Psicologia forense – Sammicheli
Modulo introduttivo
La psicologia giuridica
Settore della psicologia applicata che si occupa di tutte le problematiche psicologiche che insorgono nella pratica giudiziaria. Si tratta dell’etichetta che include al suo interno tutte le discipline che vedono il coinvolgimento tra diritto e psicologia.
Una premessa indispensabile vede il rapporto tra diritto e psicologia (intesa come scienza del comportamento) caratterizzato da alcune problematiche intrinseche:
- Stesso oggetto di indagine ma fini diversi: semplificando, gli scopi classici dello studio del comportamento all’interno dello studio della psicologia sono il miglioramento del benessere (cura della malattia e accezione più clinica della materia) e la comprensione del comportamento stesso (psicologia generale). Oggetto di studio del diritto permane il comportamento, mentre il fine è rappresentato dalla regolazione di comportamenti che possono influenzare l’altro e le situazioni che ne derivano sono situazioni di conflitto attuale o potenziale del cittadino. Esso esiste affinché non avvengano conflitti o, nel caso in cui questi siano già esplosi, per risolverli nel miglior modo possibile.
- Antinomie epistemologiche della psicologia: la psicologia, ancor più di altre scienze, è attraversata da profonde antinomie (impostazioni scientifiche di studio che partono da presupposti concettuali che si escludono l’un l’altro); a livello pratico questa frattura produce incompatibilità di linguaggio nel momento in cui si discutono i casi (impostazione psicoanalitica vs neuropsicologica).
Tra le problematiche maggiormente pratiche:
- Ricerca internazionale e sistemi giuridici nazionali: applicabilità dei concetti di stampo internazionale in un contesto nazionale, diverso da uno stato all’altro;
- Diverso significato del termine giuridico, dalla genesi all’applicazione della norma giuridica.
La psicologia può essere intesa in due diversi modi:
- SOFT: psicologia fatta in setting a sfondo giuridico (psicologo in comunità di minori collocati);
- HARD: psicologia fatta avendo come riferimento la norma del diritto positivo e/o in grado di produrre effetti giuridici (attività peritali).
Le partizioni della psicologia giuridica
La psicologia giuridica contiene al suo interno più sottopartizioni, ciascuna caratterizzata da aspetti differenti:
- Giudiziaria: studio delle dinamiche psicologiche inerenti al processo, psicologia dell’imputato e degli altri attori del processo così come descritto e disciplinato dalle norme processuali. Studia il processo come se fosse un fenomeno sociale per estrapolarne delle caratteristiche utili per analisi e modificazioni:
- Studio delle caratteristiche dei meccanismi decisionali nei tribunali: diversi tipi di giudici producono risposte differenti a seconda delle variabili messe in campo, distorsioni di pensiero derivanti dal ragionamento di gruppo piuttosto che individuale (group thinking).
- Studio delle peculiari dinamiche comunicazionali nel corso dei processi: rapporto tra comunicazione efficace nei contenuti e comunicazione così come viene disciplinata dalle norme di diritto. La norma processuale penale produce infatti distorsioni a livello dei contenuti di linguaggio.
- Studio delle dinamiche emotive degli attori del processo: come il coinvolgimento emotivo dei soggetti che partecipano al processo può inficiare lo svolgimento della comunicazione processuale. La stessa partecipazione a un processo è qualcosa di altamente stressogeno.
- Criminale: studio dell’uomo autore di reato, la vittima, la situazione criminale e vittimologica. Essa approfondisce gli aspetti psicologici del fenomeno criminale attraverso le categorie, i concetti ed i costrutti della psicologia; essa coincide ed è sovrapponibile con la criminologia di stampo psicologico.
- Legislativa: psicologia che contribuisce alla formazione delle norme giuridiche. Essa interfaccia il mondo del diritto quando questo crea delle nuove norme. Le conoscenze acquisite dalle discipline psicologiche influenzano la genesi della norma giuridica:
- Attenuanti e aggravanti da considerare nel caso di reati penali;
- Affidamento congiunto del minore in caso di separazione dei genitori;
- Affidamento in prova nel caso di reato commesso da minore per il recupero della devianza minorile.
- Forense: indaga i fattori psicologici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria. La macchina giuridica può necessitare di un’indagine su fattori e nozioni psicologiche prima di attuare una qualsiasi pena. Lo studioso è partecipe attivo all’interno del processo, nei ruoli di consulente e perito di accusa o difesa.
- Rieducativa: indaga le dinamiche psicologiche del percorso riabilitativo e della rieducazione del condannato (sede penale nel momento dell’esecuzione della pena, dopo che il processo ha accertato la responsabilità del soggetto). Studia il significato, il valore, l’utilità e l’effetto sull’individuo della pena o altro trattamento. L’Art. 27 della Costituzione Italiana prevede che la pena tenda alla rieducazione del condannato: si conserva una funzione afflittiva della pena, questa deve cioè restituire un male a colui che male ha fatto alla società; tuttavia è imposto che la pena, nel realizzare questa funzione, debba avere anche una funzione rieducativa che cerchi, attraverso la sua esecuzione, di rimuovere le cause che hanno indotto il soggetto a recare un male alla società. In questo ambito può essere collocato il coinvolgimento dello psicologo nella fase di applicazione della pena.
- Diritto psicologico: indaga i rapporti tra psicologia morale e diritto, disciplina speculativa in assonanza con la filosofia del diritto. Tratta:
- Giudizi morali in contesti giuridici;
- Teorie dell’attribuzione in contesti giuridici;
- Corrispondenza tra “senso di giustizia comune” e diritto positivo.
Discipline parallele alla psicologia giuridica
- Psichiatria forense: si esprime attraverso un accertamento tecnico volto a formulare un giudizio diagnostico valutativo e prognostico necessario a stabilire le condizioni di mente della persona in relazione a una determinata fattispecie giuridica. Lo psichiatra trova spazio nelle perizie di imputabilità, circonvenzione d’incapace, mentre lo psicologo può trattare la valutazione del minore o dell’idoneità genitoriale.
- Medicina legale: rappresenta la disciplina originaria di tutte le scienze associate al processo. Si tratta di una disciplina medica che studia l’uomo, nella globalità fisica e psichica, nei suoi rapporti con il diritto e le conoscenze mediche utili ai fini della corretta elaborazione, interpretazione ed applicazione in casi concreti delle diverse norme giuridiche. Il medico legale ha una competenza di base che lo legittima a coprire i ruoli più disparati all’interno di un processo; tuttavia, in concreto, l’ambito in cui si ritrova più frequentemente è il riconoscimento e risarcimento di danno biologico psichico derivante da un illecito.
- Psicopatologia forense: disciplina di confine e di sovrapposizione tra le conoscenze medico-psichiatriche e quelle psicologiche. Essa ha una funzione di traduzione delle categorie giuridiche che si riferiscono a stati mentali patologici nelle nozioni della psicopatologia generale e viceversa: spesso la norma giuridica, infatti, deve essere integrata nei contenuti attraverso la disciplina di tipo maggiormente psicologico.
- Criminologia: limitatamente al settore penale, si differenzia a seconda dell’oggetto d’indagine, da una nozione restrittiva riguardante lo studio del soggetto criminale che ha violato le norme del diritto, a una più estensiva che porta l’oggetto di studio agli ambiti della devianza e di comportamenti socialmente inadeguati che di per sé non costituiscono reato. Essa possiede tre impostazioni principali:
- Biologica: molto simile alle neuroscienze forensi, vedono il soma come responsabile del reato oggetto di studio;
- Psicologica: ricerca le origini del crimine all’interno di dinamiche di tipo psicologico;
- Sociologica: vede il crimine come un effetto del malfunzionamento della società, all’interno della quale vanno ricercate cause e soluzioni al crimine stesso. Il luogo dove più facilmente ci si imbatte in un criminologo è il carcere, nel momento successivo all’esecuzione della pena, dove molti lavori sono effettuati in equipe.
Perizia psicologica sul condannato
Art.13, Ord. Pen. – Individualizzazione del trattamento
“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L’osservazione compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa.” L’articolo prevede prima di tutto l’atto conoscitivo con cui si realizza la diagnosi criminologica di ciascun condannato.
Art. 80, Ord. Pen.
“L’osservazione scientifica della personalità dell’imputato deve essere condotta da esperti scienziati del comportamento (medici, psicologi e/o criminologi) chiamati nelle carceri a compiere questi determinati atti di tipo conoscitivo.” Il solo fatto di avere a che fare con un condannato non implica che si tratti di “psicologia rieducativa”: ad esempio, una perizia sullo stato di incompatibilità carceraria può essere richiesta quando il soggetto è chiamato in regime di custodia cautelare e questo gli impedisce una modalità di cura a lui necessaria, ostacolando il suo stato di salute. Spesso questa perizia fa parte della strategia difensiva, trattandosi quindi di psicologia forense e non rieducativa.
Si parla di regime di custodia cautelare quando viene limitata la libertà dell’indagato per mano del GIP, ovvero questo viene privato della libertà ancora prima che venga finalizzata la condanna, in presenza di tre differenti circostanze:
- Pericolo di fuga;
- Pericolo di inquinamento delle prove;
- Pericolo di reiterazione del reato.
Spesso nella realtà viene utilizzato anche come misura di pressione di tipo investigativo nei confronti dell’imputato. Viene anche confusa con la custodia preventiva, soprattutto da parte dei media e delle testate giornalistiche. La pena viene vista essenzialmente come la privazione di un bene giuridico, ovvero della libertà del soggetto; essa è legittima solamente nel momento in cui si accerta una responsabilità del soggetto.
Lo psicologo e il diritto di diagnosi
Spesso all’interno dell’iter giudiziario ci si può imbattere in una contestazione del diritto legittimo proprio dello psicologo di fare diagnosi. Partendo da un equivoco prettamente linguistico, è facile associare la parola “diagnosi” ad un ambito esclusivamente medico: è importante piuttosto capire quale tipo di diagnosi è in grado di fare lo psicologo. Si considera che lo psicologo sia esperto del funzionamento mentale e non del disfunzionamento, il che cozza logicamente con la possibilità di terapia accordata allo stesso, la quale implica ovviamente una distinzione tra disagio e salute mentale, oltre alla distinzione delle diverse forme di funzionamento. Un altro tipo di argomento a difesa del diritto di fare diagnosi riguarda la formazione stessa dello psicologo, ovvero l’approfondimento di una serie di materie che fanno parte della diagnosi di malattia mentale. Nella maggior parte dei casi di psicologia forense ci si riferisce ad un atto di diagnosi mentale fatto in relazione ad una norma che ci pone in coordinamento professionale con altri individui quali medici, etc.
Professioni in psicologia giuridica
- Ricerca;
- Istituzioni: polizia, carceri e comunità. Il ruolo dello psicologo era inizialmente indicato per il reclutamento dei membri di polizia, fino a impieghi prettamente forensi come la raccolta delle prime testimonianze a fini processuali;
- Attività professionali: consulente nei procedimenti giudiziari. Il lavoro spesso può accompagnarsi alle varie attività che intrattiene lo psicologo.
Il diritto
Nozioni elementari di diritto
Possiamo schematizzare la norma giuridica secondo due dimensioni fondamentali:
- Caratteri della norma giuridica:
- Generalità: le norme giuridiche sono rivolte all’intera collettività o ad intere categorie di soggetti. Una norma “ad personam” potrebbe trattare singoli individui a cui vengono applicati specifici benefici o vincoli, a differenza delle norme istituzionali che riguardano in sequenza temporale qualsiasi individuo che copra nel tempo lo specifico ruolo;
- Astrattezza: le norme giuridiche riguardano comportamenti tipici astrattamente individuati.
- Elementi della norma giuridica:
- Sanzione: ciò che distingue le norme di comportamento da quelle giuridiche è la spada, ovvero la punizione. Si tratta della conseguenza che l’ordinamento giuridico fa derivare dalla mancata osservazione del comando. Si distinguono:
- Pena: intesa come privazione di un bene giuridico non strettamente correlata con la mancata osservazione della norma. La natura della reazione giuridica è di natura simbolica e consiste nella limitazione dei diritti;
- Esecuzione (sanzione civile): con essa l’ordinamento realizza la situazione che si sarebbe ottenuta con il rispetto della norma (es. esecuzione forzata sui beni del debitore);
- Risarcimento o riparazione (sanzione civile): con essi l’ordinamento realizza un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con il rispetto della norma (es. risarcimento danni), attuata quando non è materialmente possibile la realizzazione di una data situazione;
- Precetto: ciò di cui la norma non può fare a meno, ovvero un comando rivolto ai cittadini che può avere forma sia positiva che negativa.
- Sanzione: ciò che distingue le norme di comportamento da quelle giuridiche è la spada, ovvero la punizione. Si tratta della conseguenza che l’ordinamento giuridico fa derivare dalla mancata osservazione del comando. Si distinguono:
Gerarchie delle fonti
Le diverse norme di diritto sono organizzate in una forma gerarchica tale per cui le norme di rango inferiore non possono contraddire quelle situate ad un rango superiore; la differenza gerarchica tra norme sta nella differenza tra il soggetto da cui promana la norma stessa. A parità di rango si tende a dare maggiore importanza alla legge più recente.
- Costituzione e Leggi Costituzionali: atto dell’Assemblea Costituente, riunita nel dopoguerra, che ha dato corpo a questa serie di norme fondamentali. Essa viene indotta dal popolo in un momento particolare della storia. La Corte Costituzionale controlla che le norme di rango inferiore siano rispettose dei dettami della Costituzione, annullando la norma o suggerendo nuove interpretazioni che la rendano coerente alla Costituzione. La Costituzione può essere modificata solo raggiungendo un quorum di pareri favorevoli molto elevati;
- Fonti primarie:
- Leggi ordinarie: atti partoriti dal parlamento non in seduta qualificata ma in quorum semplici di maggioranza;
- Decreti legge: eccezione alla normale tripartizione delle leggi (parlamento legifera, governo regola e magistratura decide) all’interno della quale il governo esecutivo ha la facoltà di promuovere delle leggi in situazioni di particolare urgenza, che il parlamento ha comunque il potere di approvazione;
- Decreti legislativi: casi in cui il parlamento, attraverso una “legge delega”, delega il governo ad emanare atti di legge secondo le direttive del parlamento;
- Regolamenti comunitari: atti aventi forza di legge che provengono da potere esecutivo e non legislativo, in questo caso la Commissione Europea. Nel momento in cui tali leggi vengono promulgate, esse assumono importanza superiore alle leggi dello stato;
- Leggi regionali: leggi che hanno una competenza territoriale. La sanità è uno dei principali ambiti di competenza propri delle regioni;
- Regolamenti: norme di funzionamento della pubblica amministrazione;
- Usi e consuetudini.
Riserva di legge
Alcune materie devono necessariamente essere disciplinate con norme di grado primario (es. diritto penale). Su materie particolarmente delicate, come quelle che prevedono la sanzione penale, essa deve essere frutto del parlamento piuttosto che del governo.
Ambiti giuridici
Diritto pubblico
Il diritto pubblico riguarda il rapporto tra Stato e cittadini in quanto questo rapporto è definito da una subordinazione dei cittadini all’organo statale. Esso disciplina il funzionamento dello Stato e dei suoi organi, i rapporti tra lo Stato e gli altri Stati, nonché i rapporti tra lo Stato e coloro che sono sottoposti alla sua autorità.
Si ripartisce in diritto penale, come tutelante dell’ordine pubblico, e diritto amministrativo.
- Diritto Amministrativo: lo psicologo e/o psichiatra può essere coinvolto in ambiti di diritto amministrativo, dove vi è un rapporto tra cittadino e Stato, nel rilascio del porto d’armi o della patente di guida (atti del Ministero dell’Interno che necessitano di una verifica di tipo psichiatrico/psicologico);
- Diritto Penale, all’interno del quale si distinguono:
- Fase di cognizione: fase in cui il fatto penale e la responsabilità penale vengono accettati. Questa fase si chiude quando passa in giudicato l’ultimo grado di giudizio, accertando la responsabilità penale dell’imputato:
- Primo grado: giudizio di merito delle prove, attraverso le fasi di:
- Indagato: prima del rinvio a giudizio;
- Imputato: dopo il rinvio a giudizio;
- Condannato;
- Corte d’Appello;
- Cassazione: giudizio fatto dalla corte sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
- Primo grado: giudizio di merito delle prove, attraverso le fasi di:
- Fase di cognizione: fase in cui il fatto penale e la responsabilità penale vengono accettati. Questa fase si chiude quando passa in giudicato l’ultimo grado di giudizio, accertando la responsabilità penale dell’imputato:
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