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Il trust (traduzione letterale "fiducia") è un istituto del sistema giuridico
anglosassone di common law, che serve a regolare una molteplicità di
rapporti giuridici di natura patrimoniale. Tale istituto è uno strumento
giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico
scopo permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su
legami fiduciari. e ha come obiettivo quello di separare beni per il
perseguimento di specifici fini. Tale istituto, considerato legittimo in virtù
della Convenzione del L'Aja, ratificata in Italia con la legge 364 del 1989,
non viene disciplinato in modo specifico da nessuna norma di diritto
interno.
Siamo di fronte a un istituto giuridico che da sempre ha provocato una
scissione tra dottrina e giurisprudenza in relazione al suo recepimento nel
nostro ordinamento
2.CORRENTE MAGGIORITARIA
Secondo la corrente maggioritaria della dottrina italiana che fa riferimento
1
ad alcuni autori,come M.Lupoi, il trust c.d. interno, ai fini della sua
riconoscibilità e validità, è sempre sottoposto alla legge straniera, scelta
liberamente dalle parti ai senti dell'articolo 6 della Convenzione del L'Aja,
cioè prendendo in considerazione ordinamenti che ammettono la validità del
trust. Quindi questo orientamento ritiene che l'Italia è uno stato non-trust,
proprio perché non vi è in Italia una normativa specifica dell'istituto.
A ben vedere, infatti secondo M. Lupoi, la tesi del trust interno si fonda su
un'interpretazione della Convenzione del L'Aja incentrata su un certo tipo di
lettura. Dalla formulazione letterale di questi articoli (art. 5-6-11 e 13) si
deduce che l'applicazione della Convenzione è esclusa quando la legge
scelta come legge applicabile è quella di uno Stato che non prevede l'istituto
del trust o la categoria del trust in questione ovvero quando gli elementi
importanti del trust, ad eccezione di alcuni espressamente elencati siano
strettamente connessi con uno Stato che non prevede l'istituto del trust o la
categoria del trust in questione. Questa formulazione del testo
convenzionale induce in primo luogo a chiedersi quando può dirsi che uno
Stato preveda, cioè regoli, un trust: è necessaria una legge ah hoc sul trust
oppure possono essere sufficienti delle regole formatesi a livello
giurisprudenziale e di prassi contrattuale? Nella tesi del trust interno si opta
per la legge ad hoc e si afferma che l'Italia è un pese non-trust .Dunque
senza il rinvio alla legge ad hoc straniera il trust non potrebbe operare in
Italia né potrebbe essere riconosciuto dagli Stati contraenti la Convenzione e
ciò creerebbe disparità di trattamento in favore di cittadini stranieri che
invece potrebbero istituire trust in Italia regolati dalla legge straniera.
1 Maurizio Lupoi 2
Tale orientamento è stato evidenziato in giurisprudenza di merito e di
legittimità determinando problemi inerenti alla qualificazione del trust. Uno
degli aspetti problematici riguardanti il trust è dato dall'esigenza di voler
creare una segregazione dei beni e ciò lo si riscontra nella sentenza del
2
Tribunale di Brindisi del 28.03.2011. Infatti il Tribunale di Brindisi
concentra la sua pronuncia in marito al trust liquidatorio in esame, che
andando a ledere l'affidamento creditorio e la norma imperativa della
responsabilità patrimoniale ex. articolo 2740 c.c. viene considerato nullo,
sebbene il trust in generale viene riconosciuto ai sensi della Convenzione
del L'Aja, ratificata con legge 364 del 1989. Tant'è vero che la legge scelta
dalle parti, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione non può essere in
contrasto con le norme imperative, ai sensi dell'articolo 15 della
Convenzione del L'Aja.
Questo orientamento pare essere ripreso e confermato dalla giurisprudenza
3
di legittimità, in particolare dalla Cass. civ n.10105 del 2014 , che dopo aver
definito il tust come negozio di origine anglosassone lo rimette alla
disciplina della Convenzione del L'Aja, specificando che " al vaglio di
validità secondo il diritto straniero prescelto è preliminare la formazione di
un giudizio di riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento, nel raffronto
con le norme inderogabili e di ordine pubblico in materia di procedura
concorsuale" con la differenza che, secondo tale pronuncia se il trust
confligge con norme imperative di diritto interno, esso non va considerato
nullo bensì inesistente per violazione dell'articolo 15 della Convenzione del
L'Aja, che determina la sua inammissibilità nel nostro ordinamento. 4
Dopo solo un anno la Cassazione civ con una sentenza del 2015, n. 3886 ,
seguendo sempre il filone maggioritario, secondo cui il trust è un negozio di
diritto internazionale, disciplinato dalla Convenzione del L'Aja, si avvicina
all'ordinamento italiano, ponendolo in analogia con il vincolo di
destinazione ex. art. 2645ter c.c. e all'art. 2 co 47 del d.l n. 262 del 2006,
assoggettandolo alla medesima disciplina in tema di trascrivibilità. Il trust
quindi pur non essendo specificamente disciplinato da una normativa interna
realizza un effetto tipico nel nostro ordinamento, quale la segregazione
patrimoniale, nello stesso modo in cui lo fa il vincolo di destinazione, per
questo la Cassazione disciplina l'aspetto della trascrivibilità ai sensi
dell'articolo 2645 ter c.c.
2 Tribunale di Brindisi sent 28.03.2011
3 Cass.civ.sez.I sent 09.05.2014 n. 10105
4 Cass.civ.sez.VI sent. 25.02.2015 n. 3886 3
5
Il Tribunale di merito di Firenze si adegua a quando detto dalla Corte di
legittimità, ritenendo che l'ammissibilità in astratto dell'istituto si scontra
solo con i limiti che la Convenzione pone, ai sensi dell'articolo 15 della
stessa, al fine della valutazione sulla validità in concreto del trust.
L'orientamento maggioritario si chiede con la recentissima sentenza della
6.
Cassazione emessa nel 2018, la numero 13388 Infatti la Corte riconosce il
trust ai sensi della Convenzione e anche per quanto riguarda gli aspetti
patologici dell'istituto individua i possibili rimedi all'interno della stessa ai
sensi dell'articolo 15 della Convenzione. Infatti nel testo si fa riferimento
"all'azione revocatoria, il cui esercizio a protezione dei creditori trova
fondamento nella stessa legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione
del trust (articolo 15 lettera e)
5 Tribunale Firenze sent. 18.07.2017 n. 2499
6 Cass. civ.sez III sent del 2018 n. 13388 4
3.CORRENTE MINORITARIA
Dall'altra parte si viene a creare una corrente minoritaria, in
contrapposizione a quella maggioritaria, secondo cui l'Italia è uno stato
trust in quanto è provvisto di una normativa dell'istituto rinvenibile negli
articoli 1322 co 2, 1323 e 1324 del Codice Civile, del Titolo II Libro IV e
bisogna valutare se il c.d. trust è finalizzato a interessi meritevoli di tutela
per l'ordinamento giuridico italiano. 7
La dottrina minoritaria, e in particolare Lucilla Gatt, fonda la sua teoria sul
fatto che il trust è un istituto riconosciuto dalla Convenzione del L'Aja del
1985, ratificata con legge 364 del 1989, ma viene disciplinato dal Codice
Civile, ai sensi del Titolo II, Libro IV, e quindi dalle disposizioni sul
contratto in generale, proprio perché grazie a questi articoli è possibile
rinvenire a una disciplina generale che può essere applicata anche a contratti
definiti atipici. Tale filone minoritario abbraccia quindi la tesi secondo cui
l'ordinamento giuridico italiano è un ordinamento "aperto" alle nuove
tipologie negoziali, le quali hanno come unici limiti le norme inderogabili e
la valutazione della meritevolezza degli interessi (art. 1322 co 2 c.c.)
8
Il filone minoritario viene appoggiato dal Tribunale di Urbino con la
sentenza 11.11.2011 che ritiene il trust un negozio atipico regolato e
disciplinato in Italia dagli articoli 1322 e 1324 c.c. e può concludere
contratti e atti unilaterali atipici purché in concreto perseguano interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Quindi anche se il
trust è un negozio atipico non può essere ritenuto nullo nel nostro diritto
interno. 9
In evoluzione a tale pronuncia si esprime nel 2014 il Tribunale di Napoli e
10
la Corte d'Appello di Venezia sez III sent. 10.07.2014 la quale interviene
in merito all'ammissibilità della trascrizione del trust nell'ordinamento
giuridico italiano collegandolo all'ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni
determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà dei beni
stessi del disponente. A sostegno di ciò la Corte d'Appello richiama gli
articoli 2447 bis c.c. e l'articolo 2645 ter c.c. e gli articoli 1322 co 2 c.c.
7 Lucilla Gatt, "Dal Trust al Trust"
8 Tribunale di Urbino sent. 11.11.2011
9 Tribunale di Napoli 03.03.2014
10 Corte d'Appello di Venezia 10.07.2014 5
Abbraccia tale orientamento anche il Tribunale di Roma con la sentenza del
11
10.10.2017 sostenendo che l'istituto del trust è compatibile con il nostro
ordinamento giuridico in virtù della Convenzione del L'Aja del 1 luglio
1985, con l'introduzione del nuovo articolo 2645 ter c.c. la giurisprudenza
include il trust in quanto dispositivo che realizza interessi meritevoli di
tutela per soggetti con disabilità.
Infine La Cass civ. sex III con ordinanza del 19.04.2018 n. 9367 ritiene che
il trust interno è meritevole di tutela a priori ai sensi della l. 364 del 1989,
mentre ritiene che la valutazione sulla validità va fatta alla luce dell'articolo
1322 c.c., quindi l'atto istitutivo di trust è da considerarsi valido o meno e
regolato ai sensi delle disposizioni sul contratto in generale del codice
civile.
11 Tribunale di Roma sent. 10.10.2017
12 Cass.ci.sez.III ord. 19.04.2018 n. 9637 6