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IL BILANCIO CONSOLIDATO

La disciplina generale del bilancio consolidato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario.

Finalità:

  • ottenere la visione complessiva della situazione patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
  • misurare i risultati economici dell'entità economica unica "Il Gruppo" eliminando gli utili "infragruppo" non ancora realizzati nei confronti di terzi;
  • eliminare tutte le appostazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Il bilancio consolidato costituisce quindi lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono. Esso rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso.

finanziarie che formano il gruppo. Il bilancio consolidato si basa sul postulato del costo storico e quindi non fornisce una rappresentazione del valore corrente del patrimonio netto. Inoltre, presenta informazioni aggregate che possono essere di difficile utilizzo. L'inquadramento normativo del bilancio consolidato è regolato dagli articoli dal 25 al 43 e l'articolo 46 del decreto legislativo 127/1991, dal documento 17 dei principi contabili emanati dal CNDC e modificati dall'OIC, nonché dall'IAS n. 27. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante e comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. È importante che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'intero gruppo di imprese finanziarie.

costituito dalla controllante e dalle controllate.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione.

Sto redigendo il bilancio consolidato:

Obbligate:

  • Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti.
  • Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all'art. 2201 Codice Civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Sono esenti dalla redazione di bilancio consolidato:

  • Gruppi di dimensioni limitate: sono gruppi che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: 1) 12,5 milioni di euro di totale attivo; 2) 25 milioni di euro di ricavi e vendite nette/prestazioni; 3) 250 dipendenti in media. N.B.: l'esonero cade se si tratta di società quotata.
  • Sottogruppi (sub-holdings) se: 1) la controllante

Possiede oltre il 95% del capitale, oppure, in alternativa, 2) il consolidato non sia richiesto da almeno il 5% dei soci non oltre 6 mesi prima; 3) non visiano imprese quotate fra le controllate della sub-holding; 4) la holding: a) sia soggetta al diritto di unostato UE, b) rediga il bilancio consolidato, c) lo sottoponga a controllo legale.

In caso di esonero nella nota integrativa devono essere indicate: 1) le ragioni dell'esonero, 2) la denominazione e la sede della controllante che ha redatto il bilancio consolidato.

Devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese: il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione sull'organo di controllo.

Ulteriori Casi di esclusione: - Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera.

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultatoeconomico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.- Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

  1. la loro inclusionesarebbe irrilevante ai fini indicati al punto precedente, sempre che il complesso di tali esclusioni noncontrasti con i fini suddetti;
  2. l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi edurature restrizioni;
  3. non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, lenecessarie informazioni;
  4. le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo dellasuccessiva alienazione.

Sono nel consolidamento con il METODO INTEGRALE:

incluse- Le IMPRESE CONTROLLATE:

  1. hanno la maggioranza dei voti;
  2. hanno voti sufficienti peresercitare un'influenza dominante;
  3. tale influenza la esercitano in virtù di vincoli contrattuali.

N.b.: si computano anche i voti

spettanti alle controllate, alle fiduciarie e alle interposte persone. Sonoescluse le controllate in virtù dei soli vincoli contrattuali.Il bilancio è redatto dagli amministratori delle controllate.Esso è composto da:

  1. Stato Patrimoniale;
  2. Conto Economico;
  3. Nota integrativa.

Struttura e contenuto:

  • struttura uguale a quella delle imprese incluse nel consolidamento;
  • se sono presenti imprese con strutture di bilancio diverse si dovrà optare per la forma chefornisce una rappresentazione veritiera e corretta;
  • capitale e riserve di terzi vanno riportate nel patrimonio netto;
  • il risultato di terzi è evidenziato separatamente.

Organi a cui è attribuito per legge il controllo del bilancio d’esercizio: Il bilancio consolidato deve essereassoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresacontrollante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel

consolidamento: - revisore contabile/società di revisione; - mai al collegio sindacale. 37Le verifiche devono risultare da una relazione. Il bilancio consolidato deve essere comunicato all'organo responsabile del controllo contabile con il bilanciod'esercizio e deve rimanere depositato, assieme alla relazione sulla gestione e a quella dell'organo di controllo,nei 15 gg. Precedenti all'assemblea allo scopo di poter essere visionata. Criteri di redazione: sono uguali a quelli adottati per il bilancio d'esercizio, salvo gli adeguamenti per ilconsolidamento. I criteri di redazione non sono modificabili da un esercizio all'altro. Data di riferimento: Normalmente coincide con quella della capogruppo oppure con quella della maggior partedelle imprese appartenenti al gruppo oppure con quella delle imprese più importanti. Se la data di bilancio diun'impresa è diversa da quella del consolidato è necessario redigere un bilancio

intermedio (non si può consolidare un bilancio con data diversa come previsto precedentemente). Criteri di valutazione: Vengono usati quelli del bilancio di esercizio della capogruppo, ma possono essere usati altri criteri qualora ammessi dagli art. 2423 2 seg. del Codice Civile. In questo caso se ne deve dare informativa nella nota integrativa. Conversione dei bilanci in valuta: - Voci dell'attivo e del passivo - cambio corrente - Voci del patrimonio netto - cambio storico - Voci del conto economico - cambio dalla data delle transazioni (cambio medio) - Differenze di conversione - fra le riserve del patrimonio netto Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. Da ciò derivano due importanti caratteristiche: (a) Le singole attività e passività ed i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondentiattività e passività ed ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate.

(b) Gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato, quando le società vengono considerate come un'unità impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i terzi. Pertanto, il bilancio consolidato consente di:
- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi contabili, eliminando gli utili intragruppo non realizzati nei confronti di terzi;
- assolvere a funzioni essenziali d'informazione; il bilancio consolidato.

è lo strumento informativo primario didati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione;funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo;- eliminare tutte le appostazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

38CRITERI DI VALUTAZIONE(f) L'uniformità dei criteri di valutazione è disposta dall'art. 34 :

  1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
  2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nelsecondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

L'art. 35 prevede la seguente opzione in materia di criteri di valutazione:

  1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio
dell'impresa che redige il bilancio consolidato. (ii) Possono tuttavia essere utilizzati,
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A.A. 2007-2008
52 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di revisione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Pergolari Carlo.