Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PO.
• Azioni di un’altra società di nuova emissione: è necessaria l’assemblea dei soci della
controllata (lei emetterà nuove azioni: assemblea straordinaria). La nuova società
procederà a un aumento differito, progressivo, frazionato e scindibile; è inefficace la
delibera che revoca l’aumento.
Se la società he possiede le azioni adotta una delle delibere di fusione, scissione, diversa
ripartizione degli utili o riduzione volontaria del CS, questa dovrà dare la possibilità di
esercitare la conversione anticipata.
Le obbligazioni convertibili possono essere usate per:
Strumento di investimento speculativo: se il valore delle azioni sale si può convertire al
RDC prefissato, altrimenti si possono tenere le obbligazioni e ottenere il rimborso a
scadenza.
Sono uno strumento di finanziamento per l’impresa che può diventare capitale di rischio e
ridurre la leva finanziaria.
In virtù dei vantaggi che le obbligazioni convertibili danno ai sottoscrittori, queste solitamente
hanno un prezzo maggiore e remunerazioni inferiori.
Obbligazioni con warrant: attribuiscono al possessore un diritto cumulativo e non alternativo al
rimborso del prestito. La sottoscrizione delle azioni di compendio richiede un altro autonomo
versamento. Il nuovo apporto di denaro non potrà essere inferiore al VN delle azioni sottoscritte.
Non c’è il RDC, non si converte nulla. Il warrant è una cedola che incorpora l’opzione di
sottoscrizione o di acquisto. Questo, salvo diversa disposizione può circolare autonomamente. Il
warrant può essere dichiarato inscindibile e costretto a circolare col titolo.
Anche nel caso di obbligazioni con warrant queste vanno offerte prima ai vecchi soci o
obbligazionisti convertibili.
Il warrant può essere usato per:
- Acquisto di azioni già in circolazione
- Sottoscrizione di nuove azioni: accanto all’emissione ci sarà la delibera di aumento del CS. Si
controlla che le nuove azioni siano coperte dai conferimenti. Anche in questo caso, come per
il PO convertibile, l’aumento di CS sarà condizionato, ad esecuzione differita e, qualora siano
concessi più termini, frazionata. Solo con l’esercizio del warrant si perfeziona la sottoscrizione
12
del capitale precedentemente deliberato. L’aumento di capitale si perfeziona via via che si
esercitano i warrant.
Anche qui l’opzione di sottoscrizione può avvenire tramite metodo diretto (simile al PO
convertibile) o indiretto e le azioni possono essere già emesse o di nuova emissione. Se le azioni
sono di nuova emissione è necessaria la contestuale delibera di aumento del CS, la proposta di
sottoscrizione o vendita da parte della società è vincolante: il possessore dell’opzione ha un
diritto potestativo alla sottoscrizione o all’acquisto, eccetto nei casi di esclusione del diritto
d’opzione (procedura semplificata). Il diritto d’opzione può essere escluso nei limiti il cui il nuovo
aumento di CS sia al massimo il 10% del Cs preesistente; in questo caso il limite del 10% fa
riferimento all’ammontare di capitale preesistente sottoscritto al momento della doppia delibera e
non all’ammontare del Po che si emette; la conseguenza di ciò è che il 10% è anche l’ammontare
massimo di PO che si può emettere (questo corrisponde alla somma del PO).
All’incasso del warrant corrisponde una riserva di PN, è un vincolo sui conferimenti che
formeranno CS: il prezzo del warrant è una specie di anticipo sul prezzo di sottoscrizione delle
azioni, se non si esercita il warrant la riserva di PN diventa una plusvalenza.
Anche nel caso di obbligazioni con warrant c’è il divieto di emissione se il capitale precedente
non è stato interamente liberato (aumento condizionato art 2438).
In caso di aumento del CS a pagamenti i possessori del warrant non godono del diritto d’opzione
a causa del fatto che il diritto sia cumulativo e non convertibile e se gli si desse il diritto d’opzione
si limiterebbe quello sei soci e degli obbligazionisti convertibili.
Strumenti finanziari ibridi
Gli strumenti finanziari si possono adattare alle diverse esigenze di investimento. Solitamente son
strumenti rivolti alle banche che vogliono avere diritti di controllo ma senza partecipare al rischio
d’impresa. I profili rilevanti degli SFP sono: l’apporto del sottoscrittore (si parla di apporto e non di
conferimenti per distinguerli dalle obbligazioni), l’operazione economica sottostante; i diritti del
possessore; la rappresentazione contabile; le sanzioni in caso di inadempimento. Lo statuto e
quindi l’assemblea straordinaria ne disciplinano: la competenza all’emissione, i diritti incorporati, i
limiti quantitativi, il regime di circolazione, l’organizzazione di gruppo.
Per quanto concerne i diritti incorporati i diritti patrimoniali sono sempre necessari mentre quelli
amministrativi sono solo eventuali. Se non ci fossero i diritti patrimoniali si avrebbero SF privi di
causa e quindi invalidi.
GLI SF possono essere incorporati in titoli o no, possono essere trasferibili o no.
Il fatto che l’apporto possa essere anche in termini di opera e servizi sottolinea il fatto che questi
strumenti non siano azioni. Gli SFP infatti, ammettono come apporto sia i beni conferibili sia altre
prestazioni non conferibili. È inoltre possibile che non vi sia alcun apporto e che si assegnino gli
SFP ai dipendenti, in questo caso si può imporre il riscatto in caso di licenziamento. La causa
dell’apporto è neutra e prende forma di volta in volta, ne consegue una differente rappresentazione
contabile.
• Se la causa è il la natura di mutuo con diritto al rimborso ci devono essere anche altri diritti
partecipativi (amministrativi) altrimenti si avrebbe un’uguaglianza con le obbligazioni e non ci
possono essere sovrapposizioni. In questo caso gli apporti verranno iscritti come voce di debito
mentre l’iscrizione nell’attivo dipende dall’oggetto dell’apporto. Gli SFP si distinguono dalle
obbligazioni per il fatto che incorporano diritti di partecipazione al contratto sociale a differenza
delle obbligazioni che restano estranee. Gli SFP incidono sulle posizioni relativi dei soci, le
obbligazioni no. Se gli SF sono non partecipativi, se non ci sono diritti amministrativi allora
questi strumenti sono qualificabili come titoli obbligazionari.
• La causa può anche essere l’acquisizione di mezzi propri senza emissione di azioni ma con
diritti partecipativi (non verranno imputati a CS ma a riserva, eventualmente targata, e faranno
comunque parte del PN mentre l’iscrizione nell’attivo dipende dall’oggetto dell’apporto). Inq
uesto caso si dovrebbe trattare di un apporto conferibile. 13
• Contratto di associazione in partecipazione (art 2549 e ss): il contratto determina quale
controllo spetti all’associante. In ogni caso ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto. Sul
versante amministrativo ci son diritti di controllo ma non di voto. C’è l’obbligo di restituzione
dell’apporto alla scadenza pattuita.
• Causa di cointeressenza: È il contratto col quale un soggetto partecipa agli utili di un'impresa,
ma non alle perdite, verso il corrispettivo di un apporto in danaro o altri beni. Si applicano le
disposizioni dell’associazione in partecipazione
→ se gli apporto non sono iscrivibili (prestazione d’opera o servizi) si contabilizzeranno nei conti
d’ordine che verranno riportati nella nota integrativa.
Per quanto riguarda il diritto di voto è sempre escluso il voto nell’assemblea generale dei soci. Gli
SFP comunque possono votare con valore vincolante nell’assemblea speciale in relazione a 3
fattispecie:
Esercitare collettivamente diritti e prerogative sottratti all’assemblea degli azionisti come la
nomina di un componente indipendente del CdA o del CdS o di un sindaco
Tutela degli interessi di classe: è un diritto esercitabile dalla categoria e non dai singoli
Il potere di denuncia
Può essere attribuito anche il voto relativo ad altre materie ma non vincolante, ha valore
meramente consultivo.
In ogni caso possono essere attribuiti altri diritti amministrativi.
→ per quanto concerne il diritto d’opzione i possessori di SFP non hanno il diritto d’opzione su
azioni o PO convertibile perché arrecherebbero un pregiudizio ai soci, in tal caso inoltre si
prevederebbe una limitazione del diritto d’azione per i soci prevista nello statuto e ciò non si può
fare. Se gli SFP son convertibili in azioni invece hanno il diritto d’opzione.
Per quanto concerne il diritto d’opzione relativo ad altri SFP invece lo si può riconoscere
statutariamente purché gli SFP di nuova emissione non erodano la posizione dei vecchi soci o
degli obbligazionisti convertibili.
La società può acquistar egli SF da lei emessa purchè si sterilizzino i diritti amministrativi come nel
caso di azioni e obbligazioni. In questo caso comunque non c’è un limite all’acquisto come per le
azioni. AZIONI SFP OBBLIGAZIONI
Assemblea Assemblea straordinaria con Amministratori. Ad
straordinaria con la ipotesi di delega. Nel caso di SF eccezione di:
possibilità di non partecipativi la competenza
COMPETENZA Obbligazioni convertibili
delegare gli p degli amminsitratori.
EMISSIONE (assemblea straordinaria
amministratori. ma la decisione può
essere delegata)
LIMITI Limite minimo (CS Non ci sono limiti di legge ma lo Limite del doppio (2412)
EMISSIONE minimo legale) statuto li può stabilire. Se tra le
varie conformazioni che può
assumere lo SFP se ne crea
uno molto simile alle
obbligazioni si deve rispettare
il limite del doppio.
TRASFERIBILITA Libera salvo le è lo statuto a scegliere. Bisogna libera
’ deroghe statutarie poi vedere se le scelte statutarie
(categoria speciali sulla trasferibilità possono
(azioni riscattabili); 14
patti parasociali). influire sui limiti all’emissione.
ORGANIZZAZIO Assemblee speciali Assemblea speciale eventuale : Assemblee speciali
NE: assemblee dipende dallo statuto.
speciali
Gli SF non partecipativi son privi di diritti di partecipazione sia patrimoniali sia amministrativi.
Gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare destinato sono SF che non hanno carattere
partecipativo. Il patrimonio destinato non può eccedere il 10% del PN. Si distinguono dagli SFP
perché:
• Hanno una causa specifica e non neutra: l’associazione in partecipazione (art 2549)
• l’apporto è per forza in denaro.
• Danno diritto tipicamente di controllo
• Sono