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Rappresentanza, Diritto privato Pag. 1
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Estratto del documento

T O

quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.

La figura del Rappresentante diverge da quella del N .

U N C I

U S

Infatti, il Rappresentante ha un potere di decisione, più o meno ampio, circa la

stipulazione del negozio; egli perciò forma e dichiara una volontà propria e ciò resta

vero anche quando gli sono stati imposti dei limiti e impartite delle istruzioni.

Il Nuncius, invece, si limita a trasmettere una dichiarazione altrui, già

completa.

L R D I

L R D I

A A

P P R E

S

E

N T A

N

Z A I

R E

T

T

A E N D I

R E

T

T A

A A

P P R E

S

E

N T A

N

Z A I

R E

T

T

A E N D I

R E

T

T A

Perché si abbia la figura della Rappresentanza vera e propria, o R

A P P R

E S E N

T A N Z

A

D , non basta una persona che agisca per conto di un’altra persona:

I R

E T T

A

essa deve agire in nome di quest’altra persona, dichiarare in sostanza che

non compie l’atto per sé, ma in nome dell’interessato. Deve quindi spendere

il nome di esso.

Se una persona agisce nell’interesse altrui, ma non dichiara di agire nel nome

altrui, si ha la cosiddetta R I .

A P P R

E

S E N

T A N

Z

A N

D

I R

E T T A

La differenza principale sta nella P E G :

R

O

D

U Z

I O

N

E D

E G L I F

F

E T T I I U R

I D

I

C I

R D , in tal caso, gli effetti si producono direttamente e

 A P P R

E S E N

T A N

Z

A I R

E T T A

immediatamente nella sfera del rappresentato;

R I , in tal caso, chi fa la dichiarazione acquista i diritti

 A P P R

E S E N

T A N

Z

A N D

I R

E T T A

e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio, ed

occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto nel patrimonio del

rappresentato. Il compimento di questo ulteriore negozio è un obbligo per il

rappresentante indiretto.

N . B .

N . B . Per natura, non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza: è esclusa in quelli

di diritto familiare; nel testamento e nel matrimonio.

F R

F R

O

N T

E D E

L

L A A

P P R E

S

E

N T A

N

Z A

O

N T

E D E

L

L A A

P P R E

S

E

N T A

N

Z A

È chiaro che una persona, per agire in maniera efficace e valida in nome altrui, deve

averne il potere.

Questo potere può essere conferito dalla Legge, o da un Singolo Privato.

Appunti di Diritto Privato I - La Rappresentanza

Quando il rappresentante è scelto ed imposto dalla legge o dal giudice si 2

parla di R L in senso stretto. Essa ricorre in determinati casi,

A P P R

E S E N

T A N

Z

A E G A L E

ad esempio quando il soggetto è un minore, oppure quando è interdetto.

Tutt’altra cosa è la R V . Qui, infatti, il potere di

A P

P R

E S E N

T

A N

Z

A O

L O

N

T A R

I A

rappresentanza è conferito dall’interessato con un apposito atto.

Per le persone giuridiche e i soggetti collettivi l’esistenza di almeno una persona fisica

munita del potere di rappresentarli costituisce una necessità, perché altrimenti essi

non potrebbero operare giuridicamente.

Di regola nessuno può attribuirsi da sé il potere di rappresentare altri;

eccezionalmente, però, ciò è consentito a chi prende utilmente l’iniziativa di curare

l’interesse di una persona che, per assenza o per altro impedimento, non vi possa

provvedere da sé stesso (artt. 2028, 2031 c.c.). E’ l’ipotesi della G ’

A .

E S T I O

N

E D F

F

A R

I

Per conferire ad una persona la rappresentanza bisogna compiere un negozio,

detto P , e il rappresentante volontario si chiama P .

R

O

C U R

A R

O

C U R

A T O

R

E

La Procura è il N U con il quale una persona attribuisce ad altri il

E

G O

Z

I O N

I

L A T E R

A

L E

potere di rappresentarla; ne consegue che la nomina di un rappresentante è, in

generale, un A F .

T T O A C O

L T A

T I V

O

Questo potere è strumentale per la realizzazione di un interesse, che è per lo più del

rappresentato, ma che talvolta può essere anche dello stesso rappresentante, o di

terzi.

La natura di questo interesse, il modo in cui esso va realizzato, la ragione della sua

attuazione da parte del rappresentante, dipendono dal R B , al quale la

A P P O

R

T O D

I A S E

rappresentanza accede. Il rapporto di base è l’insieme di tutte le situazioni e

funzioni che giustificano i poteri attribuiti al rappresentante.

Da questi rapporti sottostanti risulta se e come il rappresentante può o deve

esercitare il potere conferitogli. Essa può contenere prescrizioni che valgano come

limiti ai poteri del rappresentante.

La procura va distinta dal M .

A N

D

A T O

Il mandato invece è un contratto che regola i rapporti interni tra il mandante

e il mandatario e disciplina i loro obblighi reciproci. Inoltre, il mandato stesso

può essere accompagnato da una procura e può quindi essere con o senza

rappresentanza, diretta o indiretta, mentre, a sua volta, la procura può essere

rilasciata in esecuzione di un negozio diverso dal mandato.

Per la V P non si richiedono forme particolari, a meno che

A L I D

I T À D

E L L A R

O

C U R

A

sia conferita per la stipulazione di un negozio formale: in questo caso la procura

deve avere la stessa forma prescritta per la validità del negozio da stipularsi.

Quando vi è libertà di forma, la procura può venire concessa anche tacitamente per

fatti concludenti. Da ciò ne deriva che la procura può essere:

T ;

 A C I T A

E .

 S P

R

E S S A

Per quanto ne riguarda i R P , siccome per effetto della

E Q

U I S

I T I D

E

L L A R

O

C U R

A

rappresentanza le conseguenze dell’atto compiuto dal procuratore si ripercuotono

direttamente sul patrimonio del rappresentato, occorre in primo luogo la C A P A

C I

T À

L R .

E G A L E D

E L A P P R

E S E N

T

A T O

La Procura può essere, inoltre: Appunti di Diritto Privato I - La Rappresentanza

S , cioè concernente un solo affare determinato;

 P E C I A L

E 3

G , cioè riguardare tutti gli effetti del rappresentato.

 E N

E R

A L E

Per poter trattare con un terzo, il rappresentante deve far vedere la procura.

L P E :

A R

O

C U R

A S I S T I N

G U

E

 per la scadenza del termine, per il verificarsi della condizione risolutiva, o per il

compimento da parte del rappresentante dell’affare per la quale è stata

conferita;

 per l’estinzione del rapporto di base al quale essa accede;

 per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del rappresentante;

 per rinuncia del rappresentante;

 di regola, per la revoca da parte del rappresentato;

 di regola, per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del rappresentato;

 di regola, per il fallimento del rappresentato.

Poiché la procura è conferita nell’interesse del rappresentato, quest’ultimo

può modificarne l’oggetto e togliere al rappresentante il potere che gli era

stato conferito.

Quest’atto prende il nome di R P . Come la nomina, anche la

E V

O

C A D

E L L A R

O

C U R

A

revoca è un A U , che non richiede forme particolari.

T T O N

I L A T

E R

A L E

La volontà di revoca può essere manifestata anche tacitamente oppure con un

comportamento concludente.

La procura è invece A I quando sia stata conferita nell’interesse del

T T O R

R

E V

O

C A B

I L E

rappresentante o di terzi.

La fiducia del rappresentato nella persona del rappresentante, che sta alla

base del conferimento della procura, la deve sorreggere anche per tutta la sua

durata.

La procura può essere destinata al compimento di atti da eseguirsi anche dopo la

morte del rappresentato. Ciò è ammissibile, salvo che la natura dell’affare non sia in

contrasto con le norme fondamentali che disciplinano le Successioni Mortis Causa.

La revoca e la modifica della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con

mezzi idonei.

Se il rappresentato non provvede a ciò, la legge tutela l’affidamento di quei terzi i

quali, ignorando la modificazione o la revoca, abbiano continuato a trattare con il

rappresentante: perciò in base al P ’

A un negozio

R

I N

C I P I O D

E L L F

F

I D

A M E N

T O

concluso da un rappresentante revocato con un terzo in buona fede resta

valido, con la conseguente produzione di effetti giuridici.

Considerazioni analoghe valgono per le altre cause di estinzione del potere di

rappresentanza: esse non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

V V S S N

V V S S N

I

Z I D E

L L

A O L

O

N

T À E T

A

T I O

G G E

T

T

I

V I N E L E G O

Z I

O

I

Z I D E

L L

A O L

O

N

T À E T

A

T I O

G G E

T

T

I

V I N E L E G O

Z I

O

R

R

A

P P R E

S

E

N

T

A

T O

A

P P R E

S

E

N

T

A

T O

La caratteristica della rappresentanza sta nella scissione tra il soggetto che

forma e dichiara la volontà negoziale e il soggetto in capo al quale si

verificano gli effetti del negozio. Il rappresentante decide se stipulare il negozio e

ne determina il contenuto, sia pure in base alle istruzioni ricevute ed entro i limiti

assegnatigli. Gli effetti del negozio fanno capo al rappresentato.

Dettagli
A.A. 2014-2015
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melyssa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.