Estratto del documento

Diritto processuale penale

Anno Accademico 2011/2012

4° anno, 1° semestre

Appunti tratti dalla trascrizione delle registrazioni delle lezioni periodo 26/09/11-15/12/11

Lavoro svolto da Alberto Vadala’ matr. 097673 Luiss Guido Carli

Introduzione e diritti fondamentali

Coloro che parteciperanno al seminario di diritto processuale penale europeo potranno essere avvantaggiati in sede di esame perché se lo desiderano una delle due o tre domande di esame potranno essere sostituite dalla presentazione di un qualsiasi argomento tra quelli trattati nel seminario.

Il testo consigliato è il Conso Grevi: si studia sino al capitolo sul giudicato ovvero sia sino al capitolo 10 par. 5 (quindi escludiamo l’esecuzione, il procedimento minorile, il procedimento davanti al giudice di pace e i rapporti giurisdizionale con le autorità straniere) e va escluso il capitolo 8 concernente il procedimento penale davanti al giudice monocratico che rappresenta la stragrande maggioranza dei casi che vengono trattati nei tribunali ma comunque il procedimento, sia pure con qualche variante non particolarmente significativa, è modellato su quello ordinario davanti al tribunale.

La cosa che Illuminati raccomanda è avere un codice aggiornato, il più aggiornato che ci sia (compra l’ultimo codice di Giuffrè). Di regola un buon codice porta tutte le sentenze rilevanti della corte costituzionale non solo le sentenze di accoglimento perché fin lì è facile (le sentenze di accoglimento abrogano in tutto o in parte norme del codice o interpretano in maniera abrogatrice alcune norme) ma anche le sentenze che respingono le questioni di legittimità che sono altrettanto importanti perché anche una sentenza di rigetto può contenere un’interpretazione oppure semplicemente il fatto che la questione sia sollevata e respinta ovviamente dà un significato interpretativo alla norma.

Il curatore del codice è fondamentale perché non si limita a scrivere gli articoli del codice ma aggiunge le note di richiamo, i richiami interni tra parentesi che non sono un testo di legge ma è solo un ausilio che il curatore - secondo una sua scelta - offre a chi legge perché serve per andare a verificare dove è definito, per esempio, l’ufficiale di polizia giudiziaria. Illuminati sconsiglia ogni codice commentato che confondono solo le idee.

Comincia ora il corso. Dobbiamo iniziare a definire l’oggetto del nostro studio cioè del processo penale o diritto processuale penale e la prima cosa che ci si deve chiedere è a cosa serva il processo penale, qual è la funzione del processo penale.

Si dice che il diritto processuale è penale è servente al diritto penale sostanziale nel senso che la norma penale sostanziale minaccia la sanzione ed il processo penale la applica per cui è l’attuazione del diritto penale. Per la verità non stanno proprio così le cose nel senso che potrebbe ribaltarsi questo parallelo giacché in realtà è il diritto penale ad essere strumentale rispetto al processo penale.

La norma veramente sostanziale è quella che prevede in astratto la fattispecie di reato o è quella che il giudice applica nel caso concreto? Qualcuno ha detto, per esempio, che il diritto penale non è altro che un progetto di future sentenze perché non si esaurisce nell’accertamento processuale ma è un contesto nel quale vi sono determinati comportamenti che vengono sanzionati e che quindi tendenzialmente presuppone un’osservanza spontanea da parte dei consociati, presuppone ma non è detto che lo sia.

Tra l’altro il discorso avrebbe un senso se tutti i reati fossero perseguiti e puniti ma sai bene che questa è un’utopia perché se ne persegue una parte minima e se ne puniscono ancora meno, forse è addirittura un concetto meccanicistico ma utopistico il concetto per cui il processo penale serve per dare attuazione alla legge penale. E poi perché si fa il processo penale? Se, infatti, si trattasse soltanto di mettere in galera qualcuno perché dobbiamo passare attraverso il processo penale? Si potrebbe infatti attribuire questa attività al processo o al pretore.

Ebbene, la funzione principale del processo penale (questo è molto importante) è garantire i diritti fondamentali del cittadino perché se non vi fosse questa necessità non vi sarebbe neanche bisogno del diritto processuale penale per cui dobbiamo partire dai diritti fondamentali e da quelli assumere che non si può punire una persona se non sono rispettati questi diritti fondamentali.

Ma non abbiamo ancora risposta ad un’altra questione fondamentale: perché dobbiamo mettere in moto questo meccanismo complicatissimo, lungo, costoso, difficile da gestire, invece di prevedere un’attuazione amministrativa? Perché passiamo attraverso il processo?

Perché con il processo penale non solo sono garantiti i diritti del cittadino ma questa garanzia si sostanzia nel fatto che la sanzione viene applicata da un organo indipendente, quindi non è il potere esecutivo che decide chi debba andare in prigione ma è un giudice ed il giudice si caratterizza (lo vedremo bene esaminando le norme) proprio per la sua posizione istituzionale così come riconosciuta dalla costituzione: indipendenza della magistratura nel suo complesso come ordine che ha la funzione, appunto, di dare attuazione secondo certi modelli alla legge e soprattutto indipendenza del singolo giudice.

C’è infatti una norma costituzionale la quale dispone che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, il che vuol dire che nessuno può indicare al giudice quel che deve fare, nessuno può dargli ordine e direttive non solo dall’esterno (lo vedremo andando in profondità nella materia) cioè questo non serve solo ad assicurare la separazione dei poteri (potere esecutivo vs magistratura) ma anche all’interno dell’ordine giudiziario. Sempre in costituzione, infatti, troviamo scritto che i giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, quindi un giudice che noi definiamo di grado superiore non può dare un ordine al giudice di grado inferiore, la corte di cassazione non può dire al giudice come deve decidere però può controllare l’applicazione della legge così come è stata messa in atto dal giudice e può invalidare la sentenza che sia stata pronunziata in violazione di legge ma finisce lì il compito della cassazione perché nemmeno la cassazione può interferire nelle prerogative del giudice.

Stiamo parlando di giudici ma vedremo poi di differenziare la posizione del giudice da quella del PM tuttavia abbiamo colto subito la conclusione: il cittadino è garantito dall’indipendenza della magistratura il che non vuol dire affatto che sia garantito dagli errori o dagli abusi o dalle prevaricazioni però sicuramente se il giudice sbaglia egli sbaglia per conto suo, non è etero diretto e questo è un valore costituzionale da salvaguardare.

Il nostro presidente del consiglio sfidando il senso del ridicolo ha scritto che viviamo in uno stato di polizia. Lo stato di polizia si caratterizza proprio perché non c’è lo scudo della giurisdizione di fronte all’autorità politica: ci sono vari modi di definizione dello stato di polizia il più benevolo dei quali fa riferimento all’assolutismo illuminato, all’Austria del ‘700 in cui il sovrano si preoccupava del benessere dei sudditi ovviamente non consentendo qualunque posizione, avvalendosi di strumenti di coercitivi di vario genere ed utilizzando la polizia segreta ecc.

Tutto questo ovviamente prima della Rivoluzione Francese perché dopo la Rivoluzione Francese invece, per la prima volta, vengono alla ribalta i diritti individuali di fronte allo stato. Nell’interpretazione meno benevola, invece, lo stato di polizia è lo stato totalitario, quello nel quale il governo decide in maniera autoritativa come deba svolgersi l’attività economica, sociale, civile dei cittadini per cui se viviamo in uno stato di polizia probabilmente il presidente del consiglio dovrebbe chiedere conto di ciò al ministro degli interni e non lamentarsi in astratto di questa situazione.

Tra gli indicatori sintomatici della esistenza di uno stato di polizia abbiamo per l'appunto l’arresto senza ordine dell’autorità giudiziaria tipico dello stato di polizia, la criminalizzazione dell’opposizione politica, la sorveglianza elettronica diffusa ma non da parte dell’autorità giudiziaria bensì da parte sempre del governo, possiamo anche annoverare la mancanza di libertà di stampa cioè la libertà di manifestazione del pensiero. Ora la nostra struttura ordinamentale e costituzionale criticabile sotto moltissimi aspetti (e non mancheremo di farlo) garantisce il rispetto delle garanzie fondamentali dei cittadini.

Il discorso si applica in particolare nel processo penale perché è proprio nel processo penale che si scontrano due spinte fondamentali contrapposte:

  • Da un lato l’inviolabilità delle libertà personali, valore costituzionale ex art. 13 che statuisce appunto La libertà personale è inviolabile;
  • Dall’altro l’esigenza di repressione dei reati: è necessario - e la costituzione prevede e riconosce il sistema penale, non se ne potrebbe fare a meno - che lo stato adempia il suo ruolo di tutore della legalità, lo stato dovrebbe avere il monopolio della violenza, della coercizione perché soltanto lo stato può imporre misure coercitive nei confronti dei diritti individuali;

Bisogna dunque trovare un punto di equilibrio tra queste esigenze contrapposta. Si badi bene che il riferimento al punto di equilibrio Illuminati lo ribadirà molto spesso cioè il sistema processuale penale è una faticosa ricerca di equilibri tra esigenze contrapposte: diritto di difesa da un lato ed obbligo di esercitare l’azione penale dall’altro, libertà personale dell’imputato e necessità di sottoporlo a misure coercitive di vario genere, tutela della riservatezza o di altri diritti inviolabili come la libertà di domicilio e di manifestazione del pensiero ed utilizzazione di strumenti invasivi nei confronti di chi venga coinvolto nel processo penale che - attenzione - non necessariamente è l’imputato.

Intendiamoci subito su questo punto: certe misure che non sarebbero tollerabili se non giustificate dalla necessità di fare andare avanti il processo penale sono evidentemente di uso comune. Per esempio, il testimone viene citato a comparire davanti al giudice e se non si presenta il giudice ove lo ritenga necessario emette un ordine di accompagnamento coattivo che - non vi è alcun dubbio - è una misura restrittiva della libertà personale il che significa che soltanto il giudice può emettere un ordine di accompagnamento coattivo però noi usiamo una coercizione nei confronti di una persona che è obbligata a collaborare con il processo e quindi con lo stato nel momento in cui lo stato mette in piedi la macchina per applicare la sanzione.

Caposaldo del processo penale

Ed allora emerge un altro caposaldo. Abbiamo detto che il processo essenzialmente è coercizione cioè mette capo a misure coercitive, a sanzioni che sono sanzioni - nei casi gravi - privative della libertà personale e proprio per questo motivo (cioè proprio per gli interessi e i valori in gioco) il processo ha la funzione di garantire i diritti, altrimenti non vi sarebbe alcun bisogno del processo. Il processo, dunque, esiste in quanto garanzia dei diritti individuali: un giurista tedesco del secolo scorso, anche questo è un promemoria che può esserti utile, affermava che il diritto processuale penale non è altro che il diritto costituzionale radicato.

Il diritto costituzionale, infatti, enuncia i principi ed una volta enunciati i principi dove li andiamo a tutelare? È chiaro che non è solo il processo penale l’ambito nel quale si esplica la garanzia costituzionale dei diritti individuali ma nel processo penale si ha probabilmente la più importante manifestazione di questa esigenza di garanzia. Cominciamo a mettere insieme queste idee sulla base di un tessuto normativo e dobbiamo partire, ovviamente, dalla costituzione. Il codice vigente, anche se martoriato da numerosissime modifiche, nasce nel 1988 sullabase di una legge di delega del parlamento che aveva delegato il Governo a scrivere il codice: il codice, infatti, non può scriverlo il parlamento perché già in parlamento si fa fatica a scrivere una legge che abbia un senso di 10 articoli, figuriamoci il codice.

Il parlamento, quindi, indica i principi e i criteri direttivi ed il Governo emette queste decreti delegati che debbono conformarsi ai criteri direttivi tanto è vero che il decreto delegato è eccepibile davanti alla corte costituzionale per eccesso di delega. La delega del 1986 è stata esercitata dal Governo, il codice è stato promulgato dal 1988 ma è entrato in vigore nel 1989 perché vi fu un anno di vacatio legis per consentire agli operatori di fare conoscenza di questo codice e per adeguare le strutture.

Tieni presente che Illuminati parlerà a volte del codice del 1988 altre volte del codice del 1989 ma è la stessa cosa, non è sbagliata nessuna delle due definizioni anche se a rigore dovrebbe parlarsi di codice del 1989 perché è entrato in vigore nel 1989. La legge delega (che era tra l’altro molto complessa, molto articolata, aveva 104 direttive che si dividevano a loro volta a sub direttive) metteva nel preambolo un’affermazione di principio che poteva anche non essere scritto ma che è stata scritta comunque e cioè che il nuovo codice di procedura penale ha, tra le altre cose, lo scopo di attuare i principi della costituzione.

È chiaro che non c’è bisogno di scriverlo tuttavia venivamo da un codice (il codice abrogato del 1930, completamente trasformato dalle leggi successive di modifica e interventi della corte costituzionale) rispetto al quale si è voluto porre proprio un punto di principio affermando che il codice deve attuare i principi della costituzione. Tra l’altro il codice deve anche attenersi, secondo la legge delega, alle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo ed anche questo è scritto nel preambolo.

Così è stabilito nell’art. 2. della legge delega (la trovi nel codice di procedura penale) ed è un’indicazione programmatica perché ci dice due cose:

  • Prima di tutto, ovviamente, che il compito del legislatore è di realizzare le garanzie costituzionali nel codice;
  • Ma ci dice anche che il legislatore deve adeguarsi alle convenzioni internazionali: le convenzioni internazionali tra cui la convenzione europea dei diritti dell’uomo, il patto internazionale dei diritti civili e politici sono state ratificate in Italia con legge ordinaria, quindi finora avevano un valore di legge ordinaria sia pure sovraordinata.

Adesso è diventato un parametro di costituzionalità perché l’art. 117 trasforma in un rango di costituzionalità anche convenzioni sui diritti umani. Purtroppo non abbiamo tempo di occuparci di questo interessante aspetto, ce ne occuperemo ovviamente nei casi in cui vi sia una diretta interferenza come nelle decisioni della corte europea sulle norme del nostro codice: parliamo di interferenza perché la corte europea non decide sulle leggi ma decide sui casi per cui se anche la norma è stata interpretata correttamente ben può esservi una violazione comunque perché il processo non ha rispettato questi canoni.

È dunque un settore che dobbiamo tralasciare perché ci occupiamo del codice di procedura penale e a quello dobbiamo attenerci. Illuminati ha comunque intenzione di mettere in piedi alcuni seminari sul diritto processuale penale della UE. Teniamo presente che oramai le fonti europee sono fondamentali perché soprattutto dopo il trattato di Lisbona la UE ci vuole addirittura imporre norme che abbiamo diretta efficacia nel nostro ordinamento mentre si operava soltanto con decisioni quadro che vincolano nel fine ma non nei mezzi ed invece la corte di Lussemburgo ha stabilito che anche le decisioni quadro impongono ad un’interpretazione conforme del giudice interno.

Della convenzione europea ci occuperemo quindi solo marginalmente per richiamo quando sia necessario, ci occupiamo invece della costituzione. Incominceremo ora a leggere alcuni fondamentali articoli della costituzione. Passiamo ad esaminare le principali norme costituzionali alle quali fare riferimento quando si parla del diritto processuale penale, principali perché ce ne sono molte di più di quelle che esamineremo che direttamente o indirettamente interferiscono con la nostra materia.

Cominciamo proprio dalle radici ed una delle norme base è l’art. 13 della costituzione. inviolabile è un termine che non va preso alla lettera perché lo stesso articolo 13 prosegue dicendo quando la libertà personale può essere limitata però è molto importante il concetto di inviolabilità sia per ragioni in senso lato politiche (cioè il diritto inviolabile è quello che l’ordinamento mette alla base di tutta la costruzione normativa per cui secondo alcuni costituzionalisti negare un diritto inviolabile come è usato dalla carta equivarrebbe per l’ordinamento negare se stesso appunto perché l’ordinamento si costruire sui diritti inviolabili) ma al di là di questo punto di vista puramente esegetico che non aggiunge molto a ciò che può ricavasi dalla lettera della norma, l’inviolabilità ci dice anche un’altra cosa.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 377
Procedura Penale - Appunti Pag. 1 Procedura Penale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 377.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Procedura Penale - Appunti Pag. 41
1 su 377
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Illuminati Giulio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community