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Il corpo elettorale

Il corpo elettorale è un organo previsto dalla costituzione, disciplinato dalla stessa e costitutivo della repubblica. Si differisce dal popolo in quanto è composto dai cittadini che oltre ad avere la sovranità la può anche esercitare nei modi previsti (voto). Una nazione invece è l'insieme di tutti gli elementi che costituiscono il patrimonio di una collettività.

La cittadinanza è uno status che determina l'appartenenza ad un certo popolo ed ordinamento giuridico, comportando l'esistenza di diritti e doveri. La cittadinanza si acquista per:

  • Ius sanguinis: la acquistano i figli, anche adottivi, del padre o della madre che sono già cittadini italiani. L'attribuzione avviene alla nascita.
  • Ius soli: la acquistano i figli nati sul territorio italiano da genitori sconosciuti, apolidi o che non possono trasmettere la propria cittadinanza. Ad oggi in Italia si acquista la cittadinanza per ius soli al compimento

di diciotto anni.

Ius comunicatio: in caso di adozione di maggiorenni o matrimonio con cittadini italiani. Anche coloro che risiedono in zone italiane cedute alla ex Jugoslavia possono acquistare la cittadinanza italiana.

La cittadinanza si perde quando si acquista una nuova cittadinanza che non prevede la doppia cittadinanza, oppure quando si serve militarmente per uno stato nemico.

La cittadinanza italiana è affiancata a quella Europea, che si acquista se si è cittadini di un paese membro UE. Prevede la libertà di circolazione, la tutela diplomatica e il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del parlamento europeo.

ESERCIZIO DELLA SOVRANITÀ

La sovranità può essere esercitata in maniera:

  • diretta: tramite gli istituti del referendum, petizione ed iniziativa popolare
  • indiretta: tramite il voto alle elezioni

Il diritto del voto è concesso a tutti i cittadini maggiori di 18 anni per la camera e 25 per il senato. Esso è un

Il voto è un diritto ma anche un dovere civico. Il voto ha carattere:

  • personalità: si esprime in persona e mai con delega
  • uguaglianza: ogni voto ha lo stesso valore
  • libertà: non può essere risultato di costrizione
  • segretezza: il voto è segreto, non si è tenuti a dire per chi si ha votato

L'elettorato attivo prevede 18 anni per la camera e 25 per il senato, quello passivo 25 per la camera, 40 per il senato e 50 per il presidente della repubblica.

L'elettorato attivo non incontra requisiti negativi al voto, salvo i casi delle condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. In passato l'incapacità civile e l'indegnità morale erano requisiti negativi poi abrogati.

L'elettorato passivo invece incontra due requisiti negativi:

  • Ineleggibilità: è una situazione che vieta la candidatura nel caso in cui un soggetto ricopra già delle cariche pubbliche rilevanti (prefetti, alti funzionari, magistrati).
Per essere eletti devono rinunciare alla carica già al momento della candidatura. Incompatibilità: nel caso in cui si viene eletti quando si è già titolari di una carica elettiva pubblica (presidente della repubblica). Al momento dell'elezione si deve decidere quale carica mantenere e quale cessare. Non candidabilità: a partire dagli anni '90 i soggetti che sono stati condannati a pene di stampo mafioso o associazione a delinquere non possono candidarsi. SISTEMI ELETTORALI Sono le regole che traducono i voti ottenuti in numero di seggi concessi in parlamento. La costituzione non specifica un sistema elettorale standard ed esso varia in base alla legge elettorale in atto. Esistono principalmente due tipologie di sistemi elettorali: - Sistema Maggioritario: i seggi vengono divisi in circoscrizioni uninominali. Allo spoglio ottiene la vittoria il candidato che ottiene la maggioranza assoluta, in caso di non ottenimento della maggioranza si procede al

Ballottaggio tra i due più votati. Tale sistema è utilizzato negli stati in cui si ha la prevalenza di solo due partiti (USA, UK). Favorisce la stabilità del governo.

Sistema proporzionale: le circoscrizioni sono plurinominali ed i seggi sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti tramite apposite leggi elettorali. Tale sistema è utilizzato nei paesi in cui si ha la presenza di numerosi partiti, ad esempio l'Italia. Questo sistema favorisce la rappresentatività a discapito della stabilità governativa, perciò molto spesso si ricorre all'adozione di soglie di sbarramento e premi di maggioranza.

In Italia si ha sempre avuto una predominanza del modello proporzionale, anche se attualmente si utilizza un sistema misto (L.165/2017) al 37% maggioritario, al 61% proporzionale con soglie di sbarramento e il 2% alla circoscrizione estero. Per la camera esistono 28 circoscrizioni e per il senato 20.

Per quanto riguarda le regioni dal 1999

Con la legge di revisione costituzionale sono le regioni stesse a determinare il sistema elettorale da utilizzare in conformità con i principi forniti dallo stato. Per i comuni invece il sistema utilizzato varia in base al numero di abitanti. Sotto i 15.000 il sindaco e la giunta vengono eletti con sistema maggioritario e maggioranza semplice, mentre per il consiglio si utilizza un sistema 2/3 maggioritario e 1/3 proporzionale. Sopra i 15.000 abitanti, le modalità per il consiglio restano invariate, mentre per la maggioranza assoluta si procede con un eventuale ballottaggio per l'elezione del sindaco e della giunta.

ESERCIZIO DIRETTO DELLA SOVRANITÀ

Gli istituti di esercizio diretto della sovranità sono:

  • Petizione: un numero indefinito di cittadini può richiedere al parlamento di disciplinare una materia particolare. Tale istituto è poco utilizzato e di rado produce effetti concreti.
  • Iniziativa popolare: un numero minimo di 50.000 elettori può proporre un disegno di legge.

Il parlamento italiano ha diversi strumenti a disposizione per coinvolgere i cittadini e tener conto delle loro opinioni:

  • Petizione: una richiesta formale che il parlamento deve obbligatoriamente tenere in conto. Insieme alla petizione, questi istituti hanno lo scopo di attirare l'attenzione del parlamento su un tema dibattuto.
  • Referendum: il referendum è una consultazione popolare e può essere:
    • Abrogativo: per eliminare una norma giuridica.
    • Consultivo: per approfondire il punto di vista popolare su una questione senza alcun vincolo giuridico.
    • Approvativo: per approvare una norma. I referendum consultivi e approvativi non sono previsti dall'ordinamento italiano.
    • Costituzionale: per l'abrogazione o modifica di un articolo costituzionale.

    Per quanto riguarda i referendum abrogativi, essi prendono in oggetto le leggi del parlamento e i decreti. Esso può essere richiesto solo da 500.000 elettori o cinque consigli regionali. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le leggi tributarie, di bilancio, di indulto, amnistia o ratifica. Il referendum prevede in alcuni casi

Il raggiungimento di un quorum, ovvero la partecipazione allo stesso della metà +1 degli elettori. Le fasi del referendum sono: iniziativa (entro il 30-09 di ogni anno devono essere raccolte e depositate le firme per la richiesta di referendum), controllo (si verifica la validità delle firme presso la corte suprema), giudizio di ammissibilità costituzionale da parte della Corte costituzionale, indizione del referendum (la data è decisa dal governo tra il 15/04 e il 15/06, di domenica), poi avviene la votazione e lo scrutinio presso la corte suprema con la proclamazione dei risultati. Se il referendum non passa esso non può essere riproposto prima di 5 anni.

IL PARLAMENTO struttura: è composto da due camere in bicameralismo perfetto, ovvero due camere con diversa composizione ma uguale funzione e potere. Alla Camera dei deputati ci sono 630 membri di cui 12 rappresentanti la circoscrizione estero. Occorrono 25 anni per essere eletti alla camera.

Senato della Repubblica ci sono 315 senatori di cui 6 fissi per la circoscrizione estero. Il Senato è eletto su base regionale, le circoscrizioni rappresentano le regioni. Ogni regione è rappresentata da almeno 7 senatori, 2 il Molise e 1 la Valle d'Aosta. Al Senato trovano posto anche i senatori a vita, ovvero i PDRemeriti e cinque persone meritevoli che hanno raggiunto importanti traguardi in campi non politici. Ogni camera è eletta per cinque anni nello stesso momento e non può essere prorogata se non durante una guerra o per legge. Una volta finita una legislatura le nuove elezioni devono avvenire entro 70 giorni e una volta elette devono riunirsi entro 20 giorni. Durante la vacanza le vecchie camere restano in funzione ma possono solo convertire i DL. Le camere devono riunirsi almeno due volte l'anno, anche se in realtà si riuniscono molto più spesso. La convocazione delle camere può essere richiesta dal PDR, dai presidenti delle

Camere stesse o da 1/3 dei membri. Per deliberare è necessaria la maggioranza dei componenti, la maggioranza utilizzata è la metà +1 dei votanti, è necessaria la metà +1 dei componenti. Per l'elezione del PDR, del CSM e talvolta altri importanti apparati è necessaria la maggioranza ai 2/3. Le sedute sono sempre pubbliche anche se in alcuni casi possono essere segrete. Il parlamento si riunisce in seduta comune alla camera in caso di elezione del PDR, elezione dei giudici della Corte costituzionale, elezione dei giudici del CSM e messa in stato di accusa del PDR.

STATUS PARLAMENTARE

I parlamentari sono soggetti ad una serie di importanti tutele politiche. I contenziosi tra il parlamento ed i parlamentari sono risolti dal parlamento stesso. Fino al 1993 non si poteva avviare un'indagine su di un parlamentare senza il consenso del parlamento stesso. Un parlamentare non può essere arrestato, intercettato e perquisito.

senzal'autorizzazione del parlamento, salvo il caso di flagranza. È possibile effettuare indagini anche senza il consenso. Queste tutele sono volte ad evitare possibili persecuzioni politiche molto comuni ai tempi della stesura della costituzione. I parlamentari inoltre rappresentano la nazione senza vincolo di mandato, ovvero una volta eletto il parlamentare non è tenuto a votare su indicazione del partito di appartenenza. Ed inoltre i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse in parlamento. È garantita un'indennità parlamentare per evitare lo svolgimento di altri lavori durante la carica in parlamento. PARLAMENTO funzioni La funzione legislativa è esercitata in maniera uguale tra le due camere attraverso un apposito iter previsto dalla legge. La procedura legislativa ordinaria prevede diverse fasi: 1. Iniziativa: è il momento in cui viene presentata una proposta di legge. Essa è presentata da 50.000 ele
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simo307 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Camilla.