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Estratto del documento

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Accoglie il ricorso e perl'effetto Ordina al MIUR di dare esecuzione la Sentenza della Sezione n. 6514/2017 secondo idettami di cui ai punti 3.2.,4,4.1.,4.2. e 4.3 e 4.4. della motivazione della presente decisione neltermine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente Ordinanza ovvero dalla suacomunicazione a cura della Segreteria ove anteriore.Nominandosi sin da ora, in difetto, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o suo delegatoche dovrà provvedere secondo le stesse suindicate prescrizioni nell'ulteriore termine massimo digiorni trenta dal suo insediamento.Dichiara inammissibile la domanda cautelare.Nulla sulle spese della presente fase.Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 03/07/2019) 15-11-2019, n. 13147GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genereRicorsi in via

amministrativa - Collettivo

Il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti. In particolare, la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, è potenzialmente conflittuale per l'impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta prova di resistenza, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., (ud. 20/12/2019) 30-12-2019, n. 14999

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

'MOTIVAZIONI'

Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di turismo, emanato dall'Ambasciata d'Italia a -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-. Il diniego riportava la seguente motivazione "la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri"

prima della scadenza del visto non può essere stabilita concertezza". Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata, questo Tribunale ordinava al Ministero di depositare documenti tichiarimenti sui fatti di causa. Non essendo pervenuti i chiarimenti richiesti, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, veniva accolta la domanda cautelare ai fini del riesame. L'Amministrazione, in pretesa esecuzione dell'ordinanza cautelare -OMISSIS-, invitava quindi il ricorrente a presentare una nuova domanda di visto, che veniva poi rigettata in data -OMISSIS-, sulla base della seguente motivazione "non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno" e "le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili". Con motivi aggiunti il sig. -OMISSIS- impugna il nuovo diniego deducendo plurimi vizi, tra cui il difetto di.motivazione è un requisito fondamentale per la validità di un provvedimento amministrativo. Nel caso in questione, il ricorrente ha sollevato la censura della carenza di motivazione sia nei confronti del diniego originario che del provvedimento confermativo. Questo Tribunale ha già stabilito in diverse occasioni che il visto per turismo rientra nell'ambito di deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 286 del 1998. Tuttavia, è importante ribadire che, nonostante questa deroga, il diniego deve comunque essere supportato da effettive ragioni che devono emergere almeno in sede giurisdizionale.Il testo formattato con tag html sarebbe il seguente:

La menzionata norma derogatoria dell'obbligo di motivazione deve essere intesa in modo costituzionalmente conforme, e quindi non già nel senso di legittimare l'amministrazione ad agire arbitrariamente ma nel senso che, nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (purché, beninteso, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato, restando peraltro impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego; di conseguenza, l'amministrazione non può esimersi dal fornire spiegazioni, in sede giurisdizionale, in merito alle ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, sent. n. 3132 del 2012; Id., questa sez. III-ter, sent. n. 9682 del 2016).

Nel caso di specie l'Amministrazione non ha esternato - neanche nel corso del giudizio - le ragioni su cui poggia il rifiuto del visto d'ingresso per finalità turistiche.

rigettata l'istanza senza fornire una motivazione specifica.

eluso ilcomando contenuto nell'ordinanza cautelare -OMISSIS-. Risulta quindi - alla luce della risultanze del giudizio e tenuto conto anche quale principio diprova del comportamento della parte pubblica - carente, perplessa e arbitraria la motivazionedell'atto nella parte in cui paventa il rischio di permanenza illegale del ricorrente nel nostropaese e l'inattendibilità delle informazioni fornite.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e i dinieghi annullati, salvigli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamentepronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l'effetto annulla gliatti impugnati come indicati in epigrafe.

Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente,liquidate in Euro.

  1. 1.000 oltre accessori di legge.
  2. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
  3. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
  4. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., (ud. 18/12/2018) 03-01-2019, n. 11

EDILIZIA E URBANISTICA

Concessione per nuove costruzioni contributi

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Contributi

La disciplina dell'inadempimento delle convenzioni urbanistiche è governata dai principi (più propriamente dalle regole) in materia di obbligazioni e contratti. Cosicché, nel caso di inesecuzione delle prestazioni contrattuali dovute dal lottizzante, è onere di quest'ultimo

Dare la prova della causa impeditiva non imputabile ex art. 1218 c.c. T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 08/05/2019) 14-05-2019, n. 6014

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso n. 12295/18, notificato il 2 novembre 2018 e depositato in pari data, il signor L.C. ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, finalizzata all'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019.

Nell'impugnativa sono stati prospettati i seguenti motivi di gravame:

  1. illegittimità del D.M. n. 524 del 2018 per violazione dell'art. 3 della L. n. 264 del 1999, nella parte in cui i posti messi a concorso, per le immatricolazioni al predetto corso di laurea, sono fissati a livello nazionale in numero pari a 9.779, numero che sarebbe "nettamente inferiore rispetto all'effettiva capacità ricettiva... degli Atenei" (essendo questi ultimi in grado - secondo recenti dichiarazioni del

Presidente della Conferenza dei Rettori - "di ospitare subito quindicimilastudenti", peraltro a fronte di un fabbisogno stimato di 10.035 posti e con immediata possibilità di incremento di almeno 1.500 posti per l'anno accademico in corso);

2) violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità, trasparenza e riservatezza, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione degli articoli 2, 3, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione; illogicità dell'azione amministrativa e violazione del principio di ragionevolezza, con riferimento alla formulazione dei quesiti, almeno tre dei quali (nn. 20, 27 e 41 secondo il "testo-matrice" dell'Amministrazione, poi diversamente numerato nelle varie sedi concorsuali) sarebbero stati errati o di ambigua formulazione, con coincidenza anche sull'intero svolgimento della prova, per la confusione indotta nei concorrenti;

3) violazione dell'art. 14,

comma 1 del D.M. n. 337 del 2018, nonché dell'art. 2 del D.M. n. 520 del 2018 e degli ultimi due periodi del paragrafo 1 del bando emesso dall'Università di Bologna con decreto rettorale n. 88708 del 4 luglio 2018, in quanto - "secondo notizie apprese in via informale e salvo verifiche" - vi sarebbe un contingente di posti, originariamente riservato a cittadini extra-comunitari non residenti e da questi ultimi non occupato: l'assegnazione di tali posti avrebbe potuto consentire l'immatricolazione del ricorrente, in possesso di un punteggio pari a 41,30, con collocazione al posto n. 11.680 nella graduatoria nazionale. Sulla base dei motivi di gravame sopra sintetizzati, il ricorrente chiedeva che si disponesse con urgenza la propria ammissione con riserva al corso di laurea di cui trattasi, sottolineando l'assenza di qualsiasi "problematica o... difficoltà degli Atenei", per la presenza di un "candidato iscritto in".

"sovrannumero". Detta ammissione veniva negata, in primo grado di giudizio, con decreto monocratico n. 6669del

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
168 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchetti Barbara.