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Estratto del documento

CO.CO.CO)

Ancora una volta sono previste eccezioni (art 2 comma 2) per cui non

rientrano in parola:

Le collaborazioni individuate attraverso le note tecniche della de-

 regolazione controllata a favore della contrattazione collettiva (che

similmente a quanto era già previsto nella previgente disciplina per il

settore dei call center outbound, esclude l’applicabilità dal comma 1 ai

rapporti di collaborazione regolamentati, sul piano del trattamento

economico e normativo, dalla contrattazione collettiva in ragione della

particolari esigenze produttive e organizzative del settore cui si

riferiscono)

Le collaborazioni prestate dai liveri professionisti iscritti ad albi

 professionali

Le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e di

 controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni

 sportive dilettantistiche associate a enti riconosciuti dal CONI

Alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività in cui alla legge

 74/2001

Si prevede la non applicazione della nuova disciplina ai rapporti di

collaborazione attivati nella PA, fermo restando il divieto dal 1° gennaio 2017 di

stipulare contratti di collaborazione con caratteristiche di etero-organizzazione.

Al fine di individuare le collaborazioni assoggettate alla disciplina del lavoro

subordinato appare necessario soprattutto valorizzare i requisiti di tempo e

luogo della prestazione (determinati dal committente) indicati dal legislatore.

Ne discende che la nuova categoria delle collaborazioni continuative e

prevalentemente personali “organizzate” appare ristretta e lascia spazio alle

co.co.co di vecchio stampo, che potrebbero avere nuova vita. Basterà lasciare il

collaboratore (non solo a livello contrattuale, ma anche nei fatti) libero, sempre

che la natura della collaborazione lo consenta, di scegliere i tempi e il luogo di

esecuzione della prestazione. Vale sottolineare che queste ultime non godono

più delle garanzie introdotte per le collaborazioni a progetto ma solo delle

modestissime tutele rintracciabili nelle discipline di definizione del lavoro

autonomo parasubordinato cui si aggiungono quelle introdotte dalla 81/2017

(Jobs Act del lavoro autonomo).

Nell’art 2 cambia la parola: non è più esclusivamente personale ma

prevalentemente personale.

Inoltre, toglie anche il riferimento al tempo e luoghi. *Questo però fa si che le

co.co.co che non rientrano nell’art 2 non avranno le tutele del lavoro

autonomo, che rimane applicabile solo a quelle vecchie a quelle che non sono

“le disposizioni di cui al presente comma si

nelle eccezioni. E aggiunge

applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano

organizzate mediante piattaforme anche digitali. (D.L. 101/2019)”

Inizialmente ai riders non veniva riconosciuto il ruolo di co.co.co e per questo

avevano le poche tutele del lavoro autonom; solo nel 2019 una corte di appello

di Torino li ha definiti tali poiché il loro committente (la piattaforma) ne stabiliva

il luogo e i tempi di lavoro.

Capo V Bis, da art 47 bis a art 47 octies tutele del lavoro tramite

piattaforme digitali: viene inserito per le super co.co.co che rientrano nelle

eccezioni, i quali hanno già la tutela del lavoro autonomo.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le

Art 47 bis 

disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i

lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui,

in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui

all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis

Art 47 ter: Forma 

sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile

per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. Nel caso di

violazione, stabilirà il giudice quale dovrà essere il risarcimento. Se voglio

provare che ho un contratto subordinato devo provarlo. Se non ho scritto il

contratto il giudice mi vedrà più facilmente come subordinato sempre però con

l’eventuale prova.

Art 47 quarter: Compenso se c’è il contratto collettivo, il riders lavora di

notte o in condizioni metereologiche difficili avrà diritto a un compenso

maggiore L'esclusione dalla

Art 47 quinquies: Divieto di discriminazione 

piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata

accettazione della prestazione sono vietate. (Legge n. 128/2019)

Le novità normative di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

Il legislatore del 2017 introduce alcune forme di protezione sociale e

contrattuale per il lavoro autonomo non imprenditoriale, disponendo ulteriori

garanzie a favore del lavoratore autonomo parasubordinato, ovvero dei

soggetti iscritti alla gestione separata Inps, come i professionisti non iscritti alla

propria cassa. Sul piano delle tutele del lavoro si predispone a loro favore, con

decorrenza immediata, un forte impulso alla tutela della previdenza, con

ulteriori garanzie in caso di gravidanza, malattia e infortunio. In questo ambito

è disposta la sostanziale equiparazione dei tempi per l’astensione obbligatoria

in caso di maternità tra lavoro dipendente e autonomo, con diritto al

pagamento della relativa indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e

per i 3 mesi successivi (art 13). In virtù di tale modifica, anche le lavoratrici

iscritte alla gestione separata Inps possono ora fruire della prestazione pur

proseguendo nello svolgimento della professione, compatibilmente con le loro

condizioni di salute. Specifica tutela (art 14 comma 1) è volta ad assistere

l’astensione: in particolare, è disposta un’ipotesi di sospensione del rapporto di

lavoro nel caso di gravidanza (ma anche malattia e infortunio) del lavoratore

che svolga la sua attività in via continuativa per un committente: nello

specifico, l’astensione nelle ipotesi in parola non comporta (in automatico)

l’estinzione del rapporto, essendo possibile per il lavoratore chiedere che

l’esecuzione de contratto rimanga sospesa (con diritto al mantenimento di

questo) si pure senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a

150 giorni per anno solare e fatto salvo il venir meno dell’interesse del

committente. Specificatamente, con il consenso del committente, si dispone la

sostituzione di lavoratrici autonome in maternità, con altri prestatori autonomi

di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti

professionali, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del

sostituto (art 14 comma 2). In questo quadro, al fine dell’ampliamento delle

prestazioni in maternità e di malattie riconosciute, nei limiti in cui siano iscritti

ad altre forme di previdenza obbligatorie, e perciò tenuti al versamento di una

contribuzione maggiorata, vale segnalare la delega diretta a implementare le

indennità di malattia e maternità. Sul piano delle protezioni sociali rileva la

disposizione con cui è sancita la possibilità di sospensione dei versamenti

contributivi previdenziali e dei premi assicurativi, in caso di gravi malattie o

infortuni che impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60

giorni, fino ad un massimo di 2 anni; decorso il periodo il lavoratore sarà tenuto

a pagare i contributi e i premi nel frattempo maturati con possibilità di

frazionare il pagamento in un numero di rate mensili fino a 3 volte il numero

dei mesi di sospensione (art 14 comma 3). Il DIS-COLL quale forma di

ammortizzatore sociale, introdotto in via sperimentale nel 2015 per il

lavoratore parasubordinato privo di altre forma di sostegno del reddito, venga

stabilizzato ed esteso, con decorrenza primo luglio 2017, anche a favore di

assegnisti e dottorati di ricerca con borse di studio, in relazione agli eventi di

disoccupazione verificatesi dalla data stessa (art 7). Il riconoscimento del diritto

all’indennità di disoccupazione per i soggetti richiamati, oltre a rispondere a

una domanda di protezione sociale è una testimonianza importante della

funzione sociale dei lavoratori della ricerca. Particolarmente importanti sono

anche le novità in tema di tutela della genitorialità, per mezzo della previsione

del raddoppio (art 8 comma 4-5) del congedo parentale per i lavoratori

autonomi iscritti alla gestione separata, che passa da 3 mesi a 6 mesi, nonché

del periodo di fruizione della stessa che passa da 1 anno a 3 del bambino. A

garanzia del godimento di tali periodi, il legislatore slega la corresponsione

della relativa indennità a periodi di contribuzione, se il congedo è fruito nel

corso del primo anno. A livello di protezione sociale degli stessi lavoratori,

viene potenziato attraverso l’equiparazione dei periodi di malattia certificata

che comportino un’inabilità temporanea totale, alla degenza ospedaliera,

anche al fine dell’ottenimento della relativa indennità (art 8 comma 10).

Capitolo 6

Il rapporto associativo

La prestazione di lavoro può essere offerta e impiegata utilizzando modelli

contrattuali attinenti ai rapporti associativi. A differenza dei rapporti di lavoro

(subordinati o autonomi che siano) riconducibili ad una causa di scambio tra

prestazioni corrispettive, i rapporti associativi sono qualificati sul piano causale

dall’esercizio comune di un’attività economica, da cui dipende la soddisfazione

di ciascun associato, e quindi dalla comune assunzione dello scopo associativo

e del rischio d’impresa. In questa prospettiva, le ipotesi contrattuali in parola

differiscono da quelle previste dalla disciplina codicistica che prevede la

partecipazione agli utili d’impresa dei lavoratori quale forma di retribuzione (art

2099 comma 3 e art 2102 del cod.civ.) ovvero alle forme connesse all’istituto

del salario variabile, proporzionato alla redditività aziendale. La causa

associativa non contempla l’alienità dei mezzi di produzione e/o del risultato

produttivo e perciò esclude che il lavoro svolto nell’ambito di tali rapporti possa

essere identificato come subordinato o autonomo, secondo la classica

operazione qualificatoria.

Detta fattispecie può essere perseguita utilizzando diverse tipologie tra cui

quella del socio d’opera di società di persone nei suoi diversi tipi legali

(società semplice, in accomandata semplice e in nome collettivo), attraverso il

conferimento in societ&agrav

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Publisher
A.A. 2019-2020
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracalca1995 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei rapporti di lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Cassar Sabrina.