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APPELLO INCIDENTALE
ART 343 c.p.c. appello incidentale [...]
La norma afferma che chi impugna per secondo, dovrà introdurre nella comparsa di risposta, a
pena di decadenza l'appello incidentale.
L'onere dell'appello incidentale è necessario solo per la soccombenza formale. SE non propongo
appello incidentale si attuerà l'art 329 (acquiescenza). Se tutte e due criticano ogni parte della
sentenza avremo una portata decisoria, una latitudine piena.
ONERE DI RIPROPOSIZIONE
L'art 346 c.p.c. sancisce alle parti l'onere di riproposizione, (diverso dall'onere di appello
incidentale), altra norma che ci riconferma che l'effetto devolutivo automatico non c'è piu'. Ma il
difficile è individuare l'appello incidentale e la riproposizione.
L'art 346 parla di domande e di eccezioni non accolte. Per domanda non accolta s'intende la
domanda che non sia stata presa in considerazione in primo grado, che non vuol dire rigettata ma
che è rimasta assorbita, (quando in primo grado si è proposto 2 domande la prima principale la
seconda in via subordinata, solo se si ritiene infondata la prima si esamina la subordinata se no,
no).
Quindi la domanda non accolta si intendono le domande non decise nella sentenza di primo grado
perché è rimasta assorbita.
SE queste domande non accolte perché assorbite non sono riproposte in appello, s'intendono
rinunciate (EX art 346 c.p.c.)
Si parla anche di onere di riproposizione nel caso in cui in primo grado abbia proposto una
domanda auto individuata e se avessi proposto due fatti non individuatori, SE il giudice prende in
esame solo uno dei due fatti, l'altro è riproponibile.
L'art 346 c.p.c. con riferimento alle eccezioni non accolte, cioè le eccezioni rimaste assorbite in
primo grado (vedi sopra le domande assorbite), SE non vengono riproposte s'intendono rinunciate.
MA le eccezioni non accolte sono anche formalmente le eccezioni rigettate.
Rispetto le eccezioni rigettate si ha una situazione di soccombenza virtuale. Secondo la maggior
parte della dottrina possono essere riproposte nel secondo giudizio senza appello incidentale.
Nell'ipotesi che il giudice di primo grado abbia rigettato tutte le eccezioni e alla fine abbia accolto la
compensazione, e quindi si avrà una soccombenza sostanziale, e quindi in questo caso si dovrà
fare un vero e proprio appello incidentale. Negli altri casi non c'è onere di appello incidentale, ma si
possono sufficientemente riproporre. Nella prassi si fa sempre e per tutto appello incidentale.
Le questioni rilevabili d'ufficio sia di rito che di merito possono essere considerate le questioni,
anche se il giudice di primo grado non le ha rilevate.
Il problema c'è perché la giurisprudenza tende a circoscrivere le questioni rilevabili d'ufficio. In
modo radicale col difetto di giurisdizione (sentenza del 2008) se nel primo grado è già stata
rilevata tale questione di giurisdizione, il giudice d'appello non può rilevarla d'ufficio perché già
stata rilevata o comunque passata la prima comparsa non è più rilevabile. Può essere impugnata
dalle parti.
Per tutte le altre questioni il giudice d'appello può risolvere una questione rilevabile d'ufficio solo se
non risolta ne rilevata in primo grado. Se risolta o rilevata in primo grado non può essere rilevata in
appello. Può essere solo impugnata dalle parti.
OGGETTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO (ricapitolando, approfondire nel consolo)
La premessa è sempre quella che nel nostro ordinamento non vige piu' il principio devulutivo
automatico.
L'atto di citazione dell'appellante dove si rileva
- l'art 329 per quanto riguarda i capi di sentenza impugnati - ottemperando a questa norma si
determina la decisione - dispositivo
- l'art 342 per quanto riguarda i motivi specifici d'appello - ottemperando a questa norma si
determina la cognizione - motivazione
- l'art 346 domande assorbite, con l'onere di riproposizione.
Questo è per quanto riguarda il soggetto che propone per primo l'appello.
Considerando gli oneri di impulso dell'appellato che riceve la notificazione dell'appello può:
- impugnare con l'appello incidentale, posti nella comparsa di risposta a pena di decadenza. I
casi senza ombra di dubbio che si può opporre l'appello incidentale sono:
casi di soccombenza formale, che sarà parziale, reciproca dell'appellato e l'appellante. In questo
• caso la legge consente di impugnare tardivamente, se l'appellante impugna all'ultimo.
casi di soccombenza sostanziale (con l'eccezione della compensazione),
• casi di soccombenza virtuale, se la soluzione sfavorevole di quella situazione è data da una
• sentenza non definitiva.
casi di sentenza virtuale che non è cristallizzata da una sentenza definitiva ma dalla sentenza di
• primo grado, se non mi attivo mi gioco meno carte, ma secondo l'orientamento prevalente non
occorre porre appello incidentale, ma è sufficiente la riproposizione delle eccezioni non accolte,
ex art 346.
eccezioni assorbite in primo grado con l'onere di riproposizione dell'art 346 c.p.c.
• l'oggetto della cognizione del giudizio d'appello può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello,
• solo se non sono state esaminate dal giudice di primo grado, se sono già state esaminate
saranno riesaminate solo se le parti gliele hanno già riproposte.
per quanto concerne la questione del difetto di giurisdizione saranno le parti che dovranno
• impugnarla e attivarsi.
DIVIETO DI NOVA IN APPELLO
ART 345 divieto di proporre nuove domande, eccezioni o mezzi di prova.
- 1° comma:[...] .Il problema di fondo è capire quando una domanda è nuova. La norma sancisce
il divieto e rende ammissibile le "domandine" (interessi (diventati quelli dei ritardi commerciali,
decreto Orlando), frutti maturati e risarcimento dei danni per effetto della durata del processo).
- 2° comma: [...] qui si solleva il problema di quale sia l'eccezione rilevabile d'ufficio
- 3° comma: [...] divieto di nuove prove sia le c.d. costituende, sia quelle precostituite, con un
eccezione che la parte non dimostri che non le ha potute allegare per causa a se non
imputabile. Questa eccezione interpreta questo requisito anche col disposto abrogato nel 2009,
ovverosia se il collegio le ritiene indispensabili.
Questo divieto vale per tutti coloro che erano parte del giudizio di primo grado e che lo sono nel
giudizio d'appello.
INTERVENTO IN APPELLO
Tuttavia possono subentrare nel processo d'appello ex art 344 c.p.c. chi potrebbe proporre
opposizione a norma dell'art 404 c.p.c, ossia i casi di opposizione di terzo (vedi in fondo).
E' evidente che se si ammette per la prima volta il terzo, interviene esercitando il suo diritto
d'azione di difesa e diritto costituzionale alla prova, per questo non vale il divieto dell'art 345 c.p.c..
INIBITORIA IN APPELLO
L'art 283 c.p.c. istanza inibitoria [...] con riferimento all'appello afferma i presupposti, che sono i
gravi e fondati motivi per insolvenza di una delle parti, che il giudice su istanza delle parti
sospende l'ecutorietà.
I gravi motivi si riferiscono alle conseguenze che l'esecuzione della sentenza possa produrre alle
parti, anche in relazione all'insolvenza che è l'incapacità di adempiere alle regolari obblighi.
I fondati motivi, ossia si fa riferimento alla fondatezza della mia impugnazione e sull'ingiustizia
della sentenza di primo grado.
Nel 2011 è stato introdotto l'ultimo comma che sanziona la parte che propone l'istanza se
manifestamente infondata o inammissibile.
L'art 351 c.p.c. è una norma procedurale che attiene che sull'istanza inibitoria sia proposta un
ordinanza prima della prima udienza di appello. Presentando il ricorso al presidente del collegio.
EFFETTI RESCINDENTI DELLA SENTENZA D'APPELLO
La corte d'appello pronuncerà una sentenza che sostituirà la sentenza di primo grado.
L'art 353 e 354 fissano i casi in cui la sentenza non avrà più effetti sostitutivi, ma rescindenti.
Principio generale la corte d'appello entra nel merito tendenzialmente con effetto sostitutivo, in
alcuni casi con effetto rescindente. Quando il giudizio di primo grado erroneamente non ha avuto
luogo nel merito o per gravi vizi processuali.
ART 353 quando il giudice dichiara erroneamente di non aver giurisdizione, senza entrare nel
merito. Il giudice d'appello emette sentenza rescindente e rimette le parti davanti al primo grado
ART 354 c.p.c. il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice tranne quando
dichiari:
1) nulla la notifica della citazione (violazione del principio di difesa, del contraddittorio)
2) riconosca che nel giudizio di primo grado dovesse essere integrato il contraddittorio,
litisconsorzio necessario
3) riconosca che sia stata estromessa una parte erroneamente
4) oppure nella mancata sottoscrizione della sentenza, nell'ipotesi di inesistenza della sentenza.
Casi tassativi di esito rescindente e rinvio al primo grado di questi casi. LE parti dovranno entro tre
mesi istruire la causa
LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO D'APPELLO (studiare dal libro e sul codice)
Partendo dalla norma di chiusura ART 359 c.p.c. [...]
L'art 347 afferma le forme e i termini della costituzione in appello [...]: la costituzione d
L'appellante ha l'onere di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, il
cancelliere della corte d'appello provvederà alla trasmissione del fascicolo d'ufficio trasferito alla
cancelleria della corte d'appello. Una volta costituiti appellato e appellante c'è un onere di
comparizione alla prima udienza se l'appellante non compare alla prima udienza il collegio fissa
un'altra data e se non compare anche li pronuncia l'inammissibilità d'ufficio d'appello.
Le possibili cause di inammissibilità dei mezzi di impugnazione generale se ne aggiungono altre,
che ha portato la corte d'appello a fissare un udienza in più per verificare il filtro e le cause di
inammissibilità dell'appello.
L'art 348 bis afferma delle inammissibilità aggiunte, tra cui quando non ha una ragionevole
probabilità di essere accolta.
il secondo comma del 348 bis afferma che il filtro d'appello non si applica:
a) filtro non si applica nelle cause del PM art 70
b) filtro non si applica nelle cause del processo sommario di cognizione.
L'art 348 ter [...]sancisce l'ordinanza di inammissibilità per dichiarare il filtro con motivazione. Al
secondo comma