Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Psicologia generale - bisogni educativi speciali Pag. 1 Psicologia generale - bisogni educativi speciali Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Psicologia generale - bisogni educativi speciali Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Già nel ’68 nella scuola materna statale, e poi nel ’70 nelle

elementari, con le classi di “rotazione”, si sono avuti i primi

tentativi di inserire alunni svantaggiati in sezioni normali.

Nel 1971 il parlamento italiano emanò la legge n.118 in

favore degli invalidi e mutilati civili. In essa, si leggeva, tra

l’altro, che per gli “irregolari psichici” e per gli

“insufficienti mentali” l’istruzione obbligatoria doveva

2

avvenire nelle classi normali della scuola pubblica a meno

che le deficienze intellettive o le menomazioni fisiche non

fossero tali da non permetterlo. Il 21 dicembre dello stesso

anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

promulgava la “Dichiarazione dei diritti degli handicappati

mentali”. Nel 1975, con la Circolare n.227, il M. della P.I.

previde, sia pure in via sperimentale, l’inserimento nelle

scuole materne, elementari e medie degli alunni in difficoltà

di apprendimento o di adattamento affetti da disturbi fisici e

psichici. Ma la legge che recepiva a pieno le istanze della

società sull’argomento è stata la n.517/77; essa sanciva

altresì, il diritto allo studio di tutti i bambini “handicappati e

“normodotati”, con l’obbligo da parte della scuola di

rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno

sviluppo della persona umana, nel rispetto dell’art.3 della

3

nostra Costituzione. Questa legge, innovativa a tutti gli

effetti, almeno sul piano normativo risolveva il problema

degli handicappati istituzionalizzando la figura

dell’insegnante di sostegno, ma solo per la scuola

elementare e media, non tenendo presente che già precedenti

Circolari Ministeriali avevano previsto forme di sostegno

anche per la scuola materna, per l’inserimento precoce dei

bambini handicappati. Solo la legge n.270/82 risolveva il

problema prevedendo l’insegnante di sostegno anche per la

scuola materna. La presenza dell’insegnante di sostegno

nella scuola materna è particolarmente importante in quanto

intervenire tempestivamente nei casi di svantaggio, è di

primaria importanza; infatti proprio a livello di scuola

materna si è constatato, per il bambino proveniente da ceti

meno abbienti, un “deficit iniziale” già abbastanza

4

consolidato al terzo anno di età. Il bambino in situazioni di

handicap ha bisogno, inoltre, di tempi lunghi, di materiale

apposito e di metodologie adeguate. Ne consegue che, già

nella scuola materna, si deve programmare e attuare per lui

un’azione educativa compensativa ed individualizzata;

precocemente un’azione di recupero. Con la

iniziando, così,

legge n.517/77 non si colmarono, però, le molte lacune sul

piano dell’assistenza socio-sanitaria, per il recupero

riabilitativo del soggetto portatore di handicap. Queste

Programmi dell‘85,

furono affrontate, più avanti, dai Nuovi

e, poi, definitivamente colmate dalla legge Quadro n.104/92

prima, e dal Testo Unico del ’94, poi. Nella Premessa ai

Nuovi Programmi dell’85, si stabilisce che il diritto

all’istruzione, specialmente quella obbligatoria, non deve

essere ostacolato dalle difficoltà di apprendimento che

5

l’alunno può presentare, derivanti sia da svantaggi che da

handicaps. Nei Nuovi Programmi dell’85, viene affermato

anche che per l’integrazione di alunni portatori di handicap

nella scuola, specialmente se gravi, più che la

“certificazione medica” è importante che la scuola abbia la

possibilità di affrontare il processo educativo e didattico

sulla base di una “diagnosi funzionale”, disposta dai servizi

specialistici. Questa “diagnosi funzionale” deve mettere in

evidenza le difficoltà di apprendimento del fanciullo

handicappato e le sue possibilità di recupero, specificando le

capacità che sono già in suo possesso, in modo da

sostenerle, sollecitarle e, man mano, rafforzarle e

svilupparle. Gli insegnanti devono saper capire

scientificamente la situazione, interpretare i sintomi,

individuare le capacità e gli effettivi limiti del fanciullo, in

6

modo che si possa intervenire iniziando una corretta azione

di recupero e, come si afferma nella Premessa ai Nuovi

dell’85, “partire dalle diversità per realizzare le

Programmi

uguaglianze”, per evitare, così, che queste diventino, più

avanti, un alibi per discriminazioni di carattere sociale.

Questo principio viene messo in rilievo anche in uno degli

articoli della legge Quadro n.104/92. Questa legge

sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate, stabilisce che non è importante solo la

socializzazione del soggetto disabile, ma il suo pieno

sviluppo, limitatamente alle sue potenzialità. Ciò deve

avvenire avvalendosi dell’aiuto dell’insegnante di sostegno

e delle altre strutture sociali e sanitarie che ruotano intorno

alla scuola. Tale normativa chiarisce e riorganizza quelle

precedenti ed è un testo unico sui diritti degli handicappati

7

al quale devono ispirarsi le Regioni, le Province e i Comuni

nell’emanazione dei regolamenti applicativi; inoltre,

prevede che l’organizzazione e il funzionamento delle

strutture sociali e scolastiche siano adeguate al soggetto con

handicap e non viceversa come accadeva nel passato;

prevede anche un rapporto continuo di scambi di idee tra

genitori ed educatori e, ancora, l’adeguamento delle

strutture, dei contenuti e dei metodi didattici, in modo da

rendere l’organizzazione scolastica flessibile al suo interno e

al mondo esterno. L’art.3 di questa legge prevede

coordinata

la Diagnosi Funzionale che va fatta in cooperazione tra

scuola società e sanità; essa considera l’handicap e individua

gli ostacoli che impediscono al soggetto di sviluppare le

proprie capacità; va ripetuta nel tempo per potersi rapportare

alle mutate esigenze. Segue, previsto dall’art.12, il Profilo

8

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
10 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Clarizia Laura.