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Rassegna giurisprudenziale e dottrinale
Quesito: Individuare gli orientamenti maggioritari e minoritari relativi alla qualificazione del trust interno come negozio atipico di diritto italiano ex. articolo 1322 co 2 c.c., ovvero come negozio di diritto straniero riconoscibile in forza della Convenzione del L'Aja.
Sommario
- Introduzione
- Corrente maggioritaria
- Corrente minoritaria
- Corrente isolata
- Conclusione
1. Introduzione
Il trust (traduzione letterale "fiducia") è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Tale istituto è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. Ha come obiettivo quello di separare beni per il perseguimento di specifici fini.
Tale istituto, considerato legittimo in virtù della Convenzione del L'Aja, ratificata in Italia con la legge 364 del 1989, non viene disciplinato in modo specifico da nessuna norma di diritto interno. Siamo di fronte a un istituto giuridico che da sempre ha provocato una scissione tra dottrina e giurisprudenza in relazione al suo recepimento nel nostro ordinamento.
2. Corrente maggioritaria
Secondo la corrente maggioritaria della dottrina italiana che fa riferimento ad alcuni autori, come M. Lupoi, il trust c.d. interno, ai fini della sua riconoscibilità e validità, è sempre sottoposto alla legge straniera, scelta liberamente dalle parti ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione del L'Aja, cioè prendendo in considerazione ordinamenti che ammettono la validità del trust. Quindi questo orientamento ritiene che l'Italia è uno stato non-trust, proprio perché non vi è in Italia una normativa specifica dell'istituto.
A ben vedere, infatti secondo M. Lupoi, la tesi del trust interno si fonda su un'interpretazione della Convenzione del L'Aja incentrata su un certo tipo di lettura. Dalla formulazione letterale di questi articoli (art. 5-6-11 e 13) si deduce che l'applicazione della Convenzione è esclusa quando la legge scelta come legge applicabile è quella di uno Stato che non prevede l'istituto del trust o la categoria del trust in questione ovvero quando gli elementi importanti del trust, ad eccezione di alcuni espressamente elencati, siano strettamente connessi con uno Stato che non prevede l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.
Questa formulazione del testo convenzionale induce in primo luogo a chiedersi quando può dirsi che uno Stato preveda, cioè regoli, un trust: è necessaria una legge ad hoc sul trust oppure possono essere sufficienti delle regole formatesi a livello giurisprudenziale e di prassi contrattuale?
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