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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Esame della domanda di protezione internazionale. Dinnanzi alla commissione territoriale.
Le novità riguardano:
• Notificazioni. Procedura attraverso cui un atto amministrativo viene portato a conoscenza del destinatario. Tutte
le notificazioni vengono eseguite dalla Commissione territoriale e non più dalla Questura, tramite servizio
postale o tramite comunicazione mail pec indirizzate al responsabile del centro di accoglienza o di
trattenimento. La differenza sta nella condizione del richiedente asilo sul territorio nazionale.
o Tramite servizio postale. Se non beneficia di alcuna misura di accoglienza o trattenuti. Non avviene
con semplice raccomandata ar. Legge 890/1982: disciplina le notifiche a mezzo servizio postale fatte a
mezzo ufficiali giudiziari degli atti giudiziari. Sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dal
richiedente. Questa non è una novità, la questione del domicilio si pone anche per tutte quelle persone
che non beneficiano di accoglienza.
o Tramite email pec. Se beneficia di una qualche misura di accoglienza o che sono trattenuti presso un
centro di trattenimento. Il principio è lo stesso: se il richiedente vive in una struttura di accoglienza o di
trattenimento, la notifica è fatto la struttura, che è luogo di domicilio. Email pec: indirizzo mail con
valore certificato, che ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella
comunicazione email, viene inserito il documento come PDF che deve essere comunicato, oppure con
documento informatico con firma digitale, inviato da una email pec della Commissione territoriale.
L’indirizzo mail del destinatario è un indirizzo riservato alle notificazioni. Ricevuta la mail, il
responsabile del centro cura la consegna dell’atto della Commissione territoriale al destinatario, e
chiede di firmare per ricevuta l’atto. La ricevuta si perfeziona quando il richiedente firma per ricevuta,
cioè partono i termini per le impugnazioni. Il responsabile del centro deve ancora comunicare alla
Commissione territoriale di aver effettuato la notifica, mandando una email pec.
Se il richiedente rifiuta di ricevere l’atto oppure rifiuta di firmare per ricevuta, il responsabile del centro
deve informare la Commissione territoriale di questo rifiuto. Ha un obbligo di comunicazione
immediato. A questo punto, quando si ritiene conclusa e perfezionata la notificazione? Nel momento in
cui il messaggio di pec che parte dal responsabile del centro arriva, e quindi diventa disponibile, nella
casella di posta della Commissione territoriale. Da qui iniziano a decorrere i termini di 30 giorni per
l’impugnazione.
Se la consegna dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro sia impossibile per
irreperibilità del richiedente, oppure se alla Commissione territoriale perviene l’avviso di ricevimento
del plico postale da cui risulta l’impossibilità della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o
comunicato. L’atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la
Commissione territoriale oppure presso la Commissione territoriale stessa. Decorsi 20 giorni dalla
trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale, la notificazione, che
avviene tramite messaggio pec, si intende eseguita, anche se il richiedente non va a ritirarla o non ne
sa nulla. Criterio di presunzione legale di conoscenza dell’atto, che sostituisce il criterio di conoscenza
effettiva dell’atto da parte del suo destinatario. Trascorsi 20 giorni non si potrà più fare nulla, anche se
la persona si è disinteressata della procedura.
Anche gli atti ed i provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione
internazionale sono notificati con le nuove modalità di cui all’articolo 11. Le comunicazioni del
procedimento di revoca seguono le regole del procedimento che porta alla protezione. Le notificazioni
vengono sempre fatte all’ultimo domicilio conosciuto: quindi può essere fatta dal centro di accoglienza
dal quale il richiedente è uscito. Con questo meccanismo, se si apre un procedimento per le misure di
accoglienza, la persona potrebbe non venirne a conoscenza.
Onere di informazione:
A cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio che viene riportata nella
domanda di protezione o della formalizzazione del modello C3.
A cura del responsabile del centro o della struttura, al momento dell’ingresso nel centro o
nella struttura di accoglienza o di trattenimento.
Nello svolgimento delle operazioni di notificazione, il responsabile del centro o della struttura è
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. Nel momento in cui il responsabile della struttura
si accinge ad espletare le operazioni di notifica, diventa pubblico ufficiale. Sono pubblici ufficiali coloro
che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria od amministrativa. È pubblica funzione
amministrativa la funzione regolata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata
dalla formazione e della manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (articolo 357 codice penale). Quindi pubblico
ufficiale può essere anche un privato cittadino.
L’attenzione è rivolta alla funzione del soggetto e non al suo ruolo. La qualifica di pubblico ufficiale, ai
sensi dell’articolo 357 cp, deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici
privati, possono e devono formare e manifestare, nell’ambito di una potestà regolativa dal diritto
pubblico, la volontà della Pubblica Amministrazione.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve
essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Fuori dei casi previsti dal
comma 1, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che entro 30 giorni dalla richiesta di chi
vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio a non risponda per esporre le ragioni del ritardo, è
unito con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino ad euro 1.032. Tale richiesta deve essere
redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (articolo
328 cp).
Circolare Commissione Nazionale per il diritto di asilo 27/7/2017 n. 6.018: guida pratica per i
responsabili dei centri/strutture di accoglienza relative alle operazioni di notificazione degli atti
e provvedimenti adottati dalle CT e dalla CN.
Circolare Commissione Nazionale per il diritto di asilo 10/8/2017 n. 6.300: sospende, sino a
nuovo avviso, l’attuazione delle nuove procedure di notificazione. Per questo ancora oggi
tutte le notificazioni vengono effettuate dalla Questura.
• Registrazione del colloquio personale del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale. Già nel 2015, a
seguito dell’attuazione di due direttive Ue, si prevedeva come possibile la registrazione del colloquio.
Articolo 14 decreto legislativo 25/2008 ante riforma: il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La
registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale. Ove la registrazione sia trascritta, non è
richiesta la sottoscrizione del verbale da parte del richiedente. Era una modalità di svolgimento di colloquio già
ipotizzata dal legislatore. Si intende la registrazione vocale dell’audizione. Norma sostanzialmente inattuata.
Articolo 14 decreto legislativo 25/2008 post riforma: il colloquio è registrato con mezzi audiovisivi e trascritto in
lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione viene data lettura al
richiedente in una lingua a lui comprensibile ed in ogni caso tramite interprete. Il componente della
Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura ed in cooperazione con il richiedente
e l’interprete, verifica la correttezza delle trascrizioni e vi apporta le modifiche necessarie. Il verbale della
trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il
colloquio e dall’interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni ripetute in calce ai sensi del comma
1. La firma del richiedente è richiesta solo de vengono riportate eventuali correzioni.
Questa dovrebbe essere la modalità ordinaria di svolgimento del colloquio. La videoregistrazione non è
necessariamente pregiudizievole per il richiedente, ma anzi può essere considerata una garanzia nei suoi
confronti.
Ci possono essere casi in cui non è gradita, è temuta, quindi può diventare uno strumento che nuoce alla
genuinità del racconto. Quindi la norma prevede che il richiedente faccia una richiesta motivata di non avvalersi
del supporto della videoregistrazione. Sull’istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non
impugnabile. Non si sa se la decisione sarà presa dalla Commissione territoriale in composizione collegiale o
dal singolo commissario.
Il richiedente riceve copia cartacea della trascrizione in lingua italiana. In sede di ricorso giurisdizionale avverso
la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono resi
disponibili all’autorità giudiziaria ed è consentito al richiedente l’accesso alla videoregistrazione. Letta così, è
una norma che limita il diritto di difesa del richiedente in fase di giudizio. Andrebbe utilizzato come strumento di
difesa ben prima del ricorso.
Legge 7/8/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo: diritto di accesso agli atti: diritto di prendere visione e
di estrarre copia dei documenti amministrativi; documento amministrativo è ogni rappresentazione del
contenuto di atti detenuti da una Pubblica Amministrazione. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad
eccezione di alcuni, ad esempio quelli coperti da segreto di Stato, quelli relativi a procedimenti tributari. La
richiesta alla Commissione territoriale di accesso ai documenti deve essere motivata. Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell’accesso devono essere motivati. Se l’Amministrazione non risponde entro 30 giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta.
L’accesso alla videoregistrazione non può essere consentito al richiedente solo in sede di ricorso
giurisdizionale!
Se non si effettua la videoregistrazione, si redige verbale, come si è sempre fatto, firmato dal richiedente.
PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE.
Modifiche che rendono sempre più difficile la modifica dell’esito negativo della precedente decisione, quind