vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE
Capitolo I – I SISTEMI PROCESSUALI -
La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si
accerta se è stato commesso un fatto di reato.
Il compito di accertare se un imputato è responsabile di un certo reato
spetta al giudice. Le modalità di svolgimento del processo non sono lasciate
alla discrezione del giudice ma sono regolate dalla legge. In poche parole, il
diritto processuale penale ha una funzione strumentale rispetto al diritto
penale.
SISTEMA INQUISITORIO
Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità secondo il quale la
verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto
inquirente. Il soggetto inquirente svolge tutte le funzioni processuali, opera
come giudice, come accusatore e come difensore dell’imputato.
Si tende a non riconoscere alcun potere alle parti, l’offeso e l’imputato sono
meri oggetti del giudizio, tutti i poteri risiedono nel giudice.
Le caratteristiche fondamentali:
Iniziativa d’ufficio, l’iniziativa del processo penale spetta al giudice;
Iniziativa probatoria d’ufficio, la ricerca delle prove deve spettare al
giudice;
Il giudice assume le deposizioni in segreto;
Le disposizioni raccolte devono essere inserite in un verbale;
Non c’è alcun limite per l’ammissibilità delle prove, ogni modalità di
ricerca è ammessa, anche la tortura;
In questo sistema è l’imputato a dover fornire le prove circa la sua
innocenza, se in questo fallisce viene condannato;
Carcerazione preventiva, poiché l’imputato è presunto colpevole.
Infine, il regime permette che le parti possano presentare un’impugnazione
sulla quale dovrà decidere un giudice superiore, dotato dei medesimi poteri
inquisitori di cui è dotato il primo giudice.
SISTEMA ACCUSATORIO
Il sistema accusatorio si basa sul principio dialettico. Il giudice deve
essere indipendente e imparziale e deve decidere sulla base delle prove
prodotte dall’accusa e dalla difesa. La scelta compiuta dal giudice è
stimolata dalla dialettica che si svolge tra i soggetti.
Il sistema si basa sulla separazione delle funzioni processuali ed è volto a
evitare che l’uso di un potere si trasformi in un abuso.
Le caratteristiche fondamentali sono:
Iniziativa di parte, il giudice non può procedere d’ufficio perché
altrimenti sarebbe imparziale, l’iniziativa spetta soltanto alle parti,
all’accusatore e da qui prende proprio ilo nome questo sistema;
Iniziativa probatoria di parte, i poteri di ricerca, ammissione e
valutazione della prova devono essere divisi e ripartiti tra il giudice,
l’accusa e la difesa in modo che nessuno di essi possa abusarne.
L’accusa si occupa di ricercare le prove e di convincere il giudice della
colpevolezza dell’imputato, la difesa ha il potere di ricercare le prove
in modo tale da convincere il giudice della non colpevolezza
dell’imputato e al giudice spetta il mero compito di decidere se
ammettere o meno il mezzo di prova che viene richiesto (esame
incrociato);
Contraddittorio, questo assicura che prima della decisione il giudice
permetta alla parte interessata di sostenere le proprie ragioni, il
contraddittorio adempie a due funzioni fondamentali: tutela i diritti di
ciascuna parte e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti;
Oralità, permette di valutare la credibilità e l’attendibilità di un
testimone, non vengono accettate le dichiarazioni scritte;
Limite all’ammissibilità delle prove;
Presunzione di innocenza, fino a che il giudice non ha accertato la
reità del fatto l’imputato è presunto innocente;
Custodia cautelare solo per quei casi in cui sorge il pericolo che
l’imputato possa inquinare le prove, fuggire o commettere gravi reati;
Le impugnazioni hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono
stati rispettati i diritti delle parti e il diritto alla prova, ove si accerti
una violazione, il dibattimento deve svolgersi dinanzi ad un nuovo
giudice.
SISTEMA MISTO
La maggior parte degli ordinamenti sono misti.
Nel suo significato immediatamente percepibile si vanno a delineare quei
sistemi che più o meno discostandosi da uno dei due paradigmi sono
temperati da disposizioni derogatorie derivanti dal sistema opposto.
In sento storico si fa riferimento a quei sistemi e sulla falsariga della riforma
napoleonica, contemplano una fase investigativa ispirata ai principi
inquisitori, cui segue una fase dibattimentale ispirata da principi tipicamente
accusatori.
Occorre tenere presente una terza visione. In ogni stato sono previste
diverse modalità processuali a seconda del tipo di reato o della gravità a
loro volta difformemente ispirati ai due schemi fondamentali.
Capitolo II - DALLA COSTITUZIONE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Con la legge-delega 16 febbraio 1987 il Parlamento italiano ha precisato i
criteri direttivi che il Governo doveva seguire nell’elaborare il codice di
procedura penale.
In primo luogo, doveva attuare i principi della Costituzione e in secondo
luogo i caratteri del sistema accusatorio.
Il codice di procedura penale è entrato in vigore il 24 ottobre 1989.
Il nuovo processo penale è formato su tre principi fondamentali:
PRINCIPIO DELLA SEPARAZIOE DELLE FUNZIONI
Impone che il giudice abbia soltanto il compito di dirigere l’assunzione delle
prove e di decidere senza svolgere le indagini. È il PM che ricerca le prove.
In questo modo viene assicurata maggior dialettica tra accusa e difesa.
PRINCIPIO DELLA RIPARTIZIONE DELLE FASI PROCESSUALI
In base a questo principio il processo penale vede susseguirsi le indagini
preliminari svolte dal PM, l’udienza preliminare e il dibattimento. Questa
struttura rappresenta il procedimento ordinario.
Le dichiarazioni utilizzabili nel dibattimento sono quelle che vengono
assunte nel pieno del contraddittorio dinanzi al giudice e alla presenza del
PM e del difensore dell’imputato.
Si vuole tutelare il diritto dell’imputato a che un giudice controlli la
fondatezza dell’accusa formulata dal PM. A tal fine è disposta un’udienza
preliminare, nella quale il giudice esamina l’ammissibilità delle prove
raccolte dal PM e decide si rinviare a dibattimento l’imputato o pronunciare
una sentenza di non luogo a procedere.
PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO
Il terzo principio che sta alla base del nuovo codice consiste nella
semplificazione del processo. Lo svolgimento del procedimento ordinario
richiede ampie garanzie e tempi molto lunghi specialmente nella fase
dibattimentale.
Gli ordinamenti che adottano un sistema accusatorio prevedono altri
meccanismi di semplificazione che riservano la procedura ordinaria a casi
molto controversi o a casi gravi. Il nuovo codice prevede vari riti speciali:
Giudizio abbreviato;
Patteggiamento;
Giudizio immediato;
Giudizio direttissimo;
Procedimento per decreto.
L’espressione giusto processo allude a un concetto ideale di Giustizia.
L’art. 111 Cost. riformato nel 1999, fa riferimento al concetto di giusto
processo. Afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge. Soltanto il legislatore può regolare lo svolgimento del
processo.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio “debole” tra le parti, in
condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale e la legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nei commi successivi fa riferimento espressamente al processo penale.
La legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve
tempo possibile, informata dei motivi dell’accusa mossa a suo carico.
L’imputato ha la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di fare
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inoltre è
riconosciuto il diritto di prova in capo all’imputato. Inoltre, ha la facoltà di
farsi assistere da un interprete se non comprende o se non parla la lingua
impiegata nel processo.
Successivamente afferma che il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio in senso “forte” nella formazione della prova. Nel lato
oggettivo indica il metodo di accertamento giudiziale dei fatti, in senso
soggettivo viene inteso come il diritto dell’imputato a confrontarsi con il suo
accusatore.
FONTI
La Costituzione italiana individua uno schema procedimentale che risulta
conforme alle peculiarità del giusto processo. La Costituzione contempla:
Art. 13 tutela della libertà personale.
Art. 14 e 15 salvaguardia della privatezza.
Art. 24 inviolabilità del diritto di azione e di difesa.
Art. 25 precostituzione e naturalità del giudice.
Art. 27 presunzione d’innocenza.
Art. 101 soggezione del giudice soltanto alla legge.
Art. 102 divieto di istituire giudici straordinari o speciali.
Art. 104 indipendenza della magistratura.
Art. 111 motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e possibilità si ricorso
in Cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.
Il PIDU, ovvero Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, è entrato in
vigore nel marzo 1976, è un trattato delle Nazioni Unite nato dall’esperienza
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. Gli articoli più
importanti: