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L'INSEGNA

L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa o l'intero complesso aziendale. L'art.2568 c.c. stabilisce che l'insegna non può essere uguale o simile a quella già utilizzata da un altro imprenditore concorrente, con conseguente obbligo di differenziazione qualora possa generare confusione nel pubblico. L'insegna dovrà quindi essere lecita, dovrà avere capacità distintiva e dovrà essere originale. Nulla è disposto circa il trasferimento dell'insegna, ma è pacifico che il diritto sull'insegna può essere trasferito. In materia trova applicazione anche la disciplina prevista per il trasferimento del marchio, dato che l'insegna identifica elementi materiali e non la persona dell'imprenditore. Ne consegue che si deve ritenere lecita anche la licenza non esclusiva e il conseguente uso della stessa insegna da parte di più imprenditori.

collegati.

CAPITOLO 7 - OPERE DELL'INGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALI

1. Le creazioni intellettuali

Le opere d'ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento. Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore regolato dagli articoli 2575-2583 c.c. e dalla legge 633/1941. Le invenzioni industriali possono formare oggetto del brevetto per invenzioni industriali; del brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione per disegni e modelli. Istituti regolati dal codice civile e dal Codice della Proprietà industriale (d.Lgs. 30/2005). Diritto d'autore e brevetti industriali formano oggetto di un articolata disciplina internazionale che integra e estende legislazioni nazionali.

A) IL DIRITTO D'AUTORE

2. Oggetto e contenuto

Formano oggetto del diritto d'autore le opere

dell’ingegno scientifiche, letterarie,teatrali…,qualunque ne sia il modo e la forma di espressione (art. 2575 c.c.). Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio e dall’utilità pratica. Unica condizione richiesta è che l’opera abbia “carattere creativo”, cioè presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto alle preesistenti opere dello stesso genere (può anche trattarsi di una rielaborazione di opere preesistenti oppure di un’esposizione di argomenti noti). Fatto costitutivo del diritto d’autore è la creazione dell’opera (art.2576 c.c.), per cui essa non deve necessariamente essere stata divulgata fra il pubblico. È prevista la registrazione dell’opera nel registro pubblico generale dell’opere protette e nel registro della SIAE per le opere cinematografiche, ma tali registrazioni non hanno carattere costitutivo. La tutela del diritto d’autore è sia morale,

sia patrimoniale:

  • Diritto morale: l'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera: ne decide la pubblicazione, le modifiche che si possono apportare, se pubblicarla con il proprio nome o in anonimo, ritirare l'opera dal commercio quando ricorrono gravi ragioni morali. Questi diritti, a tutela della personalità dell'autore, sono irrinunciabili, inalienabili, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell'autore.
  • Dritto patrimoniale: l'autore ha diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera in ogni forma e modo originale o derivato. Oppure di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo carattere creativo. Ha durata limitata e si estingue in 70 anni dopo la morte dell'autore.

Altri diritti connessi o affini al diritto d'autore sono riconosciuti a particolari categorie di soggetti (attori, cantanti),

A tali soggetti è riconosciuto il diritto ad un equo compenso ogni volta che la loro opera viene utilizzata anche senza scopo di lucro.

3. Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela.

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera d'ingegno è liberamente trasferibile, unitariamente o nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte (art. 2581 c.c.). Il trasferimento per atto fra vivi può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo e può essere utilizzato qualsiasi schema contrattuale tipico o atipico. I contratti appositamente previsti per lo sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno sono:

  • Contratto di edizione: l'autore concede in esclusiva ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. L'editore si obbliga a stampare, commercializzare l'opera e corrispondere all'autore il compenso

pattuito(ilcompenso è costituito da una partecipazione percentuale al ricavato della vendita, maper2alcune opere è fissato à forfait), salvo alcune eccezioni, la durata del contratto nonpuòeccedere i 20 anni.

Contratto di rappresentazione e di esecuzione: l’autore cede, di regola non inesclusiva,il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate al tal fine o di eseguireinpubblico una composizione musicale. L’altra parte si obbliga a provvedervi a propriespese.

Il diritto d’autore è protetto con sanzioni civili, amministrative pecuniarie, penali acarico di chi pongain essere comportamenti lesivi. Le opere dell’ingegno godono di una protezionecircoscritta alterritorio nazionale e sono esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusivada parte diterzi in altri stati. Ci sono delle convezioni internazionali nate per estendere in ambitoUE la tuteladel diritto d’autore e l’Italia ha aderito

alla Convenzione di Unione di Berna e la Convenzione Universale di Ginevra.

B) LE INVENZIONI INDUSTRIALI

4. Oggetto e requisiti di validità.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica e consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Il diritto di utilizzazione economica si acquista tramite la concessione del brevetto da parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi. Possono formare oggetto di brevetto:

  • Invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale
  • Invenzioni di procedimento, che consistono in un nuovo metodo di produzione di beni già noti, nuovo processo di lavorazione, nuovo dispositivo meccanico
  • Invenzioni derivate, che sono una derivazione di una precedente invenzione. Esse possono consistere nell'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo da ricavarne un trovato tecnicamente nuovo

(invenzioni di combinazioni); migliorare un’invenzione precedente modificandola (invenzioni di perfezionamento); in una nuova utilizzazione di una sostanza (invenzioni di traslazione). Non possono formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l’uomo si limita a percepire o una nuova teoria. Non sono brevettabili i software (tutelati dal diritto d’autore), ma lo è l’hardware, non lo sono i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi. I trovati che non ricadono in questi divieti devono rispondere a determinati requisiti di validità. Devono essere:

  • leciti
  • nuovi: è nuova l’invenzione che non è compresa nello stato della tecnica, ovvero che non siano accessibili al pubblico prima della domanda di brevetto
  • l’invenzione implica attività inventiva se per una persona esperta nel campo non risulta dello stato della tecnica, quindi si prescinde da ogni

valutazione del grado di progresso che l'invenzione realizza purché il trovato sia espressione di attività creativa

l'invenzione deve essere idonea ad avere un'applicazione industriale se il trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria compresa quella agricola. Restano non brevettabili come invenzioni le conoscenze non sfruttabili industrialmente.

5. L'invenzione brevettata

La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. Essere riconosciuto autore dell'invenzione è per l'inventore un diritto morale, che gli viene concesso per il solo fatto che ha creato un'invenzione. L'inventore inoltre ha diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto, che ha funzione costitutiva, ai fini dell'acquisto del diritto all'utilizzazione economica inesclusiva del trovato.

Il brevetto per invenzioni industriali è concesso dall'ufficio brevetti.

sulla base di una domanda corredata, a pena di nullità, dalla descrizione dell'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, nonché dai disegni necessari alla sua intelligenza. Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione e deve specificare cosa si intende debba formare oggetto del brevetto. Il brevetto dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non c'è possibilità di rinnovo. Il diritto di esclusività si può perdere prima della scadenza qualora si a dichiarata la nullità del brevetto o decadenza dello stesso. Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello stato, fatte salve specifiche forme di libera utilizzazione da parte di terzi. L'esclusiva comprende non solo la fabbricazione, ma anche il commercio e l'importazione dei prodotti cuil'invenzione si riferisce. L'esclusiva al commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti. Se l'invenzione riguarda un nuovo metodo o processo di produzione, l'esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo, ma non copre il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo di produzione differente. Il brevetto è liberamente

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Publisher
A.A. 2021-2022
165 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher conny1111 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Gimigliano Gabriella.