Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL BILANCIO CONSOLIDATO
La disciplina generale del bilancio consolidato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario.
Finalità:
- ottenere la visione complessiva della situazione patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare i risultati economici dell'entità economica unica "Il Gruppo" eliminando gli utili "infragruppo" non ancora realizzati nei confronti di terzi;
- eliminare tutte le appostazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il bilancio consolidato costituisce quindi lo strumento per poter comprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa dalle singole società che lo compongono. Esso rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso.
finanziarie che formano il gruppo. Il bilancio consolidato si basa sul postulato del costo storico e quindi non fornisce una rappresentazione del valore corrente del patrimonio netto. Inoltre, presenta informazioni aggregate che possono essere di difficile utilizzo. L'inquadramento normativo del bilancio consolidato è regolato dagli articoli dal 25 al 43 e l'articolo 46 del decreto legislativo 127/1991, dal documento 17 dei principi contabili emanati dal CNDC e modificati dall'OIC, nonché dall'IAS n. 27. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante e comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. È importante che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'intero gruppo di imprese finanziarie.costituito dalla controllante e dalle controllate.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione.
Sto redigendo il bilancio consolidato:
Obbligate:
- Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti.
- Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui all'art. 2201 Codice Civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Sono esenti dalla redazione di bilancio consolidato:
- Gruppi di dimensioni limitate: sono gruppi che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: 1) 12,5 milioni di euro di totale attivo; 2) 25 milioni di euro di ricavi e vendite nette/prestazioni; 3) 250 dipendenti in media. N.B.: l'esonero cade se si tratta di società quotata.
- Sottogruppi (sub-holdings) se: 1) la controllante
Possiede oltre il 95% del capitale, oppure, in alternativa, 2) il consolidato non sia richiesto da almeno il 5% dei soci non oltre 6 mesi prima; 3) non visiano imprese quotate fra le controllate della sub-holding; 4) la holding: a) sia soggetta al diritto di unostato UE, b) rediga il bilancio consolidato, c) lo sottoponga a controllo legale.
In caso di esonero nella nota integrativa devono essere indicate: 1) le ragioni dell'esonero, 2) la denominazione e la sede della controllante che ha redatto il bilancio consolidato.
Devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese: il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione sull'organo di controllo.
Ulteriori Casi di esclusione: - Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera.
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultatoeconomico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.- Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
- la loro inclusionesarebbe irrilevante ai fini indicati al punto precedente, sempre che il complesso di tali esclusioni noncontrasti con i fini suddetti;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi edurature restrizioni;
- non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, lenecessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo dellasuccessiva alienazione.
Sono nel consolidamento con il METODO INTEGRALE:
incluse- Le IMPRESE CONTROLLATE:
- hanno la maggioranza dei voti;
- hanno voti sufficienti peresercitare un'influenza dominante;
- tale influenza la esercitano in virtù di vincoli contrattuali.
N.b.: si computano anche i voti
spettanti alle controllate, alle fiduciarie e alle interposte persone. Sonoescluse le controllate in virtù dei soli vincoli contrattuali.Il bilancio è redatto dagli amministratori delle controllate.Esso è composto da:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota integrativa.
Struttura e contenuto:
- struttura uguale a quella delle imprese incluse nel consolidamento;
- se sono presenti imprese con strutture di bilancio diverse si dovrà optare per la forma chefornisce una rappresentazione veritiera e corretta;
- capitale e riserve di terzi vanno riportate nel patrimonio netto;
- il risultato di terzi è evidenziato separatamente.
Organi a cui è attribuito per legge il controllo del bilancio d’esercizio: Il bilancio consolidato deve essereassoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresacontrollante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel
consolidamento: - revisore contabile/società di revisione; - mai al collegio sindacale. 37Le verifiche devono risultare da una relazione. Il bilancio consolidato deve essere comunicato all'organo responsabile del controllo contabile con il bilanciod'esercizio e deve rimanere depositato, assieme alla relazione sulla gestione e a quella dell'organo di controllo,nei 15 gg. Precedenti all'assemblea allo scopo di poter essere visionata. Criteri di redazione: sono uguali a quelli adottati per il bilancio d'esercizio, salvo gli adeguamenti per ilconsolidamento. I criteri di redazione non sono modificabili da un esercizio all'altro. Data di riferimento: Normalmente coincide con quella della capogruppo oppure con quella della maggior partedelle imprese appartenenti al gruppo oppure con quella delle imprese più importanti. Se la data di bilancio diun'impresa è diversa da quella del consolidato è necessario redigere un bilancio
intermedio (non si può consolidare un bilancio con data diversa come previsto precedentemente). Criteri di valutazione: Vengono usati quelli del bilancio di esercizio della capogruppo, ma possono essere usati altri criteri qualora ammessi dagli art. 2423 2 seg. del Codice Civile. In questo caso se ne deve dare informativa nella nota integrativa. Conversione dei bilanci in valuta: - Voci dell'attivo e del passivo - cambio corrente - Voci del patrimonio netto - cambio storico - Voci del conto economico - cambio dalla data delle transazioni (cambio medio) - Differenze di conversione - fra le riserve del patrimonio netto Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società. Da ciò derivano due importanti caratteristiche: (a) Le singole attività e passività ed i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondentiattività e passività ed ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate.(b) Gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato, quando le società vengono considerate come un'unità impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i terzi. Pertanto, il bilancio consolidato consente di:
- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza;
- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
- misurare tali consistenze e risultati secondo corretti principi contabili, eliminando gli utili intragruppo non realizzati nei confronti di terzi;
- assolvere a funzioni essenziali d'informazione; il bilancio consolidato.
è lo strumento informativo primario didati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione;funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo;- eliminare tutte le appostazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
38CRITERI DI VALUTAZIONE(f) L'uniformità dei criteri di valutazione è disposta dall'art. 34 :
- Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
- A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nelsecondo comma dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.
L'art. 35 prevede la seguente opzione in materia di criteri di valutazione:
- I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio