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Lezioni di diritto amministrativo
Giudizio di responsabilità amministrativa
Abbiamo visto che il nostro sistema opera un distinguo tra il giudice ordinario,
competente per i diritti soggettivi, per le controversie tra privati e le p.a., e il giudice
amministrativo nelle tre competenze di legittimità , vale a dire interessi legittimi,
lesione di interessi legittimi e impugnazione dell’atto; inoltre lesione di diritti
soggettivi nelle materie che si sono progressivamente ampliate della giurisdizione
esclusiva ed interessi amministrativamente protetti nella materie della giurisdizione di
merito. Accanto a questo poi abbiamo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
per quanto riguarda le controversie relative alle acque pubbliche, il Commissariato per
la liquidazione degli usi civici dal 1920, ed infine il giudice della responsabilità
amministrativa. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle materie delle acque
pubbliche ha anche funzione di giudice di legittimità di situazioni di interesse
legittimo. Il giudizio di responsabilità ha una pluralità di giurisdizioni. Troviamo la
giurisdizione di legittimità sia del Consiglio di Stato che prima aveva soltanto compiti
consultivi, sia della Corte dei Conti , che era l’organo di controllo della gestione
finanziaria dello stato. Le sezioni della giurisdizione ordinaria si occupavano di danno
alla pubblica amministrazione cosi come le sezioni giurisdizionali del giudice
amministrativo si occupavano delle controversie tra amministrazione e cittadino. Al
giudice non si offriva un’autonomia nei confronti dell’azione dell’amministrazione ma
quest’ultimo era giudice dell’amministrazione sia per il Consiglio di Stato sia per la
Corte dei Conti , anche se oggi l’ autonomia e l’ indipendenza sono certamente
cresciute. Il potere amministrativo ha cercato di tenersi lontano da una giurisdizione
autonoma ed indipendente come tradizionalmente accadeva. Si diceva che questi
fossero giudici specializzati!... non è vero ci si specializza studiando. Il concetto di
responsabilità amministrativa è un concetto che ha un suo fondamento generale nel
diritto civile; sono responsabile del danno. La responsabilità amministrativa è di tipo
contrattuale o extracontrattuale?...questa forma, questa soluzione non era
adeguatamente valutata dalla giurisprudenza del consiglio perché se guardiamo ai
presupposti della responsabilità amministrativa troviamo due elementi, la colpa grave
e il dolo, che richiamano la responsabilità ex art. 2043 c.c. la responsabilità
contrattuale è da inadempimento, il dolo contrattuale è una sottocategoria
dell’inadempimento, se io non adempio volutamente ai miei obblighi, quindi ciò che
conta è il rispetto delle statuizioni. Invece nella responsabilità amministrativa ,se
guardiamo il profilo soggettivo , abbiamo l’elemento dell’antigiuridicità del
comportamento, se guardiamo il profilo oggettivo dell’antigiuridicità abbiamo il nesso
di causalità, importante perché per definire i comportamenti dolosi o gravemente
colposi è necessario un nesso eziologico, il nesso causale tra l’azione e l’evento
dannoso( depauperamento della p.a.),altrimenti viene meno la responsabilità. Se
dobbiamo cercare proprio una casella dove inserire la responsabilità amministrativa
questa la troviamo nell’espletamento di un rapporto di servizio, quindi gli agenti della
p.a., funzionari, dirigenti, i titolari di incarichi( funzionari onorari), e anche i soggetti
che hanno un rapporto particolare con la p.a. , il concessionario di un pubblico
servizio, i direttori dei lavori, che sono quei tecnici che l’amministrazione nomina per
vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, a volte anche la responsabilità
dell’avvocato nominato dalla p.a. di esprimere un parere e ha concorso con quel suo
parere alla materializzazione dell’atto dannoso. Quindi c’è un rapporto di “conditio”o
una distonia di un “munus publicum”. Questi sono i presupposti di legittimazione
passiva del giudizio di responsabilità. Quindi se io sono un cittadino, e ho inferto un
danno alla p.a., non essendo legato da un rapporto di servizio o da un rapporto
onorario con la p.a., non ho la legittimazione e quindi non posso essere chiamato a
rispondere. C’è poi la necessità di un danno erariale, che noi definiamo con quella
perdita patrimoniale che l’amministrazione subisce per effetto dell’azione gravemente
colposa o dolosa, antigiuridica dell’agente amministrativo( es. mancati introiti). La
legge del 94 e del 96 dicono che non basta solo la negligenza. La norma ha introdotto
la qualità per la p.a. nel giudizio di responsabilità amministrativa riguardo il danno
all’immagine. Il concetto di danno all’immagine è legato all’accertamento di una
responsabilità penale con sentenza passata in giudicato o con pena patteggiata. Il
patteggiamento è sentenza di condanna priva dell’accertamento dibattimentale della
responsabilità. L’accertamento della responsabilità penale è la prova sicura di un
comportamento illecito che legittima l’azione di responsabilità amministrativa per
danno all’immagine. Se sono indagato e sono sottoposto a custodia cautelare, non c’è
spazio per il danno all’immagine. La giurisdizione della Corte dei Conti è piena
perché investe il fatto, perche è inevitabile che in un giudizio di responsabilità
l’accertamento del fatto è decisivo. L’azione di responsabilità prescinde
dall’accertamento di quelle circostanze che rendono scusabile il comportamento del
funzionario. Non possono essere poi sindacati gli atti discrezionali, a meno che l’atto
discrezionale non sia affetto da una manifesta illogicità, e illogicità manifesta è una
patologia grave dell’azione amministrativa, che giustifica l’estensione di giurisdizione
sulla responsabilità. Certamente non possono essere sindacate dalla Corte dei Conti
quelle valutazioni che rientrano nel merito amministrativo. Non può sindacare se è
opportuno, se è conveniente se no quello spazio di valutazione degli interessi che è
proprio dell’essere e dell’operare della p.a. non avrebbe più senso d’esistere. Altro
argomento che è di giurisdizione esclusiva riguardante sia le situazioni di interesse
legittimo che di diritto soggettivo è l’azione sindacatoria. Cosa si intende??? Ricordate
che nel processo civile e nel processo amministrativo vige il principio dispositivo; il
giudice deve esprimersi secondo le domande e nei limiti delle domande sollevate dalle
parti,pena il vizio di ultrapetizione o extrapetizione. È il giudice della domanda
(art.112 c.p.c.). Invece per la giurisdizione della Corte dei Conti non è così. Può
trovare una soluzione mediata tra accusa e difesa. I problemi sono nella fase iniziale
del giudizio di responsabilità che è competenza delle procure regionali che in genere si
avvalgono dell’ausilio della guardia di finanza. Nel nostro sistema nella fase pre-
processuale non c’è un dialogo, quindi nel 90 % dei casi si utilizza la citazione per
arrivare al confronto processuale . La notificazione è elemento di procedibilità
nell’azione di responsabilità. La procura regionale controllo e valuta le difese del
potenziale convenuto. Nella fase del giudizio poi, dopo la notifica dell’atto di
citazione, si apre il confronto, tra il convenuto(agente amministrativo) e la procura
regionale. In genere parlano prima i soggetti convenuti, i quali devono illustrare le loro
difese, articolare i loro mezzi istruttori, e poi parla l’accusa. C’è un’anomalia nel
giudizio di responsabilità amministrativa, dove l’attore è la procura e parla prima,
come nel processo penale parla prima il p.m. e poi i difensori, e anche alla stessa
spetta l’ultima parola nel giudizio di responsabilità amministrativa. Non c’è il codice
del giudizio amministrativo, abbiamo un vecchio T. U. del 1933 e poi aggiustamenti
fatti nel 1994-96 e una norma del 2009. La corte può disporre anch’essa un’istruttoria
“dibattimentale”, quindi può disporre ulteriori notificazioni, nuovi accertamenti, e può
acquisire nuovi dati sulle richieste; infine viene emanata la sentenza. La sentenza della
Corte dei Conti è esecutiva, ma la proposizione dell’appello sospende l’esecutività
della sentenza. Questo è un regime speciale che hanno le pronunce della Corte dei
Conti. Non c’è la parte cautelare perché l’appello sospende. Da qui si arriva alla
sezioni centrali. Il giudice d’appello riesamina l’intera controversia, valuta i motivi di
fondatezza dell’azione e delle pretese risarcitorie delle domande. È importante sotto
questo aspetto che il giudizio di responsabilità amministrativa trova il suo presupposto
nella legge del 2009, vale a dire è previsto a pena di nullità che l’azione possa essere
attivata solo se la notizia del danno è concreta e specifica. Quindi non basta la
semplice presunzione del danno. Proprio per delimitare il potere di attivazione del
giudizio deve essere un danno determinato, una notizia dettagliata, specifica, concreta
e analitica. Quindi concretezza e specificità sono due elementi che delimitano il potere
di avvio dell’azione di responsabilità. Viene affidato al giudice della responsabilità
amministrativa anche il sequestro, provvedimento cautelare, sequestro preventivo, ed è
collegato al fatto che nelle more del giudizio il convenuto potrebbe disperdere i suoi
beni, e quindi la pretesa risarcitoria dello stato sarebbe vanificata. In questi casi la
procura della Corte dei Conti deve indicare la specificità della notizia di danno, la
prova di gravità della colpa, il nesso di causalità tra l’azione dell’amministrazione e il
materializzarsi dell’evento dannoso. E il giudice delegato al sequestro, se ritiene che
sussistano i presupposti, può disporre il sequestro dei beni mobili e immobili del
soggetto convenuto fino alla definizione del giudizio. È ammesso il reclamo al
collegio contro la decisione del giudice monocratico delegato. Tra i poteri del giudizio
di responsabilità riconosciamo anche il potere riduttivo (condannare con riduzione
della pena). Questo fa parte del potere sindacatorio della Corte dei Conti. Nel concetto
di danno la giurisprudenza della Corte dei Conti annota un principio generale del
diritto civile, quello della “compensatio publicum