L a r a p
p
r e
s
e
n
t a n
z
a 1
Se l’attività giuridica dovesse essere compiuta esclusivamente e personalmente dal
soggetto interessato, grave sarebbe l’intralcio che verrebbe arrecato alle relazioni
giuridiche.
La Rappresentanza è appunto l’istituto per cui ad un soggetto
(R
R ) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro
A P P R
E S E N T A N
T E
soggetto ( R ) nel compimento di attività giuridica per conto di
A P P R
E S E N
T A
T O
quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
La figura del Rappresentante diverge da quella del N .
U N C I
U S
Infatti, il Rappresentante ha un potere di decisione, più o meno ampio, circa la
stipulazione del negozio; egli perciò forma e dichiara una volontà propria e ciò resta
vero anche quando gli sono stati imposti dei limiti e impartite delle istruzioni.
Il Nuncius, invece, si limita a trasmettere una dichiarazione altrui, già
completa.
L R D I
L R D I
A A
P P R E
S
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N T A
N
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R E
T
T
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R E
T
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P P R E
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A E N D I
R E
T
T A
Perché si abbia la figura della Rappresentanza vera e propria, o R
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E S E N
T A N Z
A
D , non basta una persona che agisca per conto di un’altra persona:
I R
E T T
A
essa deve agire in nome di quest’altra persona, dichiarare in sostanza che
non compie l’atto per sé, ma in nome dell’interessato. Deve quindi spendere
il nome di esso.
Se una persona agisce nell’interesse altrui, ma non dichiara di agire nel nome
altrui, si ha la cosiddetta R I .
A P P R
E
S E N
T A N
Z
A N
D
I R
E T T A
La differenza principale sta nella P E G :
R
O
D
U Z
I O
N
E D
E G L I F
F
E T T I I U R
I D
I
C I
R D , in tal caso, gli effetti si producono direttamente e
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T A N
Z
A I R
E T T A
immediatamente nella sfera del rappresentato;
R I , in tal caso, chi fa la dichiarazione acquista i diritti
A P P R
E S E N
T A N
Z
A N D
I R
E T T A
e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio, ed
occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto nel patrimonio del
rappresentato. Il compimento di questo ulteriore negozio è un obbligo per il
rappresentante indiretto.
N . B .
N . B . Per natura, non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza: è esclusa in quelli
di diritto familiare; nel testamento e nel matrimonio.
F R
F R
O
N T
E D E
L
L A A
P P R E
S
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N T A
N
Z A
O
N T
E D E
L
L A A
P P R E
S
E
N T A
N
Z A
È chiaro che una persona, per agire in maniera efficace e valida in nome altrui, deve
averne il potere.
Questo potere può essere conferito dalla Legge, o da un Singolo Privato.
Appunti di Diritto Privato I - La Rappresentanza
Quando il rappresentante è scelto ed imposto dalla legge o dal giudice si 2
parla di R L in senso stretto. Essa ricorre in determinati casi,
A P P R
E S E N
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Z
A E G A L E
ad esempio quando il soggetto è un minore, oppure quando è interdetto.
Tutt’altra cosa è la R V . Qui, infatti, il potere di
A P
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E S E N
T
A N
Z
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N
T A R
I A
rappresentanza è conferito dall’interessato con un apposito atto.
Per le persone giuridiche e i soggetti collettivi l’esistenza di almeno una persona fisica
munita del potere di rappresentarli costituisce una necessità, perché altrimenti essi
non potrebbero operare giuridicamente.
Di regola nessuno può attribuirsi da sé il potere di rappresentare altri;
eccezionalmente
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La rappresentanza
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Rappresentanza
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Ditto privato - la rappresentanza
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Diritto privato - la rappresentanza