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REGOLE GIURIDICHE E SOCIALI:
NORME GIURIDICHE
NORME SOCIALI
NORMA GIURIDICA:
o Precetto: comando contenuto nella norma.
o Sanzione: minaccia di un castigo che non è presente nelle norme imperfette.
Reazione dell’ordinamento giuridico pone a chi viola le norme.
PENA: si infligge al violatore un male che non è in relazione diretta alla lesione
compiuta.
ESECUZIONE: forzata, nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme. Si realizza il
risultato che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza al comando.
RISARCIMENTO, RIPARAZIONE: svolte per ottenere un equivalente di ciò che si sarebbe
ottenuto con l’obbedienza spontanea della norma.
o previste dalla legislazione.
Teoria giuridica le norme giuridiche hanno la caratteristica della generalità, si
rivolgono all’intera collettività e ad intere categorie di soggetti.
Sono astratte: regolano situazioni tipiche astrattamente individuate.
o Ideologia di giustizia fondata su uguaglianza e reciprocità.
o Caratterizzata da apertura nella sua formulazione.
o Previsione sanzionatoria predeterminata:
Diretta.
Indiretta.
o Principio di statualità principio di obbligatorietà.
L’osservanza della norma è garantita con la forza, la previsione di una particolare
reazione contro chi non la osserva.
o Hanno origine da organi deputati.
o Presume di essere conosciuta.
o Espressione dei valori della gran parte dei consociati:
Introiettate se prevedono nuovi comportamenti.
Non osteggiate se riferite a comportamenti esistenti.
VALORI UMANI:
o Elemento comune a norme sociali e giuridiche.
o Concezioni del desiderabile.
o Condiviso dal più vasto gruppo sociale di appartenenza.
o Si esprimono nel senso della solidarietà umana.
o Rappresentazioni mentali, scopi di vita che danno un senso alla stessa.
o Entità astratte che hanno conseguenze di tipo prosociale formazione/applicazione di leggi.
I valori sociali permettono la creazione di norme giuridiche.
o Promulgare la norma giuridica non indica l’accoglimento della norma a livello sociale.
o La necessità di norme giuridiche indicano che la società – o parte di essa – è ostile a mantenere
o meno una condotta.
o Norma giuridica violata fondata su:
Valori sociali condivisi mala in sé.
Valori sociali non condivisi mala quia prohibia.
Morale complesso dei principi che regolano o dovrebbero regolare la condotta umana.
Etica riflessione critica sulla morale.
Norme deontologiche codice etico degli psicologi.
o Codice Deontologico.
o Norme promulgate che rientrano in un ordinamento giuridico professionale.
Comportamenti considerati dal diritto.
….dalla morale.
….dalla prassi.
Norma sociale coincide e si verifica con il fatto stesso di seguirla, violarla, il diritto prescinde.
o Se nessuno segue la regola sociale non esiste più.
o Se una norma giuridica non viene seguita non viene eliminata sussiste indipendentemente
dal comportamento effettivo.
Può esistere anche prima che un comportamento possa essere messo in atto.
Sistema giuridico chiuso si giustifica in sé stesso e nella sua ideologia trova la propria giustificazione.
o Collegato al principio relativo alla necessità di certezza del diritto.
DEVIANZA:
o Può dipendere dalla volontà di violare norme socio-giuridiche condivise o dal rifiuto di
accettarle.
o Funzione normativa attraverso la d. si riconosce la regola.
o La devianza sociale è anche la differenza culturale, che “devia” dall’indirizzo generale della
cultura dominante: da tolleranza a integrazione.
o Estraneità diventa familiare; la devianza diventa normale.
Processo di progressivo di avvicinamento dove si insidia il processo antagonista di
assuefazione e di accomodamento cognitivo.
Incontro con la diversità è dì natura occasionale è possibile che susciti fastidio
per la fatica che comporta la revisione della ‘routine cognitiva’;
o Può anche suscitare curiosità, interesse, o essere considerato una sorta
di stimolo intellettuale, positivo ed intrigante nella misura in cui è
contenibile.
o Espressione della propria identità diventa inevitabilmente espressione di differenza, di devianza
dalla norma.
o Conservatorismo cognitivo cede sotto la spinta di un processo anti-omeostatico che conduce al
CAMBIAMENTO.
Processo che si genera dall’interazione interpersonale, si dilata e si propaga ai diversi
contesti sociali entro i quali si collocano, avviando così un processo più ampio di
trasformazione sociale.
o Confronto costante nella epoca post-moderna.
o Valutazione della differenza etnica sembra coinvolgere da subito criteri interpretativi che
eccedono il livello interpersonale collocandosi su un piano collettivo, sociale e istituzionale.
o La percezione personale di devianza, intesa come trasgressione delle norme che orientano i
criteri soggettivi di giudizio, va da subito a coincidere con la percezione socialmente condivisi.
o La violazione della norma giuridica, catalizza l’attenzione collettiva e si configura come minaccia
all’intero ordine sociale, rinforzando gli elementi negativi di squalificazione e stigmatizzazione
attribuiti ai membri dell’intera categoria sociale.
Immigrati = carcere.
Punto di vista pragmatico: riconduce i comportamenti devianti o illeciti a ragioni di
sopravvivenza, difficoltà di natura strutturale legate allo stato di clandestinità
unitamente ad una sorta di specializzazione etnica della criminalità.
Componente culturale implicata nell’atto deviante: chi commette un reato in un paese
Straniero mantiene come punto di riferimento le norme dì condotta del gruppo di
appartenenza; in questo modo l’atto risulterebbe deviante nell’effetto ma non
nell’intenzione mancanza di consapevolezza.
LA PSICOLOGIA IN AMBITO GIUDIZIARIO.
Tipicità e problematiche del fare psicologico in contesti definiti dalla norma giuridica.
Organizzazione in 3 aree tematiche:
1. CONTESTO APPLICATIVO:
o Ambiente sociale, simbolico e comunicativo che contiene il lavoro psicologico.
o Contesto Normato luogo in cui ogni attività riflessiva/operativa acquista significato solo
rispetto a una norma.
Regola che codifica e stabilisce il senso dello stare e del fare professionale.
Testo informatore del lavoro psicologico.
Criterio che definisce le ragioni e gli obiettivi dell’azione professionale.
Meta-contesto che struttura sia la rilevanza specifica sia la pertinenza di qualsiasi azione
messa in atto.
o Lo psicologo deve fare una riflessione mirata sul rapporto fra categorie giuridiche e costrutti
psicologici ricerca del significato psicologico della norma.
Rischio generare sovrapposizioni di sistemi concettuali operando su significati
psicologici al di fuori della norma che ne stabilisce la pertinenza al contesto.
o Funzione storicamente assegnata alla psicologia giuridica:
Consentire un migliore esercizio del diritto.
Specifico settore di produzione di conoscenze e competenze applicati al campo del
diritto.
L’operato psicologico deve essere sempre leggibile agli occhi di tutte le figure coinvolte.
Capacità di referenza concettuale in grado di tenere sotto controllo il tecnicismo
specialistico, privilegiando criteri improntati a chiarezza e trasparenza
comunicativa.
2. PRESENZA DELLA PSICOLOGIA:
o Non corrisponde alla presenza dello psicologo nelle sue vesti di specialista.
Non caratterizzazione della psicologia come scienza esatta rispetto ad altre scienze.
Tendenza dello psicologo a spostarsi sul versante di aiuto.
Problema: formalizzazione nella cultura giuridica di una scienza che privilegia le
verità interne.
o DICOTOMIA CONTROLLO-AIUTO:
Tema maggiore potenzialità chiarificatrice dei rapporti tra psicologia e diritto.
Funzione di controllo: seleziona le informazioni provenienti da altri saperi al fine di
strutturazione per obiettivi di prevenzione e della difesa sociale, tutela dei soggetti
deboli e delle garanzia sociale.
Nasce dalla capacità di costruire interazioni teoriche e di metodo fra psicologia
(scienza di appartenenza) e diritto (referente applicativo).
o Presenza dello psicologo due principali funzioni cui corrispondono collocazioni di ruolo e
diverse configurazioni applicative.
FUNZIONE CONOSCITIVA:
Posizioni interna ai contesti giudiziari psicologo che lavora all’interno dei
contesti minorili.
Posizioni esterne ai contesti giudiziari CTU.
FUNZIONE DECISIONALE:
Componente del collegio presso tribunali dei minori e di sorveglianza.
Situazioni diversificate che configurano un diverso posizionamento del
professionista nel contesto e nel rapporto con l’organizzazione.
o La riflessione concettuale sui costrutti psicologici richiamati dalle categorie giuridiche impone al
perito un impegno di traduzione concettuale e terminologica funzionale alla risposta ai quesiti,
all’esperto interno ai servizi un’attenzione di contesto orientata all’inter-professionalità e
all’inter-servizio. All’esperto presso i tribunali, una capacità di attivazione di dialogo
interdisciplinare finalizzato alla decisione.
o Allargamento delle aree di applicazione della psicologia giuridica.
Riflette sulle proprie competenze, a estrarre le dimensioni costitutive di nuovi problemi
che riguardano il rapporto uomo-norma-società.
3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
o Tre aspetti principali:
a. Non volontarietà dell’utente di fruire dell’intervento psicologico.
b. Ambito di disfunzionalità non definito dalla persona ma da altri secondo criteri di rilevanza
giuridica non sempre coincidono con le rilevanze soggettivamente percepite.
c. Insieme dei significati che l’utente della giustizia porta con sé.
Le funzioni e le competenze della psicologia applicata ai contesti della giustizia rimandano
all’assunzione da parte del professionista di tutti quegli elementi che compongono lo scenario giuridico
e che si strutturano dinamicamente in un insieme di significati.
PSICOLOGO GIURIDICO:
Quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti, o per tutto il
processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO.
o Compito di supportare l’attività intellettiva del giudice at