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Parte prima: Evoluzione storica del processo penale

Capitolo I – I sistemi processuali

La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato. Il compito di accertare se un imputato è responsabile di un certo reato spetta al giudice. Le modalità di svolgimento del processo non sono lasciate alla discrezione del giudice ma sono regolate dalla legge. In poche parole, il diritto processuale penale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale.

Sistema inquisitorio

Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. Il soggetto inquirente svolge tutte le funzioni processuali, opera come giudice, come accusatore e come difensore dell’imputato. Si tende a non riconoscere alcun potere alle parti, l’offeso e l’imputato sono meri oggetti del giudizio, tutti i poteri risiedono nel giudice.

  • Iniziativa d’ufficio, l’iniziativa del processo penale spetta al giudice;
  • Iniziativa probatoria d’ufficio, la ricerca delle prove deve spettare al giudice;
  • Il giudice assume le deposizioni in segreto;
  • Le disposizioni raccolte devono essere inserite in un verbale;
  • Non c’è alcun limite per l’ammissibilità delle prove, ogni modalità di ricerca è ammessa, anche la tortura;
  • In questo sistema è l’imputato a dover fornire le prove circa la sua innocenza, se in questo fallisce viene condannato;
  • Carcerazione preventiva, poiché l’imputato è presunto colpevole.

Infine, il regime permette che le parti possano presentare un’impugnazione sulla quale dovrà decidere un giudice superiore, dotato dei medesimi poteri inquisitori di cui è dotato il primo giudice.

Sistema accusatorio

Il sistema accusatorio si basa sul principio dialettico. Il giudice deve essere indipendente e imparziale e deve decidere sulla base delle prove prodotte dall’accusa e dalla difesa. La scelta compiuta dal giudice è stimolata dalla dialettica che si svolge tra i soggetti. Il sistema si basa sulla separazione delle funzioni processuali ed è volto a evitare che l’uso di un potere si trasformi in un abuso.

  • Iniziativa di parte, il giudice non può procedere d’ufficio perché altrimenti sarebbe imparziale, l’iniziativa spetta soltanto alle parti, all’accusatore e da qui prende proprio il nome questo sistema;
  • Iniziativa probatoria di parte, i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne. L’accusa si occupa di ricercare le prove e di convincere il giudice della colpevolezza dell’imputato, la difesa ha il potere di ricercare le prove in modo tale da convincere il giudice della non colpevolezza dell’imputato e al giudice spetta il mero compito di decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che viene richiesto (esame incrociato);
  • Contraddittorio, questo assicura che prima della decisione il giudice possa considerare tutte le prove prodotte dalle parti.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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