LA PSICOLOGIA GIURIDICA: PERCORSO STORICO.
1893: CATTEL.
o Primi esperimenti di psicologia della testimonianza.
Nota la suggestionabilità ed errori di recupero mnestico.
1896: SOMMER.
o Primo intervento di un esperto di psicologia nel tribunale.
1907: GEMELLI.
o Riflette sul rapporto DIRITTO-PSICOLOGIA.
o Fornisce i primi contributi a sostegno dell’uso di un competente di psicologia in ambito
giudiziario.
o Riflette sulla distinzione di:
CATEGORIE GIURIDICHE:
CATEGORIE PSICOLOGICHE:
o Sostiene che il criminale sia una persona come le altre, unica peculiarità è aver infranto una
norma giuridica solo la psicologia possiede la conoscenza e i metodi adeguati allo studio
della personalità del soggetto.
1908: MUSTENBERG.
o Scrive il primo volume di psicologia forense e presenta i fattori psicologici che intervengono
sull’esito della testimonianza.
1900: FERRI.
1. Vuole migliorare l’amministrazione della giustizia.
2. Rifondare l’impostazione giuridica secondo il metodo positivo.
3. Contribuire allo studio del crimine e alla sua prevenzione.
o Obiettivi che si riflettono nelle diverse aree di competenza:
Ps. Legale norma e sua formulazione
Ps. Criminale studio della persona autrice di reato.
Ps. Forense studio delle dinamiche relazionali tra persone che intervengono nel
processo
Ps. Rieducativa condannato ed esecuzione di pena e trattamento.
1911-1912: ITALIA.
o Nascita della scuola applicativa psico-giuridica.
DE SANCTIS: sposta l’attenzione dalla persona al processo.
ANNI ’40:
o La psicologia giuridica subisce una battuta di arresto a causa del fascismo e delle resistenze al
classicismo giuridico che vedono nella psicologia una minaccia al formalismo delle norme e al
loro carattere di impermeabilità ai fenomeni sociali e fattori soggettivi.
ANNI ’70:
o Riprende la fase di interesse di fondazione disciplinare.
ANNI ’80:
o DE LEO: ottiene la prima cattedra di psicologia giuridica alla Sapienza di Roma.
Psicologia e Diritto collaborano:
o La legge definisce gli spazi di questa collaborazione.
o Rapporto complicato a causa di divergenze disciplinari.
DIRITTO PSICOLOGIA
1 Scienza Pratica Scienza Descrittiva
Autogiustificazione delle norme e delle regole: Studia le regole che sottendono il comportamento
2 riflessioni teoriche finalizzate a interpretazione dei umano.
codici
3 Le decisioni sono certe e basate sulle norme. Scienza Probabilistica: le sue decisioni confrontano
la situazione rilevata con quella attesa e si è sempre
Sono il fine ultimo dell’ambito giuridico. consapevoli del rischio probabilistico connesso a
Prevede raccolta, esamina, valutazione dei dati. ogni decisione.
Nel processo di decisione la psicologia fornisce una funzione di supporto e consulenza.
o Il giudice pone allo psicologo un quesito sotto forma di valutazione tecnica.
La psicologia agisce su base di conoscenza specifiche e fornisce gli
strumenti per soddisfare le esigenze del giudice.
Metodi e tecniche sono quelli della psicologia.
o Clinica.
o Sviluppo.
o Comunità.
È necessaria l’applicazione di un filtro specialistico.
o Conoscenze e competenze provenienti da altri
saperi devono essere contestualizzate rispetto alle
caratteristiche, problemi, esigenze del campo di
applicazione.
Valutazione tecnica di due tipi:
1. Idoneità identificazione puntuale di criteri specifici che la
definiscono.
2. Capacità requisiti anagrafici e specifica funzionalità
psicologica.
La valutazione comporta l’attribuzione di un valore:
Per la psicologia clinica è il risultato di un’attività
diagnostica ed è funzionale un percorso di sostegno e
recupero.
Ambito giuridico valutazione conclude il lavoro.
La psicologia elabora anche delle nuove conoscenze e le restituisce al diritto con lo scopo di elaborare
leggi e procedure coerenti con i cambiamenti sociali.
NORMA, NORMALITÀ, DEVIANZA:
Convivenza indispensabile anche il rispetto del tempo, spazio, ruoli sociali e del comportamento
altrui, secondo un’assennata reciprocità.
DIRITTI e DOVERI esprimono le necessità irrinunciabili e le opportunità che ognuno può cogliere,
definendone i limiti e le necessità che la convivenza impone.
LEGGE raccolta delle regole che ordinano i diritti e i doveri, sia in ambito privato che pubblico.
o “sospetto” filosofico e storico della sua matrice fondante la convenzione non rispetta il
principio naturale dell’eguaglianza fra tutti gli esseri umani, ma legittimi il prevalere e il potere
dei più forti.
Diritti e Doveri non sono tutti uguali e possono essere in contrasto.
o STORICITÀ della legge la società umana muta in continuazione nel tempo e il progresso si
dipana nel susseguirsi di fasi più, o meno, durevoli al cambiamento: aumentano e si correggono
le conoscenze, mutano bisogni e desideri, mutano i ruoli e i valori, le abitudini individuali e
collettive.
Le nuove esigenze e opportunità si trasformano in diritti, che la legge deve tutelare, e i
nuovi doveri, che la legge deve prescrivere, secondo un nuovo ordine equilibrato che
salvaguardi l’armonia della convivenza.
REGOLE SOCIALI:
o Prescrittive quali comportamenti tenere.
o Proscrittive quali comportamenti evitare.
o Facoltative quali comportamenti sono facoltativi.
La libertà sta tra queste regole e il loro utilizzo.
o Esplicite.
o Implicite.
o Nascoste regole seguite inconsapevolmente.
o Etichetta.
o Non sono tutte uguali né per come si prescrivono, né per come si vietano.
Possono esserci delle sanzioni che vanno dalle più lievi e sociali a quelle più rigide e
legislative.
o Finalità non sempre è chiara.
o Reciprocità regola aurea dei rapporti interpersonali.
REGOLE GIURIDICHE E SOCIALI:
NORME GIURIDICHE
NORME SOCIALI
NORMA GIURIDICA:
o Precetto: comando contenuto nella norma.
o Sanzione: minaccia di un castigo che non è presente nelle norme imperfette.
Reazione dell’ordinamento giuridico pone a chi viola le norme.
PENA: si infligge al violatore un male che non è in relazione diretta alla lesione
compiuta.
ESECUZIONE: forzata, nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme. Si realizza il
risultato che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza al comando.
RISARCIMENTO, RIPARAZIONE: svolte per ottenere un equivalente di ciò che si sarebbe
ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma.
o previste dalla legislazione.
Teoria giuridica le norme giuridiche hanno la caratteristica della generalità, si
rivolgono all’intera collettività e ad intere categorie di soggetti.
Sono astratte: regolano situazioni tipiche astrattamente individuate.
o Ideologia di giustizia fondata su uguaglianza e reciprocità.
o Caratterizzata da apertura nella sua formulazione.
o Previsione sanzionatoria predeterminata:
Diretta.
Indiretta.
o Principio di statualità principio di obbligatorietà.
L’osservanza della norma è garantita con la forza, la previsione di una particolare
reazione contro chi non la osserva.
o Hanno origine da organi deputati.
o Presume di essere conosciuta.
o Espressione dei valori della gran parte dei consociati:
Introiettate se prevedono nuovi comportamenti.
Non osteggiate se riferite a comportamenti esistenti.
VALORI UMANI:
o Elemento comune a norme sociali e giuridiche.
o Concezioni del desiderabile.
o Condiviso dal più vasto gruppo sociale di appartenenza.
o Si esprimono nel senso della solidarietà umana.
o Rappresentazioni mentali, scopi di vita che danno un senso alla stessa.
o Entità astratte che hanno conseguenze di tipo prosociale formazione/applicazione di leggi.
I valori sociali permettono la creazione di norme giuridiche.
o Promulgare la norma giuridica non indica l’accoglimento della norma a livello sociale.
o La necessità di norme giuridiche indicano che la società – o parte di essa – è ostile a mantenere
o meno una condotta.
o Norma giuridica violata fondata su:
Valori sociali condivisi mala in sé.
Valori sociali non condivisi mala quia prohibia.
Morale complesso dei principi che regolano o dovrebbero regolare la condotta umana.
Etica riflessione critica sulla morale.
Norme deontologiche codice etico degli psicologi.
o Codice Deontologico.
o Norme promulgate che rientrano in un ordinamento giuridico professionale.
Comportamenti considerati dal diritto.
….dalla morale.
….dalla prassi.
Norma sociale coincide e si verifica con il fatto stesso di seguirla, violarla, il diritto prescinde.
o Se nessuno segue la regola sociale non esiste più.
o Se una norma giuridica non viene seguita non viene eliminata sussiste indipendentemente
dal comportamento effettivo.
Può esistere anche prima che un comportamento possa essere messo in atto.
Sistema giuridico chiuso si giustifica in sé stesso e nella sua ideologia trova la propria giustificazione.
o Collegato al principio relativo alla necessità di certezza del diritto.
DEVIANZA:
o Può dipendere dalla volontà di violare norme socio-giuridiche condivise o dal rifiuto di
accettarle.
o Funzione normativa attraverso la d. si riconosce la regola.
o La devianza sociale è anche la differenza culturale, che “devia” dall’indirizzo generale della
cultura dominante: da tolleranza a integrazione.
o Estraneità diventa familiare; la devianza diventa normale.
Processo di progressivo di avvicinamento dove si insidia il processo antagonista di
assuefazione e di accomodamento cognitivo.
Incontro con la diversità è dì natura occasionale è possibile che susciti fastidio
per la fatica che comporta la revisione della ‘routine cognitiva’;
o Può anche suscitare curiosità, interesse, o essere considerato una sorta
di stimolo intellettuale, positivo ed intrigante nella misura in cui è
contenibile.
o Espressione della propria identità diventa inevitabilmente espressione di differenza, di devianza
dalla norma.
o Conservatorismo cognitivo cede sotto la spinta di un processo anti-omeostatico che conduce al
CAMBIAMENTO.
Processo che si genera dall’interazione interpersonale, si dilata e si propaga ai diversi
contesti sociali entro i quali si collocano, avviando così un processo più ampio di
trasformazione sociale.
o Confronto costante nella epoca post-moderna.
o Valutazione della differenza etnica sembra coinvolgere da subito criteri interpretativi che
eccedono il livello interpersonale collocandosi su un piano collettivo, sociale e istituzionale.
o La percezione personale di devianza, intesa come trasgressione delle norme che orientano i
criteri soggettivi di giudizio, va da subito a coincidere con la percezione socialmente condivisi.
o La violazione della norma giuridica, catalizza l’attenzione collettiva e si configura come minaccia
all’intero ordine sociale, rinforzando gli elementi negativi di squalificazione e stigmatizzazione
attribuiti ai membri dell’intera categoria sociale.
Immigrati = carcere.
Punto di vista pragmatico: riconduce i comportamenti devianti o illeciti a ragioni di
sopravvivenza, difficoltà di natura strutturale legate allo stato di clandestinità
unitamente ad una sorta di specializzazione etnica della criminalità.
Componente culturale implicata nell’atto deviante: chi commette un reato in un paese
Straniero mantiene come punto di riferimento le norme dì condotta del gruppo di
appartenenza; in questo modo l’atto risulterebbe deviante nell’effetto ma non
nell’intenzione mancanza di consapevolezza.
LA PSICOLOGIA IN AMBITO GIUDIZIARIO.
Tipicità e problematiche del fare psicologico in contesti definiti dalla norma giuridica.
Organizzazione in 3 aree tematiche:
1. CONTESTO APPLICATIVO:
o Ambiente sociale, simbolico e comunicativo che contiene il lavoro psicologico.
o Contesto Normato luogo in cui ogni attività riflessiva/operativa acquista significato solo
rispetto a una norma.
Regola che codifica e stabilisce il senso dello stare e del fare professionale.
Testo informatore del lavoro psicologico.
Criterio che definisce le ragioni e gli obiettivi dell’azione professionale.
Meta-contesto che struttura sia la rilevanza specifica sia la pertinenza di qualsiasi azione
messa in atto.
o Lo psicologo deve fare una riflessione mirata sul rapporto fra categorie giuridiche e costrutti
psicologici ricerca del significato psicologico della norma.
Rischio generare sovrapposizioni di sistemi concettuali operando su significati
psicologici al di fuori della norma che ne stabilisce la pertinenza al contesto.
o Funzione storicamente assegnata alla psicologia giuridica:
Consentire un migliore esercizio del diritto.
Specifico settore di produzione di conoscenze e competenze applicati al campo del
diritto.
L’operato psicologico deve essere sempre leggibile agli occhi di tutte le figure coinvolte.
Capacità di referenza concettuale in grado di tenere sotto controllo il tecnicismo
specialistico, privilegiando criteri improntati a chiarezza e trasparenza
comunicativa.
2. PRESENZA DELLA PSICOLOGIA:
o Non corrisponde alla presenza dello psicologo nelle sue vesti di specialista.
Non caratterizzazione della psicologia come scienza esatta rispetto ad altre scienze.
Tendenza dello psicologo a spostarsi sul versante di aiuto.
Problema: formalizzazione nella cultura giuridica di una scienza che privilegia le
verità interne.
o DICOTOMIA CONTROLLO-AIUTO:
Tema maggiore potenzialità chiarificatrice dei rapporti tra psicologia e diritto.
Funzione di controllo: seleziona le informazioni provenienti da altri saperi al fine di
strutturazione per obiettivi di prevenzione e della difesa sociale, tutela dei soggetti
deboli e delle garanzia sociale.
Nasce dalla capacità di costruire interazioni teoriche e di metodo fra psicologia
(scienza di appartenenza) e diritto (referente applicativo).
o Presenza dello psicologo due principali funzioni cui corrispondono collocazioni di ruolo e
diverse configurazioni applicative.
FUNZIONE CONOSCITIVA:
Posizioni interna ai contesti giudiziari psicologo che lavora all’interno dei
contesti minorili.
Posizioni esterne ai contesti giudiziari CTU.
FUNZIONE DECISIONALE:
Componente del collegio presso tribunali dei minori e di sorveglianza.
Situazioni diversificate che configurano un diverso posizionamento del
professionista nel contesto e nel rapporto con l’organizzazione.
o La riflessione concettuale sui costrutti psicologici richiamati dalle categorie giuridiche impone al
perito un impegno di traduzione concettuale e terminologica funzionale alla risposta ai quesiti,
all’esperto interno ai servizi un’attenzione di contesto orientata all’inter-professionalità e
all’inter-servizio. All’esperto presso i tribunali, una capacità di attivazione di dialogo
interdisciplinare finalizzato alla decisione.
o Allargamento delle aree di applicazione della psicologia giuridica.
Riflette sulle proprie competenze, a estrarre le dimensioni costitutive di nuovi problemi
che riguardano il rapporto uomo-norma-società.
3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
o Tre aspetti principali:
a. Non volontarietà dell’utente di fruire dell’intervento psicologico.
b. Ambito di disfunzionalità non definito dalla persona ma da altri secondo criteri di rilevanza
giuridica non sempre coincidono con le rilevanze soggettivamente percepite.
c. Insieme dei significati che l’utente della giustizia porta con sé.
Le funzioni e le competenze della psicologia applicata ai contesti della giustizia rimandano
all’assunzione da parte del professionista di tutti quegli elementi che compongono lo scenario giuridico
e che si strutturano dinamicamente in un insieme di significati.
PSICOLOGO GIURIDICO:
Quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti, o per tutto il
processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO.
o Compito di supportare l’attività intellettiva del giudice attraverso l’apporto delle cognizioni
tecniche necessarie alla decisione per la controversia.
o PERIZIA: ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati/valutazioni che richiedono
competenze tecniche, scientifiche, artistiche sede penale.
o Mette a disposizione la tecnica al fine di portare elementi di valutazione che andranno a unirsi
a quelli già in possesso del giudice e concorreranno alla formulazione della sentenza.
Sono informazioni supplementari.
Relazione finale redatta non costituisce una prova giudiziaria.
In base all’ambito il giudice può farne un diverso utilizzo:
o AMBITO CIVILE: CONSULENZA TECNICA.
o AMBITO PENALE: PERIZIA.
o Utile per la velocizzazione della chiusura del processo giudiziario il consulente può avere dei
consulenti.
o Possibilità di nominare un collegio di consulenti.
o NOMINA: ordinanza del tribunale che comunica all’esperto la necessità della sua consulenza
deve prestare giuramento.
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