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Responsabilità oggettiva  e responsabilità aggravata (presunzione di colpa) Pag. 1
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Presunzione di colpa (responsabilità aggravata)​ .

Art 2054​ : il conducente del

➔ veicolo deve provare di aver fatto di tutto il possibile per evitare il danno. Prova di

essere stati prudenti e diligenti. Il dolo e la colpa sono rilevanti ma si inverte solo

l’onere della prova come se si presumesse la colpa bisogna dimostrare di non

⇒ ⇒

essere stato in colpa. Un elemento della fattispecie è oggetto di presunzione nel

senso che è il danneggiante che deve dimostrare l’assenza di colpa. Art 2054: onere

di prova molto complicato responsabilità oggettiva.

⇒ ​

Ipotesi di responsabilità oggettiva vera e propria​ : non basta la prova della

➔ diligenza per andare esenti dalla responsabilità​ . Caso del datore di lavoro ⇒

risponde dei fatti illeciti commessi dai dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni. Se

si prova questo il danno deve essere risarcito. La cosa che si può provare è che quel

danno non è stato fatto nell’esercizio delle mansioni. Dolo e colpa non c’entrano,

cosa si può fare è dire che il nesso di causalità non c’è (tra organizzazione di

impresa e illecito posto in essere).​ La prova liberatoria sta tutta solo sul nesso di

​ ​

causalità​ .

Molte delle disposizioni non sono molto chiare su questo punto. Prova di

un qualche fatto imprevedibile e incontrollabile che interrompe il nesso di causalità e

si impone come vera causa del danno​ .

Ipotesi di responsabilità oggettiva anche ipotesi di resp indiretta fatto commesso da un

certo soggetto che fa sì che risponda anche un altro soggetto.​ La R.O. è un tipo di

responsabilità che prescinde dall’elemento psicologico della colpa​ .

Prova liberatoria​ : interruzione del nesso causale → evento straordinario, anomalo e

➔ imprevedibile, che configuri un autonomo e assorbente nesso causale con l’evento

dannoso; può trattarsi di un fatto naturale o anche del fatto del terzo o del fatto dello

stesso danneggiato.

Art 2049​ : responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti commessi dal lavoratore

(responsabilità del padroni e dei committenti). Responsabilità dell’imprenditore per gli illeciti

commessi di chi si trova nella sua organizzazione di impresa. Fatti illeciti commessi dai

​ ​

lavoratori nell’esercizio delle loro mansioni = responsabilità oggettiva non è rilevante

dolo o colpa. Ragione: far cadere sull’imprenditore il rischio di impresa​ : se si pone in

essere un’impresa ci si assume il rischio dei danni che provoca, può provocare danni

sproporzionati per essere responsabilità del singolo lavoratore. Si vuole che il soggetto che

pone in essere certe attività valuti i rischi che l’impresa provoca e decida se coprire i rischi

con un’assicurazione in capo all’imprenditore. Il terzo danneggiato si rivolge più volentieri

all’imprenditore se questo ha un’assicurazione. Modo per incentivare il soggetto che è in

grado di farlo di assicurarsi. L’autore dell’illecito deve essere legato da un rapporto di

preposizione con un altro soggetto → condizione per la preposizione è che sul piano

effettuale emerga un vincolo di subordinazione​ , anche se di carattere occasionale e

temporaneo + necessario che il fatto illecito del preposto si iscriva nell’esercizio delle

incombenze a cui tale soggetto è adibito​ . Si applica il 2049 anche quando non si riesce ad

individuare il lavoratore che ha commesso l’illecito, ma si ha la certezza che sia stato

commesso da un lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Comprese anche le attività

​ ​

legate solo con un nesso di occasionalità necessaria rispetto alle mansioni assegnate. La

giurisprudenza dice che il fatto illecito è nell’esercizio delle mansioni se è consentito da

qualcuno​ . Trattandosi di responsabilità oggettiva per fatto illecito altrui​ , è sempre

possibile per il committente tenuto al risarcimento di agire in regresso nei confronti

dell’autore del danno. ​

Salvo che provi il caso fortuito​ : salvo che non provi un evento del tutto esterno e

★ ​

del tutto imprevedibile che è la vera causa del danno​ . Es. art. 2052: sia che fosse

sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito

.

Art 2051​ . Danno cagionato da cose in custodia​ . Presente il caso fortuito. Cose che ho in

custodia: esercito potere di fatto o proprietario. Es: mancorrente rotto. Danno cagionato da

un difetto di una cosa, l’oggetto non deve essere solamente il mezzo usato per fare il danno

→ deve svolgere un ruolo attivo nel verificarsi dell’evento dannoso,anche in presenza di

particolari circostanze esterne​ . Con il termine custodia non si intende fare riferimento al

soggetto tenuto a vigilare materialmente sulla cosa, bensì al soggetto che ha la disponibilità

giuridica e di fatto della cosa, ossia il potere effettivo di controllo sulla cosa, sì da far

corrispondere alla sussistenza di tale potestà l’attribuzione del rischio per i danni sofferti da

terzi. Salvo che provi il caso fortuito.

Art 2052​ . Danno cagionato da animali​ : presente il caso fortuito. Richiamato il proprietario

dell’animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Il soggetto cui spetta la

semplice vigilanza e cura dell’animale e che a ciò sia tenuto anche per contratto a titolo

oneroso, o che utilizza l’animale solo per la destinazione economica, ma che non trae

profitto dal medesimo non dovrebbe rispondere ai sensi dell’art 2052 → es: cliente di un

maneggio non risponde, risponde il gestore. Necessario che l’animale sia in concreto

suscettibile di soggiacere al potere di controllo del proprietario o dell’utilizzatore, mentre

rimane irrilevante che si sia sottratto alla custodia o che sia fuggito. Salvo che provi il caso

fortuito. ​ ​

Art 2053​ . Rovina di edifici​ : resp oggettiva salvo che provi che questa non è dovuta a

⇒ ​

vizio di costruzione (= responsabilità è dell’appaltatore vd doppia resp. in appalto) o difetti di

manutenzione

. Il criterio di imputazione è costituito semplicemente sulla posizione di

proprietario dell’immobile il quale è responsabile e garante per i danni subiti dai terzi, pur se

il godimento del bene e la relazione di fatto sulla cosa, ossia la custodia di cui all’art 2051,

spettino ad altro soggetto. Totale responsabilizzazione del proprietario. Il proprietario si

libera solo se il crollo è dovuto a qualcos’altro di straordinario e imprevedibile​ . Es: se è zona

sismica e c’è un terremoto il proprietario risponde. Una prove dell’interruzione del nesso di

causalità la causa del danno non è l’edificio ma è l’evento straordinario.

⇒ ​

Art 2054 comma 4​ : danni provocati dalla circolazione di veicoli​ : (senza guida di rotaie) →

R. del conducente o del proprietario per i danni cagionati dal veicolo derivanti da vizi

di costruzione Due soggetti responsabili: conducente e proprietario dei veicolo. Sono

responsabili in solido. Se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno la

giurisprudenza ritiene che il proprietario sia responsabile purchè non sia avvenuto un

avvenimento straordinario e imprevedibile potrebbe sembrare presunzione di colpa ma

non lo è​ . Quando c’è uno scontro di autoveicoli = due presunzioni di colpa si scontrano in

assenza di prova contraria ciascuno dei conducenti ha concorso ugualmente il danno subito

dai singoli veicoli = comma 2.

Nel codice del consumo​ : responsabilità del produttore​ . Danni provocati dal produttore. A

titolo di resp contrattuale i danni si chiederebbero a colui che ha venduto il prodotto. Art 114​ :

il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto

. Difetto di

progettazione ( tutti i prodotti di quella linea non sono sicuri) ,difetto di fabbricazione (del

singolo esemplare), difetto di informazione (non c’è difetto obiettivo ma il problema sono le

istruzioni inadeguate o info incaute nel momento di presentare il prodotto). I tre tipi di difetti

hanno una disciplina diversa​ . Un prodotto è difettoso quando non offre una sicurezza

adeguata​ . Un prodotto è difettoso se non offre la stessa sicurezza offerta mediamente dagli

altri esemplari della stessa serie resp oggettiva. Il produttore potrebbe dimostrare che è

probabile che un prodotto sia difettoso, ma è comunque responsabile non è conformabile

agli altri della stessa serie il produttore deve assicurarsi, c’è un rischio di impresa.

Quando si parla di difetto di progettazione e info tenuto conto di tutte le circostanze. Il

codice del consumo dice che si applica comunque art 1227 codice civile = concorso di

colpa.​ Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole dei difetto

del prodotto e si è volontariamente esposto. In molti casi bisogna capire dove arriva la colpa

del produttore e dove arriva quella del consumatore.

Responsabilità aggravata: si caratterizza in quanto non è il danneggiato a dover provare la

colpa del danneggiante, che si presume, ma è il danneggiante a dover provare particolari

circostanze per andare esente da responsabilità.

Prova liberatoria​ : dimostrare di non essere in colpa → il rigore con cui la

➔ giurisprudenza la interpreta avvicina questi casi al regime della R.O.

​ ​

Art 2047​ . Responsabilità per i danni provocati dal soggetto incapace​ . Comma 1 ⇒

responsabile chi è tenuto alla sua sorveglianza. Per i minori sono i genitori e si liberano dalla

responsabilità solo se è stato affidato ad altri soggetti. Per gli adulti incapaci non è detto che

ci sia qualcuno che lo sorvegli, può esserci se è ricoverato presso una struttura di qualunque

tipo. S

alvo che provi di non aver potuto impedire il fatto = provare di aver adottato tutte le

​ ​

misure ragionevoli sembrerebbe una presunzione di colpa​ . Realisticamente se non si

prova che sia avvenuto qualcosa di imprevedibile è difficile provare di aver adottato tutte le

misure​ . ​ ​

Art 2048​ . Responsabilità per i fatti dei minori capaci di intendere e di v

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.