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ACCERTAMENTI SUL TESTIMONE DI REATO
Quando si parla di esperto di valutazione nella testimonianza ci si riferisce a:
1. Perizie circa la valutazione della credibilità della testimonianza;
2. Perizie sull’idoneità a testimoniare del soggetto;
3. Ruolo dell’ausiliario del giudice nella raccolta della testimonianza del minore (audizione
protetta).
Perizia sulla sincerità delle dichiarazioni
a. Tecniche di supposta induzione della dichiarazione veritiera;
b. Tecniche di valutazione della veridicità della dichiarazione, raccolta liberamente:
Valutazione indiretta della veridicità: il perito deduce la veridicità in base ad un
o elemento esterno al testo della dichiarazione (TR, sudore, gestualità);
Valutazione diretta della veridicità.
o
Art. 64/188 c.p. – Regole generali per l’interrogatorio
“1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per
altra causa interviene libera all’interrogatorio salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di
fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e
di valutare i fatti.”
Art.188 c.p.p. – Libertà morale della persona nell’assunzione della prova
“Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e
di valutare i fatti.”
Le tecniche di lie detection si interrogano sull’affidabilità della tecnica e legittima applicabilità della
stessa. La griglia di analisi prevedere:
- Tipologia di dato scientifico che la tecnica acquisisce;
- Legge psicologica di copertura: legge che dovrebbe mettere in relazione il dato acquisito
dalla tecnica con il costrutto giuridico di interesse (veridicità della dichiarazione);
- Livello di eterodeterminazione con il quale si può definire il parametro di legittimità
giuridica: non devono essere applicate tecniche che violino il principio di autodeterminazione
del soggetto.
Poligrafo
Si tratta di una vecchia applicazione delle moderne neuroscienze che muove verso l’individuazione
di parametri neurofisiologici (conduttanza cutanea, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e
pressione arteriosa) messi in correlazione all’emissione di un determinato comportamento.
Il comportamento verbale è poi attivato attraverso due forme di questionari:
- “Control Question Test”: all’interrogando sono sottoposte delle domande che dovrebbero
essere attivanti per qualsiasi individuo. Se questo è innocente si attiva più a queste domande
rispetto a quelle riguardanti il fatto specifico che si vuole indagare;
- “Guilty Knowledge Test”: tecnica che risponde al principio per il quale la conoscenza
colpevole di un fatto che si è compiuto produce effetto attivatorio sull’individuo.
Attraverso il poligrafo si acquisisce un pattern di attivazione di un gruppo di indici di carattere
neurofisiologico.
Il problema si pone riguardo la legge psicologica di copertura: perché il poligrafo sia utile all’interno
di un processo è necessario ritrovare una legge scientifica secondo la quale l’elevazione dei valori
33
medi degli indici di attivazione è correlata con il mentire. Questa legge non è però sufficientemente
rigorosa da entrare in ambito processuale (alto numero di falsi positivi e falsi negativi).
Esso, essendo una macchina che per definizione altera lo stato emotivo del soggetto, non può
essere applicata nel processo in quanto misura uno stato indirettamente evocato e viene quindi
bocciata giuridicamente.
Narcoanalisi
Tecnica che rientra tra induzione di dichiarazione veritiera: consiste nell’alterazione dello stato di
vigilanza attraverso l’uso di sostanze farmacologiche. Si raccolgono poi le dichiarazioni che
emergono all’interno di questa finestra di alterazione della coscienza.
Nonostante lo stato di disinibizione emotiva impedisca l’attività del mentire, non esiste tuttavia
alcuna legge solida secondo la quale lo stato di vigilanza alterato può far emergere dichiarazioni
affidabili ai fini processuali.
Per definizione, la tecnica prevede una totale eterodeterminazione.
Ipnosi
Simile alla narcoanalisi, produce effetto di alterazione dello stato di vigilanza, che avviene però
attraverso tecnica suggestiva e non induzione farmacologica.
Riguardo la legge di copertura ciò che emerge dallo stato ipnotico può essere ricordo o desiderio di
un ricordo, dal quale però emerge in ogni caso un sintomo.
Risonanza magnetica funzionale cerebrale
Si valuta fisiologia e funzionamento in concomitanza con esecuzione di un dato compito: la fRMI-lie
detection consiste a sottoposizione interrogatorio con concomitante misurazione dello stato di
funzionamento cerebrale del soggetto. Il dato che produce la tecnica è mappatura di attivazione di
aree cerebrali.
Le leggi di copertura sono sottoposte al vaglio della ricerca: è stato già sufficientemente accertato
che l’attivazione dell’area cingolata interiore è deputata a inibizione e conflitto della risposta
automatica che si suppone sia quella veritiera.
Si tratta di una forma di eterodeterminazione lieve: nella misura in cui la legge consente in
determinati casi il prelevamento di campioni medici e l’obbligo di sottoporsi a esami medici a fini
processuali non vi è alcuna limitazione dell’autodeterminazione.
Tortura
Utile per ragionare in negativo riguardo i precedenti metodi di detenzione. Consiste, in senso
processuale, di dichiarazioni rese dopo tecniche di sofferenza fisica o psichica sul soggetto.
Legge di copertura, impossibilità di reggere a sofferenza dovrebbe produrre l’emissione di verità:
non si tratta di una legge robusta dal momento che si potrebbe assecondare l’interrogante pur di
alleviare la sofferenza.
Infine, il livello di etero determinazione è pressoché totale: la minaccia di annientamento fisico e
morale costituisce la stessa metodologia di indagine. 34
IAT Forense
Derivazione dello IAT utilizzato in psicologia sociale (tipo test di Stroop): velocità di elaborazione a
seconda dell’associazione di categorie semantiche. Lo stesso principio viene utilizzato per la
memoria autobiografica, indagando se ricordi veri sono associati più facilmente rispetto a ricordi
falsi.
a. L’indice della veridicità dell’informazione deriva dai tempi di risposta;
b. I tempi di reazione sono rilevatori di legami di associazione tra affermazioni false/vere,
incrociando le ipotesi di accusa e difesa (principio associativo fra tracce mnestiche);
c. Non sussiste alcuna invasività riguardo la capacità di autodeterminazione del soggetto.
Perizia sulla valutazione tecnica della credibilità delle dichiarazioni
Di fatto il tipo di incarichi più frequenti si riferiscono alla valutazione della “credibilità delle
dichiarazioni del minore supposto vittima di abuso sessuale”.
“Valuti il Perito la credibilità clinica delle dichiarazioni rese dal minore XYZ al P.M e in incidente
probatorio secondo i parametri suggeriti dalla letteratura scientifica evidenziando in particolare
eventuali indici sintomatici di suggestione; riferisca altresì su ogni elemento utile al fine di
accertare l’attendibilità del racconto rispetto ai fatti di causa.”
Quando si parla di minore non si devono confondere i giudizi sulla credibilità del racconto rispetto
a richieste fatte al perito riguardo il soggetto che testimonia (credibilità antropologica – saper
mentire è ciò che indica la capacità a testimoniare).
CBCA – Criteria Based Content Analysis
Esso è contenuto all’interno della SVA (Symptom Validation Analysis), può applicarsi solamente per
racconti di soggetti minori fino a 12/14, che non hanno ancora raggiunto una completa maturazione,
ed è tarato solo per dichiarazioni relative a reati sessuali.
Strumento di analisi del contenuto della narrazione attraverso criteri formali che è finalizzato alla
discriminazione tra narrazioni relative ad esperienze realmente vissute rispetto a narrazioni relative
ad esperienze inventate o menzognere. 35
Suo presupposto è l’ipotesi di Undeutsch, valutazione del grado di probabilità che una narrazione
sia corrispondente ad una esperienza reale e non inventata.
I criteri formali sono stati così formulati:
1. Caratteristiche generali: una dichiarazione veritiera deve avere un sufficiente grado di
strutturazione, ma se in modo eccessivo ricorda uno script (descrizione rigida e stereotipata
di una situazione così come si pensa che si svolga secondo le logiche del senso comune);
a. Struttura logica;
b. Produzione non strutturata;
c. Quantità di dettagli;
2. Contenuti specifici:
a. Inserimento nel contesto di vita;
b. Interazioni: il minore descrive le dinamiche di interazione con il soggetto supposto
abusante;
c. Riproduzione di conversazioni;
d. Complicazioni inattese: il minore descrive dei particolari che non sono presenti nello
script;
3. Particolarità di contenuto
a. Dettagli inusuali;
b. Dettagli superflui;
c. Dettagli riportati accuratamente ma fraintesi;
d. Associazione esterne;
e. Descrizione dello stato mentale soggettivo;
f. Attribuzione all’accusato di uno stato mentale (mentalizzazione);
4. Contenuti motivazionali: elementi della dichiarazione del minore controintuitivi per il
giudice perché passibili di contestazione per un testimone adulto, ma indice di credibilità per
i testimoni minori.
a. Correzioni o aggiunte spontanee;
b. Ammissione di lacune di memoria;
c. Manifestazioni di dubbi sulla propria testimonianza;
d. Auto-accuse;
e. Perdono dell’accusato;
5. Elementi specifici dell’offesa:
a. Particolari caratteristici rispetto al crimine.
A ciascuno dei criteri si assegna un punteggio che va da 0 a 2. A seconda del numero di criteri che si
utilizzeranno, la somma dei punteggi assegnati darà un totale che rispecchierà il grado di veridicità
o meno delle dichiarazioni.
È bene comunque ricordare che si tratta di uno strumento di indagine statistica, di natura
probabilistica.
Vengono utilizzate le dichiarazioni fornite dal minore come SIT (sommarie informazioni
testimoniali) e quelle fornite durante l’incidente probatorio (anticipare l’assunzione di prove per
cui se si aspettasse momento del dibattimento potrebbe andare perduta). 36
Indagine psicologica su