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T O
quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
La figura del Rappresentante diverge da quella del N .
U N C I
U S
Infatti, il Rappresentante ha un potere di decisione, più o meno ampio, circa la
stipulazione del negozio; egli perciò forma e dichiara una volontà propria e ciò resta
vero anche quando gli sono stati imposti dei limiti e impartite delle istruzioni.
Il Nuncius, invece, si limita a trasmettere una dichiarazione altrui, già
completa.
L R D I
L R D I
A A
P P R E
S
E
N T A
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Z A I
R E
T
T
A E N D I
R E
T
T A
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P P R E
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Z A I
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T
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A E N D I
R E
T
T A
Perché si abbia la figura della Rappresentanza vera e propria, o R
A P P R
E S E N
T A N Z
A
D , non basta una persona che agisca per conto di un’altra persona:
I R
E T T
A
essa deve agire in nome di quest’altra persona, dichiarare in sostanza che
non compie l’atto per sé, ma in nome dell’interessato. Deve quindi spendere
il nome di esso.
Se una persona agisce nell’interesse altrui, ma non dichiara di agire nel nome
altrui, si ha la cosiddetta R I .
A P P R
E
S E N
T A N
Z
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D
I R
E T T A
La differenza principale sta nella P E G :
R
O
D
U Z
I O
N
E D
E G L I F
F
E T T I I U R
I D
I
C I
R D , in tal caso, gli effetti si producono direttamente e
A P P R
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T A N
Z
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E T T A
immediatamente nella sfera del rappresentato;
R I , in tal caso, chi fa la dichiarazione acquista i diritti
A P P R
E S E N
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Z
A N D
I R
E T T A
e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio, ed
occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto nel patrimonio del
rappresentato. Il compimento di questo ulteriore negozio è un obbligo per il
rappresentante indiretto.
N . B .
N . B . Per natura, non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza: è esclusa in quelli
di diritto familiare; nel testamento e nel matrimonio.
F R
F R
O
N T
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L
L A A
P P R E
S
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N T
E D E
L
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P P R E
S
E
N T A
N
Z A
È chiaro che una persona, per agire in maniera efficace e valida in nome altrui, deve
averne il potere.
Questo potere può essere conferito dalla Legge, o da un Singolo Privato.
Appunti di Diritto Privato I - La Rappresentanza
Quando il rappresentante è scelto ed imposto dalla legge o dal giudice si 2
parla di R L in senso stretto. Essa ricorre in determinati casi,
A P P R
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Z
A E G A L E
ad esempio quando il soggetto è un minore, oppure quando è interdetto.
Tutt’altra cosa è la R V . Qui, infatti, il potere di
A P
P R
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T
A N
Z
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I A
rappresentanza è conferito dall’interessato con un apposito atto.
Per le persone giuridiche e i soggetti collettivi l’esistenza di almeno una persona fisica
munita del potere di rappresentarli costituisce una necessità, perché altrimenti essi
non potrebbero operare giuridicamente.
Di regola nessuno può attribuirsi da sé il potere di rappresentare altri;
eccezionalmente, però, ciò è consentito a chi prende utilmente l’iniziativa di curare
l’interesse di una persona che, per assenza o per altro impedimento, non vi possa
provvedere da sé stesso (artt. 2028, 2031 c.c.). E’ l’ipotesi della G ’
A .
E S T I O
N
E D F
F
A R
I
Per conferire ad una persona la rappresentanza bisogna compiere un negozio,
detto P , e il rappresentante volontario si chiama P .
R
O
C U R
A R
O
C U R
A T O
R
E
La Procura è il N U con il quale una persona attribuisce ad altri il
E
G O
Z
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A
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potere di rappresentarla; ne consegue che la nomina di un rappresentante è, in
generale, un A F .
T T O A C O
L T A
T I V
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Questo potere è strumentale per la realizzazione di un interesse, che è per lo più del
rappresentato, ma che talvolta può essere anche dello stesso rappresentante, o di
terzi.
La natura di questo interesse, il modo in cui esso va realizzato, la ragione della sua
attuazione da parte del rappresentante, dipendono dal R B , al quale la
A P P O
R
T O D
I A S E
rappresentanza accede. Il rapporto di base è l’insieme di tutte le situazioni e
funzioni che giustificano i poteri attribuiti al rappresentante.
Da questi rapporti sottostanti risulta se e come il rappresentante può o deve
esercitare il potere conferitogli. Essa può contenere prescrizioni che valgano come
limiti ai poteri del rappresentante.
La procura va distinta dal M .
A N
D
A T O
Il mandato invece è un contratto che regola i rapporti interni tra il mandante
e il mandatario e disciplina i loro obblighi reciproci. Inoltre, il mandato stesso
può essere accompagnato da una procura e può quindi essere con o senza
rappresentanza, diretta o indiretta, mentre, a sua volta, la procura può essere
rilasciata in esecuzione di un negozio diverso dal mandato.
Per la V P non si richiedono forme particolari, a meno che
A L I D
I T À D
E L L A R
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C U R
A
sia conferita per la stipulazione di un negozio formale: in questo caso la procura
deve avere la stessa forma prescritta per la validità del negozio da stipularsi.
Quando vi è libertà di forma, la procura può venire concessa anche tacitamente per
fatti concludenti. Da ciò ne deriva che la procura può essere:
T ;
A C I T A
E .
S P
R
E S S A
Per quanto ne riguarda i R P , siccome per effetto della
E Q
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I T I D
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A
rappresentanza le conseguenze dell’atto compiuto dal procuratore si ripercuotono
direttamente sul patrimonio del rappresentato, occorre in primo luogo la C A P A
C I
T À
L R .
E G A L E D
E L A P P R
E S E N
T
A T O
La Procura può essere, inoltre: Appunti di Diritto Privato I - La Rappresentanza
S , cioè concernente un solo affare determinato;
P E C I A L
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G , cioè riguardare tutti gli effetti del rappresentato.
E N
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Per poter trattare con un terzo, il rappresentante deve far vedere la procura.
L P E :
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A S I S T I N
G U
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per la scadenza del termine, per il verificarsi della condizione risolutiva, o per il
compimento da parte del rappresentante dell’affare per la quale è stata
conferita;
per l’estinzione del rapporto di base al quale essa accede;
per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del rappresentante;
per rinuncia del rappresentante;
di regola, per la revoca da parte del rappresentato;
di regola, per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del rappresentato;
di regola, per il fallimento del rappresentato.
Poiché la procura è conferita nell’interesse del rappresentato, quest’ultimo
può modificarne l’oggetto e togliere al rappresentante il potere che gli era
stato conferito.
Quest’atto prende il nome di R P . Come la nomina, anche la
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A
revoca è un A U , che non richiede forme particolari.
T T O N
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La volontà di revoca può essere manifestata anche tacitamente oppure con un
comportamento concludente.
La procura è invece A I quando sia stata conferita nell’interesse del
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rappresentante o di terzi.
La fiducia del rappresentato nella persona del rappresentante, che sta alla
base del conferimento della procura, la deve sorreggere anche per tutta la sua
durata.
La procura può essere destinata al compimento di atti da eseguirsi anche dopo la
morte del rappresentato. Ciò è ammissibile, salvo che la natura dell’affare non sia in
contrasto con le norme fondamentali che disciplinano le Successioni Mortis Causa.
La revoca e la modifica della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con
mezzi idonei.
Se il rappresentato non provvede a ciò, la legge tutela l’affidamento di quei terzi i
quali, ignorando la modificazione o la revoca, abbiano continuato a trattare con il
rappresentante: perciò in base al P ’
A un negozio
R
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C I P I O D
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concluso da un rappresentante revocato con un terzo in buona fede resta
valido, con la conseguente produzione di effetti giuridici.
Considerazioni analoghe valgono per le altre cause di estinzione del potere di
rappresentanza: esse non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
V V S S N
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G G E
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V I N E L E G O
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La caratteristica della rappresentanza sta nella scissione tra il soggetto che
forma e dichiara la volontà negoziale e il soggetto in capo al quale si
verificano gli effetti del negozio. Il rappresentante decide se stipulare il negozio e
ne determina il contenuto, sia pure in base alle istruzioni ricevute ed entro i limiti
assegnatigli. Gli effetti del negozio fanno capo al rappresentato.