Il significato di res nel diritto romano
Il termine res è molto comune nelle fonti di diritto romano, ma il significato non è sempre univoco. Letteralmente, res viene tradotto con "cosa", ma quando troviamo il termine res accanto a un'altra parola, allora res assume ogni volta un significato diverso, a seconda della parola che segue. Per esempio res obligata sta a significare l'obbligazione.
Quando il termine res è considerato singolarmente può assumere un significato ambivalente, ovvero:
- Res in senso generico, col significato di 'cosa'
- Res in senso giuridico, col significato di 'bene'
Requisiti della res in senso giuridico
Per quanto riguarda la res in senso giuridico, questa deve avere i requisiti della:
- Singolarità: ovvero delimitata nel tempo e nello spazio, in altre parole deve indicare un oggetto determinato (p.es. un terreno, un animale, una merce).
- Utilità: ovvero deve essere soddisfare i bisogni dell'uomo.
- Economicità: deve poter essere valutabile economicamente.
Tutti questi requisiti hanno fatto sì che dal semplice significato di "cosa" si passasse ad un significato giuridico dell'oggetto. Per esempio, un terreno soddisfa tutti e tre i requisiti.
Per capire, quindi, se si parla di res in senso giuridico, dobbiamo vedere se l'oggetto in esame soddisfa questi tre requisiti, e una volta accertato che è così, res assumerà il significato di beni.
I beni
I Romani operavano delle classificazioni delle res, ovvero dei beni. In primo luogo distinguevano (come facciamo ancora noi) tra beni immobili e beni mobili, che si distinguono per la modalità del trasferimento:
- Beni immobili: si trasferiscono per atto pubblico.
- Beni mobili: non è necessario l'atto pubblico.
Distinzione tra res mancipi e res nec mancipi
La seconda distinzione i Romani la facevano tra res mancipi e res nec mancipi.
- Res mancipi, ovvero fondi, animali da lavoro e schiavi, cioè le cose che erano ritenute di maggiore valore per l'epoca, e la proprietà veniva trasferita mediante il rito della mancipatio. Il giurista Gaio (tra il 168 e il 180 d.C.) nella sua opera Institutiones (utilizzata nel II secolo d.C), ci fornisce un elenco delle res mancipi: "Mancipi sunt velut fundus in Italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini; item servitutes praediorum". Tradotto: Sono res mancipi i fondi siti nel suolo italico, gli schiavi, gli animali che possono essere domati sul collo e sul dorso, e le servitù prediali.
La mancipatio
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Appunti di diritto romano sulle res
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Diritto delle Res
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Istituzioni di diritto romano - diritti reali e possesso
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Istituzioni di diritto romano