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Il significato di "res" nel diritto romano
Il termine "res" è molto comune nelle fonti di diritto romano, ma il significato non è sempre univoco. Letteralmente "res" viene tradotto con "cosa", ma quando troviamo il termine "res" accanto a un'altra parola, allora "res" assume ogni volta un significato diverso, a seconda della parola che segue. Per esempio "res obligata" sta a significare l'obbligazione.
Quando il termine "res" è considerato singolarmente può assumere un significato ambivalente, ovvero:
- "RES" in senso generico, col significato di "cosa"
- "RES" in senso giuridico, col significato di "bene"
Per quanto riguarda la "res" in senso giuridico, questa deve avere i requisiti della:
- SINGOLARITA' = ovvero delimitata nel tempo e nello spazio, in altre parole deve indicare un oggetto determinato (p.es. Un terreno, un animale, una merce).
- UTILITA' = ovvero deve soddisfare i bisogni dell'uomo.
- ECONOMICITA' = deve poter essere oggetto di scambio o di diritti patrimoniali.
Essere valutabile economicamente. Tutti questi requisiti hanno fatto sì che dal semplice significato di "cosa" si passasse ad un significato giuridico dell'oggetto. Per esempio un terreno soddisfa tutti e 3 i requisiti.
Per capire, quindi, se si parla di res in senso giuridico dobbiamo vedere se l'oggetto in esame soddisfa questi 3 requisiti, e una volta accertato che è così, res assumerà il significato di BENI.
I BENI:
I Romani operavano delle classificazioni delle res, ovvero dei beni.
In primo luogo distinguevano (come facciamo ancora noi) tra BENI IMMOBILI E BENI MOBILI, che si distinguono per la modalità del trasferimento:
- Beni immobili: si trasferiscono per atto pubblico
- Beni mobili: non è necessario l'atto pubblico.
La seconda distinzione i Romani la facevano tra RES MANCIPI E RES NEC MANCIPI.
- Res mancipi, ovvero fondi, animali da lavoro e schiavi, cioè le cose che erano ritenute di maggior valore per l'epoca,
E la proprietà veniva trasferita mediante il rito della mancipatio. Il giurista Gaio (tra il 168 e il 180 d.C.) nella sua opera Insitutiones (utilizzata nel II secolo d.C), ci fornisce un elenco delle res mancipi: "Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini; item servitutes praediorum".
Tradotto: Sono res mancipi i fondi siti nel suolo italico, gli schiavi, gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso, e le servitù prediali.
LA MANCIPATIO