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PO.

• Azioni di un’altra società di nuova emissione: è necessaria l’assemblea dei soci della

controllata (lei emetterà nuove azioni: assemblea straordinaria). La nuova società

procederà a un aumento differito, progressivo, frazionato e scindibile; è inefficace la

delibera che revoca l’aumento.

Se la società he possiede le azioni adotta una delle delibere di fusione, scissione, diversa

ripartizione degli utili o riduzione volontaria del CS, questa dovrà dare la possibilità di

esercitare la conversione anticipata.

Le obbligazioni convertibili possono essere usate per:

Strumento di investimento speculativo: se il valore delle azioni sale si può convertire al

 RDC prefissato, altrimenti si possono tenere le obbligazioni e ottenere il rimborso a

scadenza.

Sono uno strumento di finanziamento per l’impresa che può diventare capitale di rischio e

 ridurre la leva finanziaria.

In virtù dei vantaggi che le obbligazioni convertibili danno ai sottoscrittori, queste solitamente

hanno un prezzo maggiore e remunerazioni inferiori.

Obbligazioni con warrant: attribuiscono al possessore un diritto cumulativo e non alternativo al

 rimborso del prestito. La sottoscrizione delle azioni di compendio richiede un altro autonomo

versamento. Il nuovo apporto di denaro non potrà essere inferiore al VN delle azioni sottoscritte.

Non c’è il RDC, non si converte nulla. Il warrant è una cedola che incorpora l’opzione di

sottoscrizione o di acquisto. Questo, salvo diversa disposizione può circolare autonomamente. Il

warrant può essere dichiarato inscindibile e costretto a circolare col titolo.

Anche nel caso di obbligazioni con warrant queste vanno offerte prima ai vecchi soci o

obbligazionisti convertibili.

Il warrant può essere usato per:

- Acquisto di azioni già in circolazione

- Sottoscrizione di nuove azioni: accanto all’emissione ci sarà la delibera di aumento del CS. Si

controlla che le nuove azioni siano coperte dai conferimenti. Anche in questo caso, come per

il PO convertibile, l’aumento di CS sarà condizionato, ad esecuzione differita e, qualora siano

concessi più termini, frazionata. Solo con l’esercizio del warrant si perfeziona la sottoscrizione

12

del capitale precedentemente deliberato. L’aumento di capitale si perfeziona via via che si

esercitano i warrant.

Anche qui l’opzione di sottoscrizione può avvenire tramite metodo diretto (simile al PO

convertibile) o indiretto e le azioni possono essere già emesse o di nuova emissione. Se le azioni

sono di nuova emissione è necessaria la contestuale delibera di aumento del CS, la proposta di

sottoscrizione o vendita da parte della società è vincolante: il possessore dell’opzione ha un

diritto potestativo alla sottoscrizione o all’acquisto, eccetto nei casi di esclusione del diritto

d’opzione (procedura semplificata). Il diritto d’opzione può essere escluso nei limiti il cui il nuovo

aumento di CS sia al massimo il 10% del Cs preesistente; in questo caso il limite del 10% fa

riferimento all’ammontare di capitale preesistente sottoscritto al momento della doppia delibera e

non all’ammontare del Po che si emette; la conseguenza di ciò è che il 10% è anche l’ammontare

massimo di PO che si può emettere (questo corrisponde alla somma del PO).

All’incasso del warrant corrisponde una riserva di PN, è un vincolo sui conferimenti che

formeranno CS: il prezzo del warrant è una specie di anticipo sul prezzo di sottoscrizione delle

azioni, se non si esercita il warrant la riserva di PN diventa una plusvalenza.

Anche nel caso di obbligazioni con warrant c’è il divieto di emissione se il capitale precedente

non è stato interamente liberato (aumento condizionato art 2438).

In caso di aumento del CS a pagamenti i possessori del warrant non godono del diritto d’opzione

a causa del fatto che il diritto sia cumulativo e non convertibile e se gli si desse il diritto d’opzione

si limiterebbe quello sei soci e degli obbligazionisti convertibili.

Strumenti finanziari ibridi

Gli strumenti finanziari si possono adattare alle diverse esigenze di investimento. Solitamente son

strumenti rivolti alle banche che vogliono avere diritti di controllo ma senza partecipare al rischio

d’impresa. I profili rilevanti degli SFP sono: l’apporto del sottoscrittore (si parla di apporto e non di

conferimenti per distinguerli dalle obbligazioni), l’operazione economica sottostante; i diritti del

possessore; la rappresentazione contabile; le sanzioni in caso di inadempimento. Lo statuto e

quindi l’assemblea straordinaria ne disciplinano: la competenza all’emissione, i diritti incorporati, i

limiti quantitativi, il regime di circolazione, l’organizzazione di gruppo.

Per quanto concerne i diritti incorporati i diritti patrimoniali sono sempre necessari mentre quelli

amministrativi sono solo eventuali. Se non ci fossero i diritti patrimoniali si avrebbero SF privi di

causa e quindi invalidi.

GLI SF possono essere incorporati in titoli o no, possono essere trasferibili o no.

Il fatto che l’apporto possa essere anche in termini di opera e servizi sottolinea il fatto che questi

strumenti non siano azioni. Gli SFP infatti, ammettono come apporto sia i beni conferibili sia altre

prestazioni non conferibili. È inoltre possibile che non vi sia alcun apporto e che si assegnino gli

SFP ai dipendenti, in questo caso si può imporre il riscatto in caso di licenziamento. La causa

dell’apporto è neutra e prende forma di volta in volta, ne consegue una differente rappresentazione

contabile.

• Se la causa è il la natura di mutuo con diritto al rimborso ci devono essere anche altri diritti

partecipativi (amministrativi) altrimenti si avrebbe un’uguaglianza con le obbligazioni e non ci

possono essere sovrapposizioni. In questo caso gli apporti verranno iscritti come voce di debito

mentre l’iscrizione nell’attivo dipende dall’oggetto dell’apporto. Gli SFP si distinguono dalle

obbligazioni per il fatto che incorporano diritti di partecipazione al contratto sociale a differenza

delle obbligazioni che restano estranee. Gli SFP incidono sulle posizioni relativi dei soci, le

obbligazioni no. Se gli SF sono non partecipativi, se non ci sono diritti amministrativi allora

questi strumenti sono qualificabili come titoli obbligazionari.

• La causa può anche essere l’acquisizione di mezzi propri senza emissione di azioni ma con

diritti partecipativi (non verranno imputati a CS ma a riserva, eventualmente targata, e faranno

comunque parte del PN mentre l’iscrizione nell’attivo dipende dall’oggetto dell’apporto). Inq

uesto caso si dovrebbe trattare di un apporto conferibile. 13

• Contratto di associazione in partecipazione (art 2549 e ss): il contratto determina quale

controllo spetti all’associante. In ogni caso ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto. Sul

versante amministrativo ci son diritti di controllo ma non di voto. C’è l’obbligo di restituzione

dell’apporto alla scadenza pattuita.

• Causa di cointeressenza: È il contratto col quale un soggetto partecipa agli utili di un'impresa,

ma non alle perdite, verso il corrispettivo di un apporto in danaro o altri beni. Si applicano le

disposizioni dell’associazione in partecipazione

→ se gli apporto non sono iscrivibili (prestazione d’opera o servizi) si contabilizzeranno nei conti

d’ordine che verranno riportati nella nota integrativa.

Per quanto riguarda il diritto di voto è sempre escluso il voto nell’assemblea generale dei soci. Gli

SFP comunque possono votare con valore vincolante nell’assemblea speciale in relazione a 3

fattispecie:

Esercitare collettivamente diritti e prerogative sottratti all’assemblea degli azionisti come la

 nomina di un componente indipendente del CdA o del CdS o di un sindaco

Tutela degli interessi di classe: è un diritto esercitabile dalla categoria e non dai singoli

 Il potere di denuncia

Può essere attribuito anche il voto relativo ad altre materie ma non vincolante, ha valore

meramente consultivo.

In ogni caso possono essere attribuiti altri diritti amministrativi.

→ per quanto concerne il diritto d’opzione i possessori di SFP non hanno il diritto d’opzione su

azioni o PO convertibile perché arrecherebbero un pregiudizio ai soci, in tal caso inoltre si

prevederebbe una limitazione del diritto d’azione per i soci prevista nello statuto e ciò non si può

fare. Se gli SFP son convertibili in azioni invece hanno il diritto d’opzione.

Per quanto concerne il diritto d’opzione relativo ad altri SFP invece lo si può riconoscere

statutariamente purché gli SFP di nuova emissione non erodano la posizione dei vecchi soci o

degli obbligazionisti convertibili.

La società può acquistar egli SF da lei emessa purchè si sterilizzino i diritti amministrativi come nel

caso di azioni e obbligazioni. In questo caso comunque non c’è un limite all’acquisto come per le

azioni. AZIONI SFP OBBLIGAZIONI

Assemblea Assemblea straordinaria con Amministratori. Ad

straordinaria con la ipotesi di delega. Nel caso di SF eccezione di:

possibilità di non partecipativi la competenza

COMPETENZA Obbligazioni convertibili

delegare gli p degli amminsitratori.

EMISSIONE (assemblea straordinaria

amministratori. ma la decisione può

essere delegata)

LIMITI Limite minimo (CS Non ci sono limiti di legge ma lo Limite del doppio (2412)

EMISSIONE minimo legale) statuto li può stabilire. Se tra le

varie conformazioni che può

assumere lo SFP se ne crea

uno molto simile alle

obbligazioni si deve rispettare

il limite del doppio.

TRASFERIBILITA Libera salvo le è lo statuto a scegliere. Bisogna libera

’ deroghe statutarie poi vedere se le scelte statutarie

(categoria speciali sulla trasferibilità possono

(azioni riscattabili); 14

patti parasociali). influire sui limiti all’emissione.

ORGANIZZAZIO Assemblee speciali Assemblea speciale eventuale : Assemblee speciali

NE: assemblee dipende dallo statuto.

speciali

Gli SF non partecipativi son privi di diritti di partecipazione sia patrimoniali sia amministrativi.

Gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare destinato sono SF che non hanno carattere

partecipativo. Il patrimonio destinato non può eccedere il 10% del PN. Si distinguono dagli SFP

perché:

• Hanno una causa specifica e non neutra: l’associazione in partecipazione (art 2549)

• l’apporto è per forza in denaro.

• Danno diritto tipicamente di controllo

• Sono

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariagiovannamureddu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Erede Matteo Maria.