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ETICO-SOCIALI”,
personalità (come sono quelli disciplinati e garantiti dall’art 2). Quindi anche la collocazione
sembra dare risalto più alla dimensione sociale del diritto alla salute, che a quella individuale.
’70 si è cominciato a valorizzare il collegamento necessario che deve essere
Invece negli anni
impostato tra art 32 e art 2 della Costituzione, laddove si garantiscono la tutela dei diritti inviolabile
che fanno capo all’individuo anche nelle formazioni sociali. precettiva dell’art 32:
Poi si è valorizzata, in questo collegamento, la portata immediatamente
quindi norma non più da considerare programmatica, come esclusivamente indirizzata al legislatore,
nell’ambito dei rapporti tra
ma che può trovare immediata e diretta applicazione da parte dei giudici
privati. Quindi tutela della salute non solo nei confronti dello Stato che deve predisporre misure
organizzative adeguate, ma anche nei rapporti tra privati. Per quanto riguarda la portata precettiva
dell’art 32 e delle norme costituzionali non c’è pieno consenso in dottrina: Salvi stesso sostiene che
l’art 32 abbia portata meramente programmatica.
Abbiamo quindi detto che in un primo periodo art 32 veniva intrepretato come diritto
‘70
prevalentemente in chiave sociale, dando risalto a questa dimensione, e dagli anni in poi si è
la sua applicazione nell’ambito dei rapporti tra privati. A quel quinto è stata valorizzata
valorizzata
anche una diversa nozione di salute rispetto a quella che potevamo recepire sulla base della norma
la limitava all’integrità corporea.
del codice civili che abbiamo visto Qua si parla di salute che
comprende anche la componente psichica di una persona e poi, grazie alla valorizzazione dinamica,
sono state introdotte altre tipologie di danni alla persona.
Come viene risolta la dialettica tra diritti sociali e diritti di libertà? Il diritto alla salute, in questa
rinnovata attenzione ai profili privatistici e soprattutto ai profili della tutela della persona, viene
collocato nell’ambito nell’art 2 della Cost
dei diritti di liberta, quali sono disciplinati come diritti
inviolabili.
Passando dalla concezione statica a quella dinamica della salute si mette in risalto il diritto alla
salute nell’esercizio del diritto stesso, nella sua componente dinamica: cioè il titolare lo esercita
anche nel momento in cui rifiuta i trattamenti sanitari, perché lo fa a tutela della sua salute, della sua
dimensione individuale della salute, che deve tenere conto non solo del rispetto della dignità del
singolo ma anche delle concezioni individuale ed ideologiche del singolo. Quindi il diritto alla
salute concepito come diritto di libertà viene a connotarsi su due differenti piani che caratterizzano i
diritti di libertà:
- Libertà da qualsiasi atto lesivo della salute, quindi da atti di ingerenza nella sfera del
singolo;
- Libertà da atti che siano il frutto di una scelta altrui e non propria: si pensi ai trattamenti
sanitaria che possono essere imposti solo se c’è una legge che li rende obbligatori, come ad
es. le vaccinazioni obbligatorie oppure i t.s.o. (come quelli psichiatrici).
Al di fuori di queste ipotesi il paziente mantiene il diritto di scegliere la cura ed è un diritto di
libertà che costituisce espressione del diritto alla salute (e non si tratta della scelta tra la vita e la
morte come si dice talvolta per ostacolare i testamenti biologici).
Quindi libertà negative, di reazione a qualsiasi atto di ingerenza, e positive, nel senso di esercizio
del diritto (rifiuto delle cure).
In questa valorizzazione del diritto alla salute come diritto di libertà vediamo che quella
l’origine dell’art 32 a
contrapposizione tra i diritti sociali e diritti di libertà, che ha contrassegnato
favore dei diritti sociali, nelle dottrine attuali viene a sfumare. Per cui possiamo dire che oggi il
diritto alla salute deve essere considerato come diritto fondamentale in tutti i suoi profili: sia nella
dimensione sociale sia in quella di diritto di libertà. E come tale deve esser tutelato e garantito dalla
Costituzione nel rispetto della dignità e libertà.
Info: questo è un discorso che si fa nel paragrafo dedicato al diritto alla salute e sicuramente rimane
sottotraccia da quello che emerge dal libro.
“Nessuno
Art 32 secondo comma: può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
Questo secondo comma
della persona umana”. pone una riserva di legge: i trattamenti sanitari
possono essere imposti solo da una legge; e poi questi si giustificano in ragione del perseguimento
del bene salute, come
dell’interesse interesse della collettività. In ragione della solidarietà sociale,
cui si deve ispirare la regolamentazione dei rapporti, può essere imposto un sacrifico alla salute
individuale se questo è controbilanciato dal vantaggio della salute collettiva.
Da questo secondo comma desumiamo un altro principio importante, che costituisce un profilo
importante nella responsabilità sanitaria anche a livello di cause che possono essere promosse nei
→
confronti del medico: qua c’è tutta la diatriba sulle vaccinazioni obbligatorie è stabilito un
indennizzo nel caso in cui chi si è sottoposto a vaccinazione obbligatoria e ha subito un danno: sia
per il bambino, per chi lo assiste e chi ha contratto ugualmente delle malattie in connessione alla
vaccinazione. all’art
Questa norma diventa fondamentale in collegamento 13 della Cost perché? Questo disciplina
la libertà personale. Allora che cosa si desume a contrariis da questa norma (che stabilisce che i
trattamenti sanitari possono essere imposti solo se la legge li prevede)? Se il trattamento non è
obbligatorio è sempre necessario il consenso del soggetto che vi si sottopone. Quindi si evince da
dell’art con l’art 13 Cost,
questo secondo comma 32, in connessione il riconoscimento e la tutela del
diritto di autodeterminazione terapeutica (prima lo aveva nelle norme deontologiche). Sul piano
risarcitorio ne è conseguito per aver risarcito il danno da lesione del diritto di autodeterminazione
terapeutica dare la prova tramite presunzione. Quindi sul piano risarcitorio questo si è riflesso anche
in tutta quella che è stata l’evoluzione del danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali
della persona diversi dalla salute (perché un tempo per poter riconoscere il risarcimento del danno si
faceva rientrare nel danno biologico anche il danno conseguente alla lesione di un trattamento
sanitario arbitrario; oggi è stata valorizzata la dimensione del danno in sé e per sé).
Nella nozione di salute è possibile comprendere un fascio di situazioni giuridiche soggettive (come
diritto di libertà, diritto sociale ai trattamenti sanitari) che sono riconducibili allo schema strutturale
o del diritto di libertà (libertà da e di) o altrimenti allo schema del diritto sociale a prestazioni
positivo. Sono tutti profili che appartengono alla nozione di salute e il diritto come tale si qualifica
come diritto fondamentale (però comprende diverse situazioni soggettive riconducibili o ai diritti
sociali o ai diritti di libertà). Lezione n.5 del 22 novembre 2017
Nella lezione precedente si era avviato il discorso sulla nozione di diritto alla salute sviluppatasi nel
tempo e abbiamo sviluppato il discorso della correlazione tra tutela della salute e organizzazione
sanitaria. Per tracciare questo percorso sull’evoluzione della nozione di salute siamo partiti dalle
fonti normative nazionali (a livello codicistico e costituzionale) e sovranazionali. In particolare si è
fatto un breve riferimento alla CEDU per rilevare come non ci sia una norma espressamente
dedicata alla salute; mentre nell’ambito della Carta di Nizza abbiamo due norme→ l’art 35 e l’art
3. Soffermiamoci su queste norme perché sono importanti e anche perché la Carta di Nizza, entrata
in vigore nel 2009, supporta l’evoluzione stessa della nozione di salute, nonostante appaia tornare
Questo perché abbiamo due norme, di cui una dedicata al diritto all’integrità della persona
indietro. all’art 5 c.c. laddove si parla di integrità corporea. Ma ricordiamoci che il
e quindi parrebbe tornare
diritto all’integrità fisica ex art 5 veniva concepito in termini di disponibilità del diritto attraverso
l’atto. Qua invece si fa riferimento, non solo all’integrità fisica, ma anche a quella psichica quindi
una nozione più completa di salute. La norma è inserita sotto il Titolo I dedicato alla dignità delle
persone, quindi nell’ambito dei diritti fondamentali della persone→ la collocazione è sempre
importante. Nel Titolo IV, rubricato alla solidarietà, è inserita quella norma sulla protezione della
salute. Quindi compaiono i diversi profili correlati al diritto alla salute, inteso sia come integrità
sia nell’ottica della dimensione attiva che
fisica e psichica, si disconosce alla nozione di salute come
diritto a prestazioni positive (come diritto sociale).
Nell’art 35 riemerge il diritto alla salute come diritto sociale, mentre nell’art 3 emerge il diritto alla
salute come diritto fondamentale dell’individuo. Sono due nozioni, nella nostra evoluzione,
complementari che non devono essere scisse perché appartengono a diversi profili in cui oggi può
essere recepita la nozione di diritto alla salute. Quindi il legislatore europeo considera entrambi i
ma dà risalto al diritto all’integrità della persona soprattutto nel riferimento (secondo
profili,
comma) a quelle attività mediche e biologiche che possono limitare o violare questo diritto. Allora
“nell’ambito della medicina e della biologia,
vediamo che nel secondo comma art 3 viene detto che
debbono essere rispettati: -il consenso libero ed informato della persona interessata, secondo le
modalità stabilite dalla legge; -il divieto della pratiche eugenetiche aventi come scopo la selezione
delle persone* -il divieto di fare del copro umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
riproduttiva degli esseri umani”.
-il divieto della clonazione
*si profila questo rischio di selezione della specie (si pensi all’ipotesi di procreazione assistita): per
cui si fa attenzione a questo aspetto in quanto esistono le banche biologiche che raccolgo i dati, poi
mantenuti nel tempo, profilando questo tipo di rischio.
Soffermiamoci sul primo punto→ consenso libero ed informato. Qua emerge la valorizzazione del
diritto alla sal