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Trattato di Roma
Art 28 Le restrizioni quantitative alle importazioni e ogni provvedimento di effetto equivalente deve essere proibito.
Art 29 Lo stesso per le esportazioni.
Art 30 Concernente eccezioni in materie di sicurezza e protezione della salute pubblica e della vita umana, degli animali e delle piante.
Sentenza della Corte di Giustizia Europea "Cassis de Dijon"
Le donne formano, atteggiamento, istituisce il mutuo riconoscimento.
Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 - 7 maggio 85:
Nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione: "Nuovo Approccio"
- Invio alle norme
- Riconoscimento reciproco
Prima fase del troppo esilio:
- Legislazione eccessivamente tecnica perché tratta i requisiti individuali
- L'adozione delle direttive si basa sul parere unanime del Consiglio
Nuovo approccio
Principi:- Armonizzazione legislativa limitata ai requisiti essenziali
- Specificazioni tecniche contenute nelle norme armonizzate
- L'applicazione volontaria
- Beneficio di una presunzione di conformità
- Le norme offrono garantiti livelli di protezione nei confronti dei requisiti essenziali stabiliti dalle direttive
- Clausola di salvaguardia per la contestazione della conformità
- Ridefinisce una serie di prodotti coperti da una direttiva
- La natura e i rischi che una direttiva di propone di evitare
Se uno stato membro o la Commissione Europea, considera che una norma armonizzata non soddisfa i requisiti essenziali di un diritto materiale, può provare a:
- Comitato permanente (SCC)
- Comitato previsto dalla direttiva 83/189 (comitato norme tecniche e regole)
* e deve essere invitato da alcune GUE
Normativa di riferimento
- DIRETTIVA 89/106/CEE ( GUCE 11 feb 89 - L40 )
- DIRETTIVA 93/68/CEE ( GUCE 30 ago 93 - L220 )
Direttiva di consiglio del 21 dicembre 1988
Relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione
Recepita dalla legislazione:
- DPR 246/1993
- DPR 499/1997
Art 1 Definizioni
- Materiale da costruzione: prodotto fabbricato per essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, lavori e opere di ingegneria civile
- Prodotto: materiale da costruzione per opere di costruzione
Art 2 Requisiti essenziali
- I prodotti possono essere immessi se, sia idonei all’uso previsto, se, e quando, sono impiegati se adeguatamente progettate, rispettando, dei requisiti essenziali.
- I requisiti essenziali sono enunciati in termini di obbiettivi - Applicabili tutti, alcuni o solo uno - Per una durata di esercizio economicamente ragionevole
Art 3 Requisiti essenziali (Allegato)
- I requisiti sono precisati, documenti interpretativi che combinano requisiti essenziali e modalità di normalizzazione
Norme armonizzate
Per specificazioni tecniche si intende:
- Norme
- Benestare tecnico
Norme armonizzate: specificazioni tecniche adottate da CEN o CENELEC su mandato della commissione
Art 6 Commercializzazione
Gli stati non ostacolano la libera circolazione dei prodotti conformi
2. SISTEMI DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ
- COMPITI DEL FABBRICANTE
- CONTROLLO DI PRODUZIONE NELLA FABBRICA
- PROVE COMPLEMENTARI SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA
- COMPITI DELL'ORGANISMO RICONOSCIUTO
- PROVE INIZIALI DEL PRODOTTO
- ISPEZIONE INIZIALE DELLA FABBRICA E DEI CONTROLLI DI PRODUZIONE
- SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE PERMANENTI DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE
- PROVE SU CAMPIONI DI FABBRICA, MERCATO O CANTIERE
3. ORGANISMI INTERESSATI DALL'ATTESTATO
- ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- (IMPARZIALE, SUPERPARTES CON PERSONALE COMPETENTE PER SEGUITO DI CERTIFICATORE)
- ORGANISMO D'ISPEZIONE
- (IMPARZIALE, POSSIEDE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE COMPETENTE ED ATTREZZI PER VERIFICARE)
- (RICONOSCENDO E RACCAPOTAZIONE E VERIFICATO IL CONTRIBUTO DELLA QUALITÀ)
- LABORATORIO DI PROVE
- (MISURA, ESAMINA, PROVA, CLASSIFICA E CARATTERISTICA O LA PRESTAZIONE DEI MATERIALI)
Marcatura CE:
- CONTENE NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
- NOME E MARCHIO DEL PRODUTTORE
- DUE CIFRE DELL'ANNO DI APPOSIZIONE
- NUMERO DI CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ
Certificato CE di conformità:
- NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- NOME E INDIRIZZO FABBRICANTE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
- DISPOSIZIONI A CUI RISCONDE
- CONDIZIONI PARTICOLARI
- NUMERO DI CERTIFICATO
- CONDIZIONI DI DURATA DI VALIDITÀ
- NOME E QUALIFICA FABBRICANTE
Dichiarazione CE di conformità:
- NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANISMO RICONOSCIUTO
- NOME E QUALIFICA DEL FABBRICANTE
ETA SENZA ETA
PRODUTTORE
DOMANDA DI ETA
NO
APPROVAL BODIES
CERTIFICATO CHE DEVE AVERE IL PRODOTTO X OTTENERE IDONEITÀ ALL'USO
ELENCO PROVE
ORGANISMO NOTIFICATO
PROVE PREVISTE
APPROVAL BODIES
DRAFT ETA
COMMISSIONE EOTA
SI
APPROVAL BODIES
ETA
PRODUTTORE
MARCARTURA CE