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CO.CO.CO)
Ancora una volta sono previste eccezioni (art 2 comma 2) per cui non
rientrano in parola:
Le collaborazioni individuate attraverso le note tecniche della de-
regolazione controllata a favore della contrattazione collettiva (che
similmente a quanto era già previsto nella previgente disciplina per il
settore dei call center outbound, esclude l’applicabilità dal comma 1 ai
rapporti di collaborazione regolamentati, sul piano del trattamento
economico e normativo, dalla contrattazione collettiva in ragione della
particolari esigenze produttive e organizzative del settore cui si
riferiscono)
Le collaborazioni prestate dai liveri professionisti iscritti ad albi
professionali
Le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni
Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni
sportive dilettantistiche associate a enti riconosciuti dal CONI
Alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività in cui alla legge
74/2001
Si prevede la non applicazione della nuova disciplina ai rapporti di
collaborazione attivati nella PA, fermo restando il divieto dal 1° gennaio 2017 di
stipulare contratti di collaborazione con caratteristiche di etero-organizzazione.
Al fine di individuare le collaborazioni assoggettate alla disciplina del lavoro
subordinato appare necessario soprattutto valorizzare i requisiti di tempo e
luogo della prestazione (determinati dal committente) indicati dal legislatore.
Ne discende che la nuova categoria delle collaborazioni continuative e
prevalentemente personali “organizzate” appare ristretta e lascia spazio alle
co.co.co di vecchio stampo, che potrebbero avere nuova vita. Basterà lasciare il
collaboratore (non solo a livello contrattuale, ma anche nei fatti) libero, sempre
che la natura della collaborazione lo consenta, di scegliere i tempi e il luogo di
esecuzione della prestazione. Vale sottolineare che queste ultime non godono
più delle garanzie introdotte per le collaborazioni a progetto ma solo delle
modestissime tutele rintracciabili nelle discipline di definizione del lavoro
autonomo parasubordinato cui si aggiungono quelle introdotte dalla 81/2017
(Jobs Act del lavoro autonomo).
Nell’art 2 cambia la parola: non è più esclusivamente personale ma
prevalentemente personale.
Inoltre, toglie anche il riferimento al tempo e luoghi. *Questo però fa si che le
co.co.co che non rientrano nell’art 2 non avranno le tutele del lavoro
autonomo, che rimane applicabile solo a quelle vecchie a quelle che non sono
“le disposizioni di cui al presente comma si
nelle eccezioni. E aggiunge
applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali. (D.L. 101/2019)”
Inizialmente ai riders non veniva riconosciuto il ruolo di co.co.co e per questo
avevano le poche tutele del lavoro autonom; solo nel 2019 una corte di appello
di Torino li ha definiti tali poiché il loro committente (la piattaforma) ne stabiliva
il luogo e i tempi di lavoro.
Capo V Bis, da art 47 bis a art 47 octies tutele del lavoro tramite
piattaforme digitali: viene inserito per le super co.co.co che rientrano nelle
eccezioni, i quali hanno già la tutela del lavoro autonomo.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le
Art 47 bis
disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i
lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui,
in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis
Art 47 ter: Forma
sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile
per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. Nel caso di
violazione, stabilirà il giudice quale dovrà essere il risarcimento. Se voglio
provare che ho un contratto subordinato devo provarlo. Se non ho scritto il
contratto il giudice mi vedrà più facilmente come subordinato sempre però con
l’eventuale prova.
Art 47 quarter: Compenso se c’è il contratto collettivo, il riders lavora di
notte o in condizioni metereologiche difficili avrà diritto a un compenso
maggiore L'esclusione dalla
Art 47 quinquies: Divieto di discriminazione
piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata
accettazione della prestazione sono vietate. (Legge n. 128/2019)
Le novità normative di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
Il legislatore del 2017 introduce alcune forme di protezione sociale e
contrattuale per il lavoro autonomo non imprenditoriale, disponendo ulteriori
garanzie a favore del lavoratore autonomo parasubordinato, ovvero dei
soggetti iscritti alla gestione separata Inps, come i professionisti non iscritti alla
propria cassa. Sul piano delle tutele del lavoro si predispone a loro favore, con
decorrenza immediata, un forte impulso alla tutela della previdenza, con
ulteriori garanzie in caso di gravidanza, malattia e infortunio. In questo ambito
è disposta la sostanziale equiparazione dei tempi per l’astensione obbligatoria
in caso di maternità tra lavoro dipendente e autonomo, con diritto al
pagamento della relativa indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e
per i 3 mesi successivi (art 13). In virtù di tale modifica, anche le lavoratrici
iscritte alla gestione separata Inps possono ora fruire della prestazione pur
proseguendo nello svolgimento della professione, compatibilmente con le loro
condizioni di salute. Specifica tutela (art 14 comma 1) è volta ad assistere
l’astensione: in particolare, è disposta un’ipotesi di sospensione del rapporto di
lavoro nel caso di gravidanza (ma anche malattia e infortunio) del lavoratore
che svolga la sua attività in via continuativa per un committente: nello
specifico, l’astensione nelle ipotesi in parola non comporta (in automatico)
l’estinzione del rapporto, essendo possibile per il lavoratore chiedere che
l’esecuzione de contratto rimanga sospesa (con diritto al mantenimento di
questo) si pure senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a
150 giorni per anno solare e fatto salvo il venir meno dell’interesse del
committente. Specificatamente, con il consenso del committente, si dispone la
sostituzione di lavoratrici autonome in maternità, con altri prestatori autonomi
di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti
professionali, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del
sostituto (art 14 comma 2). In questo quadro, al fine dell’ampliamento delle
prestazioni in maternità e di malattie riconosciute, nei limiti in cui siano iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatorie, e perciò tenuti al versamento di una
contribuzione maggiorata, vale segnalare la delega diretta a implementare le
indennità di malattia e maternità. Sul piano delle protezioni sociali rileva la
disposizione con cui è sancita la possibilità di sospensione dei versamenti
contributivi previdenziali e dei premi assicurativi, in caso di gravi malattie o
infortuni che impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60
giorni, fino ad un massimo di 2 anni; decorso il periodo il lavoratore sarà tenuto
a pagare i contributi e i premi nel frattempo maturati con possibilità di
frazionare il pagamento in un numero di rate mensili fino a 3 volte il numero
dei mesi di sospensione (art 14 comma 3). Il DIS-COLL quale forma di
ammortizzatore sociale, introdotto in via sperimentale nel 2015 per il
lavoratore parasubordinato privo di altre forma di sostegno del reddito, venga
stabilizzato ed esteso, con decorrenza primo luglio 2017, anche a favore di
assegnisti e dottorati di ricerca con borse di studio, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatesi dalla data stessa (art 7). Il riconoscimento del diritto
all’indennità di disoccupazione per i soggetti richiamati, oltre a rispondere a
una domanda di protezione sociale è una testimonianza importante della
funzione sociale dei lavoratori della ricerca. Particolarmente importanti sono
anche le novità in tema di tutela della genitorialità, per mezzo della previsione
del raddoppio (art 8 comma 4-5) del congedo parentale per i lavoratori
autonomi iscritti alla gestione separata, che passa da 3 mesi a 6 mesi, nonché
del periodo di fruizione della stessa che passa da 1 anno a 3 del bambino. A
garanzia del godimento di tali periodi, il legislatore slega la corresponsione
della relativa indennità a periodi di contribuzione, se il congedo è fruito nel
corso del primo anno. A livello di protezione sociale degli stessi lavoratori,
viene potenziato attraverso l’equiparazione dei periodi di malattia certificata
che comportino un’inabilità temporanea totale, alla degenza ospedaliera,
anche al fine dell’ottenimento della relativa indennità (art 8 comma 10).
Capitolo 6
Il rapporto associativo
La prestazione di lavoro può essere offerta e impiegata utilizzando modelli
contrattuali attinenti ai rapporti associativi. A differenza dei rapporti di lavoro
(subordinati o autonomi che siano) riconducibili ad una causa di scambio tra
prestazioni corrispettive, i rapporti associativi sono qualificati sul piano causale
dall’esercizio comune di un’attività economica, da cui dipende la soddisfazione
di ciascun associato, e quindi dalla comune assunzione dello scopo associativo
e del rischio d’impresa. In questa prospettiva, le ipotesi contrattuali in parola
differiscono da quelle previste dalla disciplina codicistica che prevede la
partecipazione agli utili d’impresa dei lavoratori quale forma di retribuzione (art
2099 comma 3 e art 2102 del cod.civ.) ovvero alle forme connesse all’istituto
del salario variabile, proporzionato alla redditività aziendale. La causa
associativa non contempla l’alienità dei mezzi di produzione e/o del risultato
produttivo e perciò esclude che il lavoro svolto nell’ambito di tali rapporti possa
essere identificato come subordinato o autonomo, secondo la classica
operazione qualificatoria.
Detta fattispecie può essere perseguita utilizzando diverse tipologie tra cui
quella del socio d’opera di società di persone nei suoi diversi tipi legali
(società semplice, in accomandata semplice e in nome collettivo), attraverso il
conferimento in societ&agrav