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F
i ossia il diritto di proprietà;
diritti reali su cosa propria,
- i ovvero i diritti reali che gravano su i beni di proprietà altrui
diritti reali su cosa altrui,
- e
e che coesistono con il diritto del proprietario, seppur questo risulta compresso o
meglio limitato. Possiamo poi distinguere i diritti reali su cosa altrui in diritti reali di
, § 4.2).
(v. § 2) e (v. P
godimento diritti reali di garanzia ARTE TERZA
" 55 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
Collegati ai diritti reali sono le c.d. (ovvero le obbligazioni
obbligazioni propter rem
reali): sono vere e proprie obbligazioni caratterizzate dall'individuazione del soggetto
passivo (es. il debitore) in un soggetto titolare del diritto reale su un determinato bene
(es. si pensi alle contribuzioni condominiali alle quali è dovuto il proprietario di un
immobile).
Da non confondere con le obbligazioni sono gli in forza dei qua-
propter rem oneri reali,
li un creditore può soddisfarsi sul bene stesso per il pagamento di somme di denaro o
altre prestazioni, senza dover tener conto di chi è proprietario o di chi è titolare di quei
diritti reali (sia di godimento che di garanzia). L’unica fattispecie che riconosce la legge
di oneri reali è quella prevista dai contributi consorziali (art. 864): si pensi alla ipotesi in
cui si debba bonificare un lotto di terreno; i contributi consorziali gravano su tutti colo-
ro che decidono di acquistare un immobile che fa parte di quel lotto. In questo caso, ai
sensi dell'articolo 2775, si tratterebbe di un debito che ha come garanzia proprio
l’immobile, poiché gravato da un privilegio.
2. I :
DIRITTI REALI SU COSA PROPRIA LA PROPRIETÀ
Ai sensi dell'articolo 832, la proprietà è definita come:
“… [il] diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dal- o
i
l'ordinamento giuridico.” t
d rba
Il diritto di proprietà attribuisce quindi un duplice potere a chi ne è proprietario:
i
t
il ovvero il potere di trarre dalla cosa tutte le utilità che que-
potere di godimento del bene,
- e
l
n
sta è in grado di fornire. È il proprietario a dover decidere come usufruire di queste
a e
u
utilità: se direttamente e quindi utilizzando il bene per soddisfare i suoi interessi; o
i
B
p
indirettamente ad esempio cedendo un immobile in locazione e trarre da questo i
M
a
p
frutti civili; esc
A le
il ovvero il potere di cedere a terzi il diritto sulla cosa o
potere di disposizione del bene,
- nella sua totalità o solo in parte. a
c u
Proseguendo con la lettura dell'articolo, vediamo che il proprietario gode e dispone
n q
del bene in modo pieno ed esclusivo. Da qui scaturiscono i suoi caratteri di:
a s
r
il proprietario ha il diritto di fare della cosa tutto ciò che vuole purché ri-
pienezza,
- Pa
F
spetti i limiti impostigli dalla legge. È anche consentito distruggere il bene solo nei
casi in cui questo, però, non arrechi danni a terzi;
e
il proprietario ha il diritto di escludere qualunque terzo dall'esercizio dei
esclusività,
- sui stessi poteri sul suo bene. " 56 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
Nell’ultimo comma, l’articolo ci indica che sono presenti dei ai
limiti e degli obblighi
quali il proprietario deve attenersi nell’esercizio del suo diritto. Questi limiti cambiano
a seconda del bene che si prende in considerazione; ad esempio, se si è proprietari di
un autoveicolo è dovere del proprietario sottoporlo a revisione nei tempi previsti dalla
legge e dovrà assicurarlo per poterlo utilizzare nella via pubblica; o se si considera la
proprietà immobiliare bisognerà rispettare quei limiti riguardanti la costruzione e
quindi richiedere il S.C.I.A (segnalazione o anche la modifica di
certificata di inizio attività)
un immobile. Tali limitazioni sono state previste dall'ordinamento giuridico con lo sco-
po di perseguire, anche se indirettamente, la che la Costituzione, all'arti-
funzione sociale
colo 42, affida al diritto di proprietà. Questa funzione sociale è facilmente ricollegabile
a quanto esposto dall'articolo 44 della Costituzione, nel quale si impone di sfruttare
economicamente i beni in modo efficiente, così da rendere la proprietà un diritto che
sia in grado di perseguire interessi di carattere generale. Il diritto di proprietà è quindi
un diritto tutelato costituzionalmente, anche se la nostra Carta costituzionale impone
2
semplicemente che nell'esercizio di questo diritto venga rispettata la legge (art. 42
Cost.).
Ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, la legge stabilisce che è possibile riservare
o trasferire allo Stato la proprietà di determinati beni a fini di utilità generale.
La proprietà risulta inoltre caratterizzata da:
(art. 948 ), o più specificatamente non soggetta a prescrizione è l’azi-
3
imprescrittibilità
- o
i t
one giudiziale a tutela del diritto di proprietà (c.d. Da ciò, si
azione di rivendicazione).
d rba
deduce indirettamente che, potendo far sempre valere il diritto di proprietà con
i
t
l’azione di rivendicazione, la proprietà è imprescrittibile; e
l
n
poiché non è soggetta ad alcun termine: non deve, e non può, essere costi-
perpetuità,
- a e
u
tuito per un determinato periodo di tempo, ma è un diritto che risulta essere ten-
i
B
p
denzialmente perpetuo; M
a
p
in quanto il diritto di proprietà è suscettibile di essere compresso da diritti
elasticità,
- esc
A le
reali minori a favore di terzi. La proprietà recupererà automaticamente la sua pie-
nezza; a
c
perché, quando parliamo di fondi, si estende sia in senso verticale che in
estensione,
- u
n
senso orizzontale. Ai sensi dell’articolo 840, il diritto di proprietà si estende all'infini-
q
a
to sia nel sottosuolo che nello spazio aereo sovrastante (la caratteristica dell’illimita-
s
r Pa
in senso verticale è esemplificata dal brocardo medioevale:
tezza usque ad sidera, usque
F
con ciò se ad esempio si costruisce un immobile sul suolo questo automa-
ad inferos);
ticamente è di proprietà dello stesso proprietario del suolo (accessione, art. 934). In
e
senso orizzontale, invece, il diritto di proprietà si estende nei limiti del confine del
fondo; il proprietario potrà recintare in qualsiasi momento il suo fondo (art. 841).
" 57 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
Le limitazioni del diritto di proprietà: i rapporti di vicinato
2.1.
Le proprietà immobiliari, o più in generale dei fondi, sono necessariamente destina-
te a convivere vicine e dunque se si dovesse riconoscere tassativamente il diritto di go-
dere in modo pieno ed esclusivo del proprio fondo sicuramente nascerebbero dei con-
flitti. Per evitare ciò, l’ordinamento giuridico ha previsto una serie di norme che im-
pongono dei limiti al diritto di proprietà così da poter disciplinare quelli che vengono
definiti In realtà, però, non sono dei veri e propri limiti, bensì delle
rapporti di vicinato. così da garantire il coordinamento di
disposizioni atte a conformare la proprietà immobiliare
più diritti riconosciuti in capo a soggetti diversi.
Il codice detta una serie di regole in materia di:
È vietato al proprietario di un fondo compiere atti emulativi, ovvero
Atti emulativi.
- quegli atti che nuocciano o arrechino molestia al fondo del vicino (art. 833). Tale
divieto è stato imposto, in via più generale, per evitare un abuso del diritto di proprietà.
Affinché questo divieto sia valido è necessaria la coesistenza di due elementi: l’inuti-
lità dell'atto che si vuole compiere (elemento e l’intenzione del soggetto di ar-
oggettivo)
recare molestia o nuocere ad altri (elemento soggettivo).
Ai sensi dell'articolo 832, ciascun proprietario è libero di svolgere una
Immissioni.
- qualsiasi attività materiale sul proprio fondo (cc.dd. e non può
immissioni materiali)
opporsi alle attività svolte sul fondo del vicino. Se questa è la regola generale, però,
o
i t
esistono delle deroghe per quanto riguarda le ovvero la produ-
immissioni immateriali,
d rba
zione di rumori, fumi, calori ecc. In questi casi la legge permette ad un proprietario
i
t
di opporsi solo se le immissioni superano la normale tollerabilità e se la loro produ- e
l
n
zione è ingiustificabile (art. 844). In sostanza: a e
u
se le immissioni chi le subisce deve sopportarle;
rientrano nella normale tollerabilità, i
- B
p
se le immissioni bisognerà distinguere:
eccedono la normale tollerabilità,
- M
a
p
se il proprietario dovrà sopportarle.
sono giustificate dalla esigenza della produzione,
a) esc
A le
Si ricordi che il legislatore del ’42, nella redazione del codice, ha voluto tutela-
re quelle che erano le attività industriali; colui che le subisce, però, potrà rice-
a
c
vere un indennizzo. Con l’entrata in vigore della Costituzione, l’intollerabilità
u
n
va calcolata anche in relazione al pregiudizio che tale immissione potrebbe ar-
q
a s
recare all’ambiente e/o alla salute dell'uomo (salute che costituisce un diritto
r Pa
inviolabile); F
se chi le subisce potrà chiede-
non sono giustificate da alcuna esigenza della produzione,
b) re la cessazione. e
La tollerabilità di una immissione va valutata caso per caso: dal punto di vista del
fondo che le subisce, tenendo conto della “condizione dei luoghi” e, come si è visto,
nel rispetto della salute degli uomini e dell'ambiente.
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"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
Al fine di evitare che si vengano a creare intercapedini dove potrebbe-
Distanze legali.
- ro accumularsi i rifiuti tra due immobili vicini così da avere conseguenze negative
sulla salute degli utilizzatori degli immobili, la legge impone che le costruzioni siano
o unite fra loro o ri