Estratto del documento

Introduzione: passaggio da stato liberale a stato

 sociale ha comportato l’ampliamento dell’intervento

pubblico e delle sue funzioni pesando sulla spesa

pubblica, di conseguenza il legislatore ha dovuto

innalzare progressivamente la pressione fiscale a

carico dei cittadini. CLASSIFICAZIONE ENTRATE IN

BASE AL MODO DI ACQUISIZIONE: ENTRATE

FINANZIARIE PUBBLICHE: c.d. entrate tributarie

ottenute dall’esercizio della potestà coattiva della P.A.

e con l’acquisizione di ricchezza dai cittadini attraverso

il prelievo dei tributi, e sono rette da norma di diritto

pubblico, e formano oggetto del diritto tributario;

ENTRATE FINANZIARIE PRIVATE: c.d. entrate extra-

tributarie, ottenute dallo Stato tramite accordo come

se fosse un soggetto privato, acquisendo i proventi

dell’attività di gestione delle sue imprese o dall’utilizzo

dei suoi beni, e sono rette da norme di diritto comune,

e formano oggetto della contabilità dello Stato e degli

altri enti pubblici; ci sono anche entrate che sì

derivano da prestazioni patrimoniali imposte, ma a

carattere sanzionatorio. CLASSIFICAZIONE ENTRATE

SOTTO IL PROFILO ECONOMICO: ENTRATE

ORIGINARIE, derivano dalla gestione di beni pubblici

patrimoniali o dall’attività economica dello Stato o altri

enti pubblici; ENTRATE DERIVATE, vengono acquisite

attraverso i prelievi coattivi di risorse dai privati. Di

conseguenza in base a tali classificazioni la nozione

dottrinale dei tributi può dirsi: entrate pubbliche

derivanti da prestazioni patrimoniali imposte aventi

carattere derivato. DIRITTO TRIBUTARIO:

legislazione che regola i rapporti giuridici tra P.A.

fiscale e soggetti privati relativi alle entrate tributarie e

tutte le funzioni pubbliche connesse; ha acquistato

autonomia rispetto al diritto amministrativo dato il

crescente aumento delle norme fiscali, ma non c’è

dubbio che continua ad avere attinenza col diritto

amministrativo (che regola l’organizzazione della P.A.,

le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i

rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico

e i cittadini) tant’è che il prof. Esposito parla di sistema

amministrativo tributario quale fondamentale settore

dei poteri pubblici relativo alla gestione,

programmazione e controllo della funzione tributaria.

Fonti (verso la fine c’è anche territorio e doppia

 imposizione): in generale per il diritto tributario

hanno valore solo le fonti atto, cioè gli atti espressi dei

soggetti titolari del potere normativo. Tra le fonti del

diritto amministrativo tributario non si annoverano gli

atti amministrativi generali. L’art. 1 dello statuto dei

diritti del contribuente, ex L.212/2000, prescrive che

lle disposizioni di tale legge, in attuazione degli artt. 3,

23, 53 e 97 Cost. costituiscono principi generali

dell’ordinamento tributario e possono essere derogate

o modificate solo espressamente e mai da leggi

speciali. La Costituzione riserva alle materie tributarie

diversi artt.: art. 23, riserva di legge relativa, nella

previsione delle imposte; art. 75.2, vieta il referendum

abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio; art.

81.3, ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri

provvede ai mezzi per farvi fronte; art. 117, disciplina il

riparto della potestà legislativa tra Stato ed enti locali,

riservando alla competenza legislativa concorrente il

coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario; art. 119, concede agli enti territoriali

autonomia finanziaria tributaria e risorse autonome;

importante l’art. 53, ove tutti sono tenuti a concorrere

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva, il sistema tributario è informato a criteri

di progressività. In quest’ultimo articolo sono forniti tre

principi basilari, universalità dell’imposta,

progressività del sistema tributario e uguaglianza

del carico tributario, e insieme vanno a costituire la

capacità contributiva. L’art. 53 dà attuazione all’art.2,

in merito all’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà economica, in particolare di concorrere alle

spese pubbliche, e all’art.3, in merito al principio

d’uguaglianza tra tutti i cittadini, senza distinzioni

alcune davanti alla legge. Ritornando alla riserva di

legge ex art.23, e rivolgendoci alla materia tributaria,

si arriva alla conclusione che nessun tributo può essere

introdotto nell’ordinamento attraverso un atto

normativo diverso dalla legge o, quanto meno, da atto

con eguale forza. A tal proposito, per il d.lgs, ex art.

76 cost, l’esercizio del potere di delega del Parlamento

verso il Governo è frequente in ambito tributario, data

la complessità tecnica della stessa materia, in cui il

Parlamento oltre che delegare formalmente, va anche

a stabilire i principi e i criteri direttivi ai quali il governo

deve attenersi, ma la prassi ha condotto a deleghe con

principi e criteri ridotti a denunciati generali, c.d.

deleghe in bianco, prive di reale dettaglio. Il prof.

Esposito qui ritiene che i principi e criteri direttivi

della delega dovrebbero essere attentamente valutati

e indicati, anche con riguardo alla fissazione di termini

troppo larghi. Per il D.L. invece, ex art. 77 cost.,

adottati ad iniziativa del Governo in casi straordinari di

necessità ed urgenza, con entrata in vigore immediata,

all’art.4 dello statuto dei diritti del contribuente, ha

espressamente statuito che non possono disporsi nuovi

tributi per decreto legge, proprio in conformità dell’art.

23 Cost., ma possono solo modificarsi le aliquote o i

modi di determinazione della base imponibile qualora

ci siano le condizioni di necessità ed urgenza e la

necessità di intervenire in modo tempestivo. Post

riforma del titolo V la Costituzione riconosce alle

Regioni la competenza esclusiva in tema di tributi

regionali e locali e una potestà concorrente in tema di

coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario. I poteri attribuitigli quali enti autonomi

valgono anche per le funzioni tributarie, difatti ex.

art.119.2 cost. i Comuni, le Province, le Città

metropolitane e le Regioni, stabiliscono e applicano

tributi ed entrate proprie in armonia con la

Costituzione e secondo i principi di coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario. In

ambito tributario vige il principio della territorialità

dell’imposta cioè il gettito prelevato, almeno in parte,

dev’essere conservato a favore del territorio e della

comunità che lo hanno espresso. Ex art.119.3 cost, lo

Stato istituisce un fondo (perequativo) per i territori

con minore capacità fiscale per abitante; ex art.119.5

cost., lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua

interventi speciali in favore di determinati Comuni,

Province, Città metropolitane e Regioni. Sull’autonomia

tributaria ex art.119 è intervenuta la Corte cost., a

seguito le Regioni si sono viste escluse dalla possibilità

di legiferare sui tributi già esistenti, istituiti e regolati

da leggi statali, mentre gli altri enti locali possono solo

dettare la disciplina di dettaglio di tributi locali previsti

nella legge statale. Fonti secondarie i regolamenti,

atti che pur non avendo forza di legge sono idonei a

disporre in materia generale ed astratta. Ex. art.117.6

cost, la potestà regolamentare oltre che allo Stato

spetta anche alle Regioni nelle materie di competenza

concorrente o esclusiva, mentre gli enti locali, i

comuni, le province e le città metropolitane ce l’hanno

in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello

svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il

regolamento funge da completamento del sistema

amministrativo, ed essendo atti amministrativi generali

il contribuente può richiedere l’annullamento dei

regolamenti illegittimi al giudice amministrativo, se

sono immediatamente lesivi, mentre in caso di ricorso

al giudice tributario questo ha il potere di disabilitarlo

ove contrasti con la legge. Fonti comunitarie: fonti

primarie, si rinvengono nei trattati istitutivi e nei

principi generali di diritto elaborati dalla

giurisprudenza della corte di giustizia, in generale la

finalità è assicurare un mercato interno libero nel quale

la concorrenza e la competizione tra i soggetti possano

generare un ambiente dinamico in grado di aumentare

il benessere dei cittadini dell’Unione stessa; ricordiamo

che ex art. 117.1 cost, la potestà legislativa è

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione nonché dai vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e dagli organi

istituzionali. Fonti derivate: quelle create dall’attività

degli organi comunitari, Commissione e Parlamento,

che vanno a influenzare il diritto tributario vivente, con

atti unilaterali (regolamenti, obbligatori, di portata

generale e self-executing, con efficacia diretta ed

immediata; direttive, alcune volte self-executing, non

direttamente applicabile ma vi è l’obbligo di adottare

tutte le misure necessarie all’attuazione dei fini

perseguiti dall’ordinamento comunitario; decisioni, che

riguardano casi specifici, obbligatorie; poi

raccomandazioni e pareri non vincolanti; infine atti

atipici cioè forme non previste, es. regolamenti interni

o direttive di negoziazione, non vincolanti). Fonti

complementari: quando la corte di giustizia si

pronuncia per interpretare dei trattati, conseguenza

importante è che i giudici nazionali qualora venga

sollevata una questione interpretativa dinanzi ad esso,

possono richiedere proprio alla Corte di pronunciarsi su

tale questione qualora lo ritengano necessario; quindi

anche il giudice tributario a seconda dei casi ha la

potestà o l’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia

questioni la cui decisione richiede una pregiudiziale

pronuncia di questa. TRIBUTI ARMONIZZATI E NON

ARMONIZZATI: distinzione operata dalla

giurisprudenza, i primi quelli introdotti e regolati dal

legislatore comunitario che ne definisce le principali

caratteristiche e i secondi imposti in via originaria da

singoli ordinamenti nazionali e rimessi alla loro

autonomia. IL PROF. ESPOSITO precisa che

l’ordinamento europeo non esercita potestà impositiva

diretta sui contribuenti, ma si limita a prelevare

indirettamente quote dei tributi dei singoli Stati. Gli

Stati membri, tramite rinuncia ad una parte della loro

fiscalità trasferiscono all’Unione delle risorse

necessarie per il suo corretto funzionamento. Difatti

non esistono imposte amministrate dagli organi

comunitari sul territorio nazionale dedicate in via

esclusiva a sostenere i costi della macchina

burocratica europea, fanno eccezione i diritti doganali.

DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE: caso in

cui una stessa fattispecie risulti imponibile due volte,

ergo c’è il rischio di un doppio prelievo tributario; al

tema della territorialità dei tributi si collega la

problematica della doppia imposizione generalmente

vietata nell’ordinamento interno come in quello

internazionale ai sensi dell’art. 163 del Testo Unico

dell’imposta sui redditi. Il fenomeno origina

nell’adozione, in ciascun ordinamento, di criteri di

collegamento differenti, es. criterio oggettivo cioè il

luogo di produzione del reddito, o criterio soggettivo,

cioè il luogo di residenza effettiva del soggetto che lo

produce. In queste ipotesi di conflitto è necessario

determinare un principio di coordinamento tra i diversi

criteri approntati dagli Stati, per evitare la doppia

imposizione internazionale, e lo si fa attraverso le

convenzioni, cioè accordi tra Stati per regolamentare

la sovranità tributaria. Il prof. Esposito fa menzione,

accanto alle convenzioni, delle misure interne di

contrasto alla doppia imposizione che prescindono

dall’accordo bilaterale/multilaterale tra Stati e che si

sostanziano nella rinuncia all’imposizione da parte

dello Stato italiano in favore della sovranità impositiva

di altor Stato o con la predisposizione di strumenti che

consentono di recuperare le imposte già pagate in

altro Stato, in relazione allo stesso presupposto

economico.

Differenza tra tributi armonizzati e non

 armonizzati – (vedi verso la fine del punto

FONTI)

Riserva di legge, Art. 23 Cost. e federalismo

 fiscale art. 119 Cost: per art. 23 Cost. vedi nozione

di tributo e fonti. RISERVA DI LEGGE IN MATERIA

TRIBUTARIA: PRINCIPIO DI LEGALITA’ quale

fondamentale garanzia per il cittadino quando viene in

relazione e interagisce con la funzione amministrativa

dei tributi, ex. art. 23 cost, nessuna prestazione

personale o patrimoniale può essere imposta se non in

base alla legge, e non si tratta di una mera statuizione

di principio bensì la diretta correlazione con la

sovranità popolare è garanzia del rispetto della volontà

dei cittadini di contribuire alle spese pubbliche ed

essere investiti dal tributo in virtù del principio di

auto-imposizione o autotassazione, quale patto di

convivenza, difatti non è lo Stato che istituisce nuovi

tributi a proprio piacere o aumenta arbitrariamente

l’area di soggetti incisi dal tributo bensì sono i cittadini

stessi, tramite i loro rappresentanti (parlamentari) che

provvedono attraverso un procedimento legislativo.

Tipi di riserva di legge: costituzionale (mettere

mano all’assetto dei principi costituzionali e spetta solo

al legislatore costituzionale regolare i relativi ambiti);

NELL’AMBITO DELLA LEGGE ORDINARIA, assoluta (una

materie viene affidata dalla Costituzione solo alla

legge e si verifica rispetto ai diritti fondamentali della

persona); relativa (la Costituzione affida al legislatore

la disciplina fondamentale della materia che a sua

volta può essere integrata e attuata da fonti

secondarie, che non dovrà però avere carattere

innovativo); rinforzata (la Costituzione limita anche la

stessa discrezionalità del legislatore indicando

direttamente alcuni contenuti di un eventuale legge).

Interpretazione consolidata della riserva ex art.23

Cost., è che si tratti di una riserva relativa che affida

alla legge la disciplina fondamentale del sistema

tributario e delle prestazioni imposte, come

l’istituzione di tributi, la scelta dei contribuenti, ecc.

lasciando poi ad atti normativi secondari la

regolamentazione attuativa e di dettaglio. Ergo perché

sia costituzionalmente giusta la prestazione

presuppone una base legislativa, con cui le fonti

secondarie devono essere coerenti e coordinate.

Quindi si tende ad interpretare la riserva in modo più

rigido con riferimento alla disciplina tributaria

sostanziale, cioè quelle norme che individuano il

presupposto oggettivo impositivo cioè l’evento al cui

verificarsi si ricollega l’imposta, i soggetti incisi, la

base imponibile, e l’aliquota massima. Il contenuto

accidentale delle prestazioni imposte può

eventualmente essere determinato nella fase

applicativa tramite fonti di rango secondario. Fa

eccezione l’art. 119.2 per cui anche gli enti minori non

dotati di potestà legislativa stabiliscono e applicano

tributi ed entrate proprie. (vedi anche discorso su D.L.

e d.lgs.). FEDERALISMO FISCALE ARTT. 114 E 119

Cost.: s’intende i rapporti e le connessioni tra il

sistema fiscale centrale e quello degli enti locali, e su

questo si basano le leggi finanziarie italiane del 1996,

nell’intento di dare vita al federalismo fiscale, dettando

i principi per il trasferimento alle Regioni di funzioni su

determinate materie cessando le erogazioni statali. La

L. 662/1996 (misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) ha accelerato la riorganizzazione in senso

federalista della finanza locale tramite una serie di

deleghe finalizzate a incrementare l’autonomia delle

Regioni in campo fiscale. Svolta nell’ambito della

disciplina degli enti locali si è avuta con l’art.114 Cost.,

che ha superato l’originale assetto centralistico del ’48

e di particolare importanza l’art.119 Cost., 1°comma:

viene esteso ai Comuni, Province e Città metropolitane

l’autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa, in

origine limitata alle Regioni. Per consentire

l’adattamento del prelievo fiscale la legge riconosce

loro di norma un potere di autonomia compatibile con

la riserva di legge ex art.23 Cost., e occorre che sia la

legge primaria a stabilire gli elementi fondamentali del

tributo lasciando all’ente locale la discrezionalità di

configurare la disciplina del prelievo, nell’esercizio

della sua autonomia. 2°comma: disciplina la finanza

ordinaria, cioè i Comuni, le Province, le Città

metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome,

stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in

armonia con la Costituzione secondo i principi di

coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario. Per cui le Regioni e gli enti locali dispongono

del potere di stabilire e applicare i tributi locali, nei

limiti della riserva di legge e del principio della

capacità contributiva. Questo permette di espandere

l’autonomia decisionale in ambito tributario da un solo

centro regolatore statale in favore del pluralismo degli

enti regionali e locali. Inoltre è anche prevista la

compartecipazione degli enti locali al gettito di tributi

erariali riferito al territorio amministrato. 3°comma:

disciplina il fondo perequativo che dev’essere istituito

dallo Stato senza vincoli di destinazione per i territori

con minore capacit&agra

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 97
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 1 Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 97.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Punti fondamentali di Diritto tributario Pag. 91
1 su 97
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Guacci Carmencita.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community