Introduzione: passaggio da stato liberale a stato
sociale ha comportato l’ampliamento dell’intervento
pubblico e delle sue funzioni pesando sulla spesa
pubblica, di conseguenza il legislatore ha dovuto
innalzare progressivamente la pressione fiscale a
carico dei cittadini. CLASSIFICAZIONE ENTRATE IN
BASE AL MODO DI ACQUISIZIONE: ENTRATE
FINANZIARIE PUBBLICHE: c.d. entrate tributarie
ottenute dall’esercizio della potestà coattiva della P.A.
e con l’acquisizione di ricchezza dai cittadini attraverso
il prelievo dei tributi, e sono rette da norma di diritto
pubblico, e formano oggetto del diritto tributario;
ENTRATE FINANZIARIE PRIVATE: c.d. entrate extra-
tributarie, ottenute dallo Stato tramite accordo come
se fosse un soggetto privato, acquisendo i proventi
dell’attività di gestione delle sue imprese o dall’utilizzo
dei suoi beni, e sono rette da norme di diritto comune,
e formano oggetto della contabilità dello Stato e degli
altri enti pubblici; ci sono anche entrate che sì
derivano da prestazioni patrimoniali imposte, ma a
carattere sanzionatorio. CLASSIFICAZIONE ENTRATE
SOTTO IL PROFILO ECONOMICO: ENTRATE
ORIGINARIE, derivano dalla gestione di beni pubblici
patrimoniali o dall’attività economica dello Stato o altri
enti pubblici; ENTRATE DERIVATE, vengono acquisite
attraverso i prelievi coattivi di risorse dai privati. Di
conseguenza in base a tali classificazioni la nozione
dottrinale dei tributi può dirsi: entrate pubbliche
derivanti da prestazioni patrimoniali imposte aventi
carattere derivato. DIRITTO TRIBUTARIO:
legislazione che regola i rapporti giuridici tra P.A.
fiscale e soggetti privati relativi alle entrate tributarie e
tutte le funzioni pubbliche connesse; ha acquistato
autonomia rispetto al diritto amministrativo dato il
crescente aumento delle norme fiscali, ma non c’è
dubbio che continua ad avere attinenza col diritto
amministrativo (che regola l’organizzazione della P.A.,
le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i
rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico
e i cittadini) tant’è che il prof. Esposito parla di sistema
amministrativo tributario quale fondamentale settore
dei poteri pubblici relativo alla gestione,
programmazione e controllo della funzione tributaria.
Fonti (verso la fine c’è anche territorio e doppia
imposizione): in generale per il diritto tributario
hanno valore solo le fonti atto, cioè gli atti espressi dei
soggetti titolari del potere normativo. Tra le fonti del
diritto amministrativo tributario non si annoverano gli
atti amministrativi generali. L’art. 1 dello statuto dei
diritti del contribuente, ex L.212/2000, prescrive che
lle disposizioni di tale legge, in attuazione degli artt. 3,
23, 53 e 97 Cost. costituiscono principi generali
dell’ordinamento tributario e possono essere derogate
o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali. La Costituzione riserva alle materie tributarie
diversi artt.: art. 23, riserva di legge relativa, nella
previsione delle imposte; art. 75.2, vieta il referendum
abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio; art.
81.3, ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte; art. 117, disciplina il
riparto della potestà legislativa tra Stato ed enti locali,
riservando alla competenza legislativa concorrente il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; art. 119, concede agli enti territoriali
autonomia finanziaria tributaria e risorse autonome;
importante l’art. 53, ove tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva, il sistema tributario è informato a criteri
di progressività. In quest’ultimo articolo sono forniti tre
principi basilari, universalità dell’imposta,
progressività del sistema tributario e uguaglianza
del carico tributario, e insieme vanno a costituire la
capacità contributiva. L’art. 53 dà attuazione all’art.2,
in merito all’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà economica, in particolare di concorrere alle
spese pubbliche, e all’art.3, in merito al principio
d’uguaglianza tra tutti i cittadini, senza distinzioni
alcune davanti alla legge. Ritornando alla riserva di
legge ex art.23, e rivolgendoci alla materia tributaria,
si arriva alla conclusione che nessun tributo può essere
introdotto nell’ordinamento attraverso un atto
normativo diverso dalla legge o, quanto meno, da atto
con eguale forza. A tal proposito, per il d.lgs, ex art.
76 cost, l’esercizio del potere di delega del Parlamento
verso il Governo è frequente in ambito tributario, data
la complessità tecnica della stessa materia, in cui il
Parlamento oltre che delegare formalmente, va anche
a stabilire i principi e i criteri direttivi ai quali il governo
deve attenersi, ma la prassi ha condotto a deleghe con
principi e criteri ridotti a denunciati generali, c.d.
deleghe in bianco, prive di reale dettaglio. Il prof.
Esposito qui ritiene che i principi e criteri direttivi
della delega dovrebbero essere attentamente valutati
e indicati, anche con riguardo alla fissazione di termini
troppo larghi. Per il D.L. invece, ex art. 77 cost.,
adottati ad iniziativa del Governo in casi straordinari di
necessità ed urgenza, con entrata in vigore immediata,
all’art.4 dello statuto dei diritti del contribuente, ha
espressamente statuito che non possono disporsi nuovi
tributi per decreto legge, proprio in conformità dell’art.
23 Cost., ma possono solo modificarsi le aliquote o i
modi di determinazione della base imponibile qualora
ci siano le condizioni di necessità ed urgenza e la
necessità di intervenire in modo tempestivo. Post
riforma del titolo V la Costituzione riconosce alle
Regioni la competenza esclusiva in tema di tributi
regionali e locali e una potestà concorrente in tema di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. I poteri attribuitigli quali enti autonomi
valgono anche per le funzioni tributarie, difatti ex.
art.119.2 cost. i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni, stabiliscono e applicano
tributi ed entrate proprie in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. In
ambito tributario vige il principio della territorialità
dell’imposta cioè il gettito prelevato, almeno in parte,
dev’essere conservato a favore del territorio e della
comunità che lo hanno espresso. Ex art.119.3 cost, lo
Stato istituisce un fondo (perequativo) per i territori
con minore capacità fiscale per abitante; ex art.119.5
cost., lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni. Sull’autonomia
tributaria ex art.119 è intervenuta la Corte cost., a
seguito le Regioni si sono viste escluse dalla possibilità
di legiferare sui tributi già esistenti, istituiti e regolati
da leggi statali, mentre gli altri enti locali possono solo
dettare la disciplina di dettaglio di tributi locali previsti
nella legge statale. Fonti secondarie i regolamenti,
atti che pur non avendo forza di legge sono idonei a
disporre in materia generale ed astratta. Ex. art.117.6
cost, la potestà regolamentare oltre che allo Stato
spetta anche alle Regioni nelle materie di competenza
concorrente o esclusiva, mentre gli enti locali, i
comuni, le province e le città metropolitane ce l’hanno
in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il
regolamento funge da completamento del sistema
amministrativo, ed essendo atti amministrativi generali
il contribuente può richiedere l’annullamento dei
regolamenti illegittimi al giudice amministrativo, se
sono immediatamente lesivi, mentre in caso di ricorso
al giudice tributario questo ha il potere di disabilitarlo
ove contrasti con la legge. Fonti comunitarie: fonti
primarie, si rinvengono nei trattati istitutivi e nei
principi generali di diritto elaborati dalla
giurisprudenza della corte di giustizia, in generale la
finalità è assicurare un mercato interno libero nel quale
la concorrenza e la competizione tra i soggetti possano
generare un ambiente dinamico in grado di aumentare
il benessere dei cittadini dell’Unione stessa; ricordiamo
che ex art. 117.1 cost, la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione nonché dai vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli organi
istituzionali. Fonti derivate: quelle create dall’attività
degli organi comunitari, Commissione e Parlamento,
che vanno a influenzare il diritto tributario vivente, con
atti unilaterali (regolamenti, obbligatori, di portata
generale e self-executing, con efficacia diretta ed
immediata; direttive, alcune volte self-executing, non
direttamente applicabile ma vi è l’obbligo di adottare
tutte le misure necessarie all’attuazione dei fini
perseguiti dall’ordinamento comunitario; decisioni, che
riguardano casi specifici, obbligatorie; poi
raccomandazioni e pareri non vincolanti; infine atti
atipici cioè forme non previste, es. regolamenti interni
o direttive di negoziazione, non vincolanti). Fonti
complementari: quando la corte di giustizia si
pronuncia per interpretare dei trattati, conseguenza
importante è che i giudici nazionali qualora venga
sollevata una questione interpretativa dinanzi ad esso,
possono richiedere proprio alla Corte di pronunciarsi su
tale questione qualora lo ritengano necessario; quindi
anche il giudice tributario a seconda dei casi ha la
potestà o l’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia
questioni la cui decisione richiede una pregiudiziale
pronuncia di questa. TRIBUTI ARMONIZZATI E NON
ARMONIZZATI: distinzione operata dalla
giurisprudenza, i primi quelli introdotti e regolati dal
legislatore comunitario che ne definisce le principali
caratteristiche e i secondi imposti in via originaria da
singoli ordinamenti nazionali e rimessi alla loro
autonomia. IL PROF. ESPOSITO precisa che
l’ordinamento europeo non esercita potestà impositiva
diretta sui contribuenti, ma si limita a prelevare
indirettamente quote dei tributi dei singoli Stati. Gli
Stati membri, tramite rinuncia ad una parte della loro
fiscalità trasferiscono all’Unione delle risorse
necessarie per il suo corretto funzionamento. Difatti
non esistono imposte amministrate dagli organi
comunitari sul territorio nazionale dedicate in via
esclusiva a sostenere i costi della macchina
burocratica europea, fanno eccezione i diritti doganali.
DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE: caso in
cui una stessa fattispecie risulti imponibile due volte,
ergo c’è il rischio di un doppio prelievo tributario; al
tema della territorialità dei tributi si collega la
problematica della doppia imposizione generalmente
vietata nell’ordinamento interno come in quello
internazionale ai sensi dell’art. 163 del Testo Unico
dell’imposta sui redditi. Il fenomeno origina
nell’adozione, in ciascun ordinamento, di criteri di
collegamento differenti, es. criterio oggettivo cioè il
luogo di produzione del reddito, o criterio soggettivo,
cioè il luogo di residenza effettiva del soggetto che lo
produce. In queste ipotesi di conflitto è necessario
determinare un principio di coordinamento tra i diversi
criteri approntati dagli Stati, per evitare la doppia
imposizione internazionale, e lo si fa attraverso le
convenzioni, cioè accordi tra Stati per regolamentare
la sovranità tributaria. Il prof. Esposito fa menzione,
accanto alle convenzioni, delle misure interne di
contrasto alla doppia imposizione che prescindono
dall’accordo bilaterale/multilaterale tra Stati e che si
sostanziano nella rinuncia all’imposizione da parte
dello Stato italiano in favore della sovranità impositiva
di altor Stato o con la predisposizione di strumenti che
consentono di recuperare le imposte già pagate in
altro Stato, in relazione allo stesso presupposto
economico.
Differenza tra tributi armonizzati e non
armonizzati – (vedi verso la fine del punto
FONTI)
Riserva di legge, Art. 23 Cost. e federalismo
fiscale art. 119 Cost: per art. 23 Cost. vedi nozione
di tributo e fonti. RISERVA DI LEGGE IN MATERIA
TRIBUTARIA: PRINCIPIO DI LEGALITA’ quale
fondamentale garanzia per il cittadino quando viene in
relazione e interagisce con la funzione amministrativa
dei tributi, ex. art. 23 cost, nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge, e non si tratta di una mera statuizione
di principio bensì la diretta correlazione con la
sovranità popolare è garanzia del rispetto della volontà
dei cittadini di contribuire alle spese pubbliche ed
essere investiti dal tributo in virtù del principio di
auto-imposizione o autotassazione, quale patto di
convivenza, difatti non è lo Stato che istituisce nuovi
tributi a proprio piacere o aumenta arbitrariamente
l’area di soggetti incisi dal tributo bensì sono i cittadini
stessi, tramite i loro rappresentanti (parlamentari) che
provvedono attraverso un procedimento legislativo.
Tipi di riserva di legge: costituzionale (mettere
mano all’assetto dei principi costituzionali e spetta solo
al legislatore costituzionale regolare i relativi ambiti);
NELL’AMBITO DELLA LEGGE ORDINARIA, assoluta (una
materie viene affidata dalla Costituzione solo alla
legge e si verifica rispetto ai diritti fondamentali della
persona); relativa (la Costituzione affida al legislatore
la disciplina fondamentale della materia che a sua
volta può essere integrata e attuata da fonti
secondarie, che non dovrà però avere carattere
innovativo); rinforzata (la Costituzione limita anche la
stessa discrezionalità del legislatore indicando
direttamente alcuni contenuti di un eventuale legge).
Interpretazione consolidata della riserva ex art.23
Cost., è che si tratti di una riserva relativa che affida
alla legge la disciplina fondamentale del sistema
tributario e delle prestazioni imposte, come
l’istituzione di tributi, la scelta dei contribuenti, ecc.
lasciando poi ad atti normativi secondari la
regolamentazione attuativa e di dettaglio. Ergo perché
sia costituzionalmente giusta la prestazione
presuppone una base legislativa, con cui le fonti
secondarie devono essere coerenti e coordinate.
Quindi si tende ad interpretare la riserva in modo più
rigido con riferimento alla disciplina tributaria
sostanziale, cioè quelle norme che individuano il
presupposto oggettivo impositivo cioè l’evento al cui
verificarsi si ricollega l’imposta, i soggetti incisi, la
base imponibile, e l’aliquota massima. Il contenuto
accidentale delle prestazioni imposte può
eventualmente essere determinato nella fase
applicativa tramite fonti di rango secondario. Fa
eccezione l’art. 119.2 per cui anche gli enti minori non
dotati di potestà legislativa stabiliscono e applicano
tributi ed entrate proprie. (vedi anche discorso su D.L.
e d.lgs.). FEDERALISMO FISCALE ARTT. 114 E 119
Cost.: s’intende i rapporti e le connessioni tra il
sistema fiscale centrale e quello degli enti locali, e su
questo si basano le leggi finanziarie italiane del 1996,
nell’intento di dare vita al federalismo fiscale, dettando
i principi per il trasferimento alle Regioni di funzioni su
determinate materie cessando le erogazioni statali. La
L. 662/1996 (misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) ha accelerato la riorganizzazione in senso
federalista della finanza locale tramite una serie di
deleghe finalizzate a incrementare l’autonomia delle
Regioni in campo fiscale. Svolta nell’ambito della
disciplina degli enti locali si è avuta con l’art.114 Cost.,
che ha superato l’originale assetto centralistico del ’48
e di particolare importanza l’art.119 Cost., 1°comma:
viene esteso ai Comuni, Province e Città metropolitane
l’autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa, in
origine limitata alle Regioni. Per consentire
l’adattamento del prelievo fiscale la legge riconosce
loro di norma un potere di autonomia compatibile con
la riserva di legge ex art.23 Cost., e occorre che sia la
legge primaria a stabilire gli elementi fondamentali del
tributo lasciando all’ente locale la discrezionalità di
configurare la disciplina del prelievo, nell’esercizio
della sua autonomia. 2°comma: disciplina la finanza
ordinaria, cioè i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome,
stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in
armonia con la Costituzione secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Per cui le Regioni e gli enti locali dispongono
del potere di stabilire e applicare i tributi locali, nei
limiti della riserva di legge e del principio della
capacità contributiva. Questo permette di espandere
l’autonomia decisionale in ambito tributario da un solo
centro regolatore statale in favore del pluralismo degli
enti regionali e locali. Inoltre è anche prevista la
compartecipazione degli enti locali al gettito di tributi
erariali riferito al territorio amministrato. 3°comma:
disciplina il fondo perequativo che dev’essere istituito
dallo Stato senza vincoli di destinazione per i territori
con minore capacit&agra
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