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Psicologia Giuridica

La disciplina

La psicologia giuridica si sviluppa parallelamente alla psicologia classica.

Cattel (1893): le due discipline (diritto e psicologia) si incontrano per la prima volta.

Egli pone quattro domande che riguardano osservazioni di realtà quotidiana legate a memoria

esperenziale e si accorse che molti dei soggetti non riuscivano a rispondere in maniera adeguata

ad esse si apre quindi una questione relativa all’affidabilità dei testimoni.

In questo momento non si parla ancora di psicologia giuridica ma questo è un argomento di molta

importanza dal punto di vista giuridico.

La psicologia diventa, quindi, uno strumento in grado di fornire dati nuovi e precisi rispetto a teorie

e metodologie del diritto.

Sommer (1896): svolge le prime perizie in tribunali del Granducato, lo psicologo applica le sue

competenze al servizio del diritto.

Schrenk-Notzing: primo psicologo forense a testimoniare in un processo a Monaco.

Gemelli (1907): Fatti e dottrine a proposito di delinquenza e degenerazione; egli fornì numerosi

contributi per il costituirsi e l’affermarsi della psicologia giuridica e collaborò anche alla stesura di

un nuovo codice di diritto penale. Egli riteneva che il criminale non fosse diverso dagli altri uomini e

che differiva da essi solo per il suo comportamento e affermava che solo la psicologia potesse

offrire un metodo per studiare la delinquenza.

Munsterberg (1908) On the witness stand, testo con un taglio divulgativo che contribuì a rendere la

psicologia un sapere comune e non più una disciplina per studiosi; nel 1914 scrive anche The

mind of the Juryman.

Fiore (1909): Manuale di psicologia giudiziaria.

Altavilla (1925): Psicologia giudiziaria

Musatti (1931): Elementi di psicologia della testimonianza

Autori moderni:

Assunto Quadrio: psicologo sociale alla Cattolica di Milano, ha una particolare attenzione agli

atteggiamenti culturali.

Gaetano De Leo: membro della scuola romana, specializzata negli ambiti della psicologia penale,

penale minorile e penitenziaria.

Guglielmo Gulotta: avvocato e psicologo, istituì la prima cattedra di Psicologia Giuridica all’interno

del Corso di Laurea in psicologia (già nel 1911-1912 era stata istituita una scuola di applicazione

giuridico-criminale diretta da Enrico Ferri presso la facoltà di giurisprudenza a La Sapienza di

Roma). “Thinking is for doing” James (1907)

Nel contesto giudiziario l’agire corrisponde a prendere una decisione; bisogna mettere quindi in

atto un processo di raccolta ed elaborazione di dati e informazioni funzionali poi valutate secondo

un criterio che permetta di attribuirvi un valore.

Il compito dello psicologo chiamato a fornire la propria consulenza al giudice si configura come la

risposta a un quesito sotto forma di valutazione tecnica.

In qualità di tecnico, lo psicologo agisce secondo precise conoscenze scientifiche, la valutazione

riguarda il comportamento umano per distinguere ciò che è lecito e desiderabile da ciò che non lo

è.

Risulta evidente la sfida implicita nel lavoro psico-giuridico diretto ad esplicitare i criteri di

riferimento di fatti impliciti nel suo operato professionale così da renderli esternamente riconoscibili

e riconducibili a un sistema teorico condiviso.

In larga maggioranza la richiesta del giudice concerne una valutazione di idoneità o capacità di,

termini strettamente correlati e che condividono la necessità di essere definiti attraverso

l’identificazione di requisiti ed attribuiti attuali o potenziali.

La ricerca e la pratica hanno consentito nel tempo di costituire un corpus di conoscenze condiviso

che rappresenta la fonte a cui attingere per la definizione di criteri valoriali e la loro declinazione in

termini di requisiti con riferimento ai diversi quesiti rivolti dai magistrati ai consulenti tecnici. 1

Psicologia Giuridica

Diritto Psicologia

Scienza pratica con finalità prescrittiva Scienza teorica con finalità descrittivo/

Certezza operative

Valori - Tradizione Probabilismo

Decidibilità Ricerca empirica

Collettività - Generalità Approssimazione

Coercizione Individualità

Sanzione Collaborazione

Prescrizione flessibile

Obiettivi di conoscenza:

interazioni simboliche e dinamiche sociali che riguardando il rapporto tra persona, norma e

• collettività

processi di interpretazione e applicazione delle leggi, l’organizzazione e l’amministrazione della

• giustizia, i modelli degli interventi derivati dalle decisioni giudiziarie, l’impatto di leggi e giustizia

sui singoli individui e sui gruppi sociali.

La psicologia giuridica si applica ai processi di regolamentazione della convivenza e a quelli

formalizzati nella norma giuridica, incluse le inclinazioni nei contesti della giustizia.

Ambiti di interesse della materia:

psicologia legale: nozioni psicologiche che riguardano l’applicazione delle leggi, dimensioni

• psicologiche delle norme, contributo della psicologia all’elaborazione normativa in ambito civile e

penale

psicologia criminale: persona in quanto autrice di reato

• psicologia giudiziaria o forense: processo, persona imputata, figure che interagiscono nel corso

• della procedura

psicologia rieducativa o penitenziaria: persona condannata.

Ferri contribuì sia all’ampliamento dell’oggetto di studio, sia a una de-patologizzazione del suo

interesse. L’interesse si sposta dalla persona criminale al processo e la psicologia giuridica vedrà

un lungo periodo di prevalenza nella sua area giudiziaria.

La matrice della conoscenza è quella della psicologia sociale ma attinge anche dalla psicologia

clinica, di comunità, dello sviluppo, delle organizzazioni e dalla psicologia generale.

Tali conoscenze necessitano di essere specializzate, contestualizzate rispetto alle caratteristiche,

ai problemi, alle esigenze e alle ricadute dello specifico campo di applicazione.

Psicologia e diritto condividono lo stesso oggetto di studio: il comportamento umano.

La psicologia è una disciplina conoscitiva mentre il diritto non ha necessità di approfondire il

proprio fondamento epistemologico.

Rispetto all’analisi del comportamento umano, mentre la psicologia si propone lo studio delle

regole che lo sottintendono, il diritto svolge una funzione regolamentativa.

Nella realizzazione della propria dimensione applicativa, la psicologia elabora progettualità di

intervento che variano in funzione dell’opzione teorica e della finalità attesa, che sono sottoposte a

monitoraggio e suscettibili di modifica.

Per la psicologia è fondante l’esigenza del dubbio conoscitivo, il diritto si auto-vincola alla

decidibilità, è auto-organizzato in maniera da far rientrare i singoli casi concreti all’interno delle

categorie e degli ambiti di prescrizione identificati nelle leggi.

Anche la psicologia è chiamata a decidere ma le sue decisioni non rinviano a una norma

preesistente, piuttosto sono elaborate con la consapevole assunzione di un rischio probabilistico,

la cui efficacia deve potersi mettere alla prova rispetto all’utilizzo dell’intervento da parte delle

realtà cui l’intervento stesso è rivolto.

Obiettivi di lavoro:

mantenere sempre attivo un impegno di ricerca e di riflessione teorica sui significati psicologici

• della norma

operare un confronto operativo funzionale tra le categorie appartenenti al sapere giuridico e

• quelle di pertinenza del sapere psicologico, mantenendo la consapevolezza della loro diversità di

base. 2

Psicologia Giuridica

L’autonomia dei due ambiti è il prerequisito della loro complementarietà e solo a partire da questa

consapevolezza è possibile realizzare una comunicazione intersistemica tale da promuovere quel

dialogo circolare e disciplinare che costituisce la finalità della psicologia giuridica.

Psicologia Clinica vs Psicologia Giuridica

Contesto clinico Contesto peritale

Lo psicoterapeuta procede per tentativi ed errori, Il perito deve esprimere la sua diagnosi entro un

aggiustando nel corso della terapia la sua diagnosi termine breve e prestabilito e non riceve un

in vista delle risposte del paziente ai suoi interventi feedback dalle proprie decisioni

Lo psicoterapeuta agisce da solo o al massimo con Il perito è spesso in contraddittorio con gli altri

l’aiuto di un supervisore colleghi (CTP)

Il paziente si rivolge volontariamente allo psicologo Il soggetto si sottopone a perizia per decisione

altrui, spesso suo malgrado

Lo psicologo ha come punto di riferimento della sua Il perito ha come punto di riferimento il giudice o una

attività il paziente ed un suo familiare delle parti

Il paziente vuole essere curato Il soggetto non ritiene di aver bisogno di aiuto:

spesso omette, simula o dissimula propri ed altrui

sintomi e comportamenti a seconda del suo

interesse processuale

Il paziente sia pur con interferenze inconsapevoli, Il soggetto cerca di gestire le impressioni del perito

cerca di essere sincero

Il paziente cerca di essere compreso e aiutato Il soggetto cerca di far valere le sue ragioni anche

attraverso la perizia

L’alleanza terapeutica è il pilastro della psicoterapia Il perito non deve colludere con il periziato

La prospettiva rilevante è quella del paziente Il perito deve tener conto di diverse fonti di

informazione

La cornice psico-giuridica: il compito

intervento ausiliario di consulenza al mondo del diritto

• risposta ad un terzo che chiede una valutazione

Implica:

richiesta di oggettività

• diverso atteggiamento conoscitivo: Affetto e Ragione

La norma possiede delle caratteristiche che condizionano il contesto in cui si opera:

committenza: di un terzo e multipla

Il rapporto di potere con il terzo/Tribunale

Realtà di committenza multipla: coppia, TM, bambino

tempo: limitato

Ansia per la veloce presa di decisione, impone l’utilizzo di un percorso conoscitivo non esplorativo

ma mirato alla formazione di un parere in tempi brevi.

setting: coatto

Gestione del rapporto con l’utente, differente obiettivo nell’incontro con l’altro (valutazione vs

sostegno), raccolta di informazioni coerenti al quesito.

comunicazione: necessità di competenza comunicativa

Il rapporto con interlocutori di altre discipline obbliga ad utilizzare una specifica competenza

comunicativa.

Aspetti problematici e controversi:

incontro con il mondo del diritto: intenti, metodi e linguaggi differenti

• fatica nel riconoscersi in un compito di valutazione: apparente incongruenza con il proprio

• mandato professionale, che privilegia l’azione di sostegno

fatica del concepire in modo isolato l’iter della valutazione: percorso che si conclude o precede

• problema delle molteplici funzioni che si possono rivestire nel corso del percorso della coppia.

• 3

Psicologia Giuridica

Linee guida deontologiche

Art. 8 delle Linee guida deontologiche per lo psicologo forense

“Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza

professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata ed attendibile. Nei procedimenti che

coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprime un parere sul

bambino senza averlo esaminato”.

Art. 220 c.p.p Perizia

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che

richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non possono

essere ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità al reato, la tendenza a

delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti

da cause patologiche.

Art. 61 c.p.c. Consulenza Tecnica

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il

processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta per le persone iscritte in albi

speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

Art. 201 c.p.c. Il consulente di parte

Il giudice istruttore, con ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il

quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni del consulente del

giudice, partecipa all’udienza e alla Camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente

del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui

risultati delle indagini tecniche.

Art. 193 c.p.c. Giuramento

All’udienza di comparizione il giudice ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è

chiamato ad adempire, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempire le funzioni

affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Art. 194 e 195 c.p.c. Attività del consulente

Comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni

Avvio delle indagini peritali

Stesura della relazione scritta:

La relazione tecnica d’ufficio elementi indispensabili:

sede di giudizio, tipo di procedimento giudiziario

• quesito

• calendario degli incontri peritali, tempo concesso, proroga

• strumenti e metodologia utilizzati

• presenza CTP

Articolazione della relazione di CTU

premessa

• anamnesi, parte storica

• considerazioni psicologiche

• conclusioni, motivazioni, proposte

Schema di analisi di una CTU:

leggibilità e comprensibilità della relazione di CTU

• analisi della forma

• analisi dei criteri che portano alla proposta di CTU

• coerenza interna della CTU (coerenza degli elementi storici, anamnestici riportati, coerenza

• strutturale - non contraddizioni …) 4

Psicologia Giuridica

Norma-normalità-devianza

Per convivere è indispensabile condividere non solo il linguaggio verbale e non-verbale, ma il

rispetto del tempo, dello spazio, dei ruoli sociali e del comportamento altrui, secondo un’assennata

reciprocità.

Diritti e doveri sono i due aspetti reciproci delle regoli sociali, esprimono da un lato le necessità

irrinunciabili e le opportunità che ciascuno può cogliere e dall’altro i limiti di tali opportunità e le

necessità che la convivenza vi impone.

La legge è la raccolta delle regole che ordinano i dritti e i doveri.

La legge è in continuo cambiamento poiché si deve adattare alle nuove esigenze e alle nuove

opportunità; in particolare essa si deve confrontare con le nuove scoperte e invenzioni scientifiche

(reati informatici), i cambiamenti sociali e morali (nuovi assetti familiari), il confronto tra le

normative nazionali (adesione all’UE) e l’aumento di trattati e normative sovranazionali (CEDU).

Il diritto non è però solo finalizzato all’inseguimento del cambiamento sociale: a volte l’anticipa,

introduce delle novità e mutamenti che non sono percepiti o adottati dalla società, la quale fatica

ad accettare come legale qualcosa che a livello sociale è vissuto come anomalo o deviante.

La psicologia ha influito anche sull’elaborazione della legge o sul suo adeguamento nel tutelare

determinate fasce di persone o determinate dinamiche psicologiche.

Gli accorgimenti di legge risentono in modo evidente della teoria della psicologia sociale

“dell'etichettamento” e quindi dell’attuazione di strategie per evitare che un reato compiuto in una

fase critica dello sviluppo possa assumere uno stigma a vita.

Regole sociali

Le regole del mondo sociale possono essere classificate in viario modo (regole prescrittive,

proscrittive e facoltative). Per sopravvivere in una società bisogna conoscere le regole; vi sono

regole esplicite, altre implicite e regole nascoste.

Solitamente l’organismo sociale prevede sanzioni per comportamenti non accettati o che si

vogliono vietare.

La finalità di queste regole sociali non è chiara o, comunque, molto spesso non è univoca.

Lo scopo delle norme giuridiche è quello di rendere più agevole il rapporto tra i consociati, esse

prevedono sanzioni penali o amministrative qualora vengano violate.

Dal punto di vista strutturale la norma giuridica è composta da due elementi:

precetto: comando contenuto nella norma

• sanzione: minaccia di un castigo (non è presente nelle norme imperfette).

La sanzione è dunque la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le norme. Le

sanzioni possono essere:

la pena: infligge un male che non è in relazione diretta con la lesione compiuta

• l’esecuzione: si realizza il risultato che si sarebbe ottenuto con il rispetto del comando

• il risarcimento e la riparazione: mirano ad ottenere quello l’equivalente di quello che si sarebbe

• ottenuto con l’obbedienza spontanea alla norma.

Mentre le norme giuridiche sono date in quanto regole previste dalla legislazione, le norme sociali

sono inferite dalla ridondanza del comportamento.

Nella teoria giuridica, le norme giuridiche hanno la caratteristica sia della generalità (si rivolgono

all’intera comunità) sia dell’astrattezza (regolano situazioni tipiche astrattamente individuate).

Le norme giuridiche hanno una previsione sanzionatoria predeterminata, essa è diretta quando

realizza in modo diretto il risultato che la norma violata prescrive mentre è indiretta quando si

realizza in modo indiretto il risultato prescritto dalla norma principio di statualità.

Un altro principio è quell

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giu1603 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Magrin Elena.
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