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Il significato di res nel diritto romano

Il termine res è molto comune nelle fonti di diritto romano, ma il significato non è sempre univoco. Letteralmente, res viene tradotto con "cosa", ma quando troviamo il termine res accanto a un'altra parola, allora res assume ogni volta un significato diverso, a seconda della parola che segue. Per esempio res obligata sta a significare l'obbligazione.

Quando il termine res è considerato singolarmente può assumere un significato ambivalente, ovvero:

  • Res in senso generico, col significato di 'cosa'
  • Res in senso giuridico, col significato di 'bene'

Requisiti della res in senso giuridico

Per quanto riguarda la res in senso giuridico, questa deve avere i requisiti della:

  • Singolarità: ovvero delimitata nel tempo e nello spazio, in altre parole deve indicare un oggetto determinato (p.es. un terreno, un animale, una merce).
  • Utilità: ovvero deve essere soddisfare i bisogni dell'uomo.
  • Economicità: deve poter essere valutabile economicamente.

Tutti questi requisiti hanno fatto sì che dal semplice significato di "cosa" si passasse ad un significato giuridico dell'oggetto. Per esempio, un terreno soddisfa tutti e tre i requisiti.

Per capire, quindi, se si parla di res in senso giuridico, dobbiamo vedere se l'oggetto in esame soddisfa questi tre requisiti, e una volta accertato che è così, res assumerà il significato di beni.

I beni

I Romani operavano delle classificazioni delle res, ovvero dei beni. In primo luogo distinguevano (come facciamo ancora noi) tra beni immobili e beni mobili, che si distinguono per la modalità del trasferimento:

  • Beni immobili: si trasferiscono per atto pubblico.
  • Beni mobili: non è necessario l'atto pubblico.

Distinzione tra res mancipi e res nec mancipi

La seconda distinzione i Romani la facevano tra res mancipi e res nec mancipi.

  • Res mancipi, ovvero fondi, animali da lavoro e schiavi, cioè le cose che erano ritenute di maggiore valore per l'epoca, e la proprietà veniva trasferita mediante il rito della mancipatio. Il giurista Gaio (tra il 168 e il 180 d.C.) nella sua opera Institutiones (utilizzata nel II secolo d.C), ci fornisce un elenco delle res mancipi: "Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini; item servitutes praediorum". Tradotto: Sono res mancipi i fondi siti nel suolo italico, gli schiavi, gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso, e le servitù prediali.

La mancipatio

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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