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ETICO-SOCIALI”,

personalità (come sono quelli disciplinati e garantiti dall’art 2). Quindi anche la collocazione

sembra dare risalto più alla dimensione sociale del diritto alla salute, che a quella individuale.

’70 si è cominciato a valorizzare il collegamento necessario che deve essere

Invece negli anni

impostato tra art 32 e art 2 della Costituzione, laddove si garantiscono la tutela dei diritti inviolabile

che fanno capo all’individuo anche nelle formazioni sociali. precettiva dell’art 32:

Poi si è valorizzata, in questo collegamento, la portata immediatamente

quindi norma non più da considerare programmatica, come esclusivamente indirizzata al legislatore,

nell’ambito dei rapporti tra

ma che può trovare immediata e diretta applicazione da parte dei giudici

privati. Quindi tutela della salute non solo nei confronti dello Stato che deve predisporre misure

organizzative adeguate, ma anche nei rapporti tra privati. Per quanto riguarda la portata precettiva

dell’art 32 e delle norme costituzionali non c’è pieno consenso in dottrina: Salvi stesso sostiene che

l’art 32 abbia portata meramente programmatica.

Abbiamo quindi detto che in un primo periodo art 32 veniva intrepretato come diritto

‘70

prevalentemente in chiave sociale, dando risalto a questa dimensione, e dagli anni in poi si è

la sua applicazione nell’ambito dei rapporti tra privati. A quel quinto è stata valorizzata

valorizzata

anche una diversa nozione di salute rispetto a quella che potevamo recepire sulla base della norma

la limitava all’integrità corporea.

del codice civili che abbiamo visto Qua si parla di salute che

comprende anche la componente psichica di una persona e poi, grazie alla valorizzazione dinamica,

sono state introdotte altre tipologie di danni alla persona.

Come viene risolta la dialettica tra diritti sociali e diritti di libertà? Il diritto alla salute, in questa

rinnovata attenzione ai profili privatistici e soprattutto ai profili della tutela della persona, viene

collocato nell’ambito nell’art 2 della Cost

dei diritti di liberta, quali sono disciplinati come diritti

inviolabili.

Passando dalla concezione statica a quella dinamica della salute si mette in risalto il diritto alla

salute nell’esercizio del diritto stesso, nella sua componente dinamica: cioè il titolare lo esercita

anche nel momento in cui rifiuta i trattamenti sanitari, perché lo fa a tutela della sua salute, della sua

dimensione individuale della salute, che deve tenere conto non solo del rispetto della dignità del

singolo ma anche delle concezioni individuale ed ideologiche del singolo. Quindi il diritto alla

salute concepito come diritto di libertà viene a connotarsi su due differenti piani che caratterizzano i

diritti di libertà:

- Libertà da qualsiasi atto lesivo della salute, quindi da atti di ingerenza nella sfera del

singolo;

- Libertà da atti che siano il frutto di una scelta altrui e non propria: si pensi ai trattamenti

sanitaria che possono essere imposti solo se c’è una legge che li rende obbligatori, come ad

es. le vaccinazioni obbligatorie oppure i t.s.o. (come quelli psichiatrici).

Al di fuori di queste ipotesi il paziente mantiene il diritto di scegliere la cura ed è un diritto di

libertà che costituisce espressione del diritto alla salute (e non si tratta della scelta tra la vita e la

morte come si dice talvolta per ostacolare i testamenti biologici).

Quindi libertà negative, di reazione a qualsiasi atto di ingerenza, e positive, nel senso di esercizio

del diritto (rifiuto delle cure).

In questa valorizzazione del diritto alla salute come diritto di libertà vediamo che quella

l’origine dell’art 32 a

contrapposizione tra i diritti sociali e diritti di libertà, che ha contrassegnato

favore dei diritti sociali, nelle dottrine attuali viene a sfumare. Per cui possiamo dire che oggi il

diritto alla salute deve essere considerato come diritto fondamentale in tutti i suoi profili: sia nella

dimensione sociale sia in quella di diritto di libertà. E come tale deve esser tutelato e garantito dalla

Costituzione nel rispetto della dignità e libertà.

Info: questo è un discorso che si fa nel paragrafo dedicato al diritto alla salute e sicuramente rimane

sottotraccia da quello che emerge dal libro.

“Nessuno

Art 32 secondo comma: può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto

Questo secondo comma

della persona umana”. pone una riserva di legge: i trattamenti sanitari

possono essere imposti solo da una legge; e poi questi si giustificano in ragione del perseguimento

del bene salute, come

dell’interesse interesse della collettività. In ragione della solidarietà sociale,

cui si deve ispirare la regolamentazione dei rapporti, può essere imposto un sacrifico alla salute

individuale se questo è controbilanciato dal vantaggio della salute collettiva.

Da questo secondo comma desumiamo un altro principio importante, che costituisce un profilo

importante nella responsabilità sanitaria anche a livello di cause che possono essere promosse nei

confronti del medico: qua c’è tutta la diatriba sulle vaccinazioni obbligatorie è stabilito un

indennizzo nel caso in cui chi si è sottoposto a vaccinazione obbligatoria e ha subito un danno: sia

per il bambino, per chi lo assiste e chi ha contratto ugualmente delle malattie in connessione alla

vaccinazione. all’art

Questa norma diventa fondamentale in collegamento 13 della Cost perché? Questo disciplina

la libertà personale. Allora che cosa si desume a contrariis da questa norma (che stabilisce che i

trattamenti sanitari possono essere imposti solo se la legge li prevede)? Se il trattamento non è

obbligatorio è sempre necessario il consenso del soggetto che vi si sottopone. Quindi si evince da

dell’art con l’art 13 Cost,

questo secondo comma 32, in connessione il riconoscimento e la tutela del

diritto di autodeterminazione terapeutica (prima lo aveva nelle norme deontologiche). Sul piano

risarcitorio ne è conseguito per aver risarcito il danno da lesione del diritto di autodeterminazione

terapeutica dare la prova tramite presunzione. Quindi sul piano risarcitorio questo si è riflesso anche

in tutta quella che è stata l’evoluzione del danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali

della persona diversi dalla salute (perché un tempo per poter riconoscere il risarcimento del danno si

faceva rientrare nel danno biologico anche il danno conseguente alla lesione di un trattamento

sanitario arbitrario; oggi è stata valorizzata la dimensione del danno in sé e per sé).

Nella nozione di salute è possibile comprendere un fascio di situazioni giuridiche soggettive (come

diritto di libertà, diritto sociale ai trattamenti sanitari) che sono riconducibili allo schema strutturale

o del diritto di libertà (libertà da e di) o altrimenti allo schema del diritto sociale a prestazioni

positivo. Sono tutti profili che appartengono alla nozione di salute e il diritto come tale si qualifica

come diritto fondamentale (però comprende diverse situazioni soggettive riconducibili o ai diritti

sociali o ai diritti di libertà). Lezione n.5 del 22 novembre 2017

Nella lezione precedente si era avviato il discorso sulla nozione di diritto alla salute sviluppatasi nel

tempo e abbiamo sviluppato il discorso della correlazione tra tutela della salute e organizzazione

sanitaria. Per tracciare questo percorso sull’evoluzione della nozione di salute siamo partiti dalle

fonti normative nazionali (a livello codicistico e costituzionale) e sovranazionali. In particolare si è

fatto un breve riferimento alla CEDU per rilevare come non ci sia una norma espressamente

dedicata alla salute; mentre nell’ambito della Carta di Nizza abbiamo due norme→ l’art 35 e l’art

3. Soffermiamoci su queste norme perché sono importanti e anche perché la Carta di Nizza, entrata

in vigore nel 2009, supporta l’evoluzione stessa della nozione di salute, nonostante appaia tornare

Questo perché abbiamo due norme, di cui una dedicata al diritto all’integrità della persona

indietro. all’art 5 c.c. laddove si parla di integrità corporea. Ma ricordiamoci che il

e quindi parrebbe tornare

diritto all’integrità fisica ex art 5 veniva concepito in termini di disponibilità del diritto attraverso

l’atto. Qua invece si fa riferimento, non solo all’integrità fisica, ma anche a quella psichica quindi

una nozione più completa di salute. La norma è inserita sotto il Titolo I dedicato alla dignità delle

persone, quindi nell’ambito dei diritti fondamentali della persone→ la collocazione è sempre

importante. Nel Titolo IV, rubricato alla solidarietà, è inserita quella norma sulla protezione della

salute. Quindi compaiono i diversi profili correlati al diritto alla salute, inteso sia come integrità

sia nell’ottica della dimensione attiva che

fisica e psichica, si disconosce alla nozione di salute come

diritto a prestazioni positive (come diritto sociale).

Nell’art 35 riemerge il diritto alla salute come diritto sociale, mentre nell’art 3 emerge il diritto alla

salute come diritto fondamentale dell’individuo. Sono due nozioni, nella nostra evoluzione,

complementari che non devono essere scisse perché appartengono a diversi profili in cui oggi può

essere recepita la nozione di diritto alla salute. Quindi il legislatore europeo considera entrambi i

ma dà risalto al diritto all’integrità della persona soprattutto nel riferimento (secondo

profili,

comma) a quelle attività mediche e biologiche che possono limitare o violare questo diritto. Allora

“nell’ambito della medicina e della biologia,

vediamo che nel secondo comma art 3 viene detto che

debbono essere rispettati: -il consenso libero ed informato della persona interessata, secondo le

modalità stabilite dalla legge; -il divieto della pratiche eugenetiche aventi come scopo la selezione

delle persone* -il divieto di fare del copro umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

riproduttiva degli esseri umani”.

-il divieto della clonazione

*si profila questo rischio di selezione della specie (si pensi all’ipotesi di procreazione assistita): per

cui si fa attenzione a questo aspetto in quanto esistono le banche biologiche che raccolgo i dati, poi

mantenuti nel tempo, profilando questo tipo di rischio.

Soffermiamoci sul primo punto→ consenso libero ed informato. Qua emerge la valorizzazione del

diritto alla sal

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vect39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Matteis Raffaella.