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CARATTERISTICHE DELL’AGENTE CONCRETO, CON LA CONSEG DI ASSUMERE A PUNTO DI RIF PUR SEMPRE UN

SOGGETTO IDEALE. Quindi sempre un certo grado di oggettivizzazione e personalizzazione.

Disputa fra oggettivisti e soggettivisti. Sicuram FUORI tratti caratteriali e disposizioni emotive come:

indifferenza, insensibilità, superficialità, avventatezza. Vero problema: caratteristiche fisiche e intellettuali. Es.

difetti, menomaz, condizioni salute, livello di socializzazione e scolarizzazione, conoscenze ed esperienze.

Problema di fonto: peso da assegnare alla colpevolezza vs prev generale. La sintesi di questi int conduce a

ritenere giusto evitare che si risponda a titolo penale al di là dei limiti fisico/intellettuali di ciascuno. NO

RIMPROVERABILITA’ SOGG.

Giuri: privilegia una concez normativo/oggettivizzante; NON AFFRONTA perlopiù esplicitam il profilo della misura

soggettiva della colpa.

IN TEMA, THYSSEN

Si parla di doppia misura soggettiva della colpa: accanto al profilo oggettivo della violazione di una regola a cont prev

caut, vi è quello soggettivo, che

(i) in primo luogo coincide con la mancanza di volontà dell’evento cui si aggiunge

(ii) la concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, ossia la esigibilità del comportamento

dovuto. Quindi ci collochiamo nell’ambito del profilo soggettivo e personale della colpa. La esigibilità, infatti,

esprime il rimprovero personale rivolto all'agente, nel tentativo di renderlo ‘personalizzato’. Perciò si parla

di doppia misura del dovere di diligenza, che tiene in conto non solo l'oggettiva violazione di norme

cautelari, ma anche la concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche

qualità personali. Sicché, in definitiva, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato

che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate.

Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto

svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di

rimprovero personale.

4) Il grado della colpa.

Menzionato dal 133 c.p. tra gli indici di commisurazione della pena. Dunque lo stesso legisl ammette una graduazione

della colpa, senza tuttavia esplicitare i criteri in b ai quali il giudice debba compiere una tale valutazione.

Occorre cercare criteri di grad coerenti con l’essenza della colpa penale [NO criteri civilistici]. L’essenza della colpa

risiede nella violaz del dovere obiettivo di diligenza, eventualmente commisurata alla stregua del personale potere

di agire dell’agente concreto; ne discende che per stabilire quanto grave sia la colpa dovrà accertarsi la misura della

divergenza fra condotta effettivamente tenuta e condotta che era invece da attendersi in base alla norma

cautelare cui ci si doveva attenere nel cds. A tal fine soccorreranno un criterio oggettivo e uno soggettivo, che

dovranno integrarsi reciprocamente: in un primo momento andrà accertato quanto il comportam realizzato si

allontani dallo standard ogg della diligenza richiesta; dopo di che ci si preoccuperà di verificare le cause soggettive

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che hanno fatto sì che l’agente non osservasse la misura prescritta di diligenza. Es. superam del limite di velocità da

parte di un autista di pullman a fine turno: il giudice dovrà contemperare la divergenza fra limite di velocità e velocità

effettivam tenuta, con il valore attribuibile allo stato di stanchezza.

Recentemente, sopratt in alcuni settori, è andata affermandosi l’esigenza di limitare la responsabilità penale alle hp

di colpa grave (come fattore che incide sull’an della punibilità). Ratio: contemperamento fra controllo penale e

mantenimento di adeguati spazi di libertà di azione

Cause di esclusione della colpevolezza

Circostanze anormali, concomitanti all’agire, la cui presenza è in grado di incidere sulla esigibilità del comportamento

richiesto dall’ordinamento (e quindi sulla stessa punibilità del comportamento colposo). L’adempimento del dov ogg

di diligenza presuppone determinate attitudini psico fisiche, che possono subire una menomazione in presenza di

circ particolari, capaci di incidere sulla normalità del processo volitivo.

Quali hp rientrano in questa categoria? Secondo Marinucci il caso fortuito, la forza maggiore e il costringimento fisico

costituirebbero hp legislativamente previste di circostanze anormali che impediscono all’agente di conformare il

proprio comportamento alla regola obiettiva di diligenza da oss nel caso concreto. Efficacia scusante delle c.d.

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circostanze concomitanti .

Fiandaca condivide: se il costringimento e la forza maggiore fanno venir meno la riferibilità psichica dell’azione al

soggetto, e se è vero che sul terreno del reato commissivo colposo azione cosciente e volontaria e colpa stanno e

cadono assieme, allora si può affermare che costringimento fisico e f maggiore concretizzano, nello stesso tempo,

circostanze anormali di esclusione della colpevolezza [QUINDI, SE LA F MAGGIORE ESCLUDE LA SUITAS, ESCLUDE

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CONTEMP ANCHE LA COLPA]. Non vi sono poi ostacoli a includere il c fortuito nella stessa ottica : fattore

imprevedibile, che soverchia la genuina volontà del soggetto, impedendogli di agire diversamente da come ha agito.

Problema: circostanze anomale che possono inibire le capacità psico fisiche dell’agente, senza integrare gli estremi

di circostanze tipizzate. Es. stanchezza eccessiva, stordimento, terrore, costernazione, e più in generale situazioni di

grave perturbamento psichico, che NON possono essere ricondotte al costringimento fisico/f maggiore/c fortuito.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di leggere l’art. 42 comma 1 c.p. (suitas) come clausola generale

ricomprendente tutte le circostanze anormali non tipizzate o innominate, che escludono la colpevolezza perché

inibiscono i poteri di orientamento cosciente e volontario dell’agente.

Via via, si stanno progressivam facendo strada letture sempre più intese a valorizzare l’efficacia scusante di circ

anomale.

Cooperazione colposa, 113 c.p. [concorso di persone nel reato colposo]

113 c.p.: quando l’evento [in s giuridico] ‘è stato cagionato dalla coop di più persone’, ciascuna di queste soggiace

alla pena stab per il delitto. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto.

Disciplina: artt. 111, 112, 114; art. 123 e 155 c.p.

Prima del 1930 si discuteva della configurabilità. l'art. 113 è stato introdotto dal legislatore del '30 per risolvere

positivamente il problema dell'ammissibilità del concorso di persone nel delitto colposo (c.d. concorso improprio),

all'epoca escluso da una parte della dottrina che riteneva l'accordo criminoso un elemento essenziale del concorso

di persone, accordo incompatibile con l'imputazione colposa. Questione: come si fa ad avere ‘previo accordo’

(all’epoca consid elem nec) se il delitto colposo è quello non voluto? il legislatore ha così introdotto l'art. 113 avente

ad oggetto il concorso nel delitto colposo, qualificato come "cooperazione" per distinguerlo dal concorso previsto

dall'art. 110: entrambe le norme sono tuttavia basate sulla medesima tecnica dell'innesto sulla fattispecie

incriminatrice di parte speciale di una norma dettata per il caso del concorso di persone; questa identità di struttura

giustifica la qualificazione come concorso eventuale (nel delitto doloso) anche della fattispecie prevista dall'art. 113

2 Tenere presente tesi di Antolisei, che invece configura le hp in esame come cause interruttive del ndc. 41 comma 2 c.p. come

norma complementare al 45 c.p.

3 V SOPRA: il caso fortuito secondo alcuni (tipo Antolisei) sarebbe causa interr del ndc; in realtà sec Fiandaca dipende dai casi

concreti. 9

come l'art. 110, anche l'art. 113 è basato sulla concezione unitaria del reato concorsuale (c.d. concezione monistica),

il quale è realizzato attraverso l'apporto di più soggetti ai quali si applica il principio della pari responsabilità dei

concorrenti

elementi costitutivi della cooperazione nel delitto colposo

nella fattispecie della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 sono individuabili – secondo l'interpretazione

prevalente - i seguenti elementi costitutivi:

(1) pluralità di soggetti; il fatto deve essere realizzato da una pluralità di soggetti che realizzano le condotte

integranti la cooperazione nel delitto colposo; valgono al riguardo – con i necessari adattamenti - i medesimi

principi applicabili al concorso eventuale ex art. 110: in particolare la qualifica di concorrente non è esclusa dalla

mancanza di imputabilità o dall'applicabilità di cause personali di non punibilità

(2) realizzazione di un fatto di reato consumato; uno o più concorrenti devono realizzare un delitto consumato,

vale a dire un fatto tipico (cioè corrispondente alla fattispecie astratta di reato, di evento o di pura condotta) e

antigiuridico (cioè posto in essere in assenza di cause di giustificazione); diversamente dal concorso di persone

nel reato ex art. 110, non è invece configurabile la cooperazione colposa in delitto tentato, perché il tentativo

non è configurabile rispetto ai delitti colposi;

(3) apporto causale. La cooperazione può essere costituita da una mera istigazione al compimento del reato, e allora

si ha cooperazione morale, oppure può trattarsi di cooperazione materiale se tutti i soggetti si adoperano nella

realizzazione del fatto. il cooperante deve apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto tipico, sia

esso relativo a un reato di pura condotta o di evento; al riguardo vengono in considerazione innanzitutto le

diverse ipotesi di concorso elaborate dalla dottrina con riferimento all'art. 110, adattate alla fattispecie colposa:

la realizzazione da parte dell'esecutore materiale della condotta tipica del delitto colposo e da parte del

partecipe della condotta atipica di concorso, la quale può essere di natura psichica (determinazione o

istigazione) o di natura materiale (ausilio) o di carattere omissivo (omesso impedimento del reato da parte di chi

ha l'obbligo giuridico di impedirne la commissione); l'esecuzione frazionata del delitto colposo che si ha quando

ognuno dei cooperanti pone in essere una condotta integrante una parte della fattispecie incriminatrice;

l'integrale realizzazione da parte di ognuno dei cooperanti della condotta tipica (ad es. omissiva) . ai fini

dell'accertamento dell'apporto causale del singolo cooperante alla realizzazione del fatto di re

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Oliva Nadia.