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Costituzione il quale statuisce che la Corte dei Conti esercita la
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge. Pertanto la Corte dei Conti ha
giurisdizione in tema di responsabilità amministrativa e contabile
nei confronti dei dipendenti pubblici e amministratori pubblici nei
casi di danno patrimoniale arrecato alla Pubblica Amministrazione
a seguito del proprio comportamento doloso o colposo. Il
problema della giurisdizione però sorge con riguardo alle società
pubbliche o partecipate dallo Stato poiché da un lato, a tali
società si applica la disciplina prevista dal Libro V del Codice
Civile e conseguentemente la giurisdizione si radicherebbe in capo
al Giudice Ordinario. Dall’altro, il danno patrimoniale provocato
da condotte illecite poste in essere, dagli amministratori delle
società partecipate, al patrimonio della società, radicherebbe la
giurisdizione in capo alla Corte dei Conti, poiché il danno arrecato
è di tipo erariale, dunque ha ad oggetto il patrimonio statale o di
altro ente pubblico. Pertanto la Corte di Cassazione ha distinto
diversi casi:
Se il comportamento dell’amministratore arreca un danno al
• patrimonio della società partecipata e solo indirettamente un
danno all’ente pubblico si applicherà la disciplina civilistica
della responsabilità degli amministratori prevista per le
società per azioni: dunque lo Stato agirà nei confronti
dell’amministratore/i innanzi al GO. Importante a tal
riguardo è una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, intervenuta recentemente. Il punto centrale del
ragionamento della Cassazione è l’autonomina e separazione
del patrimonio della società di capitali, rispetto al
patrimonio dell’ente pubblico che detiene la partecipazione;
pertanto il danno che consegue alla mala gestio degli
amministratori non è arrecato, almeno direttamente, anche
all’ente pubblico, la conseguenza per cui è quella
dell’applicazione delle norme civilistiche previste per la
tutela del patrimonio sociale. In tale ipotesi si applica altresì
una norma che è quella dettata dall’art 2393 del codice
civile, ossia la revoca degli amministratori, promossa a
seguito dell’azione di responsabilità a deliberazione
dell’assemblea, purché essa sia presa con il voto favorevole
di almeno un quinto del capitale sociale. In questa ipotesi
l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
Al contrario quando il comportamento dell’amministratore
• arrechi un danno direttamente al patrimonio dell’ente
pubblico partecipante, come nel caso in cui determini ,
attraverso condotte illecite od omissive, un depauperamento
della quota sociale, la giurisdizione sarà radicata innanzi alla
Corte dei Conti applicandosi pertanto l’art 103 della
Costituzione perché il danno è arrecato al patrimonio dello
Stato.