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LA RESPONSABILITÀ NELLA PROFESSIONE MEDICA 22

consultazione delle stesse sarà necessaria al fine di accertare la conformità del

comportamento del medico a tali indicazioni.

La giurisprudenza, in tema responsabilità medica, ha affermato che le linee guida

definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24, sono

raccomandazioni di ordine generale, che contengono "regole" cautelari di

massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è

fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla

specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel

rispetto della "relazione terapeutica" con il paziente. (Cassazione penale, Sez. IV,

sentenza n. 7849 del 3 febbraio 2022)

6. Linee Guida e responsabilità penale in ambito sanitario: L'eterointegrazione della

legge Gelli-Bianco

Tra i punti qualificanti, la legge 8 marzo 2017, n. 24, oltre all’introduzione, nel codice

penale, di un nuovo articolo, concernente la responsabilità colposa per morte o

per lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.), si è stabilita all’art. 5

una dettagliata disciplina dei requisiti formali delle linee guida all’interno delle quali

individuare le raccomandazioni tendenzialmente vincolanti per gli esercenti le

professioni sanitarie.

Si prevede infatti che “gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle

prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative,

riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso

concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del

comma 3 ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati nonché dalle società

scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte

in apposito elenco, istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute

LA RESPONSABILITÀ NELLA PROFESSIONE MEDICA 23

da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette

raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone

pratiche clinico-assistenziali”. Con la precisazione, contenuta al terzo comma, che

tali linee guida devono essere integrate nel Sistema nazionale per le linee guida e

pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità, previa verifica sia della

conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo

stesso Istituto sia della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto

delle raccomandazioni.

Il compito di elaborare tali linee guida è stato dunque attribuito ad enti e istituzioni

di natura pubblica e privata, nonché alle società scientifiche e alle associazioni

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte in un apposito elenco. E

proprio su tale versante incidono i provvedimenti in commento.

Vengono così introdotti parametri estremamente selettivi, sul mantenimento dei

quali è prevista una periodica verifica da parte dello stesso Ministero della Salute;

qualora si dovesse riscontrare la perdita sopravvenuta anche solo di uno di essi, la

società o l’associazione potrà essere prima sospesa, poi eventualmente cancellata

dall’elenco (art. 3).

Il peso assunto dalle nuove linee guida è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di

legittimità 4

( ).

Tuttavia non possono tacersi le riserve avanzate in merito alla reale adeguatezza di

linee guida, pure se accreditate, comunque strumenti generali e astratti, come tali

non in grado di calarsi nel quadro patologico e nelle molteplici sfumature del

singolo paziente, a ergersi a paradigma d’imputazione colposa in sede penale, per

4 () Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 28187, in questa Rivista, fasc. 6/2017, p. 280 ss., con nota di C. Cupelli, La

legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio; in Riv. it. med. leg., 2017, 713

ss., con nota di M. Caputo, ‘Promossa con riserva’. La legge Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione e viene

‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi e in Dir. pen. proc., 2017, p. 1369 ss., con nota di G.M. Caletti – M.L.

Mattheudakis, La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma “Gelli-Bianco”.

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lo più legate all’ontologica impossibilità di formalizzare cautele (che così

divengono doverose) in settori insofferenti a forme di standardizzazione.

Il legislatore del 2017, nel delineare una presunzione relativa di non punibilità, non

solo ha aperto nuovi e non meno rilevanti fronti problematici rispetto alla

precedente disciplina, ma pare anche avere in parte fallito l’obiettivo di garantire

più certezze di irresponsabilità, arretrando rispetto alle più recenti acquisizioni della

giurisprudenza di legittimità maturate con riguardo alla legge Balduzzi, in termini di

garanzia della classe medica e conseguentemente di effettiva e piena attuazione

del diritto alla salute e di contrasto alla medicina difensiva. E ciò, a bene vedere, è

stato riconosciuto pure dalla giurisprudenza, che, qualificando la normativa

previgente come più favorevole, ha di fatto sancito il fallimento della riforma.

Nella prospettiva di un effettivo ed efficace contrasto alla medicina difensiva, gli

operatori sanitari, per essere ‘tranquillizzati’, da una parte potranno sperare di

avere commesso i fatti prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco,

dall’altra dovranno affidarsi a un cauto ed equilibrato governo del meccanismo

procedimentale accusatorio nei loro confronti, già a partire dalla prima fase, di

gestione delle iscrizioni delle notizie di reato.

Con la recentissima Sentenza n. 40316 del 4 novembre 2024, la Cassazione si

esprime chiaramente sull’interpretazione di uno dei punti cardine della Legge Gelli-

Bianco, che ha introdotto il criterio delle linee guida a tutela dei clinici: il mero

rispetto delle linee guida non esonera il sanitario dalla responsabilità se tali linee

guida risultano non adeguate al caso concreto.

Il semplice attenersi alle linee guida prescritte dalla legge Bianco-Gelli non mette

necessariamente al riparo i medici da una condanna penale. Lo ha stabilito la III

sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto infondato il

ricorso di una ginecologa dell’ospedale Santo Bambino di Catania, denunciata

LA RESPONSABILITÀ NELLA PROFESSIONE MEDICA 25

perché ritenuta responsabile di aver omesso la prescrizione di un esame che

avrebbe evitato la morte del bambino che la paziente aveva in grembo,

nonostante l’accertamento clinico in questione non fosse fra quelli raccomandati

dalle linee guida.

Il semplice attenersi alle linee guida non può e non deve rappresentare l’unico

criterio che motiva la sussistenza o meno di un risvolto penale in un processo per

malpratica sanitaria.

Con la sentenza n. 40316 del 4 novembre 2024, per la prima volta la Cassazione si

esprime chiaramente sull’interpretazione di uno dei punti cardine della Legge Gelli-

Bianco, la norma che aveva abolito la distinzione fra colpa grave e colpa lieve,

introducendo dei criteri come le linee guida proprio per proteggere i clinici dalla

eccessiva facilità di incorrere in denunce per malpratica. La sentenza ha

confermato l’indirizzo indicato anche nella relazione della Commissione ministeriale

sulla responsabilità professionale dei sanitari, presieduta dal magistrato Adelchi

d’Ippolito e voluta dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo cui è

necessario perseguire una medicina sempre più personalizzata, lontana da

standard inapplicabili all’unicità di ogni singola situazione clinica.

Dal 2012 al 2017, in forza della Legge Balduzzi (n. 189/2012) sulla responsabilità dei

sanitari, i medici che restavano aderenti alle linee guida o comunque si

attenevano a quelle considerabili dalla comunità scientifica come “buone

pratiche sanitarie”, non potevano incappare in condanne di tipo penale per colpa

lieve. Solo la colpa grave, rivelatasi però poi sempre più difficile da determinare,

comportava maggiori responsabilità da parte dei clinici.

Bisognerà aspettare la Legge 24 del 2017, la Gelli-Bianco, per arrivare al

superamento dei concetti giuridici di colpa lieve e colpa grave, la cui distinzione

risultava troppo arbitraria nella sua applicazione legislativa, per arrivare alla

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situazione attualmente in corso, per la quale basterebbe in teoria che i clinici si

attenessero alle linee guida e alle buone pratiche mediche per essere al riparo

dalla perseguibilità penale delle loro azioni.

Superata la distinzione fra colpa lieve e colpa grave, la giurisprudenza in materia

sanitaria ha preferito concentrarsi sul concetto di imperizia, della quale il

professionista viene ritenuto responsabile, al di là dei risvolti più o meno drammatici

delle sue azioni, in virtù di una aderenza ai protocolli e alle buone prassi avvallate

dalla comunità medica.

Superata la distinzione fra colpa lieve e colpa grave, la giurisprudenza in materia

sanitaria ha preferito concentrarsi sul concetto di imperizia.

Questa evoluzione, seguita dalla recente richiesta del personale sanitario di

bilanciare ancora meglio le necessità di tutela dei pazienti con quelle degli

operatori di mettersi al riparo da un numero eccessivo di potenziali contenziosi, è

stata nuovamente messa in discussione dall’Ordine dei Medici, che ha chiesto di

estendere l’effetto del cosiddetto scudo penale entrato in vigore durante la

pandemia da Covid 19. Attraverso l’ordine di categoria, i clinici hanno segnalato

che il circolo vizioso fra la scarsità di risorse da destinare alla sanità e gli aumenti di

carico di lavoro del personale sanitario non hanno fatto altro che aumentare i rischi

di malpractice, finendo per rendere la professione medica sempre meno

desiderabile. D’altra parte, sempre i medici hanno fatto notare al Ministero che

circa il 95 per cento di procedimenti giudiziari per malasanità finisce con un nulla di

fatto, appesantendo molto il lavoro dei tribunali.

La commissione ministeriale chiarisce le nuove direzioni interpretative della legge in

vigore. Riunitasi appositamente per discutere la richiesta dei clinici, la commissione

ministeriale presieduta dal magistrato Adelchi d’Ippolito, è stata voluta dal Ministro

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A.A. 2024-2025
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher brigante981 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Caggiano Ilaria.