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I PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE
La Legge del 1977 n.10 ha introdotto un istituto che costituisce un importantissimo mezzo di
programmazione-controllo per una efficace politica territoriale: i programmi pluriennali di attuazione degli
strumenti urbanistici, destinati ad individuare i settori del territorio e le aree su cui intervenire ed operare
con priorità in modo da organizzare l’espansione urbanistica con scadenze ben definite.
Questi sono un mezzo indispensabile per assicurare che l’espansione e lo sviluppo degli insediamenti non
avvenga in maniera episodica, casuale ed irrazionale sotto la spinta degli interessi privati, ma sulla base di
precisi programmi che determinano le aree e le zone in cui debbono attuarsi le previsioni degli strumenti
urbanistici e la relativa urbanizzazione (pianificazione temporale).
I programmi pluriennali avrebbero dovuto modificare profondamente le tecniche del governo pubblico del
territorio e trasformare la pianificazione urbanistica, convertendola in un strumento di impulso, attraverso
una programmazione temporale di attività.
Nella Legge del 1977 n.10 viene stabilito il sistema dei programmi pluriennali. I punti principali di questa
legge sono:
• nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’attuazione degli strumenti urbanistici
generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone
nelle quali debbono realizzarsi con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni
• anche i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno, comunque, la facoltà di stabilire
che l’edificazione nei propri territori avvenga in modo programmato per aree e zone con
riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni
• prima dell’approvazione dei programmi pluriennali i Comuni possono rilasciare permessi di
costruire solo quando le aree interessate sono già dotate di opere di urbanizzazione o i costruttori
si impegnino espressamente a realizzare tali opere
• una volta approvati i programmi i permessi possono essere rilasciati nelle aree incluse nelle
previsioni degli stessi
• in queste aree, nei casi in cui i proprietari, o altri aventi diritto, non presentino istanza di permesso
per costruire nei termini stabiliti il Comune deve procedere all’esproprio dei suoi
• per le aree non comprese nel programma pluriennale le autorizzazioni a costruire possono essere
rilasciate soltanto per interventi diretti al recupero del patrimonio, da realizzare su aree di
completamento, da realizzare nelle aree comprese nei piani di zona
L’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa a regolare un diverso programma pluriennale di
attuazione è stata definitivamente stabilita dalla Legge 30 aprile 1999 n.136, dove viene inoltre sancita la
permanente validità delle disposizioni nazionali e regionali già vigenti nel caso in cui nuove disposizioni
regionali non siano state adottate entro un anno dall’entrata della legge.
I piani pluriennali di attuazione hanno la funzione di coordinamento dei piani attuativi di nuovi
insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche attraverso il programma triennale dei lavori pubblici
dei Comuni e prendendo in considerazione lo stato delle urbanizzazioni del territorio interessato.
I Comuni devono predisporre in concreto i programmi pluriennali, nell’ambito delle direttive fissate dalle
leggi regionali e con le procedure da queste determinate.
La Legge 23 novembre 1983 n.2 ha espressamente stabilito che per la formazione dei programmi
pluriennali di attuazioni non è richiesta l’approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre
amministrazioni statali o subregionali.
I programmi pluriennali vengono formati attraverso più fasi:
1. elaborazione del progetto da parte degli uffici tecnici comunali oppure di liberi professionisti
incaricati dal Comune
2. possibilità di intervento consultivo di enti esponenziali degli interessi della collettività comunale
3. adozione del piano con delibera del Consiglio comunale
4. pubblicità del piano per un periodo durante il quale chiunque piò prenderne liberamente visione e
presentare osservazioni
5. approvazione del piano da parte del Consiglio comunale, con apposita delibera