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Protezione internazionale

Le principali novità introdotte dalla legge Minniti

Le riforme della legge Minniti hanno inciso sia sul provvedimento amministrativo sia sul procedimento giurisdizionale, che si attiva qualora quello amministrativo si chiuda con esito negativo. Il decreto legge è stato applicato a febbraio 2017, è entrato in vigore ad aprile 2017, ma alcune disposizioni sono entrate in vigore nell’agosto 2017, quindi si sta assistendo alle prime sue applicazioni.

Obiettivo dichiarato della riforma: “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.

Il decreto legge viene approvato a febbraio ed il 13 aprile viene convertito in legge. Si compone di 4 capi:

  • Istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
  • Semplificazione ed efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali e dei procedimenti giurisdizionali.
  • Misure per l’accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, nonché per il contrasto all’immigrazione illegale.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali.

Procedimento amministrativo

Esame della domanda di protezione internazionale dinnanzi alla commissione territoriale. Le novità riguardano:

  • Notificazioni. Procedura attraverso cui un atto amministrativo viene portato a conoscenza del destinatario. Tutte le notificazioni vengono eseguite dalla Commissione territoriale e non più dalla Questura, tramite servizio postale o tramite comunicazione email PEC indirizzate al responsabile del centro di accoglienza o di trattenimento. La differenza sta nella condizione del richiedente asilo sul territorio nazionale.
  • Tramite servizio postale. Se non beneficia di alcuna misura di accoglienza o è trattenuto. Non avviene con semplice raccomandata AR. Legge 890/1982: disciplina le notifiche a mezzo servizio postale fatte a mezzo ufficiali giudiziari degli atti giudiziari. Sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente. Questa non è una novità, la questione del domicilio si pone anche per tutte quelle persone che non beneficiano di accoglienza.
  • Tramite email PEC. Se beneficia di una qualche misura di accoglienza o che sono trattenuti presso un centro di trattenimento. Il principio è lo stesso: se il richiedente vive in una struttura di accoglienza o di trattenimento, la notifica è fatta alla struttura, che è luogo di domicilio. Email PEC: indirizzo email con valore certificato, che ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella comunicazione email, viene inserito il documento come PDF che deve essere comunicato, oppure con documento informatico con firma digitale, inviato da una email PEC della Commissione territoriale. L’indirizzo email del destinatario è un indirizzo riservato alle notificazioni. Ricevuta la mail, il responsabile del centro cura la consegna dell’atto della Commissione territoriale al destinatario, e chiede di firmare per ricevuta l’atto. La ricevuta si perfeziona quando il richiedente firma per ricevuta, cioè partono i termini per le impugnazioni. Il responsabile del centro deve ancora comunicare alla Commissione territoriale di aver effettuato la notifica, mandando una email PEC.
  • Se il richiedente rifiuta di ricevere l’atto oppure rifiuta di firmare per ricevuta, il responsabile del centro deve informare la Commissione territoriale di questo rifiuto. Ha un obbligo di comunicazione immediato. A questo punto, quando si ritiene conclusa e perfezionata la notificazione? Nel momento in cui il messaggio di PEC che parte dal responsabile del centro arriva, e quindi diventa disponibile, nella casella di posta della Commissione territoriale. Da qui iniziano a decorrere i termini di 30 giorni per l’impugnazione.
  • Se la consegna dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro sia impossibile per irreperibilità del richiedente, oppure se alla Commissione territoriale perviene l’avviso di ricevimento del plico postale da cui risulta l’impossibilità della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato. L’atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale oppure presso la Commissione territoriale stessa. Decorsi 20 giorni dalla trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale, la notificazione, che avviene tramite messaggio PEC, si intende eseguita, anche se il richiedente non va a ritirarla o non ne sa nulla. Criterio di presunzione legale di conoscenza dell’atto, che sostituisce il criterio di conoscenza effettiva dell’atto da parte del suo destinatario.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'immigrazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Consito Manuela.
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