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II. La proprietà

Sezione 5: La proprietà di A. Gambaro

5.1. La nozione di proprietà, funzione significato, linguaggio dei giuristi

Secondo l'impostazione classica, la categoria dei diritti reali trae la propria ragion d'essere dal diritto di proprietà. Sulla nozione di proprietà sono confluite le riflessioni di molte tradizioni di pensiero. La scuola del diritto naturale aveva scandagliato la legittimità della proprietà privata giungendo a due conclusioni opposte:

  • Quella maggioritaria e impersonata da John Locke, che aveva trovato sbocco nella Costituzione federale americana e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
  • Quella minoritaria, impersonata da Rousseau, avversa a giustificare moralmente la proprietà privata ma che accettava comunque di porre la questione proprietaria come quella fondamentale ai fini di ogni forma di ridistribuzione della ricchezza patrocinata dal potere politico.

Questa centralità derivava anche dalla stretta associazione che entrambi gli schieramenti riconoscevano tra proprietà e cittadinanza, nel senso che era comune sentire l'idea che la cittadinanza, in quanto forma di partecipazione politica cosciente e autonoma, richiedeva che il cittadino potesse muovere da una situazione di indipendenza economica rispetto al potere politico; idea che trovò in Madison uno dei più convinti seguaci, ma che si prestava a un rovesciamento nell'assunto per cui ciò dimostrava che l'esistenza della proprietà privata individuale costituiva ostacolo alla piena partecipazione politica di tutti, ossia alla cittadinanza universale.

Nel dibattito ingaggiato nell'800 si imponeva il paradigma di una proprietà assoluta, ove l'assolutezza era intesa nel senso di illimitatezza del dominio proprietario sulle cose. Nel XX secolo il tema della cittadinanza non si è più coniugato con la proprietà, in quanto la condizione di partecipazione libera e cosciente alla vita politica è stata identificata nella scolarizzazione universale e nelle tutele giurisdizionali che le basi economiche della vita del cittadino ricevevano all'interno di un sistema sempre più giuridicizzato.

C'è stato un tentativo di riportare il problema al campo proprietario mediante la formula della new property, che però si è dimostrato errato perché eccessivo e incompatibile con il principio basilare della democrazia che non tollera che la dimensione dei flussi redistributivi che originano da risorse pubbliche sia sottratta alla decisione del momento, mentre è perfettamente compatibile col principio liberale per cui le decisioni che concernono i singoli sono assoggettati ai criteri di legalità. Il legame tra proprietà e indipendenza è stato così spezzato a favore del legame tra indipendenza e acculturazione più il rispetto della legalità.

Più evidente è stato il venir meno del nesso fra proprietà ed efficienza economica: è pacifico che tale legame sussiste, ma si pone in termini diversi da come era stato immaginato in passato.

5.2. La proprietà conformata

La nozione moderna di proprietà nasce dal riconoscimento che non c'è diritto soggettivo che possa concentrarsi unicamente nell'interesse privato, poiché il diritto obiettivo obbedisce fondamentalmente a finalità di interesse pubblico. In altri termini significa che: il diritto di proprietà è, come diritto, una creazione della legge che, nel forgiarlo e definirlo, obbedisce ad esigenze di indole generale che si riflettono inevitabilmente in quello. In questa formulazione è racchiusa la cifra della proprietà conformata.

  • Ben può coesistere una nozione tendenzialmente unitaria di proprietà quando si considerino le garanzie costituzionali della stessa e una pluralità di forme civilistiche in cui quella figura costituzionalmente rilevante si manifesta.
  • Ben può coesistere il riconoscimento della figura unitaria di proprietà laddove si tratti di applicare norme dei diritti secondi (es. disciplina fiscale e processuale), con la presa in carico da parte del diritto privato generale delle scansioni interne alla situazione dominicale.

Le articolazioni riconosciute dal diritto privato non siano in contraddizione con la fisionomia della proprietà in generale, che costituisce il punto di riferimento di tutte le discipline ausiliarie.

  • Esiste una nozione di proprietà privata prevista a livello costituzionale come valore di organizzazione della vita economica e come garanzia di un giusto processo, anche quando essa debba essere sacrificata a fronte di altri valori.
  • Esiste poi una seconda nozione di proprietà come istituto giuridico compiutamente organizzato dal diritto civile, che concretizza nell'effettività del sistema giuridico quel valore di organizzazione che fondato a livello costituzionale.

È compito dell'interprete poi far coincidere le due nozioni. Si ribadisce che, in base alla fonte costituzionale, la proprietà può essere conformata all'ordinamento in funzione della natura del suo oggetto (ma tale impostazione è sterile).

Da ciò si deduce solo un'indicazione attinente ai livelli di competenza, per cui è opportuno che le decisioni di politica economica siano affidate alla discrezione del parlamento e del governo, sia perché si tratta di scelte in cui essenzialmente si rispecchia il principio maggioritario, sia perché richiedono una massa di informazioni e di studi che non sono appannaggio del sistema delle corti, comprese quelle costituzionali. In realtà, il fondamento costituzionale del diritto di proprietà merita di essere ricercato tenendo presente anche che il linguaggio della Costituzione italiana deve essere inteso anche alla luce delle fonti europee.

5.3. Le ragioni della proprietà

Per quale motivo di tutti gli istituti del diritto civile classico solo la famiglia e la proprietà sono entrati nel novero di quelli nominati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE?

In effetti, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sembra ricordato solo per escludere che si debba trattare necessariamente della famiglia per così dire tradizionale, essendo tale diritto interamente affidato alle singole legislazioni nazionali, alcune delle quali hanno già provveduto ad ampliarne la nozione, mentre il riferimento alla proprietà è più preciso, dato che è riferito all'individuo e ha come contenuto il diritto di godere dei beni, di usarli e di trasmetterli in eredità.

La ragione è che il diritto di proprietà necessita di essere costituzionalmente tutelato contro l'eventualità di confisca, mediante la previsione che l'espropriazione per pubblica utilità è ammessa salvo il pagamento di una giusta indennità e, pertanto, essa deve essere in qualche modo definita.

L'analisi deve spingersi anche in altra direzione, perché il diritto costituzionalmente rilevante è la proprietà individuale e ciò significa collegare il valore costituzionale in questione non solo con l'agire economico, ma con l'agire individuale in campo economico. Tutta la problematicità del diritto di proprietà risiede nel carattere aperto delle facoltà di utilizzazione che esso attribuisce al proprietario su bene che ne forma l'oggetto: questo carattere aperto, che tecnicamente si esprime mediante un'attribuzione indefinita, anche se non infinita, di facoltà, appare funzionale alla tutela degli atteggiamenti idiosincratici.

Non sono protette e tutelate solo le condotte ragionevoli, ma anche quelle condotte che non sono espressione di sentimenti e gusti diffusi, bensì individuali. Si può dire che il carattere distintivo della proprietà è costituito proprio dalla tutela che esso offre alle condotte devianti. I sentimenti, le credenze, le inclinazioni e in generale tutto quanto fa parte del bagaglio mentale generalmente condiviso e che perciò assume una posizione dominante all'interno di una comunità non è orientato nel senso del progresso, ma nel senso della conservazione.

Il progresso richiede infatti un procedimento per tentativi ed errori che può originare solo da condotte non tradizionali e la proprietà è uno dei pochi istituti giuridici che, nella tradizione giuridica occidentale, è stato costruito e pensato per ospitare le condotte devianti, innovative e rischiose rendendole lecite e protette in un'area circoscritta dell'ordinamento. Il diritto di godimento del proprietario è, per sua natura, soggetto ad un variabile insieme di limiti. Tali limiti, confrontandosi con un diritto costituzionalmente tutelato, non possono eccedere la loro funzione; essi hanno origini diverse: da un lato, vi è l'istanza partecipativa alla fruizione in forme alternative alle utilità dei beni, dall'altro i limiti culturali che segnano il confine del quantum di devianza che una comunità è disposta a tollerare senza sentirsi sospinta verso la disgregazione, e infine ci sono i limiti posti a guardia delle esternalità negative cioè a sentinella contro il pericolo che le innovazioni rischiose trasferiscano in tutto o in parte il rischio da esse creato sugli altri (è questo il settore considerato dalle analisi economiche). Ma si tratta di prospettive che richiedono strumenti analitici differenziati, ma che per questo non si sottraggono comunque alla logica della proprietà che, come ogni altro istituto, è inserita in un sistema che ha di mira i problemi della giustizia distributiva.

L'attuale assetto costituzionale implica anche una valutazione non solo di compatibilità piena fra sviluppo della persona e tutela della proprietà individuale, ma anzi considera il diritto di proprietà come uno dei veicoli di tale sviluppo. Nella riflessione giuridica, la ragione fondamentale della tutela della proprietà è stata spesso ricondotta all'autonomia: questa scelta semantica ha incitato ad accostare, e a volte a confondere, l'autonomia proprietaria con l'autonomia contrattuale; i due concetti sono diversi, poiché altro è essere autonomi nella gestione e disposizione dei propri beni e altro è accettare di essere vincolati ad operare in vista di interessi altrui.

Altrettanto nociva è la sovrapposizione dei tratti caratterizzanti del diritto di proprietà e quelli che caratterizzano la nozione generale di diritto soggettivo: l'attribuzione di un diritto soggettivo significa l'attribuzione di una specifica sfera di interessi entro la quale la volontà del titolare domina, indipendentemente da ogni volontà altrui e entro la quale il titolare può programmare attività libere e sicure. Questa tematizzazione del diritto soggettivo è derivata dall'immagine classica del diritto di proprietà, omettendo di ricordare che tale diritto è conformato dall'ordinamento secondo i suoi fini, ma è evidente che in sede analitica tale trasposizione non sia accettabile.

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che solo in parte rispecchiano una autonoma signoria del loro titolare renda irrilevante il dissenso dei più. Il disposto dell'art. 5 c.c. capovolge la logica proprietaria per quanto riguarda i diritti che ciascuno ha sul proprio corpo; sebbene gli spazi di libertà individuale siano piuttosto confortevoli nel mondo occidentale e siano in fase di ampliamento, tuttavia le condotte idiosincratiche sono oggetto più di tolleranza che di tutela.

5.4. Le proprietà nel diritto civile

La riflessione novecentesca ha fatto emergere una pluralità di statuti proprietari in luogo dell'unità dell'istituto della proprietà.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mar.gius di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Marella Maria Rosaria.
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