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Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 24/09/2019) 24-10-2019, n. 7212

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAGiustizia amministrativa, in genere

Processo amministrativo - In genere

Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n.

104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni

analogiche o estensive con la conseguenza che in esse non vi rientra la mancanza totale di pronuncia da

parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, ma il difetto assoluto di motivazione della

sentenza di primo grado.

Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 04/05/2017) 24-05-2017, n. 2439

Provincia di Avellino c. Istituto Superiore d´Istruzione Secondaria Istituto Tecnico Agrario e per

i Geometri F. De Sanctis O. D'Agostino e altri

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVACompetenza

Competenza e giurisdizione - Giudice competente

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), se il Giudice inizialmente adito declina con

ordinanza la propria competenza territoriale in favore di altro Giudice, la causa continua dinanzi al Giudice

indicato come competente se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza,

la causa è riassunta davanti al Giudice dichiarato competente (Riforma della sentenza breve del T.a.r.

Campania, Salerno, sez. I, n. 1595/2016).

Consiglio di Stato sez. V - 08/05/2002, n. 2468

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionale incidentale

Non vi sono dirette ed esaurienti indicazioni circa i soggetti legittimati, l'oggetto ed il contenuto del ricorso

incidentale, la sua funzione, i suoi riflessi nel giudizio e la formazione della decisione finale

Cons. Stato (Ad. Plen.), Sent., (ud. 20/11/2013) 25-02-2014, n. 9

OPERE PUBBLICHEContratto di appalto, in genere

In materia di procedure di gare d'appalto, il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art.

46, co. 1-bis, codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), si applica unicamente alle

procedure di gara disciplinate dal medesimo codice (formula un principio di diritto e restituisce gli atti alla

Sezione su T.A.R. Napoli, Sez. VII, 23 aprile 2012 n. 1888).

Cons. Stato (Ad. Plen.), 10/11/2008, n. 11

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genereOPERE PUBBLICHEContratto di appalto, in

genere

In ossequio ai principi di parità delle parti ed imparzialità del giudice, quando le due uniche imprese

ammesse ad una gara di appalto abbiano ciascuna impugnato - rispettivamente con ricorso principale e

incidentale - l'atto di ammissione dell'altra, rientra nella discrezionalità del giudice amministrativo

determinare l'ordine nel quale esaminare i ricorsi. In base al principio di parità delle parti, il giudice non

può sancire una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha seguito nell'ordine di

trattazione delle questioni e deve tener conto, in ogni caso, dell'interesse strumentale di ciascuna impresa

- anche della impresa aggiudicataria ricorrente incidentale - all'annullamento di tutti gli atti della gara e

alla ripetizione di questa.

- CORTE (Decima Sezione) Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di

Alessandria

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21

dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in

materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,

come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che

se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto

l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di

inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere

dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta

da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità

aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel

piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso

sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale

eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le

suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha

ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso

principale.

- CORTE (Decima Sezione) 5 settembre 2019 * Lombardi Srl contro Comune

di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl,

L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva

89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative

all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione

degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla

direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11

dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un

ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad

ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o

rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto

dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono

quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente,

venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi

giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei

ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di

partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di

quelli che hanno presentato ricorsi.

- CORTE (Grande Sezione) 5 aprile 2016 Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

contro Airgest SpA

1) L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle

procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di

forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere

interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un

offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un

determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una

presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o

delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione

di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme

processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso

incidentale presentato da detto altro offerente.

2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una

disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia

interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente

sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di

un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida

l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale

organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può

pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

3) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver

ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una

questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa

sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia

dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta

questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve

essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale

interpretazione del diritto dell’Unione.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 18/11/2014) 06-02-2015, n. 2242

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVADecisione amministrativa, in genereUNIONE EUROPEAFontiIn genere

In sede di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111 Cost. affida alla Corte di

cassazione, non spetta a quest'ultima una funzione di verifica finale della conformità delle sentenze del

Giudice amministrativo al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di

rinvio pregiudiziale ex art. 267, 3º comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Fa

eccezione il caso in cui ricorra uno di quei "casi estremi" in cui l'eccesso giurisdizionale va individuato

nell'errore del GA tradottosi in un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come

interpretate dalla Corte di giustizia. Pertanto, va cassata con rinvio la sentenza del Consiglio di Stato che

abbia dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di un'interpretazione in palese contrasto con il diritto

europeo, affinché la questione venga riesaminata alla luce di quest'ultimo.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/10/2017) 29-12-2017, n. 31226

CASSAZIONE CIVILERicorso (procedimento)in genere

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Consiglio di stato

"errores in iudicando" o "in procedendo" nell'applicazione del diritto eurounitario - Diniego di giurisdizione

da parte del consiglio di stato- configurabilità - Limiti

Non costituiscono diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori

"in procedendo" o "in iudicando", ancorché riguardanti il diritto dell'Unione europea salvo i casi di radicale

stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell'Unione) tali da ridondare in denegata giustizia,

ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore "in procedendo" costituito dall'applicazione di regola

processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l'accesso alla tutela giurisdizionale

nell'ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell'Unione europea, direttamente

applicabili, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI

STATO ROMA, 22/12/2014)

Terza lezione:

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 25/09/2019) 21-10-2019, n. 1801

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAGiustizia amministrativa, in genere

Processo amministrativo - In genere

Il ricorso in sede amministrativa può, di regola, avere ad oggetto un solo provvedimento a meno che non si

ravvisi una connessione procedimentale ovvero funzionale, da accertarsi maniera rigorosa, onde evitare la

confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello

strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato, tale da

giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 23/10/2019) 08-11-2019, n. 262

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionale collettivo e cumulativo

Ricorsi in via amministrativa - Collettivo

Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, è ammissibile a

condizione che sussista l'identità delle posizioni sostanziali fatte valere e non sia ipotizzabile un conflitto di

interessi tra i ricorrenti, di modo che l'eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice

amministrativo possa tornare a vantaggio di tutti. In particolare, l'identità delle situazioni sostanziali fatte

valere dai ricorrenti si deve correlare alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle

facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si

trovano.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 05/12/2018) 11-12-2018, n. 341

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAProcedimentoin genere

Processo amministrativo - In genere

Nel processo amministrativo, la connessione apprezzabile al fine di consentire la proposizione dei motivi

aggiunti in luogo dell'autonomo ricorso va interpretata in senso lato, dovendosi valutare i profili di

connessione alla luce dell'oggetto del processo e che, pertanto, i motivi aggiunti sono ammissibili non

soltanto se riguardanti atti connessi agli atti precedentemente impugnati, ma anche se concernenti atti

connessi all'oggetto del giudizio già instaurato.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 16/04/2019) 25-07-2019, n. 9972

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVASilenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica

Amministrazione

Ricorsi in via amministrativa - Silenzio-rigetto

Il rito speciale del silenzio prevede che nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio e

ritenuto illegittimo dal soggetto interessato, sussiste quale tutela per quest'ultimo la possibilità di avanzare

contro di esso specifica impugnazione, anche ex art. 117, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, con motivi

aggiunti.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 04/06/2019) 09-10-2019, n. 11677

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genere

Processo amministrativo - Ricorso

Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto, ha comunque

carattere eccezionale, e si giustifica laddove ricorra una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in

quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima

azione amministrativa.

FORZE ARMATEForze armate, in genere

Forze armate - In genere

Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio presuppone l'accertamento, da

parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio, dell'effettiva e comprovata riconducibilità ad

un'attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al

rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 03/07/2019) 15-11-2019, n. 13147

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genere

Ricorsi in via amministrativa - Collettivo

Il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali,

quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti. In particolare, la situazione di soggetti,

non utilmente collocati in una graduatoria di merito, è potenzialmente conflittuale per l'impossibilità di

configurare in modo univoco la cosiddetta prova di resistenza, tenuto conto delle diverse posizioni

occupate in graduatoria.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 11/07/2018) 19-07-2018, n. 207

STRANIERI

Stranieri - Permesso di soggiorno

Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in

cui sussistano, cumulativamente, il requisito dell'identità di situazioni sostanziali e processuali ossia la

situazione secondo cui le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo

stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi oltre che il requisito dell'assenza di un conflitto

di interessi tra le parti. Su tali presupposti è inammissibile il ricorso collettivo proposta da più stranieri

contro il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno difettando il requisito dell'assenza di conflitto

di interesse tra i ricorrenti atteso che ambiscono tutti al medesimo bene della vita in concorrenza fra loro

(in ragione del numero chiuso dei permessi conseguibili per attribuzione di quota).

Quarta lezione:

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 20/02/2019) 06-05-2019, n. 721

Motivi della decisione

1. In rito, il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, a coltivare

i secondi motivi aggiunti avverso la nota del Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione

Territoriale del Comune di Roccapiemonte prot. n. (...) del 22 settembre 2017.

Ed invero, per effetto del 'remand' cautelare disposto con ord. n. 673/2017, l'amministrazione

comunale resistente, determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 182 del 23 luglio

2018, ha esitato - sia pure sfavorevolmente - l'istanza del 13 luglio 2017 (prot. n. (...)), volta

all'indizione di una conferenza di servizi per il rilascio del richiesto permesso di costruire, così

superando l'arresto procedimentale determinato dalla cennata nota comunale del 22 settembre

2017, prot. n. (...), ed avversato dal M. con i secondi motivi aggiunti.

2. Venendo, ora, a scrutinare il ricorso introduttivo esso si rivela infondato nel merito per le

ragioni illustrate in appresso.

3. Innanzitutto, in disparte il rilievo che il nucleo motivazionale del gravato Provv. del 23

dicembre 2016, prot. n. (...), incentrato sulla riscontrata esistenza di un manufatto edilizio non

rappresentato nello stato di fatto né descritto nella consistenza del titolo di proprietà in sede di

presentazione del progetto, sarebbe, di per sé, suscettibile di sorreggere detto provvedimento,

in quanto non specificamente censurato da parte ricorrente, privo di pregio si rivela l'ordine di

doglianze secondo cui l'assenza di uno strumento urbanistico esecutivo, dovuta all'inerzia

amministrativa dell'ente locale, non avrebbe potuto riversarsi a discapito del privato proprietario

interessato all'edificazione.

In argomento, giova rammentare che, a mente dell'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, costituisce

regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del

PRG che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio e che sono

vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30

dicembre 2008, n. 6625). "Corollari immediati di tale princip

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchetti Barbara.
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