Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Proprietà e possesso Pag. 1 Proprietà e possesso Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Proprietà e possesso Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Proprietà e possesso Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I BENI E LA PROPRIETÀ

I beni

Per indicare l’attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani si usa

il termine bene.

Ci sono beni che la natura offre in quantità superiori ai bisogni

dell’uomo e di cui tutti possono usufruire a volontà, essi sono

chiamati cose comuni di tutti.

Per quello che riguarda altri beni invece, l’uso da parte di alcuni

soggetti implica l’esclusione del loro uso da parte di altri.

Per il diritto sono definiti beni solo le cose che possono essere oggetto

di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie e per i quali

sarebbe disposto a pagare una somma di denaro identificata nel valore

economico.

Ogni sistema giuridico riconosce il diritto di proprietà, regola i

conflitti fra gli uomini determinando i modi di acquisto della proprietà,

fonda la categoria di beni pubblici e pone limiti e obblighi nei

confronti del proprietario.

I beni pubblici sono beni che essendo di utilità generale vengono

sottratti alla possibilità di appropriazione da parte dei singoli e

vengono qualificati come beni appartenenti alla società nel suo

insieme.

I beni pubblici si distinguono in:

Beni demaniali beni affidati allo Stato in modo tale che ne

❖ sia garantito l’uso da parte di tutti (le spiagge, i porti, i fiumi,

…); →

Beni indisponibili dello Stato lo Stato ha il compito di

❖ utilizzarli a vantaggio di tutti e per questo non possono essere

venduti (foreste, miniere, …); →

Beni disponibili dello Stato si fa riferimento a i beni che lo

❖ Stato acquista come soggetto di diritto privato e sui quali

esercita i propri diritti come tale.

Sono beni pubblici anche le cose di valore storico o archeologico

trovate nel sottosuolo. 2

La classificazione dei beni

I beni possono essere classificati in:

- Beni in patrimonio che sono di proprietà di qualcuno.

O →

- Beni di nessuno che non hanno un proprietario anche se

potrebbero. →

- Beni immobili tutto ciò che è incorporato al suolo, il suolo

oggetto di proprietà prende il nome di fondo.

O →

- Beni mobili tutti gli altri beni tra cui il denaro, i prodotti del

suolo che diventano mobili una volta separati dal suolo stesso.

- Beni fungibili ogni bene è indifferentemente sostituibile con

altri. O →

- Beni infungibili esistono in un unico esemplare o comunque

presentano caratteri distintivi.

- Beni consumabili si estinguono per l’uso.

O →

- Beni inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo. 3

La proprietà

I diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali, nel nostro sistema

giuridico sono sette: la proprietà, di superficie, di enfiteusi, di

usufrutto, di uso, di abitazione e di servitù.

Ad eccezione della proprietà, questi diritti sono limitati o minori poiché

hanno un limitato contenuto e sono su cosa altrui poiché sono

esercitati su cose di cui è proprietario un altro soggetto.

Il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo

pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi

stabiliti dalla legge. →

Facoltà di godere facoltà di utilizzare la cosa, di decidere come

 usarla, di trasformarla e di distruggerla. Include anche la

possibilità di fare propri i frutti dell’oggetto.

I frutti possono essere naturali se provengono direttamente dalla

cosa o civili se sono relativi a operazioni di locazione/vendita;

Facoltà di disporre è la facoltà di vendere, di donare o di

 lasciare in testamento l’oggetto;

Pienezza del diritto può farne tutto ciò che non sia

 espressamente vietato, a meno che sull’oggetto non gravino

diritti minori, in questo caso la proprietà non è più piena ma

nuda; →

Esclusività del diritto può escludere chiunque dal godimento o

 dalla disposizione dell’oggetto;

Limiti del diritto il proprietario non può godere dell’oggetto per

 compiere atti che abbiano lo scopo di nuocere o disturbare altre

persone; →

Obblighi del proprietario ad esempio il proprietario del suolo

 deve consentirne l’accesso al vicino che ne abbia necessità

oppure a chi voglia riprendere una cosa propria che vi si trova

accidentalmente, salvo che non preferisca consegnare lui stesso

la cosa.

La proprietà fondiaria

Ogni fondo ha dei confini che segnano il limite del diritto del

proprietario.

La proprietà del suolo si estende al sottosuolo e allo spazio

sovrastante, però il proprietario non può opporsi ad attività che si

svolgano a tale profondità o altezza dove egli non abbia interesse

giustificato. 4

In qualsiasi caso il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni di

tutti pertanto il proprietario non potrà opporsi al sorvolo degli aerei se

questo non arreca disturbo.

Importante è la norma in materia di stillicidio, cioè il proprietario

deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo

terreno e non su quello del vicino.

Le distanze legali

Un proprio limite alla facoltà di godimento risiede nelle norme che

impongono determinate distanze minime nel costruire edifici, collocare

tubi, alberi o siepi.

a) Le costruzioni sui fondi confinanti, se non sono in aderenza tra

loro, devono essere tenute ad almeno tre metri di distanza,

ritenute il minimo indispensabile perché non ci si porti via luce e

aria.

Risulta favorito il proprietario che ha costruito per primo, infatti

nel caso in cui non vengano rispettate le distanze minime dal

secondo, il primo può esigere la demolizione della parte

eccedente;

b) Pozzi e tubi devono essere posti ad almeno due metri dal

confine, mentre i fossi devono essere ad una distanza pari alla

loro profondità;

c) Gli alberi devono essere piantati ad almeno tre metri dal confine

e comunque il vicino può tagliare rami e radici o chiedere al

proprietario di farlo nel caso in cui superino il confine;

d) Luci e vedute, la legge definisce luci le aperture a muro che non

consentono di affacciarsi sul fondo del vicino e vedute quelle che

invece lo consentono. Le vedute devono essere ad almeno un

metro e mezzo di distanza dal confine mentre per le luci non vi è

una distanza minima dal confine;

Muri, fossi, siepi e alberi di confine

Il muro di confine si presume comune ai proprietari dei fondi che esso

divide, a meno che uno dei proprietari non provi che è soltanto suo.

Se il muro divide campi, giardini o orti, si presume che esso

appartenga al proprietario verso il fondo del quale sia diretto il

piovente .

1

Se il muro di confine è di proprietà di uno solo dei proprietari, l’altro

può renderlo comune pagando al primo una somma pari alla metà del

1 Dove confluiscono le acque piovane 5

valore del muro (comunione forzosa).

Se due terreni non hanno un muro di confine, uno dei due proprietari

può costringere l’altro a partecipare per metà alle spese per costruirlo.

Per quello che riguarda fossi, siepi e alberi come muro divisorio, essi si

presumono comuni ai proprietari confinanti.

Le immissioni

Le interferenze fra il godimento di un fondo e il godimento di un altro

fondo si chiamano immissioni, che possono essere di fumo, di calore,

di rumore e di vibrazioni.

Il criterio legale per la risoluzione del conflitto è quello della normale

tollerabilità, il proprietario di un fondo non può impedire le

immissioni a meno che esse non superino la capacità di sopportazione

dell’uomo medio.

Se questo caso si verifica, il vicino potrà pretendere l’adozione di

misure anti-rumore o anti-inquinamento.

Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile

solo sotto l’aspetto dei rapporti fra proprietari, ma esse possono

pregiudicare il diritto alla salute dei proprietari confinanti. Sotto

questo aspetto assume rilievo il codice penale con specifiche leggi che

impongono l’adozione di particolari accorgimenti per impedire o

almeno attenuare il danno alla salute pubblica.

Le acque private

Tutte le acque sono un bene pubblico appartenente al demanio, la

loro utilizzazione da parte dei privati è ammessa solo in forza di

concessione amministrativa. Tuttavia, rende libera l’utilizzazione delle

acque sotterranee per usi domestici incluso l’annaffiamento di orti e

giardini e l’abbeveraggio del bestiame.

Ciò che si prende in considerazione come oggetto di diritto di

utilizzazione è il deflusso dell’acqua. Il proprietario del fondo ha diritto

di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri ma dopo

non può sviarle a danno degli altri fondi, anzi deve permettere che le

acque defluiscano nei fondi altrui perché altri possano a loro volta

servirsene. 6

Le azioni a difesa della proprietà

Il diritto di proprietà usufruisce di protezione giurisdizionale, il

proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo

diritto.

Nel linguaggio processuale chi agisce in giudizio è chiamato attore

mentre la persona a cui va contro si chiama convenuto.

A difesa del diritto di proprietà sono previste:

 →

a) l’azione di rivendicazione spetta a chi si dichiara

proprietario di una cosa della quale un altro abbia il possesso,

mira quindi ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di

proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della

cosa.  →

b) l’azione negatoria spetta al proprietario contro chi pretende

di avere diritti reali minori sulla cosa, mira ad ottenere dal

giudice l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui.

c) l’azione di regolamento di confini spetta a ciascuno dei

proprietari confinanti, quando è incerto il confine che separa due

fondi, mira alla determinazione del confine per l’accertamento

del quale è ammesso qualsiasi tipo di prova.

Il diritto di proprietà non si prescrive: non si estingue per il solo fatto

che il suo titolare non lo esercita. La proprietà si perde per non uso

solo se vi corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da

parte di altri (usucapione).

2 Resa difficile dal fatto che all’attore spetta l’onere della prova del proprio diritto di proprietà.

3 L’attore si limita a dare la prova del proprio diritto di proprietà mentre sul convenuto incombe l’onere di

provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catepassuti99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zorzi Nadia.