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I BENI E LA PROPRIETÀ
I beni
Per indicare l’attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani si usa
il termine bene.
Ci sono beni che la natura offre in quantità superiori ai bisogni
dell’uomo e di cui tutti possono usufruire a volontà, essi sono
chiamati cose comuni di tutti.
Per quello che riguarda altri beni invece, l’uso da parte di alcuni
soggetti implica l’esclusione del loro uso da parte di altri.
Per il diritto sono definiti beni solo le cose che possono essere oggetto
di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie e per i quali
sarebbe disposto a pagare una somma di denaro identificata nel valore
economico.
Ogni sistema giuridico riconosce il diritto di proprietà, regola i
conflitti fra gli uomini determinando i modi di acquisto della proprietà,
fonda la categoria di beni pubblici e pone limiti e obblighi nei
confronti del proprietario.
I beni pubblici sono beni che essendo di utilità generale vengono
sottratti alla possibilità di appropriazione da parte dei singoli e
vengono qualificati come beni appartenenti alla società nel suo
insieme.
I beni pubblici si distinguono in:
→
Beni demaniali beni affidati allo Stato in modo tale che ne
❖ sia garantito l’uso da parte di tutti (le spiagge, i porti, i fiumi,
…); →
Beni indisponibili dello Stato lo Stato ha il compito di
❖ utilizzarli a vantaggio di tutti e per questo non possono essere
venduti (foreste, miniere, …); →
Beni disponibili dello Stato si fa riferimento a i beni che lo
❖ Stato acquista come soggetto di diritto privato e sui quali
esercita i propri diritti come tale.
Sono beni pubblici anche le cose di valore storico o archeologico
trovate nel sottosuolo. 2
La classificazione dei beni
I beni possono essere classificati in:
→
- Beni in patrimonio che sono di proprietà di qualcuno.
O →
- Beni di nessuno che non hanno un proprietario anche se
potrebbero. →
- Beni immobili tutto ciò che è incorporato al suolo, il suolo
oggetto di proprietà prende il nome di fondo.
O →
- Beni mobili tutti gli altri beni tra cui il denaro, i prodotti del
suolo che diventano mobili una volta separati dal suolo stesso.
→
- Beni fungibili ogni bene è indifferentemente sostituibile con
altri. O →
- Beni infungibili esistono in un unico esemplare o comunque
presentano caratteri distintivi.
→
- Beni consumabili si estinguono per l’uso.
O →
- Beni inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo. 3
La proprietà
I diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali, nel nostro sistema
giuridico sono sette: la proprietà, di superficie, di enfiteusi, di
usufrutto, di uso, di abitazione e di servitù.
Ad eccezione della proprietà, questi diritti sono limitati o minori poiché
hanno un limitato contenuto e sono su cosa altrui poiché sono
esercitati su cose di cui è proprietario un altro soggetto.
Il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo
pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dalla legge. →
Facoltà di godere facoltà di utilizzare la cosa, di decidere come
usarla, di trasformarla e di distruggerla. Include anche la
possibilità di fare propri i frutti dell’oggetto.
I frutti possono essere naturali se provengono direttamente dalla
cosa o civili se sono relativi a operazioni di locazione/vendita;
→
Facoltà di disporre è la facoltà di vendere, di donare o di
lasciare in testamento l’oggetto;
→
Pienezza del diritto può farne tutto ciò che non sia
espressamente vietato, a meno che sull’oggetto non gravino
diritti minori, in questo caso la proprietà non è più piena ma
nuda; →
Esclusività del diritto può escludere chiunque dal godimento o
dalla disposizione dell’oggetto;
→
Limiti del diritto il proprietario non può godere dell’oggetto per
compiere atti che abbiano lo scopo di nuocere o disturbare altre
persone; →
Obblighi del proprietario ad esempio il proprietario del suolo
deve consentirne l’accesso al vicino che ne abbia necessità
oppure a chi voglia riprendere una cosa propria che vi si trova
accidentalmente, salvo che non preferisca consegnare lui stesso
la cosa.
La proprietà fondiaria
Ogni fondo ha dei confini che segnano il limite del diritto del
proprietario.
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo e allo spazio
sovrastante, però il proprietario non può opporsi ad attività che si
svolgano a tale profondità o altezza dove egli non abbia interesse
giustificato. 4
In qualsiasi caso il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni di
tutti pertanto il proprietario non potrà opporsi al sorvolo degli aerei se
questo non arreca disturbo.
Importante è la norma in materia di stillicidio, cioè il proprietario
deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo
terreno e non su quello del vicino.
Le distanze legali
Un proprio limite alla facoltà di godimento risiede nelle norme che
impongono determinate distanze minime nel costruire edifici, collocare
tubi, alberi o siepi.
a) Le costruzioni sui fondi confinanti, se non sono in aderenza tra
loro, devono essere tenute ad almeno tre metri di distanza,
ritenute il minimo indispensabile perché non ci si porti via luce e
aria.
Risulta favorito il proprietario che ha costruito per primo, infatti
nel caso in cui non vengano rispettate le distanze minime dal
secondo, il primo può esigere la demolizione della parte
eccedente;
b) Pozzi e tubi devono essere posti ad almeno due metri dal
confine, mentre i fossi devono essere ad una distanza pari alla
loro profondità;
c) Gli alberi devono essere piantati ad almeno tre metri dal confine
e comunque il vicino può tagliare rami e radici o chiedere al
proprietario di farlo nel caso in cui superino il confine;
d) Luci e vedute, la legge definisce luci le aperture a muro che non
consentono di affacciarsi sul fondo del vicino e vedute quelle che
invece lo consentono. Le vedute devono essere ad almeno un
metro e mezzo di distanza dal confine mentre per le luci non vi è
una distanza minima dal confine;
Muri, fossi, siepi e alberi di confine
Il muro di confine si presume comune ai proprietari dei fondi che esso
divide, a meno che uno dei proprietari non provi che è soltanto suo.
Se il muro divide campi, giardini o orti, si presume che esso
appartenga al proprietario verso il fondo del quale sia diretto il
piovente .
1
Se il muro di confine è di proprietà di uno solo dei proprietari, l’altro
può renderlo comune pagando al primo una somma pari alla metà del
1 Dove confluiscono le acque piovane 5
valore del muro (comunione forzosa).
Se due terreni non hanno un muro di confine, uno dei due proprietari
può costringere l’altro a partecipare per metà alle spese per costruirlo.
Per quello che riguarda fossi, siepi e alberi come muro divisorio, essi si
presumono comuni ai proprietari confinanti.
Le immissioni
Le interferenze fra il godimento di un fondo e il godimento di un altro
fondo si chiamano immissioni, che possono essere di fumo, di calore,
di rumore e di vibrazioni.
Il criterio legale per la risoluzione del conflitto è quello della normale
tollerabilità, il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni a meno che esse non superino la capacità di sopportazione
dell’uomo medio.
Se questo caso si verifica, il vicino potrà pretendere l’adozione di
misure anti-rumore o anti-inquinamento.
Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile
solo sotto l’aspetto dei rapporti fra proprietari, ma esse possono
pregiudicare il diritto alla salute dei proprietari confinanti. Sotto
questo aspetto assume rilievo il codice penale con specifiche leggi che
impongono l’adozione di particolari accorgimenti per impedire o
almeno attenuare il danno alla salute pubblica.
Le acque private
Tutte le acque sono un bene pubblico appartenente al demanio, la
loro utilizzazione da parte dei privati è ammessa solo in forza di
concessione amministrativa. Tuttavia, rende libera l’utilizzazione delle
acque sotterranee per usi domestici incluso l’annaffiamento di orti e
giardini e l’abbeveraggio del bestiame.
Ciò che si prende in considerazione come oggetto di diritto di
utilizzazione è il deflusso dell’acqua. Il proprietario del fondo ha diritto
di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri ma dopo
non può sviarle a danno degli altri fondi, anzi deve permettere che le
acque defluiscano nei fondi altrui perché altri possano a loro volta
servirsene. 6
Le azioni a difesa della proprietà
Il diritto di proprietà usufruisce di protezione giurisdizionale, il
proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo
diritto.
Nel linguaggio processuale chi agisce in giudizio è chiamato attore
mentre la persona a cui va contro si chiama convenuto.
A difesa del diritto di proprietà sono previste:
→
a) l’azione di rivendicazione spetta a chi si dichiara
proprietario di una cosa della quale un altro abbia il possesso,
mira quindi ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di
proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della
cosa. →
b) l’azione negatoria spetta al proprietario contro chi pretende
di avere diritti reali minori sulla cosa, mira ad ottenere dal
giudice l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui.
→
c) l’azione di regolamento di confini spetta a ciascuno dei
proprietari confinanti, quando è incerto il confine che separa due
fondi, mira alla determinazione del confine per l’accertamento
del quale è ammesso qualsiasi tipo di prova.
Il diritto di proprietà non si prescrive: non si estingue per il solo fatto
che il suo titolare non lo esercita. La proprietà si perde per non uso
solo se vi corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da
parte di altri (usucapione).
2 Resa difficile dal fatto che all’attore spetta l’onere della prova del proprio diritto di proprietà.
3 L’attore si limita a dare la prova del proprio diritto di proprietà mentre sul convenuto incombe l’onere di
provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.