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Il Presidente della Giunta
A norma dell'art 121, il presidente della giunta:
- Rappresenta la regione
- Dirige la politica della giunta e ne è responsabile
- Nomina e revoca la nomina di assessore ai componenti della giunta
- Come presidente di un organo collegiale, spetta a lui di convocarla e di fissarne l'ordine del giorno
Spetta al presidente della giunta di promuovere innanzi alla corte cost., previa deliberazione della Giunta, la questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello stato o di un'altra regione che si ritenga abbia violato la sfera di competenza assegnata alla regione dalla cost. e dallo statuto speciale.
I presidenti delle regioni a statuto speciale, per espressa disposizione degli statuti, partecipano alle sedute del consiglio dei ministri, con voto consultivo, quando il consiglio tratti questioni inerenti alla loro regione.
CONFERENZA STATO-REGIONI
È l'organo che permette il coordinamento
della Conferenza.dell'ordine del giorno. SCIOLGIMENTO DEL CONSIGLIOA norma dell'art. 126, lo scioglimento del consiglio regionale può avvenire:
- quando il consiglio o il presidente della regione compiano atti contrari alla costituzione o gravi violazioni della legge
- per approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della regione, o per sue dimissioni o morte
- per ragioni di sicurezza nazionale
Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori per le questioni regionali (che costituisce la fase preparatoria, in cui il decreto rappresenta la fase costitutiva).
Nel decreto di scioglimento è nominata una commissione di 3 cittadini, che indice le elezioni entro 3 mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta.
POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE REGIONICon la legge costituzionale 3 del 2001 si è prevista, per la prima volta, una suddivisione della potestà
legislativa fra Stato e Regioni ordinarie. La ratio di questa legge sta nel fatto di permettere alle singole regioni di poter legiferare nelle materie di loro competenza, essere così più vicine alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, di sgravare l'accentramento legislativo precedentemente in capo allo Stato. Da questo momento in poi quindi, l'art.117 Cost pone la potestà legislativa di Stato e Regioni sullo stesso piano. Al secondo comma invece definisce materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva (politica estera, immigrazione e difesa), nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente (rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni, alimentazione e protezione civile) mentre al comma quarto stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie. Importante è che nelle materie di competenza concorrente, lo Stato detta i principi fondamentali e le
Regioni, sulla base di tali principi, avranno la potestà legislativa. Questo articolo riordina il sistema delle fonti del diritto, nell'ambito dei rapporti a livello costituzionale tra stato e regioni.
In questo sistema è possibile distinguere tra:
- potestà legislativa esclusiva dello stato: si tratta dei settori indicati dal comma 2 dell'art 117 e nei quali la potestà legislativa spetta solo allo stato
- potestà legislativa concorrente: si tratta dei settori individuati nel comma 3 dell'art 117 e nei quali si assiste ad una suddivisione dei compiti tra lo stato e le regioni: al primo spetta il compito di determinare i principi fondamentali, alle regioni spetta il compito di emanare la legislazione specifica di settore
- potestà legislativa residuale delle regioni: l'art 117 dispone che spetta alle regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato.
Nelle materie diverse da quelle
riservate alla potestà leg esclusiva dello stato o a quella concorrente, alle regioni spetta una potestà leg di tipo primario, limitata soltanto al rispetto della cost., dell'ordinamento dell'ue. quanto ai limiti della potestà legislativa le regioni devono rispettare: la costituzione, l'ordinamento dell'UE e gli obblighi internazionali contenuti nei trattati, il limite territoriale, il principio della riserva di legge e il limite delle materie. POTESTÀ AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI L'art 118 riguarda la disciplina delle funzioni amministrative, laddove con l'espressione funzione amministrativa s'intenda l'attività di cura nel concreto, e di realizzazione dei fini pubblici individuati dal potere politico e assegnati dal legislatore alle pubbliche amministrazioni. In passato si applicava nell'ordinamento regionale, il principio del parallelismo delle funzioni, cioè l'ente che aveva competenza legislativaIn un settore svolgeva le relative funzioni amministrative. Dal testo del novellato art 118, emerge che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni e, solo per assicurarne il migliore esercizio, vengono attribuiti ad altri enti (Province, città metropolitane, regioni) in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Secondo il principio di sussidiarietà verticale, le competenze generali devono essere affidate all'autorità più vicina ai cittadini. Si parla invece di sussidiarietà orizzontale quando lo stato e gli enti pubblici territoriali si avvalgono, nell'esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati. Il principio di adeguatezza infine, prevede che l'amministrazione alla quale vengono conferite delle funzioni debba essere in grado di garantirne l'esercizio. Infine, occorre che ci sia una legge statale o regionale per consentire sempre la corretta applicazione di tali.
metropolitane e alle Regioni di finanziare le proprie attività e di garantire i servizi ai cittadini. Secondo l'articolo 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le spese. Tuttavia, devono rispettare l'equilibrio dei bilanci e contribuire al rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Queste entità territoriali hanno anche risorse autonome e hanno il potere di stabilire e applicare tributi e entrate proprie, sempre nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come stabilito dalla Costituzione. Inoltre, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno diritto a una parte del gettito dei tributi riferibili al loro territorio. Lo Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse provenienti da queste fonti permettono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare le proprie attività e di garantire i servizi ai cittadini.metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti. L'art 119 sancisce il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni, vale a dire la potestà di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie di cui necessitano per la realizzazione delle loro funzioni. Ai sensi dell'art 119 in particolare:
- l'autonomia finanziaria viene esplicitamente attribuita non solo alle regioni ma compete anche agli enti locali.
- l'autonomia di entrata e di spesa viene esercitata: in armonia con la costituzione e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica da parte dello stato del sistema tributario.
- viene introdotto inoltre, il principio della territorialità dell'imposta, in base al quale il gettito prelevato da un territorio dovrà prevalentemente essere impiegato a favore della comunità che lo ha prodotto.
Principio del pareggio del bilancio: la legge costituzionale 1/2012 introduce il vincolo del pareggio di bilancio non solo per lo stato ma anche per le regioni e gli enti locali.
disporre dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Questa autonomia deve essere esercitata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e contribuisce ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'UE. Le regioni speciali, come il Friuli, la Valle d'Aosta e il Trentino, godono di un'autonomia finanziaria più ampia rispetto alle regioni ordinarie. Queste regioni ottengono i loro finanziamenti da quote di entrate prestabilite in relazione ai tributi riscossi nei rispettivi territori. Per quanto riguarda la Sardegna, gli introiti finanziari sono assegnati in parte da una quota percentuale fissa di alcuni tributi riscossi sul territorio. Nel caso della Sicilia, lo statuto prevede che il fabbisogno della regione sia coperto dai redditi patrimoniali della stessa regione e dai tributi deliberati dalla regione stessa. Quindi, in via eccezionale, è la stessa regione a determinare e disporre dei propri finanziamenti.imporre i propri tributi.
LE RISORSE AG