Procedura Penale Europea - Giulia Barattini V Anno
PROCEDURA PENALE EUROPEA
01-10-2020; Giovedì
PROLOGO
La democrazia è in bilico, e non è un buon periodo per l’Europa. Ma di quale Europa stiamo parlando?
Bisogna tracciare linea dell’orizzonte e dare risposta anche ad altre domande di base per cogliere il diritto
vivente: non soddisfa, infatti, lo studio del diritto e delle varie problematiche dai manuali, dal momento che
si coglie il diritto vivente in maniera effettiva attraverso lo studio dell’europeismo giudiziario. Questo accade
per via di una una caratteristica forte: il diritto europeo è un diritto caratterizzato da provvedimenti della
magistratura, dalle sentenze dei giudici,
nazionali, e della corte di Strasburgo e di Lussemburgo, cioè la Corte di Giustizia dell’UE. Dare
risposta a domande di base, quindi, serve a capire diritto vivente e a individuare, scegliere alcuni temi da
approfondire.
06-10-20; Martedì Il processo penale e i suoi modelli
Il processo penale come fatto culturale
Dobbiamo impostare le questioni utilizzando la capacità negativa, ossia la capacità di adattarsi a un contesto
che cambia, e occorre altresì definire le questioni inerenti al linguaggio: più che di definizioni, infatti,
dovremmo parlare di ridefinizioni, dal momento che non abbiamo la necessità di inventare nulla, ma che
bisogna, invece, stabilire che una certa parola viene impiegata in un determinato modo, attraverso una
convenzione necessaria a fornire una risposta a domande di base.
Occorre, quindi, dare al processo penale una definizione minima, utile per i nostri ragionamenti: questo, in
base alla teoria di Franco Cordero, è un fatto culturale, elemento per noi importante per poter risolvere anche
tutto il problema collegato all’aggettivo europeo. Di solito, infatti, si tratta di un fatto culturale sempre
delimitato nel tempo e nello spazio, per cui è quasi sbagliato parlare di processo, ma bisogna parlare di
processi, non esistendo un unico modello, uno standard di processo valido sempre e comunque, in tutti i
luoghi e in tutte le epoche. Pertanto, a tempi diversi corrispondono processi penali differenti, discorso valido
anche con riferimento allo spazio, luoghi differenti, stati, nazioni differenti.
L’espressione fatto culturale fa capire una caratteristica importantissima, specie quando si vogliono
studiare le vicende processuali e penali, legate al nostro continente: un fatto culturale delimitato nel tempo e
nello spazio significa anche che si comprende il processo stesso uscendo dalle ristrettezze di un codice di
procedura, e andando a esaminare i mille intrecci con la religione, con la filosofia, l’architettura, la politica e
la storia. Ad esempio, per quanto concerne la religione, non si comprende l’inquisizione senza tener
conto degli aspetti religiosi, così come non si comprende il processo senza tener presente quelle che sono, e
sono state, le scelte filosofiche di un certo periodo. Tuttavia, anche l’architettura conta, pur essendo meno
comprensibile rispetto alla storia e alla religione: infatti, per poter comprendere in che modo, e per quale
ragione, un carcere sia stato costruito in un determinato modo, bisogna studiare sì le scelte di politica
criminale, ma le si devono abbinare all’architettura, dal momento che non tutti i penitenziari sono, da un
punto di vista architettonico, costruiti nello stesso modo. Questo rende evidente il fatto che vi sono tante
modalità diverse che corrispondono a delle scelte di politica di un determinato momento storico: ad esempio,
se vi sono ampi spazi dedicati alla vita comune, si sottende la scelta di tentare di rieducare la persona
detenuta, mentre vi possono essere anche scelte differenti. Infatti, la Corte Europea ha condannato molteplici
volte lo Stato turco per la costruzione, e l’esistenza, delle cosiddette prigioni di tipo F, le cui celle
assomigliano a delle bare, strettissime, con uno spazio minimo, per cui la persona si ritrova detenuta, da sola
in uno spazio angusto senza compagni e relazioni di alcun tipo. Adducendo un ulteriore esempio, il
penitenziario di San Vittore è costruito a stella secondo lo schema del panopticon, per cui la persona detenuta
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viene controllata in ogni suo movimento, conscia di ciò, ma impossibilitata a vedere il soggetto che la
controlla.
Quindi, il processo penale è un fatto culturale, con tanti intrecci con altri settori, con altre materie, e non
esiste un unico processo penale, ma una molteplicità degli stessi.
Quale modello adottare? Inquisitorio vs accusatorio
Allora, quale modello dobbiamo -non semplicemente possiamo- adottare in ambito europeo? Non basta
fermarsi alla sola definizione di processo penale, anche se fondamentale: il discorso va approfondito e,
soprattutto, bisogna comprendere quale modello di processo penale serva per la costruzione del sistema
europeo.
Il modello di processo è un progetto culturale, qualcosa che viene costruito dall’interprete,
e un modello può avere anche tante dimensioni: possiamo far riferimento al solo processo di primo grado,
alla sfera probatoria, alla vicenda cautelare e a tutti i problemi legati alla libertà personale: non
necessariamente devo richiamare processo nella sua interezza.
Di solito, la grande distinzione, che è storica ma non solo, è tra inquisitio e accusatio.
a. SISTEMA INQUISITORIO
La caratteristica che denota tutto il sistema inquisitorio, forse, emerge bene da una definizione di
inquisizione che si può ritrovare nei manuali relativi a secoli fa: “inquisitio est indagatio veritatis per
tormenta et corporis dolorem”. Ciò richiama subito alla mente il trattamento della persona considerata rea, la
confessione ricercata, strappata ex ore rei con tutti i mezzi e senza rispetto della dignità persona, anche con
la tortura. L’inquisizione è la ricerca della verità, di una Verità assoluta, non relativa, che è unica, un dogma,
attraverso i tormenti e il dolore del corpo, la tortura. Si ha, pertanto, il trattamento della persona imputata che
è considerata rea, colpevole fin da subito unitamente alla tortura, alla presunzione di colpevolezza e alla
ricerca di una verità assoluta tramite supposizione, per cui si va a ricercare quello che, di fatto, si ha già in
mente, con reificazione dell’individuo.
b. SISTEMA ACCUSATORIO
Spesso si esalta questo sistema, per via della pubblicità che lo caratterizza, per il diverso modo di intendere
le prove, non più basate sulla confessione del reo, e per la presunzione di innocenza. Se dovessimo fermarci
a questi elementi, probabilmente il sistema migliore dovrebbe essere questo, non portando con sé quel
disprezzo nei confronti della persona tipico del sistema inquisitorio.
Tuttavia, non vi sono solo questi due modelli, ma ne va introdotto anche un terzo, che non è il sistema
misto, ma un altro.
Non sono, infatti, così manifeste le pecche del sistema accusatorio, che pure ci sono, basti pensare a quelle
del sistema di common law nord americano: in questo contesto, infatti, i processi che si svolgono con rito
accusatorio sono la minima parte, circa il 3/4% rispetto alla totalità dei processi che, invece, accusatori non
sono, per cui siamo di fronte alla cosiddetta giustizia a catena di montaggio, o giustizia patteggiata. Quindi, i
processi accusatori con trial, dibattimento e giuria, anche all’interno dei meccanismi nord americani, che
sulla carta sono accusatori, sono davvero la minima parte, e il resto è completamente diverso. È da tenere
presente, poi, il ricorso alla pena di morte, agli alti tassi di carcerazione e alla giustizia a catena di
montaggio, veloce, ma non sempre implicante buona giustizia.
Quindi, forse, sia il sistema inquisitorio sia quello accusatorio vanno scartati, o meglio, vanno studiati e
tenuti presenti perché dotati di un significato preciso in termini dogmatici e storici, ma a noi interessa un
altro modello: l’equo processo.
08-10-20; Giovedì
L’equo processo
Una volta capito cosa si intende per modello, dobbiamo scegliere modello più efficace, consono e
adeguato, il migliore possibile a livello europeo e continentale.
Occorre mantenere il binomio inquisitorio/accusatorio su un versante dogmatico e di principi, e anche su
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un versante storico, perché sono aggettivi che servono per qualificare determinate esperienze che si sono
avute in determinati momenti storici e in determinati Stati, in certi luoghi e periodi, ma dobbiamo mettere
in luce il paradosso, la contraddizione che riguarda soprattutto il sistema accusatorio, che sulla carta
potrebbe sembrare il migliore, specie se contrapposto all’inquisitorio.
Meno evidenti sono gli elementi negativi del sistema accusatorio, e tuttavia i grandi paesi anglosassoni,
soprattutto gli Stati Uniti, che sulla carta risultano far ricorso all’accusatorio, nella pratica
impiegano lo stile accusatorio in pochissimi casi, e il resto della giustizia è patteggiata, a catena di
montaggio, molto rapida e veloce, con il rischio però di uno scarso approfondimento. Detto continente, poi,
si fa ricorso alla pena di morte, e si ha un sistema penitenziario caratterizzato da altissimi tassi di
incarcerazione e da uno scarso profilo rieducativo.
Quindi, vanno scartati entrambi i modelli a favore di un terzo, che non è quello misto, ma è il
modello che nasce dall’intersezione di alcuni articoli importantissimi della Convenzione Europea dei
Diritti dell’uomo. Il modello di riferimento, in questo senso, viene individuato mettendo insieme gli articoli
5, 6, 8, 13, 3, 10 della Convenzione, per dar vita a un modello di processo equo che dovrebbe
caratterizzare una società democratica, non una democrazia qualsiasi.
Questi artt contengono di importante alcuni elementi:
- ART 6: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole
da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi
diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere
resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del
processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente
necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2.
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3.
In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e
in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni
necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i
mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi
della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
. L’articolo è dedicato al diritto a un equo processo, e tratteggia i caratteri
lingua usata in udienza.”
fondamentali di quello che deve essere il processo penale. Occorre, però, prestare attenzione nella lettura
dell’articolo, perché il primo comma contiene principi importanti (pubblicità, ragionevolezza del termine,
tribunale indipendente e imparziale), ma sono principi che riguardano sia il rito penale sia il rito civile,
mentre i successivi commi sanciscono garanzie e diritti esclusivamente per l’area penale, e, quindi, il
contenuto di questi paragrafi è ancora più importante, perché riguarda “ogni persona accusata” (comma 2
e comma 3), e l’intero paragrafo è rivolto a ogni accusato, con una serie di diritti e garanzie. Quindi, il
centro di costruzione di questo modello di equo processo è proprio questo articolo.
- ART 5: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi
” tratta il diritto alla libertà e alla sicurezza, e ha un avvio per certi
seguenti e nei modi prescritti dalla legge[…]
versi simile all’art 13 della nostra Costituzione;
- ART 8: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
: può risultare per certi versi più vago, perché parla
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”
del diritto al rispetto della vita privata e familiare, e quindi non si comprende subito il collegamento tra
l’articolo e i problemi specifici della giustizia e del processo penale: “Ogni persona ha diritto al rispetto
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Tuttavia, tanti
problemi vengono risolti alla luce dell’art 8, come quello relativo alle intercettazioni, o alla tutela del teste
minacciato in base alla quale se la minaccia prevale sul diritto di difesa si può ricorrere a testimonianza
anonima, e lo si può fare invocando art 8. Quindi, anche questo articolo serve, e va affiancato ad artt 5 e 6
per costruire il nostro modello. 3 di 45
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- ART 13: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un
ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono
Si fa qui riferimento a a un ricorso effettivo. Effettività è un termine
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
rilevante e ci si accorge di quanto sia importante soprattutto dopo aver letto le sentenze della Corte
Europea, ma anche i provvedimenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Effettività, infatti,
significa concretezza, non illusorietà, non semplice teorizzazione, e in molte sentenze la Corte di
Strasburgo, a partire da casi italiani, utilizza questa affermazione: “interessano i diritti non illusori, e
bisogna che i diritti siano effettivi, cioè non teorici e illusori ma assolutamente pratici e concreti”. Questo
viene asserito perché deve esserci tutela effettiva, non basta che il diritto e la garanzia vengano dichiarati
nei testi di legge e nella Convenzione, ma è necessaria una tutela concreta da parte di un organo
giurisdizionale, significando quindi soprattutto tutela giurisdizionale, non semplice dichiarazione di un
diritto.
- ART 10: “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o
di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di
frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di
cinema o di televisione. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per
È dedicato
impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.
alla libertà di espressione, e risulta molto utile per l’equo processo e la libertà di stampa, il diritto di
informazione e le garanzie dei giornalisti.
- ART 3 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”: sancisce
il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, e campeggia su tutti gli articoli della
Convenzione, con il suo carattere di inderogabilità. Che l’articolo 3 tratti di qualcosa di completamente
diverso rispetto agli altri articoli lo si capisce andando a leggere l’art 15 della Convenzione, dedicato alle
possibili deroghe in stato di urgenza: infatti, quando ricorrono determinate situazioni, definite stati di
urgenza, legate a guerra o ad altro pericolo pubblico (criminale, terroristico, calamità di ogni tipo), è
possibile sospendere, con una procedura indicata nell’articolo, i diritti garantiti dalla Convenzione stessa,
ed è possibile farlo sempre nei limiti e sotto il controllo della Corte di Strasburgo e dopo aver avvertito
anche altri Paesi appartenenti al Consiglio di Europa. Si tratta di una procedura delicata, precisa (ad
esempio la Francia, dopo gli attentati terroristici ha chiesto lo stato d’urgenza ad altri paesi del Consiglio
d’Europa, o meglio, ha notificato il suo ricorso allo sta
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