Diritto dei Rapporti di Lavoro
Pillole di Diritto del Lavoro
Nel contratto di lavoro (fonte del rapporto di lavoro), l’oggetto è la
prestazione lavorativa mentre la causa è lo scambio di prestazioni
corrispettive.
Il compenso deriva dal lavoro autonomo e viene concesso dal committente.
La retribuzione deriva dal lavoro subordinato da parte del datore di lavoro. Il
rapporto associativo a differenza degli altri contratti di lavoro, non presenta
una prestazione corrispettiva, poiché gli interessi e gli obiettivi sono comuni.
Gli oneri fiscali del lavoratore, indipendentemente che sia subordinato od
autonomo, vengono pagati autonomamente; il datore, in caso di
subordinazione funge solo da sostituto d’imposta. Per i contributi
previdenziali (INPS ed INAIL) vige una normativa differente: nel lavoro
autonomo essi sono totalmente a carico del lavoratore; mentre per quanto
riguarda il lavoro subordinato, essi sono rispettivamente a carico del lavoratore
per 1/3 e 2/3 a carico del datore di lavoro. Considerazione importante è che i
contributi previdenziali costituiscono circa il 33% della retribuzione totale a
carico del datore (è conveniente dunque, per quest’ultimo, più una
collaborazione con un lavoratore autonomo che una subordinazione).
Decreto Legislativo è un provvedimento legislativo del governo, delegato
1
dal Parlamento entro determinati paletti. Il Decreto-legge è emanato dal
2
governo nei casi di urgenza, poi convertito in legge entro 60 giorni dal
Parlamento.
La qualificazione del rapporto di lavoro nel quadro delle fonti
regolative
L’art 4, c. 2 della Costituzione definisce il lavoro come l’attività dell’uomo
diretta alla produzione di un bene e alla realizzazione di un servizio in cambio
di un corrispettivo, suscettibile di una valutazione economica, che concorre al
progresso materiale e spirituale della società. La regolazione lavoristica appare
in continuo movimento per cercare di integrare una nuova frontiera di diritto
post-fordista.
del lavoro definita In questo contesto di evoluzione, sono cresciuti
gli spazi per la formazione giurisprudenziale della materia ad opera delle
sentenze che interpretano le norme di legge e dei contratti collettivi e che
sopperiscono, con elaborazioni alle lacune del sistema a partire dal contributo
di “adeguamento” del codice civile e delle leggi speciali realizzate dalla Corte
Costituzionale.
L’obbligazione di prestare un’attività lavorativa è ricondotta al tipo di lavoro
subordinato o al tipo di lavoro autonomo, tipi che ancora dalla codificazione del
1 Un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale
del potere legislativo (Parlamento)
2 Un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza
dal Governo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma
gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte
in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione
1942 costituiscono una rigida dicotomia. Il diritto del lavoro contemporaneo si
distanzia dalla più generale disciplina privatistica in quanto consta di una
disciplina speciale particolarmente orientata a favore del lavoratore
dipendente. Quest’ultimo è considerato un soggetto debole ed ha assoluta
necessità di ottenere e conservare un’occupazione. Nell’esecuzione della
prestazione è implicato un rapporto che legittima l’esercizio di poteri privati da
parte del datore di lavoro (subordinazione giuridica). Il diritto del lavoro nasce
proprio per proteggere il lavoratore subordinato al fine di porre in essere
interventi correttivi legali e contrattuali legali e contrattuali collettivi che
disciplinano direttamente il rapporto individuale di lavoro fissando a tutela del
contraente debole minimi di trattamento. Il diritto del lavoro è il regno della
norma automatica e inderogabile: le tutele e le garanzie sono sottratte alla
volontà delle parti. Per i lavoratori autonomi, sebbene anch’essi si obbligano a
un’attività lavorativa “prevalentemente personale” (art 2222 cod. civ. ai
sensi del quale: quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV), le garanzie della
disciplina codicistica sono state a lungo considerate sufficienti. L’enorme
differenza rispetto al sistema protettivo del lavoratore dipendente, unitamente
al fatto che sul piano previdenziale vi è una diversa ripartizione del carico
contributivo (che grava per i due terzi sul datore che inoltre resta l’unico
responsabile per il versamento dei contributi all’ente previdenziale, anche per
quelli a carico del lavoratore subordinato), spiega l’interesse del prestatore
autonomo alla diversa qualificazione giudiziale del rapporto. Il giusto
inquadramento giuridico del lavoro assume finalità pratica per identificare
diritti, obblighi e responsabilità delle parti. Il tema dell’individuazione dei criteri
di distinzione tra il lavoratore subordinato e quello autonomo è un tema
centrale per la materia. Che cosa sia il lavoratore subordinato la Costituzione,
non lo dice. Anzi vale ricordare che la Costituzione Repubblicana entrata in
vigore nel 1948, nella quale il lavoro occupa una posizione centrale, esprime
neutralità circa le forme di lavoro. Se la Costituzione tende alla rimozione di
quelle situazioni soggettive di debolezza, il codice del 1942 ragiona in termini
di tipologie contrattuali secondo un binomio che nel quadro del paradigma
organizzativo fordista appariva necessario. Come detto, la distinzione tra
subordinato e autonomo era una distinzione sociale: subordinato era chi
lavorava nella fabbrica altrui, autonomo era chi lavorava nel proprio
laboratorio. Nel corso del tempo però, l’evoluzione incessante dei sistemi di
produzione e di organizzazione del lavoro ha alterato lo scenario sociale,
allentando la dicotomia. L’intensità delle tutele per il lavoratore subordinato ha
determinato però, la tendenza sempre più diffusa ad assicurarsi la
collaborazione altrui sottraendosi agli oneri e ai limiti in materia, registrando la
formazione di zone grigie determinate dall’emergere di situazioni di debolezza
e la nozione di subordinazione (come chiave di distinzione delle tutele), è
andata in crisi. L’emersione di nuovi modelli di collaborazione ha reso più
incerta la linea di confine tra lavoro autonomo e subordinato, sfociando in una
proliferazione di tipologie di lavoro subordinato.
La distinzione tra subordinato e autonomo ha costituito fertile oggetto di
dibattiti e di scontri in dottrina e in giurisprudenza. Al rapporto di lavoro
subordinato si applica la tutela giuslavoristica prevista dal codice civile, dalle
leggi speciali e dai contratti collettivi di lavoro, il contratto di lavoro autonomo
soggiace alla disciplina del contratto d’opera, se ha carattere personale o alla
disciplina sull’impresa, nel caso in cui rivesta carattere imprenditoriale. Col
tempo è mutata l’interpretazione del lavoro subordinato, passando ad un
approccio di tipo formale, che enfatizza l’oggetto del contratto, a un approccio
di tipo sostanziale che si concentra sulla dipendenza del lavoratore. La nozione
di subordinazione nasce nel 1901, ed è consacrata nel codice del 1942.
Referente in materia è l’art 2094 cod. civ. ai sensi del quale è prestatore di
lavoro subordinato, chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. L’interpretazione della
norma è frutto di una lenta evoluzione nella quale sono stati enfatizzati diversi
aspetti del rapporto di lavoro. Cercando di riassumere il dibattito
giurisprudenziale e dottrinale, possiamo sottolineare alcune acquisizioni
interpretative:
a) Va esclusa una presunzione di subordinazione, perché spetta al soggetto
interessato (lavoratore o terzo interessato, come l’istituto previdenziale)
allegare tempestivamente e provare, ex art 2697 cod. civ., gli elementi
corrispondenti alla fattispecie astratta invocata
b) La configurabilità della subordinazione richiede una rigorosa prova
positiva degli indici specifici, che non possono ritenersi sussistenti per la
carenza di prova su una tipologia di rapporto di lavoro diversa e la
produzione di tali elementi, volta a dimostrare il vincolo di
subordinazione, deve avvenire nella fase di merito innanzi al giudice di
prime cure e non in Cassazione
c) Va esclusa una qualificazione basata sulla causa del rapporto in quanto
entrambe le tipologie contrattuali (autonomo e subordinato) sono
caratterizzate da una causa corrispettiva (trattandosi di rapporti di
scambio), che vede perciò contrapposti gli interessi delle parti (ciascuna
interessata che l’altra adempia all’obbligazione convenuta) e che
contraddistingue il rapporto di lavoro dai rapporti associativi
(caratterizzati invece dall’interesse comune delle parti al buon
andamento dell’attività economica)
d) Va esclusa una diversa qualificazione fondata sulla natura onerosa o
meno della prestazione, in quanto trattasi per entrambi di contratti a
carattere oneroso.
e) Né tantomeno si può distinguere in base al tipo di prestazione dedotta in
contratto (oggetto)
Nel merito la giurisprudenza ha adottato un approccio pragmatico che tende ad
analizzare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, distinguendo al
suo interno gli elementi propri della subordinazione e quelli propri
dell’autonomia. Nel merito la Suprema Corte di Cassazione ritiene
determinante l’accertamento della sussistenza nel rapporto di lavoro del
“vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore, il quale si estrinseca nell’emanazione di direttive
specifiche
, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di
controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative” e al “conseguente
inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle
sole energie lavorative”. L’elemento caratteristico della subordinazione è
espresso da un vincolo di soggezione personale del prestatore al potere
direttivo del datore, che viene denominato vincolo di eterodirezione.
L’esistenza di un vincolo di dipendenza e di assoggettamento ai poteri del
datore costituisce il criterio fondamentale cui la giurisprudenza ricorre.
L’esercizio di tali poteri distingue i due tipi di rapporti. Si ricorda che facendo
applicazione del requisito dell’eterodirezione, la Cassazione ritiene
incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato la facoltà del prestatore di
rifiutare in qualunque momento e insindacabilmente la propria prestazione.
L’eterodirezione è considerato il criterio decisivo i fini della risoluzione della
questione qualificatoria, ma nel contempo la giurisprudenza ha individuato altri
criteri, detti sussidiari, sintomatici della subordinazione ma che non appaiono
sufficienti ai fini qualificatori, in quanto sono compatibili anche con i tipi di
lavoro autonomo. Tra tali indici sussidiari possiamo annoverare:
Lo stabile inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’impresa
La continuità della prestazione lavorativa
L’esclusività del rapporto
L’inesistenza di un’organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore
L’osservanza di un orario di lavoro predeterminato
Il pagamento di una retribuzione a cadenza periodica senza rischio di
risultato.
Si afferma dunque che nel caso in cui non sia possibile accertare in modo
diretto l’esistenza dell’elemento dell’eterodirezione, è possibile ricorrere ai
criteri sussidiari, i quali possono essere valutati nel loro insieme e concorrere in
via indiziaria al convincimento del giudice sull’esistenza del requisito della
delle presunzioni gravi, precise e
subordinazione, qualora rivestano i caratteri
concordanti, previste dall’art 2729 cod. civ.
Detta esigenza appare rilevante nelle ipotesi di subordinazione attenuata, non
sempre apprezzabile nella stessa intensità o con le stesse modalità in tutti i
rapporti.
Nelle nuove realtà, con il superamento rapido del modello fordista e della
relativa staticità del sistema produttivo, si determina una più stretta
connessione tra autonomia privata e metodo qualificatorio. In tali nuove realtà
può essere determinante quale indice di subordinazione, l’assunzione per
contratto dell’obbligazione di porre a disposizione del datore le proprie energie
lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e diligenza per il
perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice di lavoro. A questo
orientamento giurisprudenziale si è affiancata la posizione dottrinale secondo
la quale, al fine di adeguare la distinzione tra lavoratore autonomo e
subordinato all’evoluzione dell’organizzazione dell’attività lavorativa, va
l’autonomia tecnico-esecutiva,
distinta propria anche del rapporto di lavoro
l’autonomia economico-organizzativa,
subordinato e assente invece nel lavoro
subordinato.
La giurisprudenza, chiamata ad applicare la legge, continua a far riferimento
alla fattispecie legata all’art 2094 del cod. civ. ovvero a far leva sul criterio
dell’eterodirezione della prestazione di lavoro subordinato. Tuttavia, sempre più
spesso, a fronte dell’evoluzione delle tecniche e dell’organizzazione, sono
impiegati si è detto criteri empirici o sussidiari, ma ciò aumenta il rischio che
quest’ultimi finiscano col presumere l’esistenza della subordinazione tutte le
volte in cui ricorrono situazioni o comportamenti che, sebbene diversi
dall’assoggettamento, ne sono considerati sintomi in quanto compatibili con
genuini rapporti di lavoro autonomo.
Sul piano generale, si conferma la centralità del contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato (secondo la tecnica “evocativa” inaugurata dalla legge
247/2007 e ripresa dalla legge 92/2012 , dove si ribadisce che esso costituisce
la “forma comune di rapporto di lavoro”).
Se si vuole dimostrare l’esistenza di un rapporto di subordinazione, spetterà al
lavoratore richiederla ed anche l’onere della prova in sede di giudizio.
Il processo si può articolare in più fasi:
1) Giudizio di merito di 1° grado: il giudice analizza la situazione, le carte, le
prove e le testimonianze (per questo considerato “di merito”) e decide
che legge applicare.
Egli emetterà una sentenza e la parte soccombente potrà fare ricorso
(appello).
2) Corte d’appello: 3 giudici, anche questi “di merito”, analizzato il caso ed
emettono la sentenza. La parte soccombente può di nuovo fare ricorso.
3) Corte di cassazione: Il giudizio non è più di merito, ma di legittimità. Si
verifica la bontà del giudice di fronte alla legge. Può in questo caso
essere legittimata la sentenza o in caso contrario, verificato che si
sarebbe dovuta usare un’altra legge, verrà mandato tutto ad un’altra
Corte d’appello che riverificherà la causa.
4) In ultima istanza può intervenire la Corte Costituzionale (con un giudizio
di legittimità), richiamata dalla Corte d’Appello, che verifica se le norme
con cui si vuole risolvere il caso non violino la Costituzione. Ne segue che
la legge o viene abrogata poiché incostituzionale o resa costituzionale,
nel caso in cui la legge non viola la Costituzione essa verrà applicata.
Merito accertamento dei fatti
Legittimità questioni di diritto e si verifica la corretta applicazione della legge.
La certificazione
Alla fine degli anni ’90 fallisce il progetto della derogabilità assistita. Il
legislatore ha introdotto nel 2003 l’istituto della certificazione.
Al fine di ridurre il contenzioso in
Art 75 (è l’obiettivo della certificazione)
materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui
sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo
la procedura volontaria stabilita nel presente titolo. Questo fine però non verrà
raggiunto perché pur avendo il timbro della certificazione si può fare comunque
ricorso. Ovviamente ci vanno prevalentemente i lavoratori autonomi.
Si tratta di una procedura volontaria mediante la quale una commissione
appositamente costituita, cioè gli organi adibiti (art 76) sono: gli enti bilaterali,
le direzioni provinciali del lavoro e delle province, le università, i consigli
provinciali dei consulenti de lavoro e la direzione generale del Ministero del
Lavoro competente, attesta la qualificazione del contratto, che le parti
intendono stipulare, fornendo anche assistenza (art 81), sia quanto alla scelta
del tipo che alla determinazione del programma negoziale. Lo scopo era quello
di ridurre i contenziosi per la qualificazione dei rapporti. La fattispecie è
disciplinata dagli artt 75-84 del Dlgs 276/2003 ed ha ad oggetto la
qualificazione dei contratti di lavoro senza alcuna distinzione di tipologia e con
estensione anche alle rinunce e transazioni (in chiave confermativa
dell’effettività della volontà abdicativa o transattiva, secondo le regole dell’art
2113 del cod. civ.).
Le parti del rapporto che intendono
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