La responsabilità delle strutture sanitarie
Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001 n. 6386
Francesco Mazzone conveniva davanti al Tribunale di Milano l'Istituto ortopedico Gaetano Pini esponendo che egli era stato ricoverato in detto Istituto e, nel 1985, sottoposto ad un intervento chirurgico consistente nella rimozione di un'ernia tra la sesta e la settima vertebra cervicale, nella "cruentazione" dei piatti vertebrali inferiori e nell'innesto di un frammento osseo prelevato dall'ala iliaca destra. In esito a tale intervento egli aveva lamentato una grave disfonia, che era da attribuirsi a paralisi dell'emilaringe sinistra, provocata dal chirurgo operatore. Il Mazzone chiedeva, pertanto, che di tale lesione fosse dichiarato responsabile l'Istituto convenuto e che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti.
L'ente convenuto, costituendosi, negava la responsabilità dell'operatore. Eseguita consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale adito, con la sentenza del 1994, respingeva la domanda poiché non ravvisava nella condotta dei sanitari operatori alcuna colpa professionale.
Proposto appello dal Mazzone e costituitosi l'Istituto convenuto, la Corte di appello di Milano, con la sentenza del 1997, ha confermato la pronunzia di primo grado, recependo la consulenza tecnica di ufficio che non aveva riscontrato alcuna colpa da parte dell'operatore. In particolare la Corte ha osservato che l'intervento ortopedico eseguito sul Mazzone era di particolare difficoltà e che l'attore non aveva fornito "una prova positiva della colpa professionale", essendo emerso che l'intervento era stato "correttamente eseguito".
È vero che l'intervento aveva prodotto nel paziente la lesione del nervo ricorrente di sinistra, che presiede all'innervazione motoria della corrispondente corda vocale, ma, come aveva spiegato il consulente d'ufficio, questa eventualità "ricorre purtroppo nell'1 - 2% dei casi, indipendentemente dalla tecnica operatoria adottata e nonostante l'assoluta correttezza esecutiva, cioè anche nei casi ben trattati dall'operatore". Del resto, ha rilevato infine la Corte di appello, l'operatore non avrebbe potuto comportarsi diversamente, perché la tecnica operatoria ipotizzata dal consulente di parte avrebbe aumentato la possibilità di compromissione del nervo ricorrente.
Avverso la sentenza della Corte di appello Francesco Mazzone ha proposto ricorso per cassazione nei confronti non solo dell'Azienda Ospedaliera Istituto ortopedico Gaetano Pini, ma anche della Regione Lombardia, deducendo quattro motivi. Il detto Istituto ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva ha svolto la Regione.
Il ricorso proposto nei confronti della Regione Lombardia è inammissibile, in quanto detto soggetto intimato è rimasto estraneo al presente giudizio, che, nei gradi di merito, si è svolto soltanto tra il ricorrente e l'Istituto ortopedico Gaetano Pini. Il giudizio di cassazione, avendo per oggetto la revisione della sentenza impugnata, non può estendersi a soggetti rimasti estranei al giudizio di merito.
Motivi del ricorso
Il 1° motivo di ricorso è infondato. Come questa Corte ha, di recente, affermato il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c..
Consegue che l'accertamento di responsabilità dell'istituto ospedaliero chiesto dall'attore presuppone la colpa del medico chirurgo esecutore dell'atto operatorio, non potendo quella responsabilità affermarsi in assenza di detta colpa (fatta salva, ovviamente, l'operatività di presunzioni legali in ordine all'accertamento della colpa stessa). Da ciò deriva che la sentenza impugnata, nel prendere in esame la condotta del chirurgo, non ha violato l'art. 112 c.p.c., ma ha compiuto l'accertamento necessariamente pregiudiziale per pronunziare sulla domanda di responsabilità dell'istituto sanitario proposta dall'attore.
Il 2° motivo di ricorso è strutturato in più censure, che si fondano su una premessa in cui il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia pronunciata in tema di responsabilità per illecito aquiliano (in cui l'onere della prova è a carico del danneggiato), mentre la responsabilità dell'Istituto convenuto è di tipo contrattuale, con la conseguenza che tale responsabilità sussiste "anche nelle ipotesi in cui è difficile dimostrare la colpa del professionista, ovvero quando non è stata commessa alcuna colpa".
Il motivo di ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato, ma la motivazione della sentenza impugnata è parzialmente errata e va perciò corretta. La Corte di appello ha, da un lato, affermato che "nel caso di specie occorreva che l'attore fornisse una prova positiva della colpa professionale" del chirurgo ortopedico. Tale affermazione è errata perché la responsabilità dell'istituto ospedaliero è di tipo contrattuale, fondandosi sul contratto intervenuto con il paziente. Consegue che, contrariamente a quanto ha affermato la Corte di appello, incombeva sull'istituto la prova dell'assenza di colpa in ordine alle lesioni conseguenti all'intervento operatorio subito dal Mazzone.
La Corte di appello, però, non si è fermata a constatare che il Mazzone non aveva fornito la prova della colpa del chirurgo, ma ha positivamente accertato che nessuna colpa è ravvisabile nella condotta dello stesso. Al riguardo la Corte ha recepito la valutazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui l'intervento è stato correttamente eseguito, escludendo che le conseguenze lesive da esso derivate siano attribuibili alla colpa del chirurgo, il quale ha adottato una tecnica operatoria appropriata, che è stata eseguita con assoluta correttezza. Il giudice del mento ha preso in considerazione anche l'obiezione del consulente del Mazzone in ordine alla mancata adozione di una particolare protezione del nervo ricorrente (che è stato leso), ma ha ritenuto che essa avrebbe aumentato la possibilità di compromissione del nervo stesso.
La sentenza impugnata, pertanto, ha accertato in concreto l'insussistenza di colpa del chirurgo che ha operato il Mazzone. Tale accertamento è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore, a prescindere dalla qualificazione del tipo di responsabilità dell'istituto convenuto e dall'individuazione del soggetto su cui ricadeva l'onere.
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