Psicologia giuridica
La disciplina
La psicologia giuridica si sviluppa parallelamente alla psicologia classica. Cattel (1893): le due discipline (diritto e psicologia) si incontrano per la prima volta. Egli pone quattro domande che riguardano osservazioni di realtà quotidiana legate a memoria esperenziale e si accorse che molti dei soggetti non riuscivano a rispondere in maniera adeguata, aprendo così una questione relativa all’affidabilità dei testimoni. In questo momento non si parla ancora di psicologia giuridica, ma questo è un argomento di molta importanza dal punto di vista giuridico.
La psicologia diventa, quindi, uno strumento in grado di fornire dati nuovi e precisi rispetto a teorie e metodologie del diritto. Sommer (1896): svolge le prime perizie in tribunali del Granducato, lo psicologo applica le sue competenze al servizio del diritto. Schrenk-Notzing: primo psicologo forense a testimoniare in un processo a Monaco.
Gemelli (1907): Fatti e dottrine a proposito di delinquenza e degenerazione; egli fornì numerosi contributi per il costituirsi e l’affermarsi della psicologia giuridica e collaborò anche alla stesura di un nuovo codice di diritto penale. Egli riteneva che il criminale non fosse diverso dagli altri uomini e che differiva da essi solo per il suo comportamento e affermava che solo la psicologia potesse offrire un metodo per studiare la delinquenza.
Munsterberg (1908) On the witness stand, testo con un taglio divulgativo che contribuì a rendere la psicologia un sapere comune e non più una disciplina per studiosi; nel 1914 scrive anche The mind of the Juryman. Fiore (1909): Manuale di psicologia giudiziaria. Altavilla (1925): Psicologia giudiziaria. Musatti (1931): Elementi di psicologia della testimonianza.
Autori moderni
Assunto Quadrio: psicologo sociale alla Cattolica di Milano, ha una particolare attenzione agli atteggiamenti culturali. Gaetano De Leo: membro della scuola romana, specializzata negli ambiti della psicologia penale, penale minorile e penitenziaria. Guglielmo Gulotta: avvocato e psicologo, istituì la prima cattedra di Psicologia Giuridica all’interno del Corso di Laurea in psicologia (già nel 1911-1912 era stata istituita una scuola di applicazione giuridico-criminale diretta da Enrico Ferri presso la facoltà di giurisprudenza a La Sapienza di Roma).
“Thinking is for doing” James (1907). Nel contesto giudiziario l’agire corrisponde a prendere una decisione; bisogna mettere quindi in atto un processo di raccolta ed elaborazione di dati e informazioni funzionali poi valutate secondo un criterio che permetta di attribuirvi un valore. Il compito dello psicologo chiamato a fornire la propria consulenza al giudice si configura come la risposta a un quesito sotto forma di valutazione tecnica.
In qualità di tecnico, lo psicologo agisce secondo precise conoscenze scientifiche, la valutazione riguarda il comportamento umano per distinguere ciò che è lecito e desiderabile da ciò che non lo è. Risulta evidente la sfida implicita nel lavoro psico-giuridico diretto ad esplicitare i criteri di riferimento di fatti impliciti nel suo operato professionale così da renderli esternamente riconoscibili e riconducibili a un sistema teorico condiviso.
In larga maggioranza la richiesta del giudice concerne una valutazione di idoneità o capacità di, termini strettamente correlati e che condividono la necessità di essere definiti attraverso l’identificazione di requisiti ed attribuiti attuali o potenziali. La ricerca e la pratica hanno consentito nel tempo di costituire un corpus di conoscenze condiviso che rappresenta la fonte a cui attingere per la definizione di criteri valoriali e la loro declinazione in termini di requisiti con riferimento ai diversi quesiti rivolti dai magistrati ai consulenti tecnici.
Psicologia giuridica: diritto vs psicologia
- Diritto: Scienza pratica con finalità prescrittiva
- Psicologia: Scienza teorica con finalità descrittivo
- Certezza operative vs Probabilismo
- Valori - Tradizione vs Ricerca empirica
- Decidibilità vs Approssimazione
- Collettività - Generalità vs Individualità
- Coercizione vs Collaborazione
- Sanzione vs Prescrizione flessibile
Obiettivi di conoscenza:
- Interazioni simboliche e dinamiche sociali che riguardano il rapporto tra persona, norma e collettività
- Processi di interpretazione e applicazione delle leggi, l’organizzazione e l’amministrazione della giustizia, i modelli degli interventi derivati dalle decisioni giudiziarie, l’impatto di leggi e giustizia sui singoli individui e sui gruppi sociali.
La psicologia giuridica si applica ai processi di regolamentazione della convivenza e a quelli formalizzati nella norma giuridica, incluse le inclinazioni nei contesti della giustizia.
Ambiti di interesse della materia
- Psicologia legale: Nozioni psicologiche che riguardano l’applicazione delle leggi, dimensioni psicologiche delle norme, contributo della psicologia all’elaborazione normativa in ambito civile e penale.
- Psicologia criminale: Persona in quanto autrice di reato.
- Psicologia giudiziaria o forense: Processo, persona imputata, figure che interagiscono nel corso della procedura.
- Psicologia rieducativa o penitenziaria: Persona condannata.
Ferri contribuì sia all’ampliamento dell’oggetto di studio, sia a una de-patologizzazione del suo interesse. L’interesse si sposta dalla persona criminale al processo e la psicologia giuridica vedrà un lungo periodo di prevalenza nella sua area giudiziaria.
La matrice della conoscenza è quella della psicologia sociale, ma attinge anche dalla psicologia clinica, di comunità, dello sviluppo, delle organizzazioni e dalla psicologia generale. Tali conoscenze necessitano di essere specializzate, contestualizzate rispetto alle caratteristiche, ai problemi, alle esigenze e alle ricadute dello specifico campo di applicazione.
Psicologia e diritto condividono lo stesso oggetto di studio: il comportamento umano. La psicologia è una disciplina conoscitiva mentre il diritto non ha necessità di approfondire il proprio fondamento epistemologico. Rispetto all’analisi del comportamento umano, mentre la psicologia si propone lo studio delle regole che lo sottintendono, il diritto svolge una funzione regolamentativa.
Nella realizzazione della propria dimensione applicativa, la psicologia elabora progettualità di intervento che variano in funzione dell’opzione teorica e della finalità attesa, che sono sottoposte a monitoraggio e suscettibili di modifica. Per la psicologia è fondante l’esigenza del dubbio conoscitivo, il diritto si auto-vincola alla decidibilità, è auto-organizzato in maniera da far rientrare i singoli casi concreti all’interno delle categorie e degli ambiti di prescrizione identificati nelle leggi.
Anche la psicologia è chiamata a decidere, ma le sue decisioni non rinviano a una norma preesistente, piuttosto sono elaborate con la consapevole assunzione di un rischio probabilistico, la cui efficacia deve potersi mettere alla prova rispetto all’utilizzo dell’intervento da parte delle realtà cui l’intervento stesso è rivolto.
Obiettivi di lavoro
- Mantenere sempre attivo un impegno di ricerca e di riflessione teorica sui significati psicologici della norma
- Operare un confronto operativo funzionale tra le categorie appartenenti al sapere giuridico e quelle di pertinenza del sapere psicologico, mantenendo la consapevolezza della loro diversità di base.
L’autonomia dei due ambiti è il prerequisito della loro complementarietà e solo a partire da questa consapevolezza è possibile realizzare una comunicazione intersistemica tale da promuovere quel dialogo circolare e disciplinare che costituisce la finalità della psicologia giuridica.
Psicologia clinica vs psicologia giuridica
Contesto clinico:
- Lo psicoterapeuta procede per tentativi ed errori, aggiustando nel corso della terapia la sua diagnosi in vista delle risposte del paziente ai suoi interventi.
- Lo psicoterapeuta agisce da solo o al massimo con l’aiuto di un supervisore.
- Il paziente si rivolge volontariamente allo psicologo.
- Lo psicologo ha come punto di riferimento della sua attività il paziente ed un suo familiare.
- Il paziente vuole essere curato.
- Il paziente, sia pur con interferenze inconsapevoli, cerca di essere sincero.
- Il paziente cerca di essere compreso e aiutato.
- L’alleanza terapeutica è il pilastro della psicoterapia.
- La prospettiva rilevante è quella del paziente.
Contesto peritale:
- Il perito deve esprimere la sua diagnosi entro un termine breve e prestabilito e non riceve un feedback dalle proprie decisioni.
- Il perito è spesso in contraddittorio con gli altri colleghi (CTP).
- Il soggetto si sottopone a perizia per decisione altrui, spesso suo malgrado.
- Il perito ha come punto di riferimento il giudice o una delle parti.
- Il soggetto non ritiene di aver bisogno di aiuto: spesso omette, simula o dissimula propri ed altrui sintomi e comportamenti a seconda del suo interesse processuale.
- Il soggetto cerca di gestire le impressioni del perito.
- Il soggetto cerca di far valere le sue ragioni anche attraverso la perizia.
- Il perito non deve colludere con il periziato.
- Il perito deve tener conto di diverse fonti di informazione.
La cornice psico-giuridica: il compito
- Intervento ausiliario di consulenza al mondo del diritto.
- Risposta ad un terzo che chiede una valutazione.
Implica:
- Richiesta di oggettività.
- Diverso atteggiamento conoscitivo: Affetto e Ragione.
La norma possiede delle caratteristiche che condizionano il contesto in cui si opera:
- Committenza: di un terzo e multipla.
- Il rapporto di potere con il terzo/Tribunale.
- Realtà di committenza multipla: coppia, TM, bambino.
- Tempo: limitato.
- Ansia per la veloce presa di decisione, impone l’utilizzo di un percorso conoscitivo non esplorativo ma mirato alla formazione di un parere in tempi brevi.
- Setting: coatto.
- Gestione del rapporto con l’utente, differente obiettivo nell’incontro con l’altro (valutazione vs sostegno), raccolta di informazioni coerenti al quesito.
- Comunicazione: necessità di competenza comunicativa.
- Il rapporto con interlocutori di altre discipline obbliga ad utilizzare una specifica competenza comunicativa.
Aspetti problematici e controversi
- Incontro con il mondo del diritto: intenti, metodi e linguaggi differenti.
- Fatica nel riconoscersi in un compito di valutazione: apparente incongruenza con il proprio mandato professionale, che privilegia l’azione di sostegno.
- Fatica del concepire in modo isolato l’iter della valutazione: percorso che si conclude o precede.
- Problema delle molteplici funzioni che si possono rivestire nel corso del percorso della coppia.
Linee guida deontologiche
Art. 8 delle Linee guida deontologiche per lo psicologo forense:
“Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata ed attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprime un parere sul bambino senza averlo esaminato”.
Art. 220 c.p.p Perizia:
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non possono essere ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità al reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Art. 61 c.p.c. Consulenza Tecnica:
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta per le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.
Art. 201 c.p.c. Il consulente di parte:
Il giudice istruttore, con ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla Camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 193 c.p.c. Giuramento:
All’udienza di comparizione il giudice ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempire, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempire le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
Attività del consulente
- Comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni
- Avvio delle indagini peritali
- Stesura della relazione scritta:
La relazione tecnica d’ufficio elementi indispensabili:
- Sede di giudizio, tipo di procedimento giudiziario
- Quesito
- Calendario degli incontri peritali, tempo concesso, proroga
- Strumenti e metodologia utilizzati
- Presenza CTP
Articolazione della relazione di CTU:
- Premessa
- Anamnesi, parte storica
- Considerazioni psicologiche
- Conclusioni, motivazioni, proposte
Schema di analisi di una CTU:
- Leggibilità e comprensibilità della relazione di CTU
- Analisi della forma
- Analisi dei criteri che portano alla proposta di CTU
- Coerenza interna della CTU (coerenza degli elementi storici, anamnestici riportati, coerenza strutturale - non contraddizioni…)
Norma-normalità-devianza
Per convivere è indispensabile condividere non solo il linguaggio verbale e non-verbale, ma il rispetto del tempo, dello spazio, dei ruoli sociali e del comportamento altrui, secondo un’assennata reciprocità. Diritti e doveri sono i due aspetti reciproci delle regole sociali, esprimono da un lato le necessità irrinunciabili e le opportunità che ciascuno può cogliere e dall’altro i limiti di tali opportunità e le necessità che la convivenza vi impone. La legge è la raccolta delle regole che ordinano i diritti e i doveri.
La legge è in continuo cambiamento poiché si deve adattare alle nuove esigenze e alle nuove opportunità; in particolare essa si deve confrontare con le nuove scoperte e invenzioni scientifiche (reati informatici), i cambiamenti sociali e morali (nuovi assetti familiari), il confronto tra le normative nazionali (adesione all’UE) e l’aumento di trattati e normative sovranazionali (CEDU). Il diritto non è però solo finalizzato all’inseguimento del cambiamento sociale: a volte l’anticipa, introduce delle novità e mutamenti che non sono percepiti o adottati dalla società, la quale fatica ad accettare come legale qualcosa che a livello sociale è vissuto come anomalo o deviante.
La psicologia ha influito anche sull’elaborazione della legge o sul suo adeguamento nel tutelare determinate fasce di persone o determinate dinamiche psicologiche. Gli accorgimenti di legge risentono in modo evidente della teoria della psicologia sociale “dell'etichettamento” e quindi dell’attuazione di strategie per evitare che un reato compiuto in una fase critica dello sviluppo possa assumere uno stigma a vita.
Regole sociali
Le regole del mondo sociale possono essere classificate in vario modo (regole prescrittive, proscrittive e facoltative). Per sopravvivere in una società bisogna conoscere le regole; vi sono regole esplicite, altre implicite e regole nascoste. Solitamente l’organismo sociale prevede sanzioni per comportamenti non accettati o che si vogliono vietare. La finalità di queste regole sociali non è chiara o, comunque, molto spesso non è univoca.
Lo scopo delle norme giuridiche è quello di rendere più agevole il rapporto tra i consociati, esse prevedono sanzioni penali o amministrative qualora vengano violate. Dal punto di vista strutturale la norma giuridica è composta da due elementi:
- Precetto: comando contenuto nella norma
- Sanzione: minaccia di un castigo (non è presente nelle norme imperfette).
La sanzione è dunque la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le norme. Le sanzioni possono essere:
- La pena: infligge un male che non è in relazione diretta con la lesione compiuta
- L’esecuzione: si realizza il risultato che si sarebbe ottenuto con il rispetto del comando
- Il risarcimento e la riparazione: mirano ad ottenere l’equivalente di quello che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza spontanea alla norma.
Mentre le norme giuridiche sono date in quanto regole previste dalla legislazione, le norme sociali sono inferite dalla ridondanza del comportamento. Nella teoria giuridica, le norme giuridiche hanno la caratteristica sia della generalità (si rivolgono all’intera comunità) sia dell’astrattezza (regolano situazioni tipiche astrattamente individuate). Le norme giuridiche hanno una previsione sanzionatoria predeterminata, essa è diretta quando realizza in modo diretto il risultato che la norma violata prescrive mentre è indiretta quando si realizza in modo indiretto il risultato prescritto dalla norma principio di statualità.
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