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Realismo giuridico nelle prime decadi del Novecento

Il realismo giuridico si diffonde negli anni '20-'30 e deriva dal pragmatismo, trovando come esponenti principali Oliver Wendell Holmes e il più spinto realista, Frank. Il realismo guarda appunto alla realtà del diritto, considerandolo in relazione alle persone in carne ed ossa. Holmes è ricordato per i suoi pensieri dissenzienti e domina il panorama poiché ci ha lasciato delle opere realiste di grandi contenuti. È stato giudice della Corte Suprema e con questa carica ha contribuito a rinnovare vari temi: diritti dei lavoratori, diritti delle donne.

Un'alternativa al giuspositivismo e al giusnaturalismo

Questa corrente rappresenta un’alternativa al giuspositivismo e al giusnaturalismo. Prende di mira i loro fondamenti, in particolare il concetto di diritto naturale, non condiviso poiché sono valori legati al contesto. I realisti affermano che il diritto non è un insieme di norme (come sostenuto da Austin) o una dotta trattazione, ma la sua vita è frutto di esperienza: decisioni dei giudici, morale prevalente, teorie politiche.

Law in book e law in action

Da qui nasce la distinzione "law in book e law in action" proposta da Pound, che propone un’idea di giurisprudenza sociologica. L'elemento distante dal giuspositivismo è lo sgretolamento della certezza del diritto. I realisti affermano che la certezza non esiste e che la tranquillità non è nel destino dell’uomo; nel diritto non possiamo trovare la certezza, tantomeno nel processo, poiché può variare l’interpretazione o il testimone può travisare il fatto raccontato e le decisioni dei giudici fondamentalmente si basano su pregiudizi personali e politici.

Critiche alla giurisprudenza formale

Viene criticata la giurisprudenza meccanica dei formalisti, che credono che una volta etichettata la questione, la conclusione giuridica sia agevole. Il case method di Langdell afferma che il diritto è una scienza e che tutte le sue fonti sono disponibili nei libri. Inoltre, estrapola delle massime dai casi particolari e le applica in tutti gli altri, cosicché il diritto possa essere desunto da deduzioni logiche, escludendo conseguenze reali e valutazioni morali.

  • Critiche ai formalisti: l’idea per cui i concetti e i principi del Common Law sono neutrali ed obiettivi è contrastata dai realisti, che credono nei pregiudizi morali e politici.
  • Altra critica: l’idea per cui i concetti delle norme giuridiche possono determinare le risoluzioni dei casi particolari. I realisti pensano che le proposizioni delle norme non ci consentono di trarre una decisione.

Al tempo dei realisti, l’attività decisionale dei giudici era vista come meccanica, applicando delle premesse fondamentali e dunque non contestabili. Tuttavia, i realisti affermarono che i giudici...

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daviderunco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Porciello Andrea.
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