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I PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

La Legge del 1977 n.10 ha introdotto un istituto che costituisce un importantissimo mezzo di

programmazione-controllo per una efficace politica territoriale: i programmi pluriennali di attuazione degli

strumenti urbanistici, destinati ad individuare i settori del territorio e le aree su cui intervenire ed operare

con priorità in modo da organizzare l’espansione urbanistica con scadenze ben definite.

Questi sono un mezzo indispensabile per assicurare che l’espansione e lo sviluppo degli insediamenti non

avvenga in maniera episodica, casuale ed irrazionale sotto la spinta degli interessi privati, ma sulla base di

precisi programmi che determinano le aree e le zone in cui debbono attuarsi le previsioni degli strumenti

urbanistici e la relativa urbanizzazione (pianificazione temporale).

I programmi pluriennali avrebbero dovuto modificare profondamente le tecniche del governo pubblico del

territorio e trasformare la pianificazione urbanistica, convertendola in un strumento di impulso, attraverso

una programmazione temporale di attività.

Nella Legge del 1977 n.10 viene stabilito il sistema dei programmi pluriennali. I punti principali di questa

legge sono:

• nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’attuazione degli strumenti urbanistici

generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone

nelle quali debbono realizzarsi con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non

superiore a cinque anni

• anche i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno, comunque, la facoltà di stabilire

che l’edificazione nei propri territori avvenga in modo programmato per aree e zone con

riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni

• prima dell’approvazione dei programmi pluriennali i Comuni possono rilasciare permessi di

costruire solo quando le aree interessate sono già dotate di opere di urbanizzazione o i costruttori

si impegnino espressamente a realizzare tali opere

• una volta approvati i programmi i permessi possono essere rilasciati nelle aree incluse nelle

previsioni degli stessi

• in queste aree, nei casi in cui i proprietari, o altri aventi diritto, non presentino istanza di permesso

per costruire nei termini stabiliti il Comune deve procedere all’esproprio dei suoi

• per le aree non comprese nel programma pluriennale le autorizzazioni a costruire possono essere

rilasciate soltanto per interventi diretti al recupero del patrimonio, da realizzare su aree di

completamento, da realizzare nelle aree comprese nei piani di zona

L’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa a regolare un diverso programma pluriennale di

attuazione è stata definitivamente stabilita dalla Legge 30 aprile 1999 n.136, dove viene inoltre sancita la

permanente validità delle disposizioni nazionali e regionali già vigenti nel caso in cui nuove disposizioni

regionali non siano state adottate entro un anno dall’entrata della legge.

I piani pluriennali di attuazione hanno la funzione di coordinamento dei piani attuativi di nuovi

insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche attraverso il programma triennale dei lavori pubblici

dei Comuni e prendendo in considerazione lo stato delle urbanizzazioni del territorio interessato.

I Comuni devono predisporre in concreto i programmi pluriennali, nell’ambito delle direttive fissate dalle

leggi regionali e con le procedure da queste determinate.

La Legge 23 novembre 1983 n.2 ha espressamente stabilito che per la formazione dei programmi

pluriennali di attuazioni non è richiesta l’approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre

amministrazioni statali o subregionali.

I programmi pluriennali vengono formati attraverso più fasi:

1. elaborazione del progetto da parte degli uffici tecnici comunali oppure di liberi professionisti

incaricati dal Comune

2. possibilità di intervento consultivo di enti esponenziali degli interessi della collettività comunale

3. adozione del piano con delibera del Consiglio comunale

4. pubblicità del piano per un periodo durante il quale chiunque piò prenderne liberamente visione e

presentare osservazioni

5. approvazione del piano da parte del Consiglio comunale, con apposita delibera

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Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiavarr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto urbanistico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Guzzardo Giovanni.