Diritto processuale civile – Mod. A
Il diritto processuale civile è quella branca del diritto che si occupa della tutela di diritti di natura privata attraverso lo strumento del processo. Abbiamo quindi 3 caratteristiche:
- È un diritto (vivente/applicato: le norme sono applicabili a tanti campi/materie e a tante tipologie di controversie)
- È processuale
- È civile
Essendo un diritto, e quindi un insieme di norme, ci occupiamo di disposizioni di legge che hanno una loro cogenza e quindi sono applicabili anche contro la volontà del singolo. Ovviamente sono previste delle sanzioni per il caso di inosservanza di queste norme. Le sanzioni a volte possono essere interne allo stesso processo. Questo significa che se una cosa non funziona la ripercussione si ha nell’ambito del processo stesso.
Il processo di cognizione
Il processo di cognizione è il processo per eccellenza. Questo processo è strutturato in fasi molto scandite tra di loro e che di solito hanno dei meccanismi che possiamo chiamare di preclusione o decadenza. Questo vuol dire che se non compi una determinata attività processuale entro un termine perentorio, la sanzione sarà l’impossibilità di poter esercitare quell’attività in un momento successivo. Le due parti del processo sono l’attore e il convenuto.
Art. 166 c.p.c. descrive come il convenuto si presenta formalmente nel processo (si costituisce). Art. 167 c.p.c. descrive il contenuto della comparsa di risposta che è l’atto con il quale il convenuto formalmente entra nel processo. Questo art. ci dice: “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese che: prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni”. Prendere posizione vuol dire spiegare i motivi per i quali secondo lui quello che è sostenuto nella domanda non è corretto.
Il 2° co. ci dice che: “decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”. Vediamo quindi che la norma non ci dice solo che “il convenuto deve” ma ci dice “a pena di decadenza deve”. Questa norma ci dice che le domande riconvenzionali devono essere appena in decadenza formulate nel primo atto difensivo. Questo è un ulteriore caso di sanzione endoprocessuale (all’interno del processo).
Ci sono anche dei casi in cui le nostre norme processuali hanno delle conseguenze sostanziali. La sanzione non ha effetti solo nel processo ma va a colpire il patrimonio delle parti. Ad esempio, l’art. 96 c.p.c. si occupa di quella che viene definita lite temeraria. Questa viene sanzionata dal legislatore con una responsabilità aggravata. Questo significa che “1
se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”. Questa norma è stata particolarmente amplificata (co. 3) perché oggi è previsto che il “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, può giudice anche d’ufficio condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. È stato dato un potere al giudice molto più forte in cui di fatto se usi male il processo andrai incontro ad una condanna aggravata.
Processuale
Il termine significa che ci occupiamo di norme che hanno a che fare con il processo. Parliamo quindi, in generale, di strumenti di tutela.
Civile
Il termine è usato in quanto si occupa della tutela di diritti aventi natura privatista. Questo però non vuol dire per forza diritti di soggetti privati.
Il processo è un fenomeno molto complesso e articolato a cui potremmo dare tante definizioni e funzioni. La funzione primaria è quella della tutela dei diritti. Si è venuta a creare una controversia tra due o più parti circa il modo di leggere l’esistenza di un diritto. Si parla sempre più spesso di crisi di cooperazione. Questo significa che se due persone che hanno una relazione commerciale non vanno d’accordo, di solito, si incontrano e cercano di migliorare questa situazione. A volte però succede che questa sinergia viene meno e allora si verifica la crisi di cooperazione e uno degli strumenti possibili è quello del processo.
È chiaro che il giudice quando si trova di fronte ad una situazione controversa deve, in qualche modo, cercare delle prove per ricostruire la verità (accertamento della verità). Questo ha portato sovente ad accostare la figura del giudice a quella dello storico. Ci sono però delle grosse differenze tra il ruolo dello storico e quello del giudice.
- Lo storico, tendenzialmente, non è tenuto ad accertare la verità. Può formulare delle ipotesi (in quanto non è costretto ad una verità assoluta) e ovviamente quello che lo storico dirà potrà essere messo in discussione dalla comunità scientifica. Lo storico è libero nei mezzi per cui accerta la verità. Le ipotesi possono essere formulate sulla base di deduzioni più o meno libere.
- Il ruolo del giudice, invece, è totalmente diverso. Il giudice si trova autoritativamente investito dall’ordinamento. Quando parliamo di giurisdizione facciamo riferimento all’insieme di tutti i giudici. Il singolo giudice è un organo della giurisdizione e diventa, in qualche modo, un organo dello stato. Il giudice non può formulare ipotesi. Ci troveremo in una situazione in cui X ha sostenuto bianco e Y ha sostenuto nero. Il giudice non può dire “mi sembra più probabile la versione di X”. La sentenza alla fine deve per forza dare una lettura autoritativa, o in un senso o in un altro, attribuendo ragioni e torti. Su ciascuna domanda una parte vincerà e una parte perderà. La terminologia di decidere è2 la stessa di tagliare, cioè scegliere tra due strade. Quindi, tra due soluzioni proposte dalle parti il giudice ne sceglie una. Questa sarà la verità processuale.
Proprio per reagire ed ovviare alle situazioni in cui magari le parti non hanno dato le prove, c’è un istituto importantissimo, l’onere della prova, che serve proprio come regola di giudizio. È un principio che serve per ripartire tra le parti il rischio della mancata prova.
Es: Tizio dice: “ti ho prestato 10mila euro e voglio che tu me li restituisca”, citando in giudizio Caio che dice: “non è vero che te li ho prestati”. Il giudice non la condanna a restituirli perché in questo caso la prova del prestito del mutuo spetta in capo a colui che ha affermato l’esistenza del mutuo stesso. Se invece riesco a dimostrare che vi era realmente un contratto che prevedeva una determinata scadenza relativa alla restituzione dei 10mila euro ma Tizio dice che non gli sono stati restituiti, allora Caio si costituisce in giudizio dicendo che glieli aveva restituiti ma purtroppo erano in vacanza e non gli ha fatto la ricevuta. Il giudice la condanna ai danni oppure no? In questo caso l’eccezione di pagamento spetta a Caio dimostrarlo. Se invece riesco a dimostrare che Tizio è stato visto da 3 persone al casinò con 10mila euro dicendo che il prestito era stato saldato, allora in questo caso la prova orale può servire (ma non è sufficiente).
A seconda di come sono i fatti della fattispecie, la mancata prova farà sì che il giudice, se manca, farà vincere o perdere uno. Il giudice è tenuto per legge a pronunciarsi sempre.
La decisione del giudice è una sentenza e come tutti gli atti autoritativi dello stato è cogente/vincolante/imperativa e quindi ha una sua forza e una sua efficacia particolare. La sentenza come giudizio può anche essere fallibile/sbagliata e quindi è possibile impugnare la sentenza attraverso l’appello. Se la sentenza non viene impugnata o se si sono sviluppati tutti i gradi possibili di impugnazione, la sentenza passa in giudicato. Il giudicato diventa irretrattabile e definitivo.
Il giudice si deve servire dei mezzi di prova. Essi sono un catalogo tendenzialmente tipico. Uno scopo del processo civile è anche quello di tutelare i soggetti più deboli. Il diritto processuale in queste situazioni deve anche cercare di riequilibrare quella che dovrebbe essere la parità delle armi tra le parti.
C’è poi anche un tema di effettività ed economia processuale. Il processo civile è un fenomeno costoso che comporta degli oneri e quindi l’impiego delle energie del processo fa parte della macchina della giustizia che complessivamente lo stato mette a disposizione.
[L’Italia, dal punto di vista dell’amministrazione della giustizia, non è messa benissimo. Nel 2016, su 180 paesi censiti eravamo al 111° posto. Nello stesso tempo noi abbiamo molto potenziato gli strumenti alternativi la processo (ADR – Alternative Dispute Resolution: in particolare la mediazione). Il processo è giusto che rimanga ma deve rimanere come estrema ratio, cioè quando non ci siano altri istituti alternativi].
Abbiamo parlato molto di tutela dei diritti come fine del processo. L’altro aspetto è che il processo è un meccanismo giurisdizionale e quindi la tutela dei diritti attraverso il processo è una tutela giurisdizionale. Tra i due concetti, “tutela dei diritti” e “tutela giurisdizionale”, non c’è una sovrapponibilità perfetta ma una coincidenza parziale, nel senso che la tutela dei diritti potremmo immaginarla come un insieme di istituti nel quale troviamo tanti altri istituti.
Il 6° libro del c.c. è intitolato “della tutela dei diritti”. Qui troviamo tanti istituti (prove, prescrizione, decadenza, diritti reali di garanzia…). La tutela dei diritti è quindi un obiettivo che noi raggiungiamo con tanti mezzi, non solo di carattere processuale.
Abbiamo poi un altro insieme che è quello dell’attività giurisdizionale. Questo insieme si interseca con il primo ed è volto a tutelare i diritti. Ci sono però tanti altri campi in cui la presenza di magistrati viene utilizzata non per i diritti in senso stretto ma per gestire altre determinate situazioni.
Ci sono poi alcuni casi in materia d’impresa in cui il nostro ordinamento ha preferito lasciare sullo sfondo di determinate situazioni la figura del giudice. Pensiamo anche soltanto a tutti i casi di autorizzazioni varie che vengono date in caso di procedure concorsuali in senso lato.
Il processo che noi studiamo da un lato è espressione di tutela giurisdizionale ed all’altro ha anche la finalità di tutelare i diritti. È quindi il raccordo tra queste due sfere che in parte si sovrappongono, ma non completamente.
L’oggetto del nostro processo civile non sono mai i fatti ma sono situazioni giuridiche meritevoli di tutela, cioè diritti soggettivi, rapporti giuridici o status personali. L’oggetto del processo per cui io prima chiedevo a Caio la restituzione del mutuo di 10mila euro non sono i 10mila euro ma l’oggetto è il diritto di credito.
Es: tra tizio e caio che si contendono la proprietà del bosco l’oggetto non è il bosco ma il diritto di proprietà.
Con la tutela giurisdizionale tu vai a modificare un determinato status personale. Ci sono due casi rarissimi in cui si dice che l’oggetto del diritto possono essere anche dei fatti. Essi sono:
- Querela di falso
- Giudizio di verificazione della scrittura privata
Tra le prove documentali le due principali sono:
- Atto pubblico
- Scrittura privata
Se io sostengono che quell’atto pubblico è falso lo posso sostenere ma in quel caso per demolire la pubblica fede occorre usare un particolare procedimento che è la querela di falso. Allo stesso modo, per smontare una scrittura privata a cui è già stata attribuita efficacia occorre un giudizio di verificazione. Questi sono processi particolari perché hanno ad oggetto la falsità o verità di un documento.
Ultimo caso in cui si dice che l’oggetto del processo non è direttamente un diritto o rapporto giuridico o status è quello dei processi su situazioni giuridiche preliminari. Pensiamo ai processi sulla nullità di un contratto. Se io inizio un processo per cercare di attribuire forza a quel contratto l’oggetto sono i diritti o rapporti che nascono da quel contratto. Se io invece cerco di smontare il contratto chiedendo di dichiararne la nullità, in realtà l’oggetto del processo è un po’ diverso. Nel cercare di dichiarare la nullità cerco di sostenere l’inesistenza di tutti i diritti e i rapporti che dovrebbero nascere dal contratto. Quindi, in questo caso, l’oggetto in questo caso è l’invalidità che serve per togliere valore ai diritti e ai rapporti.
Ci sono tante leggi e fonti che entrano in gioco. Noi ci serviamo del c.p.c. ma ci sono tante altre leggi e fonti che entrano in gioco:
- Codice civile
- Costituzione
- Leggi speciali
Quando parleremo di giurisdizione dovremo confrontarci da un lato con la l. 218/1995 che è la l. di diritto internazionale privato e processuale, che si occupa della giurisdizione. Ma poi ovviamente, essendo noi nell’ambito dell’UE, dobbiamo confrontarci anche con i regolamenti e le direttive dell’UE solo per quella parte che incide nel processo civile. Esistono poi una serie di leggi speciali che attengono a particolari campi. Alcune sono delle leggi che sono state introdotte per meglio gestire la macchina processuale. Poi ci sono delle normative che sono rette da leggi speciali e che quindi non si trovano nei codici.
Norme e principi costituzionali che attengono alla funzione giurisdizionale
La costituzione è la fonte primaria della repubblica. Regge le trame portanti di tutti quelli che sono gli ambiti principali della vita, sia del singolo cittadino e sia dei rapporti sociali, economici e politici e poi delle istituzioni. La nostra costituzione ha una forza superiore sia da un punto di vista forma che da un punto di vista contenutistico e sostanziale. Dal punto di vista formale la costituzione si trova al vertice. I meccanismi di revisione della costituzione5 sono, dal punto di vista formale, più articolati e complessi rispetto a quelli di modifica della legge ordinaria. Anche dal punto di vista contenutistico e sostanziale la costituzione è un tessuto di norme abbastanza limitato. Questo perché la costituzione ha il compito di delineare i principi e scendere nel dettaglio è compito del legislatore ordinario.
Le norme costituzionali hanno una fissità formale in quanto non vengono modificate fino a quando qualcuno non le modifica. Allo stesso tempo però il nostro diritto deve stare al passo con i tempi. È quindi un fenomeno dinamico in quanto deve occuparsi di tutta una serie di aspetti che possono cambiare nel tempo. Ci sono però dei casi in cui nel tempo determinate norme, che prima erano considerate rispettose, ad un certo punto non sono più tali.
Es: l’art. 274 c.c. regolamentava un particolare processo che si aveva nei casi in cui un determinato soggetto intendesse promuovere l’azione di dichiarazione di giurisdizione di paternità/maternità naturale. Questa norma intendeva dire che tutte le volte in cui un soggetto cercava di instaurare un processo per comprendere se era figlio o no, prima di instaurare il vero e proprio processo di merito si doveva instaurare un processo volto solo a verificare l’ammissibilità dell’azione. Questo perché il legislatore aveva voluto proteggere la famiglia legittima in tutti i casi in cui i mariti che avevano una relazione con un'altra donna al di fuori del matrimonio o donne sposate che avevano un figlio con un uomo che non era il proprio marito. In questi casi il legislatore ha deciso di introdurre un’azione che facesse solo da filtro.
Questa norma infatti dice va “l’azione per la dichiarazione giudiziaria di paternità o maternità naturale che: è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata”. L’idea era che se tu ti presenti e dici sono figlio di X senza avere nessuna prova non si va da nessuna parte. Se invece avevi delle prove potevi sperare di iniziare il vero e proprio processo tendente ad ottenere la ratifica dello status. In seguito la norma fu ampliata prevedendo che si potesse fare un reclamo. Ad un certo punto ci si inizia a chiedere cosa succede se sbaglia anche la corte d’appello. Per riuscire ad ottenere lo status di figlio tu iniziavi un processo e a volte ci volevano magari 25/30 anni di giudizio. Ad un certo punto, nel 2006, la corte costituzionale che era già stata investita della legittimità costituzionale di questa norma ha detto che queste erano tutte sclerotizzazioni di un passato che non esisteva più. La corte costituzionale dice che questa norma era incostituzionale perché era un appesantimento eccessivo del diritto d’azione dell’art. 24.
Quali oggetti hanno le norme costituzionali di cui ci occupiamo? Fondamentalmente gli stessi due oggetti che hanno in senso più ampio. Altre norme non istituiscono veri e provi diritti ma si limitano a dettare die criteri informatori e quindi ci dicono come l’attività giurisdizional.
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