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ERRORE NEL VERSAMENTO O NELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

(cioè se il credito nasce da questioni legate a mera liquidazione o da versamenti eccedenti rispetto a quanto dovuto, esso è privo di un presupposto autonomo, trovando la sua ragion d'essere nel presupposto che ha giustificato l'imposta liquidata o generato l'eccedenza d'imposta. Segue il rimborso, ma prima lo Stato deve confermare di essere debitore, riconoscendo la posizione di credito del contribuente, e se non si attiva direttamente lo stesso ufficio deve provvedere chiedendone al contribuente conferma con una comunicazione di irregolarità);

DA UNA VICENDA DI NATURA AGEVOLATIVA (in questo caso il credito si fonda su un proprio presupposto giustificandosi in esso).

L'IVA: è un'imposta con diverse aliquote che grava sulla cessione di beni e servizi effettuata da soggetti passivi, cioè da imprenditori, artisti e professionisti abituali, sul territorio dello Stato.

La natura di tale imposta assume rilievo di entrata fiscale quando il bene o servizio viene acquistato a titolo definitivo, cioè dal consumatore finale. I presupposti: OGGETTIVO (poiché oggetto della prestazione dev'essere una cessione di beni o una prestazione di servizi, come tale oggettivamente soggetta all'imposta; es. trasferimento di beni a titolo oneroso, prestazioni che derivano da un obbligo a fronte di un corrispettivo, ecc.), SOGGETTIVO (poiché le operazioni devono essere compiute da un soggetto nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni), TERRITORIALE (poiché tali operazioni devono essere poste in essere entro il territorio dello Stato). Come si applica: si applica su ogni cessione con obbligo di rivalsa, cioè con l'obbligo da parte del fornitore di addebitarla al cliente e di versarla in seguito allo Stato col calcolo IVA a debito (sulle vendite) – IVA a credito (sugli acquisti) = IVA dovuta. Il sistema delladetrazione consente di versare l'imposta solo sulla differenza tra le vendite e gli acquisti e di assoggettare a essa solo il valore aggiunto del bene o del servizio. Il meccanismo di detrazione fa sì che per tutti i soggetti che intervengono nella produzione o nello scambio di beni e servizi, dal produttore ai vari intermediari, venditori ecc., l'IVA sia un tributo caratterizzato da neutralità, cioè ognuno paga l'IVA al fornitore e la detrae, o versa l'IVA comunque incassata dal cliente. In sostanza può accadere che l'imprenditore anticipi l'IVA ma non sarà mai tenuto a corrispondere un importo senza recuperarlo. Unico soggetto inciso dal tributo reale pagatore dell'imposta è il consumatore finale che acquista il bene gravato dall'IVA e non può detrarla. Interpello e interpello disapplicativo: tramite interpello tributario il contribuente ha diritto di rivolgersi all'amministrazione finanziaria per.

Richiedere un parere preventivo se sorgono dubbi circa l'interpretazione e l'applicazione di una disposizione, ciò è previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, per una piena certezza del rapporto giuridico tributario. L'interpello è un procedimento a distanza di parte tramite cui il contribuente propone una propria interpretazione di una specifica norma tributaria di incerta applicazione in merito alla quale si vuole acquisire un parere tecnico giuridico della P.A.

VARIE FATTISPECIE: INTERPELLO ORDINARIO PURO, il contribuente con riguardo ad un caso concreto e personale è ammesso a chiedere un parere sull'applicazione di norme tributarie di portata incerta o chiarimenti sulla corretta qualificazione di una data fattispecie; INTERPELLO ORDINARIO QUALIFICATO, applicabile in tutti i casi in cui l'obiettiva incertezza non si riferisce alla norma tributaria ma alla qualificazione giuridico tributaria della fattispecie in questione;

INTERPELLO PROBATORIO, il contribuente può chiedere un parere sulle condizioni necessarie al fine di accedere a specifici regimi fiscali;

INTERPELLO ANTIABUSO, consente di ottenere un parere relativo ad una operazione della quale si sospetta l'elusività e che potrebbe integrare una fattispecie di abuso di diritto;

INTERPELLO DISAPPLICATIVO O ANTIELUSIVO, si ricorre per ottenere la disapplicazione di norme che, per finalità antielusive, limitano detrazioni e crediti d'imposta fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie prevista dalla disposizione legislativa, tali effetti non possono verificarsi, e nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole resta comunque ferma la possibilità di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa;

INTERPELLO PER I NUOVI INVESTIMENTI, consente agli investitori di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a

importanti investimenti effettuati nel territorio dello Stato;

INTERPELLO ABBREVIATO, riservato al contribuente che aderisce al regime dell'adempimento collaborativo per il quale è prevista una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie, in relazione ai quali il contribuente interpellante ravvisa rischi fiscali. Il procedimento amministrativo che segue la proposizione di interpello è un procedimento tipizzato cui si applica la disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente e la L. 241/90 (legge sul procedimento amministrativo). A seguito della presentazione dell'istanza ove la documentazione esibita risulti insufficiente, l'ufficio può invitare il contribuente ad integrarla e tale richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta. La conclusione del procedimento può avvenire: con l'adozione di un atto espresso di accoglimento della soluzione del contribuente (il

Il provvedimento va comunicato al contribuente, anche telematicamente, entro 90 o 120 giorni a seconda del tipo di interpello; la decisione va resa in forma scritta e vincola solo la questione oggetto d'interpello e il richiedente, vincolandolo anche in futuro per la medesima fattispecie oggetto d'interpello, salvo rettifica. Va comunicata la decisione all'istante ma in alcuni casi tassativi vi dev'essere anche la pubblicazione in forma di circolare, ad esempio se vi è stato un numero elevato di contribuenti che abbiano presentato la stessa questione o se si tratta di norme di recente approvazione); con forma tacita (caso in cui l'amministrazione non dà risposta per cui il procedimento si conclude tramite il silenzio significativo che equivale a condivisione della soluzione proposta, quindi vi è l'accoglimento dell'interpretazione offerta dal contribuente quale silenzio-assenso; la decisione è vincolante solo per l'oggetto dell'interpello.

E al contribuente istante); con l'adozione di un provvedimento espresso negativo (caso in cui il provvedimento reca diversa interpretazione rispetto a quella prospettata da parte del contribuente e l'ufficio deve pubblicare i risultati dell'interpello ritenuti di particolare rilevanza).

Dichiarazione dei redditi e tenuta scritture contabili: tenuto presente il principio di autodeterminazione per cui il contribuente è in grado di stimare autonomamente la ricchezza prodotta in modo da dichiararla correttamente allo Stato e versare le imposte dovute, il legislatore ha previsto una serie di obblighi strumentali del contribuente nei confronti dell'amministrazione, in primis autocertificare i propri redditi tramite la DICHIARAZIONE DEI REDDITI, e per essere dichiarata la ricchezza va calcolata e definita. Per una persona fisica accertare e dichiarare il reddito può risultare relativamente agevole, per un'impresa o enti dotati di autonoma organizzazione.

può assumere caratteri più complessi. Per quest'ultima categoria di soggetti i contribuenti devono istituire un sistema contabile che permetta non solo di apprezzare l'entità della ricchezza ai fini tributari ma anche di stabilire il processo aziendale che ha condotto alla sua determinazione, occorre vi sia la TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI (documenti necessari per consentire un controllo costante dell'attività di impresa, e sono definiti obblighi strumentali propri perché sono finalizzati alla ricostruzione dell'attività svolta dal contribuente). Soggetti legalmente obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono: le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; le snc, le sas e società ad esse equiparate; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

persone fisiche che esercitano arti e professioni; le società o associazioni tra artisti e professionisti. Le scritture obbligatorie sono:

  • LIBRO GIORNALE (vengono indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa)
  • IL LIBRO DEGLI INVENTARI (redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e poi ogni anno; da questo scaturirà il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite)
  • I REGISTRI IVA (prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in cui sono riportate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA)
  • SCRITTURE AUSILIARIE (in cui vanno registrati elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee in modo da poterne desumere chiaramente gli elementi positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito)
  • SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO (tenute in forma sistematica, diretta a seguire le variazioni tra le consistenze negli inventari annuali)

Per quanto riguarda i contribuenti minori,

Si tratta delle imprese minori (imprese individuali, società di persone e enti non commerciali) per le quali è prevista la possibilità di optare per una contabilità semplificata: fatturato massimo 700mila di ricavo se esercente attività di cessione di beni o massimo 400mila se esercente attività di prestazione di servizi. Ex art. 2219cc tutte le scritture contabili vanno tenute secondo un'ordinata contabilità, cioè numerate progressivamente in ogni pagina, senza spazi in bianco e abrasioni. Sono soggette a un obbligo di conservazione fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Guacci Carmencita.