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Estratto del documento

Il trust (traduzione letterale "fiducia") è un istituto del sistema giuridico

anglosassone di common law, che serve a regolare una molteplicità di

rapporti giuridici di natura patrimoniale. Tale istituto è uno strumento

giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico

scopo permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su

legami fiduciari. e ha come obiettivo quello di separare beni per il

perseguimento di specifici fini. Tale istituto, considerato legittimo in virtù

della Convenzione del L'Aja, ratificata in Italia con la legge 364 del 1989,

non viene disciplinato in modo specifico da nessuna norma di diritto

interno.

Siamo di fronte a un istituto giuridico che da sempre ha provocato una

scissione tra dottrina e giurisprudenza in relazione al suo recepimento nel

nostro ordinamento

2.CORRENTE MAGGIORITARIA

Secondo la corrente maggioritaria della dottrina italiana che fa riferimento

1

ad alcuni autori,come M.Lupoi, il trust c.d. interno, ai fini della sua

riconoscibilità e validità, è sempre sottoposto alla legge straniera, scelta

liberamente dalle parti ai senti dell'articolo 6 della Convenzione del L'Aja,

cioè prendendo in considerazione ordinamenti che ammettono la validità del

trust. Quindi questo orientamento ritiene che l'Italia è uno stato non-trust,

proprio perché non vi è in Italia una normativa specifica dell'istituto.

A ben vedere, infatti secondo M. Lupoi, la tesi del trust interno si fonda su

un'interpretazione della Convenzione del L'Aja incentrata su un certo tipo di

lettura. Dalla formulazione letterale di questi articoli (art. 5-6-11 e 13) si

deduce che l'applicazione della Convenzione è esclusa quando la legge

scelta come legge applicabile è quella di uno Stato che non prevede l'istituto

del trust o la categoria del trust in questione ovvero quando gli elementi

importanti del trust, ad eccezione di alcuni espressamente elencati siano

strettamente connessi con uno Stato che non prevede l'istituto del trust o la

categoria del trust in questione. Questa formulazione del testo

convenzionale induce in primo luogo a chiedersi quando può dirsi che uno

Stato preveda, cioè regoli, un trust: è necessaria una legge ah hoc sul trust

oppure possono essere sufficienti delle regole formatesi a livello

giurisprudenziale e di prassi contrattuale? Nella tesi del trust interno si opta

per la legge ad hoc e si afferma che l'Italia è un pese non-trust .Dunque

senza il rinvio alla legge ad hoc straniera il trust non potrebbe operare in

Italia né potrebbe essere riconosciuto dagli Stati contraenti la Convenzione e

ciò creerebbe disparità di trattamento in favore di cittadini stranieri che

invece potrebbero istituire trust in Italia regolati dalla legge straniera.

1 Maurizio Lupoi 2

Tale orientamento è stato evidenziato in giurisprudenza di merito e di

legittimità determinando problemi inerenti alla qualificazione del trust. Uno

degli aspetti problematici riguardanti il trust è dato dall'esigenza di voler

creare una segregazione dei beni e ciò lo si riscontra nella sentenza del

2

Tribunale di Brindisi del 28.03.2011. Infatti il Tribunale di Brindisi

concentra la sua pronuncia in marito al trust liquidatorio in esame, che

andando a ledere l'affidamento creditorio e la norma imperativa della

responsabilità patrimoniale ex. articolo 2740 c.c. viene considerato nullo,

sebbene il trust in generale viene riconosciuto ai sensi della Convenzione

del L'Aja, ratificata con legge 364 del 1989. Tant'è vero che la legge scelta

dalle parti, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione non può essere in

contrasto con le norme imperative, ai sensi dell'articolo 15 della

Convenzione del L'Aja.

Questo orientamento pare essere ripreso e confermato dalla giurisprudenza

3

di legittimità, in particolare dalla Cass. civ n.10105 del 2014 , che dopo aver

definito il tust come negozio di origine anglosassone lo rimette alla

disciplina della Convenzione del L'Aja, specificando che " al vaglio di

validità secondo il diritto straniero prescelto è preliminare la formazione di

un giudizio di riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento, nel raffronto

con le norme inderogabili e di ordine pubblico in materia di procedura

concorsuale" con la differenza che, secondo tale pronuncia se il trust

confligge con norme imperative di diritto interno, esso non va considerato

nullo bensì inesistente per violazione dell'articolo 15 della Convenzione del

L'Aja, che determina la sua inammissibilità nel nostro ordinamento. 4

Dopo solo un anno la Cassazione civ con una sentenza del 2015, n. 3886 ,

seguendo sempre il filone maggioritario, secondo cui il trust è un negozio di

diritto internazionale, disciplinato dalla Convenzione del L'Aja, si avvicina

all'ordinamento italiano, ponendolo in analogia con il vincolo di

destinazione ex. art. 2645ter c.c. e all'art. 2 co 47 del d.l n. 262 del 2006,

assoggettandolo alla medesima disciplina in tema di trascrivibilità. Il trust

quindi pur non essendo specificamente disciplinato da una normativa interna

realizza un effetto tipico nel nostro ordinamento, quale la segregazione

patrimoniale, nello stesso modo in cui lo fa il vincolo di destinazione, per

questo la Cassazione disciplina l'aspetto della trascrivibilità ai sensi

dell'articolo 2645 ter c.c.

2 Tribunale di Brindisi sent 28.03.2011

3 Cass.civ.sez.I sent 09.05.2014 n. 10105

4 Cass.civ.sez.VI sent. 25.02.2015 n. 3886 3

5

Il Tribunale di merito di Firenze si adegua a quando detto dalla Corte di

legittimità, ritenendo che l'ammissibilità in astratto dell'istituto si scontra

solo con i limiti che la Convenzione pone, ai sensi dell'articolo 15 della

stessa, al fine della valutazione sulla validità in concreto del trust.

L'orientamento maggioritario si chiede con la recentissima sentenza della

6.

Cassazione emessa nel 2018, la numero 13388 Infatti la Corte riconosce il

trust ai sensi della Convenzione e anche per quanto riguarda gli aspetti

patologici dell'istituto individua i possibili rimedi all'interno della stessa ai

sensi dell'articolo 15 della Convenzione. Infatti nel testo si fa riferimento

"all'azione revocatoria, il cui esercizio a protezione dei creditori trova

fondamento nella stessa legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione

del trust (articolo 15 lettera e)

5 Tribunale Firenze sent. 18.07.2017 n. 2499

6 Cass. civ.sez III sent del 2018 n. 13388 4

3.CORRENTE MINORITARIA

Dall'altra parte si viene a creare una corrente minoritaria, in

contrapposizione a quella maggioritaria, secondo cui l'Italia è uno stato

trust in quanto è provvisto di una normativa dell'istituto rinvenibile negli

articoli 1322 co 2, 1323 e 1324 del Codice Civile, del Titolo II Libro IV e

bisogna valutare se il c.d. trust è finalizzato a interessi meritevoli di tutela

per l'ordinamento giuridico italiano. 7

La dottrina minoritaria, e in particolare Lucilla Gatt, fonda la sua teoria sul

fatto che il trust è un istituto riconosciuto dalla Convenzione del L'Aja del

1985, ratificata con legge 364 del 1989, ma viene disciplinato dal Codice

Civile, ai sensi del Titolo II, Libro IV, e quindi dalle disposizioni sul

contratto in generale, proprio perché grazie a questi articoli è possibile

rinvenire a una disciplina generale che può essere applicata anche a contratti

definiti atipici. Tale filone minoritario abbraccia quindi la tesi secondo cui

l'ordinamento giuridico italiano è un ordinamento "aperto" alle nuove

tipologie negoziali, le quali hanno come unici limiti le norme inderogabili e

la valutazione della meritevolezza degli interessi (art. 1322 co 2 c.c.)

8

Il filone minoritario viene appoggiato dal Tribunale di Urbino con la

sentenza 11.11.2011 che ritiene il trust un negozio atipico regolato e

disciplinato in Italia dagli articoli 1322 e 1324 c.c. e può concludere

contratti e atti unilaterali atipici purché in concreto perseguano interessi

meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Quindi anche se il

trust è un negozio atipico non può essere ritenuto nullo nel nostro diritto

interno. 9

In evoluzione a tale pronuncia si esprime nel 2014 il Tribunale di Napoli e

10

la Corte d'Appello di Venezia sez III sent. 10.07.2014 la quale interviene

in merito all'ammissibilità della trascrizione del trust nell'ordinamento

giuridico italiano collegandolo all'ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni

determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà dei beni

stessi del disponente. A sostegno di ciò la Corte d'Appello richiama gli

articoli 2447 bis c.c. e l'articolo 2645 ter c.c. e gli articoli 1322 co 2 c.c.

7 Lucilla Gatt, "Dal Trust al Trust"

8 Tribunale di Urbino sent. 11.11.2011

9 Tribunale di Napoli 03.03.2014

10 Corte d'Appello di Venezia 10.07.2014 5

Abbraccia tale orientamento anche il Tribunale di Roma con la sentenza del

11

10.10.2017 sostenendo che l'istituto del trust è compatibile con il nostro

ordinamento giuridico in virtù della Convenzione del L'Aja del 1 luglio

1985, con l'introduzione del nuovo articolo 2645 ter c.c. la giurisprudenza

include il trust in quanto dispositivo che realizza interessi meritevoli di

tutela per soggetti con disabilità.

Infine La Cass civ. sex III con ordinanza del 19.04.2018 n. 9367 ritiene che

il trust interno è meritevole di tutela a priori ai sensi della l. 364 del 1989,

mentre ritiene che la valutazione sulla validità va fatta alla luce dell'articolo

1322 c.c., quindi l'atto istitutivo di trust è da considerarsi valido o meno e

regolato ai sensi delle disposizioni sul contratto in generale del codice

civile.

11 Tribunale di Roma sent. 10.10.2017

12 Cass.ci.sez.III ord. 19.04.2018 n. 9637 6

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Biflo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.