Il termine "pubblica amministrazione" viene oggi utilizzato, a seconda del contesto: a) in senso
una funzione pubblica (funzione consistente nell'attività volta alla cura
amministrativa),
oggettivo,
degli interessi della collettività (interessi predeterminati in sede di indirizzo politico; b)
pubblici), in
l'insieme dei soggetti che esercitano tale funzione. La PA è costituita da organi e
senso soggettivo,
uffici che dipendono dal governo.
La funzione amministrativa si distingue tradizionalmente in: comprendente le attività
1) attiva,
giuridiche e meramente materiali volte al soddisfacimento degli interessi pubblici; 2) consultiva,
comprendente le attività volte a supportare la funzione attiva fornendo pareri a chi la esercita; 3) di
comprendente le attività di controllo volte ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata
controllo,
in conformità alle norme giuridiche e all'interesse pubblico. A queste, alcuni autori aggiungono
nella quale fanno rientrare la decisione dei ricorsi amministrativi.
l'amministrazione giustiziale,
Poiché diretta alla cura di interessi pubblici predeterminati in sede politica, la funzione amministrativa
è Di solito il legislatore stabilisce l'interesse pubblico da perseguire,
attività non libera nel fine.
lasciando all'organo amministrativo un margine più o meno ampio di scelta sul modo per farlo; in
ordine a tale scelta l'organo deve ponderare l'interesse pubblico affidato alle sue cure (interesse
primario) con gli altri interessi, pubblici o privati, con esso confliggenti (interessi secondari), per
stabilire se questi ultimi devono recedere di fronte al primo. Si parla in questi casi di discrezionalità
Se l'attività amministrativa è tipicamente discrezionale, non mancano tuttavia casi di
amministrativa. laddove il legislatore stabilisce in modo puntuale ed esaustivo i
attività amministrativa vincolata,
contenuti dell'attività che deve essere posta in essere dall'organo amministrativo. La PA nel concreto
può organizzarsi secondo i principi di: 1) 2)
Accentramento amministrativo; Decentramento
amministrativo.
La funzione amministrativa si distingue da quella legislativa perché quest'ultima si traduce nella
creazione di norme generali e astratte, con mentre l'amministrazione provvede
efficacia erga omnes,
tendenzialmente per il caso singolo, mediante norme speciali e concrete, aventi efficacia inter partes.
Esistono però anche atti della PA che hanno come destinatari una pluralità indeterminata di soggetti
(atti generali); alcuni di questi contengono norme non solo generali ma anche astratte (regolamenti).
I fini dello Stato si attuano in 4 momenti fondamentali: 1) scelta/individuazione (funzione politica): il
potere politico non è previsto dalla Costituzione ma è uno dei poteri fondamentali dello Stato attuale.
Si esplica attraverso l͛emanazione di atti politici. La libertà dei fini non può considerarsi assoluta, il
limite si trova nella Costituzione. I titolari della funzione politica sono: corpo elettorale, Parlamento,
Governo, Regioni, Pr. della Repubblica; 2) proposizione (funzione legislativa); 3) attuazione (funzione
amministrativa): si trova nel campo degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi. Il diritto
soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e tutelato
dall͛ordinamento giuridico. L͛interesse è: a) perché «proprio» del soggetto che
legittimo differenziato
ne è titolare, come un elemento del suo patrimonio; b) perché la norma giuridica lo
qualificato,
riconosce come meritevole di tutela e ne impone la considerazione all͛amministrazione procedente;
4) tutela/conservazione/vigilanza (funzione giurisdizionale).
1. Fonti nazionali e comunitarie del diritto amministrativo:
artt. 28 (sulla responsabilità dei funzionari), 97,98; leggi ordinarie,
1) Costituzione: 2) fonti primarie:
decreti legislativi, decreti legge, leggi regionali; regolamenti, ordinanze, circolari.
3) fonti secondarie:
il fondamento della vincolatività delle fonti comunitarie è stato individuato nell͛art.
Le fonti dell’UE: ͞limitazioni
11 della Costituzione alla sovranità͟ e nell͛art. 117 che definisce gli obblighi derivanti
dall͛appartenenza dell͛Italia all͛UE. Il diritto comunitario prevale sulle norme interne di livello anche
costituzionale, con i soli limiti dei principi fondamentali e dei diritti dell͛uomo. Questa prevalenza è
assicurata mediante la disapplicazione della norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario.
Le fonti comunitarie comprendono, oltre al con le sue modifiche, le
Trattato istitutivo fonti di diritto
derivato (regolamenti e direttive). i funzionari pubblici sono direttamente
2) Principi costituzionali: 1) RESPONSABILITA’ (art 28):
responsabili, secondo le leggi degli atti compiuti in violazione di diritti. Si ha quindi l͛assoggettabilità
ad una sanzione dell͛autore di un illecito; impone che l͛azione
2) LEGALITA’ (art. 97 Costituzione):
della p.a. sia assoggettata alla legge. Nel nostro ordinamento convivono 3 concezioni del tale
principio: a) l͛atto amministrativo non può contenere norme contrarie alle
non contraddittorietà:
disposizioni di legge; l͛azione amministrativa deve agire nei limiti fissati dalla legge;
b) formale: c)
l͛agire amministrativo deve rispettare contenuti e modalità posti dalla legge;
sostanziale: 3)
l͛imparzialità impone alla PA di svolgere la sua attività
IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO (art. 97):
secondo i criteri di equidistanza tra soggetti pubblici e privati. Deve sempre dare un giudizio di grande
equilibrio tra i vari interessi (bilanciamento) valutazione equilibrata e non contradditoria. Il buon
andamento prevede l͛obbligo per il soggetto pubblico di svolgere la propria attività con strumenti
volti a perseguire: (ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a disposizione),
ECONOMICITA’
(miglior impiego delle risorse rispetto agli obiettivi da perseguire), (capacità di
EFFICIENZA EFFICACIA
perseguire nel modo migliore gli obiettivi prefissati).
La ratio è quella secondo la quale si deve sempre aver presente l͛interesse che deve essere
pubblico,
CONCRETO, OBBIETTIVO E COLLETTIVO.
consente agli interessati di esprimere le proprie ragioni, consente loro di
4) DEL CONTRADDITTORIO:
accedere ai documenti, conoscere le motivazioni del provvedimento ecc; serve
5) RAGIONEVOLEZZA:
ad evitare decisioni irrazionali e arbitrarie, se viene intaccato si cade nel vizio dell͛atto (ex: eccesso di
potere); lo Stato assicura l͛equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
6) PAREGGIO DI BILANCIO:
bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; 7)
l͛intervento da parte di un organo di grado superiore verso uno
SUSSIDIARIETA’ (art.118 Cost.):
gerarchicamente inferiore deve essere attuato esclusivamente come sussidio, ovvero come aiuto, nel
caso in cui questo non sia in grado di agire per conto proprio. Si parla di sussidiarietà verticale quando
i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, e di sussidiarietà
orizzontale quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e\o
volontaristica. Deve essere legato alla che avviene soprattutto per mezzo di
LEALE COLLABORAZIONE
un continuo scambio di informazioni.
A tutto ciò si va a legare la contenuta nell͛art. 97 e impone alla PA di rendere visibile
PUBBLICITA’,
(controllabile dall͛esterno) l͛agire amministrativo, per garantire lo svolgimento dell͛imparzialità.
Corollario della pubblicità è la A questi 2 principi possono essere ricondotti diversi
TRASPARENZA.
istituti, tra cui il diritto di accesso, la pubblicità degli atti, l͛obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi, la figura del responsabile del procedimento. I principi di pubblicità e trasparenza si
sono arricchiti con la normativa in tema di lotta alla corruzione (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016).
Contenuti del d.lgs. 33/2013: a) riservatezza dati sensibili; b) qualità dell͛informazione (va garantito il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità, la comprensibilità e la facile
consultazione); c) pubblicazione dati e informazioni.
attiene alla trasparenza delle attività dell͛amministrazione,
PRINCIPI UE: 1) CERTEZZA DEL DIRITTO:
che deve rivolgersi ai cittadini comunitari con una normativa chiara, facilmente comprensibile e
prevedibile nella sua applicazione; impone all'amministrazione
2) LEGITTIMO AFFIDAMENTO:
l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti
idonei a generare un ragionevole affidamento nel destinatario; i diritti e le
3) PROPORZIONALITA’:
libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per
proteggere gli interessi pubblici. Ogni qualvolta sia possibile operare una scelta tra più mezzi
alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello
che determini un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra vari interessi
coinvolti nella fattispecie concreta; 4) DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; 5) BUONA AMMINISTRAZIONE:
stabilisce che l͛attività della PA, volta alla realizzazione dell͛interesse pubblico , si conformi ai criteri
dell͛efficaci e dell͛efficienza; (art. 191 TFU): il suo scopo è garantire un alto livello di
6) PRECAUZIONE
protezione dell͛ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Per essere
invocato devono essere rispettati 3 parametri: 1) identificazione potenziali effetti negativi; 2)
valutazione dati scientifici disponibili; 3) ampiezza dell͛incertezza scientifica; 7) CONSEQUENZIALITA’:
obbligo di agire in base a scelte determinate in precedenza.
a) libero arbitrio; b) interesse pubblico; c) ragionevolezza; d)
Limiti nell’agire amministrativo:
imparzialità; e) logica; f) esatta e completa informazione (adeguata istruttoria).
la struttura pubblica è definita agli artt. 2,5,114 e 118 della Costituzione. La PA nel
3) Organizzazione:
concreto può organizzarsi secondo i principi di: 1) 2)
Accentramento amministrativo; Decentramento
amministrativo.
Forme di decentramento: a) BUROCRATICO: consiste nel trasferimento delle competenze da organi
centrali a periferici; b) AUTARCHICO: gli enti periferici devono soddisfare la cura di alcuni interessi
pubblici.
Un nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente costituito o riconosciuto
ente pubblico,
da norme di legge, attraverso il quale la pubblica amministrazione svolge la sua funzione
amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. L͛ente pubblico principale è lo Stato.
Indici per riconoscere la personalità giuridica di un ente pubblico: 1) esiste un finanziamento pubblico;
2) assoggettamento ad un sistema di organi pubblici.
1) disporre di potestà pubblica, riconoscimento di pubblici
Regime giuridico enti pubblici: autarchia:
poteri, equiparazione dei loro atti a quelli dello Stato (sono entrambi atti amministrativi); 2)
risoluzione interna dei problemi nell͛ambito della tutela dell͛interesse pubblico. Sono
autotutela:
esempi di questa capacità il potere di revoca
-
Riassunti di diritto amministrativo
-
Riassunti Nanomedicine
-
Riassunti completi diritto commerciale
-
Diritto commerciale - riassunti completi