo si individuano due contrapposizioni di pensiero perché da una parte, c’era chi riteneva quale impresa agricola ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale e dall’altra parte c’era chi riteneva che dovesse essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore e quindi si qualificava come imprenditore commerciale chi produce specie vegetali o animali in modo svincolato dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra.

Con la riforma del 2001 si ha optato per la prima impostazione, difatti, come già detto, è imprenditore chi esercita una delle attività tra la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse dove per le prime tre si intendono le attività diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso. Nella nozione di coltivazione del fondo possono rientrare: l’orticoltura, la floricoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e, in base alla nuova nozione danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta. Per quanto riguarda la selvicoltura, deve essere concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti quindi non rientra l’attività di estrazione del legname. Per l’allevamento di animali si deve intendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli ma anche l’allevamento di cavalli da corsa, di animali da cortile e si comprende anche l’acquacoltura.

Le attività agricole per connessione

In base al 3° comma dell’art.2135 c.c. si intendono come connesse:

  • Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale
  • Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione al territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Per la qualifica di attività commerciale si fa riferimento ad una condizione oggettiva e soggettiva. Per quanto riguarda la condizione soggettiva, è necessario che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche ed inoltre attività coerenti a quella connessa. È quindi imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui. La qualifica di imprenditore agricolo è però estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi quando utilizzando prevalentemente i prodotti dei soci. Si fa riferimento anche ad una condizione oggettiva. Ad oggi entrambi questi criteri vengono sostituiti da quello della “prevalenza”. Necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale, in breve è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico sull’attività agricola essenziale.

L'imprenditore commerciale

Vengono qualificati come tali gli imprenditori che esercitano una o più delle categorie di attività elencate dall’art.2195 c.c. 1° comma.

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (settore delle imprese industriali tipo quelle edili e tessili)
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore del commercio)
  • Attività di trasporto
  • Attività bancaria e assicurativa
  • Attività ausiliarie delle precedenti, rientrano tutte le attività strumentali a quelle sinora indicate: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, commissione, spedizione, pubblicità.

La distinzione tra imprese agricole e commerciali esaurisce la distinzione delle imprese in base all’oggetto dell’attività e l’elencazione del suddetto articolo ha carattere non tassativo. Ne consegue che dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.

Piccolo imprenditore e impresa familiare

Il criterio dimensionale. La piccola impresa

La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. A riguardo il codice individua la figura del piccolo imprenditore contrapponendola a quella dell’imprenditore medio-grande.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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