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REGOLE GIURIDICHE E SOCIALI:

NORME GIURIDICHE

NORME SOCIALI

 NORMA GIURIDICA:

o Precetto: comando contenuto nella norma.

o Sanzione: minaccia di un castigo che non è presente nelle norme imperfette.

 Reazione dell’ordinamento giuridico pone a chi viola le norme.

 PENA: si infligge al violatore un male che non è in relazione diretta alla lesione

compiuta.

 ESECUZIONE: forzata, nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme. Si realizza il

risultato che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza al comando.

 RISARCIMENTO, RIPARAZIONE: svolte per ottenere un equivalente di ciò che si sarebbe

ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma.

o previste dalla legislazione.

 

Teoria giuridica le norme giuridiche hanno la caratteristica della generalità, si

rivolgono all’intera collettività e ad intere categorie di soggetti.

 Sono astratte: regolano situazioni tipiche astrattamente individuate.

o Ideologia di giustizia fondata su uguaglianza e reciprocità.

o Caratterizzata da apertura nella sua formulazione.

o Previsione sanzionatoria predeterminata:

 Diretta.

 Indiretta. 

o Principio di statualità principio di obbligatorietà.

 L’osservanza della norma è garantita con la forza, la previsione di una particolare

reazione contro chi non la osserva.

o Hanno origine da organi deputati.

o Presume di essere conosciuta.

o Espressione dei valori della gran parte dei consociati:

 Introiettate se prevedono nuovi comportamenti.

 Non osteggiate se riferite a comportamenti esistenti.

 VALORI UMANI:

o Elemento comune a norme sociali e giuridiche.

o Concezioni del desiderabile.

o Condiviso dal più vasto gruppo sociale di appartenenza.

o Si esprimono nel senso della solidarietà umana.

o Rappresentazioni mentali, scopi di vita che danno un senso alla stessa.

o Entità astratte che hanno conseguenze di tipo prosociale formazione/applicazione di leggi.

 I valori sociali permettono la creazione di norme giuridiche.

o Promulgare la norma giuridica non indica l’accoglimento della norma a livello sociale.

o La necessità di norme giuridiche indicano che la società – o parte di essa – è ostile a mantenere

o meno una condotta.

o Norma giuridica violata fondata su:

 

Valori sociali condivisi mala in sé.

 

Valori sociali non condivisi mala quia prohibia.

 

Morale complesso dei principi che regolano o dovrebbero regolare la condotta umana.

 

Etica riflessione critica sulla morale.

 

Norme deontologiche codice etico degli psicologi.

o Codice Deontologico.

o Norme promulgate che rientrano in un ordinamento giuridico professionale.

 Comportamenti considerati dal diritto.

 ….dalla morale.

 ….dalla prassi.

 

Norma sociale coincide e si verifica con il fatto stesso di seguirla, violarla, il diritto prescinde.

o Se nessuno segue la regola sociale non esiste più. 

o Se una norma giuridica non viene seguita non viene eliminata sussiste indipendentemente

dal comportamento effettivo.

 Può esistere anche prima che un comportamento possa essere messo in atto.

 

Sistema giuridico chiuso si giustifica in sé stesso e nella sua ideologia trova la propria giustificazione.

o Collegato al principio relativo alla necessità di certezza del diritto.

 DEVIANZA:

o Può dipendere dalla volontà di violare norme socio-giuridiche condivise o dal rifiuto di

accettarle. 

o Funzione normativa attraverso la d. si riconosce la regola.

o La devianza sociale è anche la differenza culturale, che “devia” dall’indirizzo generale della

cultura dominante: da tolleranza a integrazione.

o Estraneità diventa familiare; la devianza diventa normale.

 Processo di progressivo di avvicinamento dove si insidia il processo antagonista di

assuefazione e di accomodamento cognitivo.

 Incontro con la diversità è dì natura occasionale è possibile che susciti fastidio

per la fatica che comporta la revisione della ‘routine cognitiva’;

o Può anche suscitare curiosità, interesse, o essere considerato una sorta

di stimolo intellettuale, positivo ed intrigante nella misura in cui è

contenibile.

o Espressione della propria identità diventa inevitabilmente espressione di differenza, di devianza

dalla norma.

o Conservatorismo cognitivo cede sotto la spinta di un processo anti-omeostatico che conduce al

CAMBIAMENTO.

 Processo che si genera dall’interazione interpersonale, si dilata e si propaga ai diversi

contesti sociali entro i quali si collocano, avviando così un processo più ampio di

trasformazione sociale.

o Confronto costante nella epoca post-moderna.

o Valutazione della differenza etnica sembra coinvolgere da subito criteri interpretativi che

eccedono il livello interpersonale collocandosi su un piano collettivo, sociale e istituzionale.

o La percezione personale di devianza, intesa come trasgressione delle norme che orientano i

criteri soggettivi di giudizio, va da subito a coincidere con la percezione socialmente condivisi.

o La violazione della norma giuridica, catalizza l’attenzione collettiva e si configura come minaccia

all’intero ordine sociale, rinforzando gli elementi negativi di squalificazione e stigmatizzazione

attribuiti ai membri dell’intera categoria sociale.

 Immigrati = carcere.

 Punto di vista pragmatico: riconduce i comportamenti devianti o illeciti a ragioni di

sopravvivenza, difficoltà di natura strutturale legate allo stato di clandestinità

unitamente ad una sorta di specializzazione etnica della criminalità.

 Componente culturale implicata nell’atto deviante: chi commette un reato in un paese

Straniero mantiene come punto di riferimento le norme dì condotta del gruppo di

appartenenza; in questo modo l’atto risulterebbe deviante nell’effetto ma non

nell’intenzione mancanza di consapevolezza.

LA PSICOLOGIA IN AMBITO GIUDIZIARIO.

 Tipicità e problematiche del fare psicologico in contesti definiti dalla norma giuridica.

 Organizzazione in 3 aree tematiche:

1. CONTESTO APPLICATIVO:

o Ambiente sociale, simbolico e comunicativo che contiene il lavoro psicologico.

o Contesto Normato luogo in cui ogni attività riflessiva/operativa acquista significato solo

rispetto a una norma.

 Regola che codifica e stabilisce il senso dello stare e del fare professionale.

 Testo informatore del lavoro psicologico.

 Criterio che definisce le ragioni e gli obiettivi dell’azione professionale.

 Meta-contesto che struttura sia la rilevanza specifica sia la pertinenza di qualsiasi azione

messa in atto.

o Lo psicologo deve fare una riflessione mirata sul rapporto fra categorie giuridiche e costrutti

psicologici ricerca del significato psicologico della norma.

 

Rischio generare sovrapposizioni di sistemi concettuali operando su significati

psicologici al di fuori della norma che ne stabilisce la pertinenza al contesto.

o Funzione storicamente assegnata alla psicologia giuridica:

 Consentire un migliore esercizio del diritto.

 Specifico settore di produzione di conoscenze e competenze applicati al campo del

diritto.

 L’operato psicologico deve essere sempre leggibile agli occhi di tutte le figure coinvolte.

 Capacità di referenza concettuale in grado di tenere sotto controllo il tecnicismo

specialistico, privilegiando criteri improntati a chiarezza e trasparenza

comunicativa.

2. PRESENZA DELLA PSICOLOGIA:

o Non corrisponde alla presenza dello psicologo nelle sue vesti di specialista.

 Non caratterizzazione della psicologia come scienza esatta rispetto ad altre scienze.

 Tendenza dello psicologo a spostarsi sul versante di aiuto.

 Problema: formalizzazione nella cultura giuridica di una scienza che privilegia le

verità interne.

o DICOTOMIA CONTROLLO-AIUTO:

 Tema maggiore potenzialità chiarificatrice dei rapporti tra psicologia e diritto.

 Funzione di controllo: seleziona le informazioni provenienti da altri saperi al fine di

strutturazione per obiettivi di prevenzione e della difesa sociale, tutela dei soggetti

deboli e delle garanzia sociale.

 Nasce dalla capacità di costruire interazioni teoriche e di metodo fra psicologia

(scienza di appartenenza) e diritto (referente applicativo).

o Presenza dello psicologo due principali funzioni cui corrispondono collocazioni di ruolo e

diverse configurazioni applicative.

 FUNZIONE CONOSCITIVA:

 

Posizioni interna ai contesti giudiziari psicologo che lavora all’interno dei

contesti minorili.

 

Posizioni esterne ai contesti giudiziari CTU.

 FUNZIONE DECISIONALE:

 Componente del collegio presso tribunali dei minori e di sorveglianza.

 Situazioni diversificate che configurano un diverso posizionamento del

professionista nel contesto e nel rapporto con l’organizzazione.

o La riflessione concettuale sui costrutti psicologici richiamati dalle categorie giuridiche impone al

perito un impegno di traduzione concettuale e terminologica funzionale alla risposta ai quesiti,

all’esperto interno ai servizi un’attenzione di contesto orientata all’inter-professionalità e

all’inter-servizio. All’esperto presso i tribunali, una capacità di attivazione di dialogo

interdisciplinare finalizzato alla decisione.

o Allargamento delle aree di applicazione della psicologia giuridica.

 Riflette sulle proprie competenze, a estrarre le dimensioni costitutive di nuovi problemi

che riguardano il rapporto uomo-norma-società.

3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO:

o Tre aspetti principali:

a. Non volontarietà dell’utente di fruire dell’intervento psicologico.

b. Ambito di disfunzionalità non definito dalla persona ma da altri secondo criteri di rilevanza

giuridica non sempre coincidono con le rilevanze soggettivamente percepite.

c. Insieme dei significati che l’utente della giustizia porta con sé.

 Le funzioni e le competenze della psicologia applicata ai contesti della giustizia rimandano

all’assunzione da parte del professionista di tutti quegli elementi che compongono lo scenario giuridico

e che si strutturano dinamicamente in un insieme di significati.

PSICOLOGO GIURIDICO:

 Quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti, o per tutto il

processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

 CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO.

o Compito di supportare l’attività intellettiva del giudice at

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
49 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/05 Psicologia sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nym.95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Magrin Elena.