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Trattato di Roma

Art 28 Le restrizioni quantitative alle importazioni e ogni provvedimento di effetto equivalente deve essere proibito.

Art 29 Lo stesso per le esportazioni.

Art 30 Concernente eccezioni in materie di sicurezza e protezione della salute pubblica e della vita umana, degli animali e delle piante.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea "Cassis de Dijon"

Le donne formano, atteggiamento, istituisce il mutuo riconoscimento.

Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 - 7 maggio 85:

Nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione: "Nuovo Approccio"

  • Invio alle norme
  • Riconoscimento reciproco

Prima fase del troppo esilio:

  • Legislazione eccessivamente tecnica perché tratta i requisiti individuali
  • L'adozione delle direttive si basa sul parere unanime del Consiglio

Nuovo approccio

Principi:
  • Armonizzazione legislativa limitata ai requisiti essenziali
  • Specificazioni tecniche contenute nelle norme armonizzate
  • L'applicazione volontaria
  • Beneficio di una presunzione di conformità
Rilievi:
  • Le norme offrono garantiti livelli di protezione nei confronti dei requisiti essenziali stabiliti dalle direttive
  • Clausola di salvaguardia per la contestazione della conformità
Scopi:
  • Ridefinisce una serie di prodotti coperti da una direttiva
  • La natura e i rischi che una direttiva di propone di evitare

Se uno stato membro o la Commissione Europea, considera che una norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di un diritto materiale, può provare a:

  • Comitato permanente (SCC)
  • Comitato previsto dalla direttiva 83/189 (comitato norme tecniche e regole)

* e deve essere invitato da alcune GUE

Normativa di riferimento

  • DIRETTIVA 89/106/CEE ( GUCE 11 feb 89 - L40 )
  • DIRETTIVA 93/68/CEE ( GUCE 30 ago 93 - L220 )

Direttiva di consiglio del 21 dicembre 1988

Relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione

Recepita dalla legislazione:

  • DPR 246/1993
  • DPR 499/1997

Art 1 Definizioni

  • Materiale da costruzione: prodotto fabbricato per essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, lavori e opere di ingegneria civile
  • Prodotto: materiale da costruzione per opere di costruzione

Art 2 Requisiti essenziali

  • I prodotti possono essere immessi se, sia idonei all’uso previsto, se, e quando, sono impiegati se adeguatamente progettate, rispettando, dei requisiti essenziali.
  • I requisiti essenziali sono enunciati in termini di obbiettivi - Applicabili tutti, alcuni o solo uno - Per una durata di esercizio economicamente ragionevole

Art 3 Requisiti essenziali (Allegato)

  • I requisiti sono precisati, documenti interpretativi che combinano requisiti essenziali e modalità di normalizzazione

Norme armonizzate

Per specificazioni tecniche si intende:

  • Norme
  • Benestare tecnico

Norme armonizzate: specificazioni tecniche adottate da CEN o CENELEC su mandato della commissione

Art 6 Commercializzazione

Gli stati non ostacolano la libera circolazione dei prodotti conformi

2. SISTEMI DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ

  • COMPITI DEL FABBRICANTE
    • CONTROLLO DI PRODUZIONE NELLA FABBRICA
    • PROVE COMPLEMENTARI SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA
  • COMPITI DELL'ORGANISMO RICONOSCIUTO
    • PROVE INIZIALI DEL PRODOTTO
    • ISPEZIONE INIZIALE DELLA FABBRICA E DEI CONTROLLI DI PRODUZIONE
    • SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PERMANENTI DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE
    • PROVE SU CAMPIONI DI FABBRICA, MERCATO O CANTIERE

3. ORGANISMI INTERESSATI DALL'ATTESTATO

  • ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
    • (IMPARZIALE, SUPERPARTES CON PERSONALE COMPETENTE PER SEGUITO DI CERTIFICATORE)
  • ORGANISMO D'ISPEZIONE
    • (IMPARZIALE, POSSIEDE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE COMPETENTE ED ATTREZZI PER VERIFICARE)
    • (RICONOSCENDO E RACCAPOTAZIONE E VERIFICATO IL CONTRIBUTO DELLA QUALITÀ)
  • LABORATORIO DI PROVE
    • (MISURA, ESAMINA, PROVA, CLASSIFICA E CARATTERISTICA O LA PRESTAZIONE DEI MATERIALI)

Marcatura CE:

  • CONTENE NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
  • NOME E MARCHIO DEL PRODUTTORE
  • DUE CIFRE DELL'ANNO DI APPOSIZIONE
  • NUMERO DI CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ

Certificato CE di conformità:

  • NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
  • NOME E INDIRIZZO FABBRICANTE
  • DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
  • DISPOSIZIONI A CUI RISCONDE
  • CONDIZIONI PARTICOLARI
  • NUMERO DI CERTIFICATO
  • CONDIZIONI DI DURATA DI VALIDITÀ
  • NOME E QUALIFICA FABBRICANTE

Dichiarazione CE di conformità:

  • NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANISMO RICONOSCIUTO
  • NOME E QUALIFICA DEL FABBRICANTE

ETA SENZA ETA

PRODUTTORE

DOMANDA DI ETA

NO

APPROVAL BODIES

CERTIFICATO CHE DEVE AVERE IL PRODOTTO X OTTENERE IDONEITÀ ALL'USO

ELENCO PROVE

ORGANISMO NOTIFICATO

PROVE PREVISTE

APPROVAL BODIES

DRAFT ETA

COMMISSIONE EOTA

SI

APPROVAL BODIES

ETA

PRODUTTORE

MARCARTURA CE

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
11 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/12 Tecnologia dell'architettura

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AdeleBASTI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Processi e metodi della produzione edilizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Papparella Rossana.