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CARATTERISTICHE DELL’AGENTE CONCRETO, CON LA CONSEG DI ASSUMERE A PUNTO DI RIF PUR SEMPRE UN
SOGGETTO IDEALE. Quindi sempre un certo grado di oggettivizzazione e personalizzazione.
Disputa fra oggettivisti e soggettivisti. Sicuram FUORI tratti caratteriali e disposizioni emotive come:
indifferenza, insensibilità, superficialità, avventatezza. Vero problema: caratteristiche fisiche e intellettuali. Es.
difetti, menomaz, condizioni salute, livello di socializzazione e scolarizzazione, conoscenze ed esperienze.
Problema di fonto: peso da assegnare alla colpevolezza vs prev generale. La sintesi di questi int conduce a
ritenere giusto evitare che si risponda a titolo penale al di là dei limiti fisico/intellettuali di ciascuno. NO
RIMPROVERABILITA’ SOGG.
Giuri: privilegia una concez normativo/oggettivizzante; NON AFFRONTA perlopiù esplicitam il profilo della misura
soggettiva della colpa.
IN TEMA, THYSSEN
Si parla di doppia misura soggettiva della colpa: accanto al profilo oggettivo della violazione di una regola a cont prev
caut, vi è quello soggettivo, che
(i) in primo luogo coincide con la mancanza di volontà dell’evento cui si aggiunge
(ii) la concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, ossia la esigibilità del comportamento
dovuto. Quindi ci collochiamo nell’ambito del profilo soggettivo e personale della colpa. La esigibilità, infatti,
esprime il rimprovero personale rivolto all'agente, nel tentativo di renderlo ‘personalizzato’. Perciò si parla
di doppia misura del dovere di diligenza, che tiene in conto non solo l'oggettiva violazione di norme
cautelari, ma anche la concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche
qualità personali. Sicché, in definitiva, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato
che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate.
Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto
svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di
rimprovero personale.
4) Il grado della colpa.
Menzionato dal 133 c.p. tra gli indici di commisurazione della pena. Dunque lo stesso legisl ammette una graduazione
della colpa, senza tuttavia esplicitare i criteri in b ai quali il giudice debba compiere una tale valutazione.
Occorre cercare criteri di grad coerenti con l’essenza della colpa penale [NO criteri civilistici]. L’essenza della colpa
risiede nella violaz del dovere obiettivo di diligenza, eventualmente commisurata alla stregua del personale potere
di agire dell’agente concreto; ne discende che per stabilire quanto grave sia la colpa dovrà accertarsi la misura della
divergenza fra condotta effettivamente tenuta e condotta che era invece da attendersi in base alla norma
cautelare cui ci si doveva attenere nel cds. A tal fine soccorreranno un criterio oggettivo e uno soggettivo, che
dovranno integrarsi reciprocamente: in un primo momento andrà accertato quanto il comportam realizzato si
allontani dallo standard ogg della diligenza richiesta; dopo di che ci si preoccuperà di verificare le cause soggettive
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che hanno fatto sì che l’agente non osservasse la misura prescritta di diligenza. Es. superam del limite di velocità da
parte di un autista di pullman a fine turno: il giudice dovrà contemperare la divergenza fra limite di velocità e velocità
effettivam tenuta, con il valore attribuibile allo stato di stanchezza.
Recentemente, sopratt in alcuni settori, è andata affermandosi l’esigenza di limitare la responsabilità penale alle hp
di colpa grave (come fattore che incide sull’an della punibilità). Ratio: contemperamento fra controllo penale e
mantenimento di adeguati spazi di libertà di azione
Cause di esclusione della colpevolezza
Circostanze anormali, concomitanti all’agire, la cui presenza è in grado di incidere sulla esigibilità del comportamento
richiesto dall’ordinamento (e quindi sulla stessa punibilità del comportamento colposo). L’adempimento del dov ogg
di diligenza presuppone determinate attitudini psico fisiche, che possono subire una menomazione in presenza di
circ particolari, capaci di incidere sulla normalità del processo volitivo.
Quali hp rientrano in questa categoria? Secondo Marinucci il caso fortuito, la forza maggiore e il costringimento fisico
costituirebbero hp legislativamente previste di circostanze anormali che impediscono all’agente di conformare il
proprio comportamento alla regola obiettiva di diligenza da oss nel caso concreto. Efficacia scusante delle c.d.
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circostanze concomitanti .
Fiandaca condivide: se il costringimento e la forza maggiore fanno venir meno la riferibilità psichica dell’azione al
soggetto, e se è vero che sul terreno del reato commissivo colposo azione cosciente e volontaria e colpa stanno e
cadono assieme, allora si può affermare che costringimento fisico e f maggiore concretizzano, nello stesso tempo,
circostanze anormali di esclusione della colpevolezza [QUINDI, SE LA F MAGGIORE ESCLUDE LA SUITAS, ESCLUDE
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CONTEMP ANCHE LA COLPA]. Non vi sono poi ostacoli a includere il c fortuito nella stessa ottica : fattore
imprevedibile, che soverchia la genuina volontà del soggetto, impedendogli di agire diversamente da come ha agito.
Problema: circostanze anomale che possono inibire le capacità psico fisiche dell’agente, senza integrare gli estremi
di circostanze tipizzate. Es. stanchezza eccessiva, stordimento, terrore, costernazione, e più in generale situazioni di
grave perturbamento psichico, che NON possono essere ricondotte al costringimento fisico/f maggiore/c fortuito.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di leggere l’art. 42 comma 1 c.p. (suitas) come clausola generale
ricomprendente tutte le circostanze anormali non tipizzate o innominate, che escludono la colpevolezza perché
inibiscono i poteri di orientamento cosciente e volontario dell’agente.
Via via, si stanno progressivam facendo strada letture sempre più intese a valorizzare l’efficacia scusante di circ
anomale.
Cooperazione colposa, 113 c.p. [concorso di persone nel reato colposo]
113 c.p.: quando l’evento [in s giuridico] ‘è stato cagionato dalla coop di più persone’, ciascuna di queste soggiace
alla pena stab per il delitto. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto.
Disciplina: artt. 111, 112, 114; art. 123 e 155 c.p.
Prima del 1930 si discuteva della configurabilità. l'art. 113 è stato introdotto dal legislatore del '30 per risolvere
positivamente il problema dell'ammissibilità del concorso di persone nel delitto colposo (c.d. concorso improprio),
all'epoca escluso da una parte della dottrina che riteneva l'accordo criminoso un elemento essenziale del concorso
di persone, accordo incompatibile con l'imputazione colposa. Questione: come si fa ad avere ‘previo accordo’
(all’epoca consid elem nec) se il delitto colposo è quello non voluto? il legislatore ha così introdotto l'art. 113 avente
ad oggetto il concorso nel delitto colposo, qualificato come "cooperazione" per distinguerlo dal concorso previsto
dall'art. 110: entrambe le norme sono tuttavia basate sulla medesima tecnica dell'innesto sulla fattispecie
incriminatrice di parte speciale di una norma dettata per il caso del concorso di persone; questa identità di struttura
giustifica la qualificazione come concorso eventuale (nel delitto doloso) anche della fattispecie prevista dall'art. 113
2 Tenere presente tesi di Antolisei, che invece configura le hp in esame come cause interruttive del ndc. 41 comma 2 c.p. come
norma complementare al 45 c.p.
3 V SOPRA: il caso fortuito secondo alcuni (tipo Antolisei) sarebbe causa interr del ndc; in realtà sec Fiandaca dipende dai casi
concreti. 9
come l'art. 110, anche l'art. 113 è basato sulla concezione unitaria del reato concorsuale (c.d. concezione monistica),
il quale è realizzato attraverso l'apporto di più soggetti ai quali si applica il principio della pari responsabilità dei
concorrenti
elementi costitutivi della cooperazione nel delitto colposo
nella fattispecie della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 sono individuabili – secondo l'interpretazione
prevalente - i seguenti elementi costitutivi:
(1) pluralità di soggetti; il fatto deve essere realizzato da una pluralità di soggetti che realizzano le condotte
integranti la cooperazione nel delitto colposo; valgono al riguardo – con i necessari adattamenti - i medesimi
principi applicabili al concorso eventuale ex art. 110: in particolare la qualifica di concorrente non è esclusa dalla
mancanza di imputabilità o dall'applicabilità di cause personali di non punibilità
(2) realizzazione di un fatto di reato consumato; uno o più concorrenti devono realizzare un delitto consumato,
vale a dire un fatto tipico (cioè corrispondente alla fattispecie astratta di reato, di evento o di pura condotta) e
antigiuridico (cioè posto in essere in assenza di cause di giustificazione); diversamente dal concorso di persone
nel reato ex art. 110, non è invece configurabile la cooperazione colposa in delitto tentato, perché il tentativo
non è configurabile rispetto ai delitti colposi;
(3) apporto causale. La cooperazione può essere costituita da una mera istigazione al compimento del reato, e allora
si ha cooperazione morale, oppure può trattarsi di cooperazione materiale se tutti i soggetti si adoperano nella
realizzazione del fatto. il cooperante deve apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto tipico, sia
esso relativo a un reato di pura condotta o di evento; al riguardo vengono in considerazione innanzitutto le
diverse ipotesi di concorso elaborate dalla dottrina con riferimento all'art. 110, adattate alla fattispecie colposa:
la realizzazione da parte dell'esecutore materiale della condotta tipica del delitto colposo e da parte del
partecipe della condotta atipica di concorso, la quale può essere di natura psichica (determinazione o
istigazione) o di natura materiale (ausilio) o di carattere omissivo (omesso impedimento del reato da parte di chi
ha l'obbligo giuridico di impedirne la commissione); l'esecuzione frazionata del delitto colposo che si ha quando
ognuno dei cooperanti pone in essere una condotta integrante una parte della fattispecie incriminatrice;
l'integrale realizzazione da parte di ognuno dei cooperanti della condotta tipica (ad es. omissiva) . ai fini
dell'accertamento dell'apporto causale del singolo cooperante alla realizzazione del fatto di re