Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 24/09/2019) 24-10-2019, n. 7212
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAGiustizia amministrativa, in genere
Processo amministrativo - In genere
Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n.
104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni
analogiche o estensive con la conseguenza che in esse non vi rientra la mancanza totale di pronuncia da
parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, ma il difetto assoluto di motivazione della
sentenza di primo grado.
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 04/05/2017) 24-05-2017, n. 2439
Provincia di Avellino c. Istituto Superiore d´Istruzione Secondaria Istituto Tecnico Agrario e per
i Geometri F. De Sanctis O. D'Agostino e altri
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVACompetenza
Competenza e giurisdizione - Giudice competente
Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), se il Giudice inizialmente adito declina con
ordinanza la propria competenza territoriale in favore di altro Giudice, la causa continua dinanzi al Giudice
indicato come competente se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza,
la causa è riassunta davanti al Giudice dichiarato competente (Riforma della sentenza breve del T.a.r.
Campania, Salerno, sez. I, n. 1595/2016).
Consiglio di Stato sez. V - 08/05/2002, n. 2468
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionale incidentale
Non vi sono dirette ed esaurienti indicazioni circa i soggetti legittimati, l'oggetto ed il contenuto del ricorso
incidentale, la sua funzione, i suoi riflessi nel giudizio e la formazione della decisione finale
Cons. Stato (Ad. Plen.), Sent., (ud. 20/11/2013) 25-02-2014, n. 9
OPERE PUBBLICHEContratto di appalto, in genere
In materia di procedure di gare d'appalto, il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art.
46, co. 1-bis, codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), si applica unicamente alle
procedure di gara disciplinate dal medesimo codice (formula un principio di diritto e restituisce gli atti alla
Sezione su T.A.R. Napoli, Sez. VII, 23 aprile 2012 n. 1888).
Cons. Stato (Ad. Plen.), 10/11/2008, n. 11
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genereOPERE PUBBLICHEContratto di appalto, in
genere
In ossequio ai principi di parità delle parti ed imparzialità del giudice, quando le due uniche imprese
ammesse ad una gara di appalto abbiano ciascuna impugnato - rispettivamente con ricorso principale e
incidentale - l'atto di ammissione dell'altra, rientra nella discrezionalità del giudice amministrativo
determinare l'ordine nel quale esaminare i ricorsi. In base al principio di parità delle parti, il giudice non
può sancire una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che ha seguito nell'ordine di
trattazione delle questioni e deve tener conto, in ogni caso, dell'interesse strumentale di ciascuna impresa
- anche della impresa aggiudicataria ricorrente incidentale - all'annullamento di tutti gli atti della gara e
alla ripetizione di questa.
- CORTE (Decima Sezione) Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di
Alessandria
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,
come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che
se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto
l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di
inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere
dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta
da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità
aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel
piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso
sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale
eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le
suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha
ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso
principale.
- CORTE (Decima Sezione) 5 settembre 2019 * Lombardi Srl contro Comune
di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl,
L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva
89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un
ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad
ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o
rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto
dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono
quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente,
venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi
giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei
ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di
partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di
quelli che hanno presentato ricorsi.
- CORTE (Grande Sezione) 5 aprile 2016 Puligienica Facility Esco SpA (PFE)
contro Airgest SpA
1) L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere
interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un
offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un
determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una
presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o
delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione
di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme
processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso
incidentale presentato da detto altro offerente.
2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una
disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia
interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente
sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di
un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida
l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale
organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può
pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.
3) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver
ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una
questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa
sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta
questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve
essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale
interpretazione del diritto dell’Unione.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 18/11/2014) 06-02-2015, n. 2242
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVADecisione amministrativa, in genereUNIONE EUROPEAFontiIn genere
In sede di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111 Cost. affida alla Corte di
cassazione, non spetta a quest'ultima una funzione di verifica finale della conformità delle sentenze del
Giudice amministrativo al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di
rinvio pregiudiziale ex art. 267, 3º comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Fa
eccezione il caso in cui ricorra uno di quei "casi estremi" in cui l'eccesso giurisdizionale va individuato
nell'errore del GA tradottosi in un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come
interpretate dalla Corte di giustizia. Pertanto, va cassata con rinvio la sentenza del Consiglio di Stato che
abbia dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di un'interpretazione in palese contrasto con il diritto
europeo, affinché la questione venga riesaminata alla luce di quest'ultimo.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/10/2017) 29-12-2017, n. 31226
CASSAZIONE CIVILERicorso (procedimento)in genere
IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Consiglio di stato
"errores in iudicando" o "in procedendo" nell'applicazione del diritto eurounitario - Diniego di giurisdizione
da parte del consiglio di stato- configurabilità - Limiti
Non costituiscono diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori
"in procedendo" o "in iudicando", ancorché riguardanti il diritto dell'Unione europea salvo i casi di radicale
stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell'Unione) tali da ridondare in denegata giustizia,
ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore "in procedendo" costituito dall'applicazione di regola
processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l'accesso alla tutela giurisdizionale
nell'ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell'Unione europea, direttamente
applicabili, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI
STATO ROMA, 22/12/2014)
Terza lezione:
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 25/09/2019) 21-10-2019, n. 1801
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAGiustizia amministrativa, in genere
Processo amministrativo - In genere
Il ricorso in sede amministrativa può, di regola, avere ad oggetto un solo provvedimento a meno che non si
ravvisi una connessione procedimentale ovvero funzionale, da accertarsi maniera rigorosa, onde evitare la
confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello
strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato, tale da
giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 23/10/2019) 08-11-2019, n. 262
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionale collettivo e cumulativo
Ricorsi in via amministrativa - Collettivo
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, è ammissibile a
condizione che sussista l'identità delle posizioni sostanziali fatte valere e non sia ipotizzabile un conflitto di
interessi tra i ricorrenti, di modo che l'eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice
amministrativo possa tornare a vantaggio di tutti. In particolare, l'identità delle situazioni sostanziali fatte
valere dai ricorrenti si deve correlare alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle
facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si
trovano.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 05/12/2018) 11-12-2018, n. 341
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAProcedimentoin genere
Processo amministrativo - In genere
Nel processo amministrativo, la connessione apprezzabile al fine di consentire la proposizione dei motivi
aggiunti in luogo dell'autonomo ricorso va interpretata in senso lato, dovendosi valutare i profili di
connessione alla luce dell'oggetto del processo e che, pertanto, i motivi aggiunti sono ammissibili non
soltanto se riguardanti atti connessi agli atti precedentemente impugnati, ma anche se concernenti atti
connessi all'oggetto del giudizio già instaurato.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 16/04/2019) 25-07-2019, n. 9972
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVASilenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica
Amministrazione
Ricorsi in via amministrativa - Silenzio-rigetto
Il rito speciale del silenzio prevede che nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio e
ritenuto illegittimo dal soggetto interessato, sussiste quale tutela per quest'ultimo la possibilità di avanzare
contro di esso specifica impugnazione, anche ex art. 117, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, con motivi
aggiunti.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 04/06/2019) 09-10-2019, n. 11677
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genere
Processo amministrativo - Ricorso
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto, ha comunque
carattere eccezionale, e si giustifica laddove ricorra una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in
quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima
azione amministrativa.
FORZE ARMATEForze armate, in genere
Forze armate - In genere
Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio presuppone l'accertamento, da
parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio, dell'effettiva e comprovata riconducibilità ad
un'attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al
rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 03/07/2019) 15-11-2019, n. 13147
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVARicorso giurisdizionalein genere
Ricorsi in via amministrativa - Collettivo
Il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali,
quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti. In particolare, la situazione di soggetti,
non utilmente collocati in una graduatoria di merito, è potenzialmente conflittuale per l'impossibilità di
configurare in modo univoco la cosiddetta prova di resistenza, tenuto conto delle diverse posizioni
occupate in graduatoria.
T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., (ud. 11/07/2018) 19-07-2018, n. 207
STRANIERI
Stranieri - Permesso di soggiorno
Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in
cui sussistano, cumulativamente, il requisito dell'identità di situazioni sostanziali e processuali ossia la
situazione secondo cui le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo
stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi oltre che il requisito dell'assenza di un conflitto
di interessi tra le parti. Su tali presupposti è inammissibile il ricorso collettivo proposta da più stranieri
contro il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno difettando il requisito dell'assenza di conflitto
di interesse tra i ricorrenti atteso che ambiscono tutti al medesimo bene della vita in concorrenza fra loro
(in ragione del numero chiuso dei permessi conseguibili per attribuzione di quota).
Quarta lezione:
T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 20/02/2019) 06-05-2019, n. 721
Motivi della decisione
1. In rito, il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, a coltivare
i secondi motivi aggiunti avverso la nota del Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione
Territoriale del Comune di Roccapiemonte prot. n. (...) del 22 settembre 2017.
Ed invero, per effetto del 'remand' cautelare disposto con ord. n. 673/2017, l'amministrazione
comunale resistente, determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 182 del 23 luglio
2018, ha esitato - sia pure sfavorevolmente - l'istanza del 13 luglio 2017 (prot. n. (...)), volta
all'indizione di una conferenza di servizi per il rilascio del richiesto permesso di costruire, così
superando l'arresto procedimentale determinato dalla cennata nota comunale del 22 settembre
2017, prot. n. (...), ed avversato dal M. con i secondi motivi aggiunti.
2. Venendo, ora, a scrutinare il ricorso introduttivo esso si rivela infondato nel merito per le
ragioni illustrate in appresso.
3. Innanzitutto, in disparte il rilievo che il nucleo motivazionale del gravato Provv. del 23
dicembre 2016, prot. n. (...), incentrato sulla riscontrata esistenza di un manufatto edilizio non
rappresentato nello stato di fatto né descritto nella consistenza del titolo di proprietà in sede di
presentazione del progetto, sarebbe, di per sé, suscettibile di sorreggere detto provvedimento,
in quanto non specificamente censurato da parte ricorrente, privo di pregio si rivela l'ordine di
doglianze secondo cui l'assenza di uno strumento urbanistico esecutivo, dovuta all'inerzia
amministrativa dell'ente locale, non avrebbe potuto riversarsi a discapito del privato proprietario
interessato all'edificazione.
In argomento, giova rammentare che, a mente dell'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, costituisce
regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del
PRG che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio e che sono
vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30
dicembre 2008, n. 6625). "Corollari immediati di tale princip
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