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Il trattamento giuridico delle ipotesi non è in discussione

ESCIGNOimputarsi a favore della lettera della legge. Il risultato pratico non cambierebbe. Se il terzo imbroglia uncontraente, il danno causato è ingiusto. Se il contraente imbroglia la controparte prima ancora di trattare,il danno causato è ingiusto. Perciò, in entrambi i casi, scansata l’applicazione dell’art. 1337 c. c., si ricadesenza problemi nell’applicazione dell’art. 2043. Il trattamento giuridico delle ipotesi non è in discussione.È in discussione il numero dell’articolo che il Giudice deve scrivere nella sentenza. Tanto vale, allora,rinunciare a distinguere, e parlare in ogni caso di violazione della buona fede precontrattuale, di art.1337». 34 In questo senso, M , voce Responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo), inUSYDig.disc. priv., Sez. civ., Torino, 1998, XVII, 401. 21

CAPITOLO III

LE APERTURE GIURISPRUDENZIALI IN SENSO CONFORME ALLADOTTRINA MAGGIORITARIA

III.1. Considerazioni

generali - III.2. La responsabilità della PA in dipendenza di condicio iuris

III.3. La responsabilità del committente per omessa informazione di condizioni naturali a lui note

III.4. La responsabilità da prospetto

III.5. La responsabilità del monopolista per ritardo nella stipula del contratto

III.6. Il dolo incidente, quale fonte ulteriore di responsabilità precontrattuale

1. Considerazioni generali

Dopo aver ricostruito brevemente l'orientamento dottrinale circa l'area di tutela dell'art. 1337 c. c. e, in particolare, circa la compatibilità tra sussistenza della responsabilità precontrattuale e conclusione di un contratto valido, è ora opportuno soffermarsi sui conseguenti riflessi evolutivi in ambito giurisprudenziale.

Infatti, il deciso orientamento della dottrina non è rimasto privo di seguito, ma ha inaugurato un processo giurisprudenziale di revisione critica, che ha condotto

atalune pronunce che, benché sporadiche, sono state radicalmente innovative a talproposito.In particolare, nella rassegna giurisprudenziale di cui qui sotto, le singolefattispecie in concreto configurano sempre uno sbilanciamento di interessi tra le particontraenti, a causa di una condotta sleale e scorretta di una parte, intervenuta non tanto,e non solo, nella fase delle trattative, ma anche nel momento genetico della formazionedel contratto. Nonostante sia stato perfezionato un contratto valido, le condotte scorretteattuate dal danneggiante nella fase delle trattative sono state ritenute, comunque,giuridicamente rilevanti, poiché, avuto riguardo al momento in cui la parte in buonafede ha scoperto di essere stata vittima della mala fede della controparte nella faseprecontrattuale, quest’ultimo è sempre stato ravvisato come successivo rispetto almomento dell’avvenuto perfezionamento del contratto. Questo è l’unico metodogiurisprudenziale

per escludere l'eventuale condotta opportunistica della parte che, insoddisfatta dalla realizzazione dell'affare, intenda opportunamente avere il risarcimento danni. Quale ulteriore elemento comune a tutte le pronunce, la Cassazione - o il giudice di merito -, non potendo invocare il rimedio giuridico dell'invalidità del vincolo, ma, comunque, intendendo porre un qualche rimedio ad un danno che riteneva ingiusto, ha riconosciuto il diritto ad un risarcimento ex art. 1337 c. c., configurando la condotta illecita della parte danneggiante quale comportamento contrario alla buona fede oggettiva. Questo iter decisionale comune pare confermare che, ex art. 1337 c. c., possa ricavarsi un principio generale a tutela della buona fede oggettiva, a prescindere dalla validità del contratto concluso, che può essere invocato in via sussidiaria, qualora manchi un alternativo mezzo di tutela. In particolare, l'enunciazione più esplicita e rilevante della

Cassazione a tal«l’ambito di rilevanza della regola posta ex articolo 1337 c. c. vaproposito afferma cheben oltre l’ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ed assume il valore di unaclausola generale» con la conseguenza che «la violazione di tale regola dicomportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative(e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di contratto valido ocomunque inefficace (art. 1338, 1398 c. c.), ma anche quando il contratto posto inessere sia valido e, tuttavia, pregiudizievole per la parte vittima del comportamento35scorretto (art. 1440 c. c.)» .

Allo stesso tempo, i giudici di legittimità - nella medesima pronuncia -,l’art.chiarendo che 1337 c. c. assume il valore di clausola generale, il cui contenuto nonpuò essere predeterminato in maniera precisa, sottolineano che il dovere di trattare in35 Questo esplicito ampliamento della tutela ex art.

1337 c. c. anche all'ipotesi di contratto validamente concluso, ma sconveniente è una delle numerose rationes decidendi contenute nella fondamentale pronuncia Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro It., 2006, 1105 ss. In particolare, a titolo di approfondimento, questa pronuncia è altrettanto nota per aver saggiamente ristretto il perimetro della nullità virtuale ex art. 1418.1 c. c., escludendo che la violazione di regole di determini l'invalidità degli ordinicomportamento, durante le trattative o nel corso del rapporto negoziale, di investimento; salvo che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore, il rimedio applicabile è la risoluzione per inadempimento e/o il risarcimento del danno.

23modo leale impone alla parte di astenersi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti ed obbliga a fornire ogni dato rilevante, conosciuto o anche conoscibile con l'ordinaria diligenza ai fini della stipulazione

del contratto. Questa prospettiva è condivisibile soltanto se settorialmente riferita all'intermediazione finanziaria - di cui tratta il caso di specie -, quale ambito in cui i profili legati all'informazione assumono primario rilievo tanto nella tendenza della normativa ad hoc quanto nella valorizzazione dell'informazione. Tuttavia, un'autorevole parte della dottrina - commentando questa pronuncia - ha affermato che l'ampiezza degli obblighi informativi che devono essere adempiuti dalle parti nel corso della trattativa è stata eccessivamente estesa da questa ratio decidendi, finendo con il "prefigurare un obbligo generale di informazione in capo alle parti del futuro contratto, nel senso che esse sarebbero tenute a rivelarsi reciprocamente ogni informazione di cui esse siano in possesso, alla sola condizione che queste informazioni siano

“rilevanti”» .36 Così R A , Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi dellaOPPO E FFERNICassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale, in Danno e Resp., 2006, 33 s. Inparticolare, gli Autori chiarificano che le parti devono essenzialmente comunicare le informazioni chesono obbligatorie ex lege e quelle la cui mancata comunicazione sia da ritenersi sleale, secondo ungiudizio a posteriori operato dal giudice, sullo sfondo della clausola generale della buona fedeprecontrattuale e sulla base di una valutazione di tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, la naturadell’informazione e/o il costo sostenuto dalla parte informata per acquisire quest’informazione.

242. La responsabilità della PA in pendenza di condicio iurisQuale peculiarità di alcune pronunce della Suprema Corte in materia di contrattistipulati iure privatorum tra PA e privato, la condotta dolosa o colposa della PA

dell'art. 1337 del codice civile, qualora il contratto tra un privato danneggiato e una pubblica amministrazione danneggiante sia ancora in attesa di approvazione da parte dell'autorità di controllo competente, si configura come una classica ipotesi di condizione sospensiva di efficacia giuridica. Nonostante ciò, la Corte Suprema ha adottato un atteggiamento conservativo rispetto alla precedente sfavorevole configurabilità della responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto valido. Ha infatti affermato che l'estensione sostanziale della parificazione tra i contratti inefficaci e i contratti in corso non incide sostanzialmente sui principi giurisprudenziali prevalenti. Ciò è dovuto sia al fatto che l'inefficacia dei contratti in questione impedisce di valutare il comportamento delle parti allo stesso modo, sia perché la responsabilità precontrattuale nella fattispecie in esame non ha un impatto significativo sui principi sopra menzionati.

codice civile, l'adempimento edei principi di diligenza e buona fede che regolano,l'esecuzione dei contratti, principi che, viceversa, non possono non applicarsi per icontratti validi ed efficaci sin dalla loro conclusione"; sia perché "la mancanza diunivoche spiegazioni, dell'estensione della responsabilità precontrattuale nei casisuddetti, fornite da questa Corte […] conviene vieppiù dell'esattezza dei criteri posti38alla base dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente […]".37 In questo senso, a titolo esemplificativo, sono le pronunce Cass. Civ., 23 maggio 1981, n.3383, in Giust. Civ., 1981, I, 1921 ss. e Cass. Civ., sez. I, 04 marzo 1987, n. 2255, in Arch. Giur. oo. pp.,1987,761 ss.38 Quest'argomentazione della Suprema Corte è contenuta entro l'obiter dictum della pronunciaCass. Civ., sez. II, 16 aprile 1994, n. 3621, in Giur. It., 1995, I, 884 ss., con cui il giudice di

legittimitàconfuta il motivo di ricorso del privato danneggiato e perdente in Appello, secondo cui una responsabilitàprecontrattuale è configurabile, anche se a seguito delle trattative il contratto è concluso, tutte le volte chela formazione dell’accordo avviene a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute, ove una delleparti non avesse tenuto verso l’altra un comportamento contrario a buona fede. Lo stesso atteggiamento dicautela del giudice di legittimità, manifestato con argomentazioni del tutto simili a questa, è ravvisabilepassim nelle due sentenze di cui alla nota precedente.25Analizzando più nello specifico le fattispecie concrete che sono state analizzate atal proposito, il fatto oggetto della sentenza Cass. Civ., 23 maggio 1981, n. 3383 è ilseguente: un architetto, quale attore ricorrente, riceve, dal Ministero della Difesa,l’incarico di predisporre un particolareggiato progetto di

La ristrutturazione è un processo che consiste nel modificare la struttura di un edificio o di una parte di esso al fine di migliorarne la funzionalità, l'estetica o la sicurezza. Durante una ristrutturazione, possono essere apportate modifiche agli impianti, alle pareti, ai pavimenti e agli arredi, al fine di adattare lo spazio alle esigenze del proprietario o degli occupanti.

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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Bin Marino.