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Mezzi di impugnazione

Art 323 c.p.c. mezzi di impugnazione

Art 323 c.p.c. afferma che i mezzi di impugnazione nel nostro ordinamento sono:

  • Il regolamento di competenza
  • L'appello
  • Ricorso in cassazione
  • Revocazione
  • L'opposizione di terzo

Classificazione dei mezzi di impugnazione

Dall'ordinamento si può ricavare una classificazione, con la norma 324 c.p.c si distinguono:

  • Mezzi di impugnazione ordinari: sono quei mezzi la cui proponibilità preclude il passaggio in giudicato della sentenza. La sentenza passa in giudicato quando esauriscono i mezzi di impugnazione ordinari. Sono l'appello, il regolamento di competenza, il ricorso in cassazione, e la revocazione per i n. 4 e 5.
  • Mezzi di impugnazione straordinari: l'applicazione di questi mezzi di impugnazione si ha quando è possibile impugnare una sentenza già passata in giudicato. Tra cui figurano la revocazione per i motivi 1, 2, 3 e 6 e l'opposizione di terzo. La revocazione ha una natura mista.

Critica libera e vincolata

Altro criterio di classificazione:

  • Mezzi di impugnazione a critica libera: col mezzo di impugnazione si può far valere nei confronti della sentenza qualsiasi tipo di querela, e posso far pendere sul giudice che ha giudicato un error iudicando (sia errore sul fatto che sul diritto) o un error in procedendo (non avendo rispettato norme sul processo). Il mezzo di impugnazione a critica libera per eccellenza è l'appello, e fino ad un certo punto è l'opposizione di terzo.
  • Mezzi di impugnazione a critica vincolata: fanno parte tutti gli altri mezzi.

Giudice diverso o stesso giudice

Altra classificazione è:

  • Mezzi di impugnazione che si propongono ad un giudice diverso e superiore a quello che ha pronunciato la sentenza: è un giudice con più esperienza, appartengono a questa categoria quasi tutti i mezzi di impugnazione.
  • Mezzi di impugnazione che si propongono allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza: non si addebita a quel giudice nessun tipo di errore, a questa categoria rispondono la revocazione e l'opposizione di terzo.

Tipo sostitutivo e rescindente

Ultimo criterio di classificazione:

  • Mezzi di impugnazioni di tipo sostitutivo: è l'impugnazione con la quale la parte che impugna chiede al giudice una nuova decisione sulla controversia, decisione che si sostituisce in tutto e per tutto con la sentenza in primo grado. La categoria classica è l'appello.
  • Mezzi di impugnazione di tipo rescindente: è quel mezzo di impugnazione con il quale io chiedo che venga annullata la sentenza di primo grado. L'esito meramente rescindente è un esito che la sentenza di primo grado venga annullata. Questo mezzo di impugnazione non ha per oggetto la controversia ma la sentenza stessa che si impugna, nella quale si afferma il vizio della sentenza impugnata. La categoria tipica è il ricorso in cassazione. Se la sentenza viene annullata, in alcuni casi il processo finisce lì, in altri casi si apre un processo sul merito della controversia (detta fase rescissoria).

Condizioni del potere di impugnare

Condizioni in presenza delle quali l'impugnazione è possibile, sono le condizioni parallele a quelle dell'azione. In caso di mancanza di una condizione delle azioni, il giudice emana una sentenza di rigetto e di inammissibilità della domanda che non preclude il sollevarsi di un'altra domanda. Corrispondentemente anche le condizioni dell'impugnazione se mancano l'impugnazione è inammissibile, con la conseguenza che si preclude di impugnare nuovamente con sentenza che passa in giudicato.

  • Legittimazione ad impugnare: Con le esclusioni previste dalle opposizioni previste dall'art 404, legittimate ad impugnare sono solo le parti del grado di giudizio conclusosi, anche se rimaste contumaci. Legittimata ad impugnare è anche:
    • La parte estromessa nella sentenza;
    • Gli intervenienti adesivi (in certe ipotesi);
    • Se il procuratore chiede la distrazione alle spese, può impugnare;
    • Intervenienti principali e litisconsorti possono impugnare sulla causa dove hanno introdotto la propria domanda;
    • Il PM se intervenuto nella causa;
    • Il creditore di una parte soccombente inerte potrà impugnare al suo posto ex art 2900 c.c.;
    • Se una parte viene a mancare potrà impugnare il successore universale o quello particolare se per quest'ultimo la sentenza avrà comunque effetto contro di lui.
  • L'interesse ad impugnare: sussiste nella misura in cui si possa avere dalla sentenza che sarà emanata (emananda) dal giudice d'impugnazione un'utilità. Non vi è dubbio nelle ipotesi di soccombenza formale (si ha quando sono risultato soccombente perché una domanda proposta nei miei confronti è stata accolta in tutto o in parte o quando una domanda da me proposta è stata rigettata in tutto o in parte) che può essere totale o parziale. Vi sono anche ipotesi di soccombenza sostanziale (quando la parte non è risultata soccombente in senso formale, ma l'esito del processo comunque poteva essere migliore e lo svolgimento di un giudizio di impugnazione potrebbe giovarmi, potrebbe ricavare utilità) il caso classico è quello di eccezione onerosa nel quale il giudice rigetta la domanda dell'attore per compensazione, dove il giudice riconosce il credito e il controcredito, mentre la parte vittoriosa voleva il rigetto per altre eccezioni.
  • Ipotesi che scaturisce dalla soccombenza virtuale: quel soggetto in cui è vittorioso nel processo di primo grado e si è visto risolvere in senso a lui sfavorevole alcune questioni, ossia si è vista rigettare alcune eccezioni, non potrà mai impugnare per prima, solo se la sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente formale. C'è un unico caso in cui il soccombente virtuale può impugnare per primo, ossia nei casi di sentenza non definitiva, può essere:
    • Immediatamente impugnata dal soccombente virtuale, mentre il processo va avanti, ma andando avanti vi può essere un conflitto quindi il legislatore su istanza di entrambe le parti.
    • Oppure con la riserva d'appello, ossia si riserva di impugnare la sentenza non definitiva alla fine del processo insieme alla sentenza definitiva.

I termini per impugnare

Nel nostro ordinamento esistono:

  • Un termine breve: solo in caso di notificazione della sentenza, che è di 30 giorni per l'appello, e 60 giorni per il ricorso in cassazione. Per il regolamento di competenza non c'è il termine lungo è di 30 giorni. Anche per l'opposizione di terzo non decorre dalla notificazione ma dalla scoperta del fatto straordinario.
  • Un termine lungo: se non viene notificata si applica il termine lungo di 6 mesi, dalla data di deposito in cancelleria.

L'acquiescenza

Art 329 c.p.c. acquiescenza totale o parziale è una norma comune a tutti i mezzi di impugnazione, salvo i casi di revocazione straordinaria, l'acquiescenza espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità (acquiescenza implicita). Quali sono le ipotesi di acquiescenza implicita?

  • Ipotesi 1 - Azione accertamento nullità di un contratto, rigetta la domanda, il contratto è valido. Prima di avere impugnato faccio valere l'adempimento di determinate obbligazioni poste dal contratto. La richiesta di adempimento delle obbligazioni che sorgono da quel contratto è incompatibile con la volontà di impugnare il contratto.

Il 2° comma disciplina l'acquiescenza parziale, questa norma afferma che l'impugnazione di una parte della sentenza preclude l'impugnazione per acquiescenza per le altre parti, capitoli della sentenza. Solleva il difficile problema di che cosa si intende parte della sentenza in capitoli della sentenza. Di facile approccio in presenza di cumulo oggettivo, dove sono state proposte più domande qui non vi sono problemi interpretativi o anche quando la domanda ha ad oggetto la quantità. Es. domanda di condanna di adempimento di 1000€, il giudice la rigetta, l'attore ricorre all'appello su 500€, gli altri 500 si danno per passati in giudicato.

Difficile in situazione di un'unica domanda, ha per oggetto una prestazione indivisibile. È configurabile l'acquiescenza parziale che fa capo ad un'unica domanda? Questo istituto ha un problema per cui vi sono succedute due scuole di pensiero:

  • La linea di pensiero di Chiovenda dice: assolutamente no, per capo di sentenza si ritiene la parte imperativa della sentenza, che decide sulla domanda, che è destinata a produrre effetti al di fuori del processo. Ciò che non si può proprio frazionare sono i ragionamenti del giudice, la parte logica della sentenza. Quindi basta che se in una parte logica sia a sfavore dell'attore e anche se tutto il resto è a favore, verrà comunque rigettata la domanda. Quindi se la parte impugna, impugna tutte le parti del ragionamento logico. Quindi ad una domanda corrisponde un capo di sentenza.
  • L'orientamento opposto di Carnelutti, che dice che la sentenza può essere frazionata per quanti siano i passaggi logici interpretativi che il giudice abbia svolto per arrivare a rendere la decisione. Secondo questo ordinamento chi impugna dovrà impugnare tutti i singoli capi interpretativi del giudice e se non lo fa questi passano in giudicato. Orientamento pericolosissimo perché la divisibilità della componente logica può arrivare a micro ragionamenti. In questo orientamento si deve impugnare ogni parte del ragionamento per non rischiare l'acquiescenza parziale.

La giurisprudenza oscilla in entrambi gli orientamenti dottrinali, in specie tende ad applicare l'orientamento di Chiovenda nel giudizio di Appello. Mentre applica l'orientamento che fa capo a Carnelutti nel giudizio di Cassazione. La regola secondo la quale impugnato un capo l'altro passa in giudicato, (acquiescenza parziale), viene temperato dall'art 336 c.p.c, il c.d effetto espansivo interno*, l'art afferma "la riforma (ossia l'appello) o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata."

Es. l'attore chiede la risoluzione del contratto, la condanna alla restituzione, e la condanna al risarcimento dei danni. Tre domande, 1 costitutiva e 2 di condanna. Sentenza accoglie le tre domande dell'attore. L'avvocato del convenuto impugna solo il capo costitutivo, (impugnazione parziale). Se in appello o in cassazione il giudice afferma la risoluzione del contratto allora, ex art 336, la sentenza travolge gli effetti dei 2 capi condannatori non impugnati. SE invece il convenuto avesse impugnato uno o i due capi condannatori, il capo costitutivo passa in giudicato perché il capo costitutivo non dipende dai due condannatori, mentre i due condannatori dipendono dal capo costitutivo.

Luogo di impugnazione della notificazione

Art 330 c.p.c. afferma che se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o il domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato. Mentre si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel giudizio eletto per il giudizio. Quest'ultimo sono i casi nei quali la parte cambia difensore per l'impugnazione.

Cause inscindibili e scindibili

ART 331 e 332 c.p.c. norme che disciplinano l'iter delle impugnazioni nelle ipotesi in cui nel giudizio di primo grado si sia verificata una lite plurisoggettiva. Quando l'impugnazione venga proposta non a tutte le parti. Per una ragione di economia dei processi.

ART 331 c.p.c. [...] questa norma afferma che nelle cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti, che è diverso da "contro tutte le parti". Ossia se vi è un attore e più convenuti, l'attore vince, un convenuto soccombente deve, nell'agire contro l'attore, notificare l'impugnazione anche a tutti gli altri convenuti. Se non ottempera la conseguenza è l'inammissibilità dell'impugnazione (termine improprio, meglio improcedibilità) e la sentenza passa in giudicato.

La nozione di cause inscindibili comprende:

  • Cause di litisconsorzio necessario
  • Cause con pluralità di parti non riconducibili alle nozione restrittiva di litisconsorzio necessario.
  • Cause in cui la pluralità di parte è scaturita da ordine del giudice ex art 107 c.p.c.
  • Cause in cui vi è stata la chiamata del terzo ex art 106 c.p.c
  • Cause di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c.
  • Ulteriori ipotesi, in cui vi è un dibattito, tra cui:
    • Cause in cui il terzo è intervenuto autonomamente con intervento adesivo dipendente ex art 105 c.p.c., su cui vi è un dibattito.

La nozione di cause dipendenti comprende:

  • Le cause di chiamata in garanzia, sia per evizione che per fideiussione. A promuove domanda contro B, e ci solleva per difendersi la chiamata in garanzia di C, domanda rigettata. A potrà impugnare non solo nei confronti di B ma anche di C, perché si deve dare a B le stesse possibilità di difesa che aveva in primo grado.

ART 332 c.p.c. [...] afferma che bisogna sempre impugnare nei confronti di tutti, se non si ottempera la conseguenza sarà che il giudice ordina la notificazione alle altre parti. Il processo di impugnazione resterà sospeso fino a quando non sia decorso il termine. La norma afferma anche che si può evitare di notificare l'impugnazione alla parte che con acquiescenza abbia accettato la sentenza di primo grado.

Queste cause sono:

  • Cause di litisconsorzio facoltativo
  • Cause di litisconsorzio
  • Cause di intervento volontario

Impugnazione incidentale

ART 333 334 c.p.c. L'impugnazione incidentale è l'impugnazione che si propone dopo che viene proposta un'altra impugnazione. Il classico caso è il caso di soccombenza parziale reciproca, entrambe le parti sono formalmente soccombenti, quando una domanda è accolta per metà. Il primo che ha promosso l'impugnazione per primo è l'impugnazione principale il secondo è l'impugnazione incidentale, per il quale ricorrono le stesse condizioni di interesse ad impugnare e legittimazione, tra cui soccombenza formale sostanziale, ma principalmente virtuale.

Può aversi nelle ipotesi di processi con pluralità di parti.

ART 334 c.p.c impugnazione incidentale tardiva [...]. Innanzi tutto per tardiva si intende che si può impugnare anche dopo il termine e anche dopo aver fatto acquiescenza e solo in capo alla controparte nel processo bilaterale e tutti quelli delle cause solo inscindibili. La ratio della norma è di prevenire la litigiosità delle parti e consente a tutte le parti di vedere cosa fanno gli altri. Sostanzialmente se l'altra parte non impugna non impugno neanche io, se impugna ho interesse ad impugnare anch'io, però può succedere che una parte possa impugnare l'ultimo giorno in cui decorre il termine allora ex art 334 si può impugnare anche oltre il termine per le cause inscindibili o dove si è prestato acquiescenza. Infatti la norma proprio perché vuole prevenire la litigiosità afferma al secondo comma che se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile anche l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia.

ART 335 c.p.c Riunione delle impugnazioni separate, se ognuno propone un atto di impugnazione queste vengono riunite d'ufficio.

ART 336 c.p.c. che disciplina al primo comma l'effetto espansivo interno*, e al secondo comma l'effetto espansivo esterno. " La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti della sentenza riformata o cassata" 2° comma.

  • Gli atti dipendenti dalla sentenza possono essere principalmente gli atti esecutivi della sentenza di primo grado.
  • Mentre la nozione di provvedimenti dipendenti, ossia i provvedimenti del giudice, sentenze e ordinanze. In questo caso si fa riferimento alle ordinanze e alle sentenze non definitive. Ma l'art 279 comma 4, se la sentenza non definitiva viene impugnata con appello il processo viene sospeso solo con istanza concorde di entrambe le parti. Spesso non si trova l'accordo delle parti, quindi si avrà il processo di primo grado che va avanti e un processo di appello di riforma della sentenza non definitiva (perché se non è di rigetto, nulla questio). Questa sentenza d'appello ha un effetto espansivo esterno sul provvedimento (ossia sulla sentenza del processo che sta andando avanti nel primo grado).

Sospensione dell'esecuzione dei processi

ART 337 c.p.c. sospensione dell'esecuzione dei processi [...] 1° comma la regola generale è che non vi è la sospensione del processo esecutivo in caso di impugnazione, salvo le eccezioni degli art 283 (in appello), 373 (in cassazione) 401 (nella revocazione) 407 (opposizione di terzo).

Al 2° comma [...] si riferisce alle vicende anomale del processo (vedi approfondimenti). Si ha un processo dove c'è un diritto dipendente da un altro, nel processo sul diritto dipendente, una parte invoca una sentenza già pronunciata in primo grado (quella sul processo pregiudiziale). Il giudice del processo sul diritto dipendente può decidere se la sentenza pregiudiziale è impugnata, se sospendere il processo dipendente e aspettare la riforma d'appello della sentenza pregiudiziale o se va avanti deve uniformarsi alla sentenza di primo grado del giudizio pregiudiziale. Questa è una sospensione facoltativa, mentre nel caso di in cui i due processi corrono di pari passo, il giudice del giudizio dipendente deve essere una sospensione necessaria (ex art 295 c.p.c.). Vedi la nuova interpretazione negli approfondimenti (pag 7 e 8) delle sezioni unite del 2010, e l'interpretazione del 2010 discende da Liebman perché è dichiarata l'efficacia di accertamento in primo grado.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoali14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Marinucci Elena.
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