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ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E UDIENZA PRELIMINARE

Con l’argomento di oggi compiremo una svolta fondamentale perché tratteremo l’esercizio

dell’azione penale che il PM è tenuto ad iniziare tutte le volte in cui non esistano i

presupposti dell’archiviazione (e nella scorsa lezione abbiamo visto quali sono).

C’è una norma di carattere generale sull’azione penale, avevamo visto l’art. 406 che

statuisce che nei 6 mesi il PM se non deve chiedere l’archiviazione esercita l’azione

penale con le forme che ora vedremo e l’art. 50.1 rubricato Azione penale - che è

contenuto nel libro dei soggetti e nel titolo rubricato Pubblico Ministero - definisce l’azione

penale e ancora una volta troviamo statuito che:

Il PM esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di

archiviazione.

L’obbligatorietà dell’azione penale, quindi, scatta nel momento in cui esistono elementi

idonei a sostenere l’accusa in dibattimento perché alla fine il criterio principale è questo.

Abbiamo poi visto i presupposti secondari dell’archiviazione ma non è lì che si gioca il

principio di obbligatorietà.

Come è stato più volte osservato da molti, qui in realtà vi è un margine di flessibilità che

implica valutazioni discrezionali e forse anche poco controllabili da parte del giudice,

d’altra parte non vi è possibilità di altre soluzioni cioè è necessario attribuire un potere di

selezionare l’azione penale perché altrimenti sarebbe paradossale perché ad ogni notizia

di reato dovrebbe necessariamente seguire l’esercizio dell’azione penale ed invece le

indagini preliminari si fanno precisamente per determinare se l’azione penale debba

essere esercitata.

Nell’art. 50 vi sono anche quelli che vengono definiti i caratteri dell’azione penale:

1. L’obbligatorietà dell’azione penale è stabilita in costituzione all’art. 112 e d’altronde il

verbo esercita (il PM esercita l’azione penale) non allude ad un potere discrezionale ma

allude ad un obbligo del PM;

2. Nell’art. 50.2 troviamo quella che viene definita officiosità dell’azione penale ma

probabilmente è superflua questa precisazione cioè l’azione penale è esercitata d’ufficio

il che vuol dire che non è necessaria una richiesta di parte ma d’altronde stiamo

parlando di una parte che è il PM e quindi è logico che il PM eserciti d’ufficio l’azione

penale, questi sono caratteri tradizionali che trovavamo già nel codice del 1930.

L’art. 50.2, dunque, statuisce che l’azione penale è esercitata d’ufficio quando non è

necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere che sono le

condizioni di procedibilità, in sostanza dobbiamo vedere le condizioni di procedibilità

come un ostacolo posto all’esercizio dell’azione penale da parte del PM sicché una

volta rimosso questo ostacolo il PM deve attivarsi d’ufficio appunto, senza bisogno di

richieste di parte, certo una denuncia è un presupposto che determina l’obbligatorietà

dell’azione penale a condizione però che siano raccolti idonei elementi;

3. L’art. 50.3 statuisce infine che l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o

interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge: vi sono ipotesi in cui la

legge prevede che il processo si fermi, una di queste ipotesi per esempio è quando si

deve risolvere una questione pregiudiziale al processo penale per cui per esempio si

deve risolvere una questione di stato di famiglia che è di competenza esclusiva del

tribunale civile ed allora è possibile fermare l’azione penale fino a che il giudice civile

non abbia deciso oppure si sospende il processo quando l’imputato non è in condizioni

di partecipare consapevolmente al processo il che - si badi bene - non ha nulla a che

vedere con l’imputabilità, qui si tratta soltanto di stabilire se l’imputato capisce ciò che

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sta succedendo e quindi se è in grado di partecipare perché se non è in grado di

partecipare il processo viene sospeso e poi vi sono delle revisioni periodiche per

decidere il processo debba andare avanti oppure no.

Ad ogni modo, come già abbiamo detto, l’azione penale non può essere ritrattata anche se

quegli elementi sulla base dei quali il PM l’aveva esercitata dovesse venire meno perché

comunque non può tornarsi indietro sicché è necessario che si arrivi ad una sentenza.

Ora, il modo ordinario (che non vuol dire il più frequente) per esercitare l’azione penale,

quello che fa parte dello schema tipo del processo penale, è la richiesta di rinvio a

giudizio che il PM indirizza al gip il quale però come abbiamo detto - si badi bene a

questo punto - è sempre incompatibile con il giudice che ritualmente abbia adottato

decisioni di merito nel corso delle indagini preliminari e che siamo abituati a definire gup

(giudice dell’udienza preliminare) perché vi è incompatibilità tra gip (giudice per le indagini

preliminari) e gup (giudice dell’udienza preliminare).

Il PM esercita l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio e si celebra un’udienza -

denominata udienza preliminare - per la quale si va una verifica sulla non infondatezza

dell’azione penale cioè il può darsi che il PM non abbia ritenuto di chiedere l’archiviazione

ma abbia ritenuto di esercitare l’azione penale in mancanza degli elementi necessari ed

allora si richiede al giudice di pronunciare una sentenza, in questo caso la sentenza è

denominata sentenza di non luogo a procedere che è una sorta di impedimento

processuale anche se di fatto decide sulle prove presentate al giudice.

Questo è il modo ordinario di procedere ma non è il più frequente perché è prevista

espressamente la possibilità di esercitare l’azione penale senza passare attraverso il

vaglio dell’udienza preliminare per i reati di minore importanza: è un’esigenza

esclusivamente pratica, guardando bene non vi è alcuna ragione teorica per salta

l’udienza preliminare ed anzi si potrebbe discutere anche sulla parità di trattamento sotto

questo profilo poiché sarebbe opportuno vi fosse almeno un giudice che vagliasse

l’iniziativa del PM tuttavia ci vorrebbero troppi giudici per far questo, è proprio un fatto

pratico, non c’erano al momento dell’entrata in vigore del codice - ed oggi è ancora peggio

- abbastanza magistrati per assegnar un giudice ad ogni azione penale e dunque sulla

scia di quello che nel codice abrogato era il procedimento davanti al pretore che ora non

esiste più (era un organo monocratico sostanzialmente cumulava le funzioni di PM e

giudice, faceva tutto lui, secondo un metodo tipicamente inquisitorio ed il pretore si

occupava essenzialmente dei reati più lievi) per i reati di minore importanza alcuni dei

quali sono espressamente individuati dalla legge ma per stabilire l’ordine di grandezza

possiamo dire che per tutti i reati conrtravvenzionali (cioè per tutte le contravvenzioni) e

per tutti i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni

(quindi anche opre reati abbastanza consistenti) il PM non deve passare attraverso

l’udienza preliminare e dunque formula direttamente l’imputazione, esercita l’azione

penale con un suo decreto e quindi il decreto che dispone il giudizio viene emesso

direttamente dal PM che è uguale in tutto e per tutto al decreto con il quale il gip, se ritiene

di accogliere la richiesta del PM, rinvia a giudizio l’imputato.

Nonostante si tratti di reati minori rispetto al novero dei reati individuati dal diritto privato

sostanziale, statisticamente sono la stragrande maggioranza per cui noi ragioniamo sulla

base di un modello che è quello ordinario e che è lo schema tipo del processo però

dobbiamo anche prendere atto che alcune tra le cose che studieremo in realtà non sono

applicabili nella maggior parte dei casi appunto perché si tratta di reati di minore

importanza ma che vengono trattati con questa forma semplificata che è la citazione

diretta a giudizio.

Non solo ma a ciò va aggiunto che il tribunale (che è l’organo giudicante di primo grado)

può essere investito in composizione collegiale - ed è questo ancora una volta lo schema

tipo, il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale - ma anche in

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composizione monocratica e anche qui, oltre ad un elenco di reati espressamente

individuati dalla legge, il tribunale decide in composizione monocratica anche per tutti i

delitti (oltre che ovviamente per tutti quelli appena menzionati per i quali non si passa

nemmeno attraverso l’udienza preliminare) puniti con pena non superiore nel massimo a

10 anni di reclusione.

Alla fine, quindi, lo schema tipo che funge da parametro perché poi gli altri modelli sono

articolazioni di questo schema tipo si applica in una quantità piuttosto esigua di casi e

diciamo anche che è stata definita una riserva di collegialità per reati particolarmente gravi

- ma è un’individuazione anche qui sulla carta - che debbono essere attribuiti al tribunale.

A ciò per completezza va aggiunto che i giudici di primo grado penali, oltre al tribunale

in composizione collegiale o monocratica, sono:

1. La corte d’assise che è un organo misto composto da 6 giudici popolari e 2 giudici

togati che decide per delitti particolari, per delitti che hanno un maggiore impatto

sociale, la partecipazione popolare è riservata a questi delitti che colpiscono

particolarmente l’opinione pubblica come per esempio l’omicidio: c’è un elenco di delitti

per i quali è competente esclusivamente la corte d’assise che quindi seguono le regole

del procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale ma evidentemente poi

finiscono davanti ad un organo diverso.

Si aggiunga ancora che queste variazioni non portano alcuna differenza rilevante sino

al momento del rinvio a giudizio perché la fase delle indagini preliminari rimane uguale,

è attribuita comunque al PM perché c’è solo il PM presso il tribunale che si occupa

ovviamente anche dei reati di corte d’assise, il gip interviene quando è necessario allo

stesso modo e quindi tutto quanto visto finora rimane invariato mentre la variabile si

realizza al momento del processo appunto perché

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Publisher
A.A. 2011-2012
377 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Illuminati Giulio.