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Diritto privato romano

Il diritto romano e le sue fonti

Diritto

Diritto in latino ius, ha sia la concezione normativa, ossia che fornisce norme di condotta, sia quella istituzionale, secondo cui il diritto crea un ordinamento giuridico. Con questa definizione, però, si intende il diritto oggettivo (ad esempio il diritto penale), in latino norma agendi, che è in contrapposizione con il diritto soggettivo, in latino facultas agendi (ad esempio il diritto di proprietà), che si caratterizza come una pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo. Per capire meglio questa distinzione si può pensare al diritto inglese che indica con il termine ‘’Law’’ il diritto oggettivo ed, invece, con il termine ‘’Right’’ il diritto soggettivo.

Diritto romano

Il diritto romano studiato è quello che si svolse per oltre 1300 anni, ossia dalla nascita della città di Roma nel 754 a.C. (secondo la tradizione) fino alla morte dell’imperatore Giustiniano nel 565 d.C. Inoltre, è necessario ricordare che questo imperatore alla compilazione del, poi detto, ‘’Corpus Iuris Civilis’’ (le parti maggiormente significative sono state scritte dal 528 al 534 d.C.). Il diritto romano sviluppatosi dopo la morte di questo imperatore si sviluppò sulla base di questo documento dando origine, a quello che alcuni chiamano, seconda vita del diritto romano.

Il diritto romano ebbe una continuità temporale tra l’ordinamento romuleo e quello di Giustiniano e tra i diritti dell’antichità classica è l’unico scientificamente elaborato, infatti, furono i primi ad avere i giureconsulti. Altri diritti non ebbero la stessa elaborazione scientifica, tranne quello greco la cui elaborazione, però, ebbe prospettive soprattutto filosofiche. Per questa ragione, esso ha permesso di creare altri tipi di società del tutto diversi da quella romana, cosa che, invece, gli altri diritti non hanno fatto, anzi, al contrario sono scomparsi nel nulla. Addirittura, il diritto romano è la maggior matrice dei sistemi privatistici odierni.

Ius

Il termine latino che corrisponde alla nostra idea di diritto è ius. È necessario ricordare, però, che questo termine venne usato con diversi significati: sia con quello di diritto oggettivo, sia con quello di diritto soggettivo, sia con quello di potestà e sia con quello di luogo ove si svolge il giudizio. Il significato più testimoniato è quello di ‘’situazione giuridica soggettiva’’ e ciò significava unire diritto e dovere insieme. Infine, nelle fonti più antiche il termine ius indicava la situazione giuridica che concretamente si realizzava in dipendenza di determinati atti, così come dimostrato dalle leggi delle XII Tavole dove ricorre due volte la frase ‘’ita ius esto’’.

Diritto privato e diritto pubblico

Tra le classificazioni del diritto vi è quella per cui si distingue tra diritto pubblico, ossia quello che riguarda l’organizzazione ed il funzionamento della collettività e quello privato, che regola i rapporti tra individui in quanto tali. Questa distinzione è presente anche nel diritto romano: si parla di ius privatum in riferimento al diritto privato e di ius publicum (dalla parola popolus) in riferimento al diritto pubblico. I giuristi romani si occuparono fondamentalmente del diritto privato.

Periodi della storia del diritto romano

Nella storia del diritto romano si distinguono diversi periodi che non combaciano né con la storia letteraria né con la storia costituzionale e né con la storia in generale. Questi periodi sono: età arcaica, età preclassica, età classica, età postclassica ed età giustinianea.

L'età arcaica

Si intende quel periodo che va dalle origini di Roma fino alla metà del III secolo a.C. Il regime era prima monarchico (rex, Senato e comitia curiata) e, dal VI secolo a.C., repubblicano (magistrature, Senato, comitia curiata, comitia centuriata e tributa e concilia plebis). Roma, da piccola città si stava estendendo in tutto il Lazio.

L'età arcaica: i caratteri dello ius

Il diritto privato è povero di strutture, formalistico (la produzione di effetti era subordinata alla pronunzia di certa verba) ed adeguato a soddisfare le poche ed elementari esigenze. Era un diritto proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

L'età arcaica: i mores

Era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria, fondato sui mores. I mores maiorum erano i costumi giuridici dei maiores, i più antichi antenati dei Romani di cui non si conosceva neanche l’origine vista l’antichità.

L'età arcaica: le leges

Presto si stabilì che i mores potevano essere derogati o integrati da leges publiciae. La più famosa di queste ultime è la lex Duodecim Tabularum (legge delle XII Tavole), risalente agli anni 451-450 a.C. Alcuni ritengono che sia una lex data, ossia una legge pronunciata da un magistrato dinanzi al popolo riunito in assemblea. Furono emanate le prime dieci tavole dai decemviri legibus scribundis, ossia dei magistrati appositamente eletti, mentre le ultime due furono emanate dai consoli Valerio ed Orazio. Furono create a seguito dei conflitti tra patrizi e plebei ai primi tempi della Repubblica e queste tavole di bronzo andarono distrutte con l’incendio che Roma subì ad opera dei Galli ma i Romani ne conservarono memoria e i precetti inizialmente vennero tramandati oralmente, poi attraverso la scrittura. Inoltre, ebbero rilievo le lex rogatae. Queste erano proposte dal magistrato al popolo riunito in assemblea che, poi, avrebbe deciso se approvarle o meno. Una volta approvate, se fossero state ratificate dal Senato, sarebbero divenute leges vere e proprie. Queste leggi andavano ad obbligare sia i patrizi che i plebei, cosa che, invece, inizialmente non facevano i plebis scita poiché votate nei concilia plebis. Solo con la lex Hortensia del 286 a.C. i plebisciti vennero equiparati alla lex. Da allora si fece riferimento soprattutto ai plebisciti e, per questa ragione, le leggi, sia date che rogati, furono relativamente poche.

I pontefici

In questa era la conoscenza e l’interpretazione del diritto era nelle mani dei pontefici (primi giuristi romani) e gestivano il loro ruolo con segretezza, ma diedero un impulso alla crescita del diritto romano perché diedero un’interpretazione creativa di mores e leges creando istituti nuovi (ad esempio l’emancipatio). Il diritto di questo periodo si qualifica dapprima come ius Quiritium e, poi, come ius civile.

L'età arcaica: il ius Quiritium

Letteralmente significa ‘’diritto dei Quiriti'' e fu il nucleo più antico del diritto privato romano, perché con il termine Quiriti si indicavano le più antiche collettività romane. Era completamente di formazione consuetudinaria: riconosceva posizioni giuridiche soggettive assolute, o meglio, posizioni di potere su persone o cose che si manifestava con un’affermazione di appartenenza ‘’ex iure Quiritium’’.

L'età arcaica: il ius civile

Da un momento non precisabile dell’età arcaica il diritto romano si arricchì e si qualificò come ius civile, in quanto riguardava i cittadini romani ed essi soltanto. Le sue fonti furono i mores, le leges e l’interpretatio pontificale. Comprendeva in sé il ius Quiritium ma di esso era più ampio perché riconosceva anche posizione giuridiche soggettive a carattere relativo (crediti e debiti, ove il debitore era tenuto ad un certo comportamento verso il creditore. Questa necessità del debitore era indicata con il verbo oportere) e più tardi vennero integrate anche altre situazioni giuridiche soggettive quali servitù prediali ed usufrutto.

L'età preclassica

A metà del III secolo si aprì l’età preclassica, che corrisponde agli anni della crisi della Repubblica. Roma si stava espandendo su tutto il Mediterraneo, ed organizzava i popoli fuori dall’Italia in provinciae. La società romana si stava evolvendo.

L'età preclassica: i caratteri dello ius

Furono riconosciute e tutelate nuove posizioni giuridiche soggettive e furono repressi più illeciti. Soprattutto, però, si diede riconoscimento e tutela a nuovi negozi giuridici (comportamenti volontari). Per questa ragione il diritto romano non era più povero di strutture ed il nuovo regime giuridico dei negozi era fruibile anche dai peregrini (non cittadini) e si diede rilievo alla bona fides.

L'età preclassica: le fonti

Mantennero vigore gli antichi mores e le antiche leges, ma i pontefici andarono via via perdendo il monopolio della conoscenza e dell’interpretazione del diritto. Il ruolo maggiore di evoluzione fu nelle mani del pretore e della giurisprudenza laica.

L'età preclassica: la giurisprudenza

Si parla di ‘’iuris prudentia’’, che corrisponde alla nostra dottrina. A Roma i giuristi ebbero una posizione di prestigio, tanto che le loro opinioni, spesso espressi nelle loro opere, finirono per essere considerate fonti del ius civile. Il monopolio dei pontefici per quanto riguarda l’interpretazione si concluse con la lex Ogulnia del 300 a.C. dove i plebei furono ammessi al pontificato.

L'età preclassica: il ius civile. I iudicia bonae fidei

In età preclassica il ius civile subì un forte incremento, infatti, a partire dal III secolo a.C., a Roma si diede tutela giudiziaria a nuovi negozi, anche se compiuti da peregrini. Da qui derivarono due significati di ius civile: uno riferito ai cittadini romani e l'altro, più ampio, riferito a quei negozi ed istituti disponibili anche per coloro che non erano cittadini romani ed i cui effetti si esprimevano in termini di ex iure Quiritium su cose e persone, di ius e di oportere. Queste parole, comportavano che il giudice chiamato a decidere dovesse valutare secondo buona fede. Quest'ultima era un metro di giudizio, e, dunque, si trattava di buona fede in senso oggettivo (diversa da quella dell'usucapione, dove era la convinzione di operare rettamente). Ciò faceva sì che i giudici chiamati a giudicare ex fide bona potessero sostituirsi al legislatore, in teoria, ma in pratica essi seguivano la giurisprudenza e ciò fa sì che, in concreto, fossero i giuristi a sostituirsi al legislatore.

L'età preclassica: il ius gentium

Quelli che si suole definire negozi di buona fede, divennero presto appartenenti al ius gentium (diritto delle genti) e questa qualifica discendeva dal fatto che erano riconosciuti e tutelati anche a coloro che non erano cittadini romani. Per questa ragione il ius gentium si contrapponeva al ius civile, ma d'altra parte, era parte integrante del ius civile. Anche la giurisprudenza via via attribuì la qualifica di iuris gentium a negozi antichi di ius civile, facendo sì che la prima categoria crebbe.

L'età preclassica: il ius honorarium

Il diritto onorario era per massima parte opera del pretore, e si affiancò e si contrappose allo ius civile. Lo ius honorarium fu, per il diritto romano, un'altra fra le qualificazioni fondamentali del ius in senso oggettivo. Si trattava del diritto derivante da alcuni organi quali: i pretori (urbano e peregrino), gli edili curuli e i governatori delle province. Comunque, magistrati eletti dal popolo e con carica annuale:

  • Il pretore urbano era un magistrato cum imperio (potere supremo dei magistrati repubblicani) e fu istituito dalle Leges Liciniae Sextiae e tra gli altri compiti ebbe quello di ''dicere ius'';
  • Nello stesso periodo furono istituiti gli editti curuli, dei magistrati sine imperio, ed a cui spettava la cura annonae ed, in particolare, erano competenti della vendita di schiavi ed animali;
  • Il praetor peregrinus fu istituito più tardi (242 a.C) ed ebbe il compito di dicere ius tra cittadini romani e peregrini o tra peregrini. Ebbe pari dignità ed imperium del pretore più antico;
  • Dopo la vittoria a seguito delle prima guerra punica (264-241 a.C), prese avvio l'organizzazione in province dei territori romani, per cui nacquero i governatori provinciali che erano prima magistrati in carica e poi magistrati appena scaduti a cui il senato prolungava l'imperium (promagistrati).

La formazione del ius honorarium era strettamente collegata al processo formulare. Per la massima parte il ius honorarium fu opera del pretore urbano, mentre gli altri editti ricalcavano quello di quest'ultimo, secondo la iuris dictio. Molto modesto fu il ruolo degli editti curuli, perciò per parlare di diritto onorario si usa spesso la formula diritto pretorio. Inoltre, in forza dello ''ius edicendi'', il pretore emanava un editto che durava un anno e che, sotto l'aspetto formale non conteneva alcun ordine nei confronti dei cittadini ma prospettava, bensì, un programma. Gli restava comunque la facoltà di emanare decreta, quando le circostanze lo suggerivano. Nonostante l'editto scadesse dopo un anno, via via accadde che i pretori successivi ripresero e migliorarono la parte di editto precedente che aveva dato buon esito. L'editto contemplava i modelli dei mezzi di tutela del ius civile, perciò, non ogni parte del diritto era diritto pretorio. Quest'ultimo scaturiva dalle clausole edittaliche promettevano strumenti processuali non di ius civile, infatti, l'editto pretorio serviva ad agevolarne l'applicazione, colmarne le lacune e correggerlo. Ma, in particolare, l'intervento pretorio si manifestava per attuare l'aequitas del ius civile.

L'età classica

Con la fine dell'età repubblicana e l'inizio del principato fondato da Ottaviano Augusto (27 a.C.) iniziò l’età classica del diritto romano. In questo periodo si è dinanzi ad un regime né repubblicano né monarchico ed il dominio territoriale romano continuò ad ingrandirsi.

L'età classica: le fonti

Il diritto continuò a svilupparsi notevolmente ma si estinse l'attività legislativa del popolo ed il pretore, dalla prima metà del II secolo d.C. perse il suo ruolo di innovatore dello ius.

L'età classica: l'editto perpetuo

Nel 130 d.C. il giurista Salvio Giuliano (sabiniano), su ordine di Adriano, stabilì il testo definitivo dell'editto pretorio, che Adriano curò e che fu, poi, sottoposto all'approvazione del Senato. Da allora, ebbe origine il diritto perpetuo e il ius edicendi dei pretori fu completamente svuotato di significato.

L'età classica: la giurisprudenza

Si infittì la schiera dei giureconsulti ed il loro livello raggiunse il più alto grado, pertanto si parla di giurisprudenza classica, di diritto classico e di età classica, vista la purezza ed alla perfezione delle forme raggiunte. I primi tempi dell'età classica furono caratterizzati dall'antagonismo di due sectae di giuristi: i sabiniani ed i proculiani. Le ragioni del conflitto non sono chiare. Il capostipite dei primi fu Ateio Capitone, non eccelso, ma eminente fu Masurio Sabino, talmente importante da dare il nome alla scuola (scrisse tre libri). Il capostipite degli altri fu Marco Antistio Labeone, un maestro autorevole le cui dottrine ebbero ampio seguito tra i contemporanei e i posteri. La scuola, però, prese il nome da Proculo, colui che gli succedette alla guida della scuola stessa. Il dissidio fu sanato, nel II secolo d.C. da Salvio Giuliano.

Nel secondo secolo i più importanti giuristi furono Gaio e Pomponio. Il primo fu noto soprattutto ai posteri per le sue Institutiones, da cui prese spunto anche Giustiniano per comporre le sue. Mentre di Pomponio ci è pervenuto un ampio squarcio del suo libro (liber singularis enchiridii) ove tentò una storia del diritto romano. Tra il II ed il III secolo visse Papiniano, considerato il maggiore dei giuristi romani, scrisse opere di casistica e fu fatto uccidere da Caracalla per essersi rifiutato di celebrarne il fratricidio, cosa che fa capire anche quanto fosse un uomo di alto sentire. Sul finire dell'età dell'oro della giurisprudenza vi furono Paolo ed Ulpiniano, che scrissero importanti ed ampie opere giuridiche. Oltre a tutti questi, però, ve ne furono anche altri di importanti.

L'età postclassica

In concomitanza dell'anarchia militare si andò inaridendo anche l'attività giurisprudenziale. Tuttavia, si parla di età classica fino all'abdicazione di Diocleziano, poiché le sue costituzioni esprimevano la cultura dei giuristi vissuti sino al III secolo d.C. Dunque, è con l'ascesa al trono di Costantino nel 312 d.C. che si inizia a parlare di età postclassica del diritto romano. In questo periodo si consolidò un sistema di governo assoluto e dispotico, l'impero romano, per ragioni pratiche fu diviso nella pars Occidentis e nella pars Orientis. Tuttavia, fattori interni ed esterni portarono alla disgregazione dell'impero fino ad arrivare al 476 d.C. quando in una deposizione Romolo Augusto da parte del re ostrogoto Odoacre fu sancita la fine dell'impero romano d'occidente. Solo la parte orientale sopravvivrà guidata da Giustiniano, il cui successo ebbe durata effimera. L'imperatore rimase l'unica fonte viva del diritto e le costituzioni dimostrano un decadimento sia a livello tecnico che stilistico. Tuttavia sopravvisse lo studio del diritto. Carattere ufficiale ebbe il Codice Teodosiano, una compilazione di costituzioni imperiali da parte di Costantino e Teodosio II. Fu dal V secolo che gli studi giuridici subirono un impulso, tanto che Giustiniano poté concepire i suoi progetti.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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