Successione delle leggi processuali
Un argomento spinoso e complesso: la successione delle leggi processuali esistenti in materia penale sostanziale. La successione nel tempo è risolta con il principio più favorevole al condannato, valutando il principio del "Fa Vorrei"? No! Innanzitutto, perché non è sempre facile capire qual è la normativa più favorevole in questo caso e soprattutto il principio penale è una sequenza di atti. In cassazione c'è la paralisi, si bloccherebbe il sistema penale tornando indietro.
Principio del "Tempus regit actum"
Si applica la normativa vigente nel momento in cui l'atto vigente è compiuto. Dunque, in ambito sostanziale: Fa Vorrei. In ambito processuale: Tempus regit actum. È possibile che la disciplina di una specifica prova subisca delle modifiche nel tempo:
- Richiesta della prova: le parti chiedono la prova.
- Ammissione della prova: il giudice ammette la prova.
- Acquisizione della prova: nel contraddittorio si acquisisce la prova.
- Valutazione della prova: il giudice valuta la prova.
Tra una fase e l'altra possono intercorrere 4-5 anni. Il problema è: nel caso di successione processuale nel tempo che riguarda le prove, cosa significa Tempus regit actum? Le leggi del 1998 vanno riferite al momento di acquisizione della prova, alla normativa vigente in quel momento. Chiaramente, poi, se sopravviene una normativa diversa, in cassazione verrà deciso sulla base di quella prova, acquisita regolarmente ad es. 5 anni prima, potrà essere dichiarata inutile. Quindi verrà valutata la valutazione della prova ma solo l'acquisizione. La prova non sarà nulla ma semmai sarà inutilizzabile in un momento di valutazione successiva (potrà essere utilizzata ad esempio in misure cautelari, procedimento speciale).
Normativa penale o processuale?
Il problema è capire quando una normativa è penale o processuale: fino a qualche anno fa questo era un punto più o meno fermo. Vicenda del sig. Scoppola: imputato di un reato grave. Chiede il giudizio abbreviato. Udienza preliminare di primo grado che serve per verificare la fondatezza del reato, il giudice deve valutare. L'imputato chiede il contraddittorio dipartimentale: io rinuncio al dipartimento e chiedo di essere giudicato in udienza preliminare sulla base degli atti dell'udienza preliminare con due riti: giudizio abbreviato e patteggiamento. Lui chiede rito abbreviato (condannato all'ergastolo con isolamento diurno). In caso di condanna c'è la riduzione della pena di un terzo. Nel caso dell'ergastolo si applica la pena di 30 anni di reclusione.
Il sig. Scoppola chiede nel 2000 art.442 procedura penale: in caso di giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo si converte in 30 anni di reclusione. Il giudice decide a fine 2001. Nel 2001 è intervenuta una successione di leggi (nel gennaio 2001 l'articolo 442 prevede che in caso di condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno). Quale pena deve applicare il giudice? Applica la pena dell'ergastolo senza isolamento: si applica la normativa vigente nel momento in cui l'atto deve essere compiuto: Tempus regit actum perché siamo in ambito processuale. Sentenza confermata poi in appello e in cassazione. La sentenza diventa irrevocabile e allora cosa può fare Scoppola? Fa ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che afferma un principio fondamentale che cambia tutta l'impostazione. Occorre verificare l'incidenza in concreto della norma sul trattamento punitivo dell'imputato. Siccome il 442 è all'interno del codice penale ma quella modifica cambia completamente il trattamento sanzionatorio: ha una veste processuale ma un'anima sostanziale e dunque in caso di successione di norme nel tempo questa successione dovrà essere risolta applicando il principio del "Fa Vorrei".
In caso di successione di norme processuali bisogna vedere se sono davvero processuali o hanno quell'anima sostanziale. Un ambito davvero problematico.
Applicazioni del principio
Questo principio affermato nella sentenza Scoppola ha avuto una lettura fortemente restrittiva. Ad esempio, nel 2014 è entrato in vigore un nuovo procedimento speciale: la messa alla prova. Era già stato sperimentato nell'ambito del processo minorile. Viene applicata per ridurre il sovraffollamento carcerario: per reati la cui pena non supera i 4 anni di reclusione o per reati per i quali si può procedere con citazione diretta l'indagato può chiedere la sospensione del procedimento e chiedere di essere messo alla prova: si sottoporrà ad un programma concordato.
Il procedimento si sospende e il soggetto viene sottoposto ad un programma di trattamento che prevede un lavoro di pubblica utilità, la disposizione di prescrizioni comportamentali, risarcimento del danno, mediazione con la persona offesa ecc. Se il periodo di prova è andato bene allora il reato si estingue. La messa alla prova è una causa di estinzione del reato. Può essere chiesta nelle indagini preliminari, in udienza preliminare o se non c'è, prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento. Ora tutti quei procedimenti che prima del 2014 avevano già superato lo sbarramento, non lo possono più chiedere. La messa alla prova si trova sia nel diritto penale che in quello processuale: doppia anima. Una stessa legge può avere la stessa anima e si dà prevalenza alla lettura riduttiva.
Nel processo Scoppola si è dato prevalenza alla lettura processuale. Un'altra applicazione della lettura riduttiva si è data con la liberazione anticipata speciale. Ancora di più qui, con le norme di diritto penitenziario, vale il dubbio tra processuale e penitenziario perché si trova all'interno delle leggi carcerarie e non all'interno dei due diritti.
Cassazione e prova
Due sentenze delle sezioni unite del 1998 Contu e Citaristi: tempus regit actum con riferimento alle prove. La cassazione ha affermato che in presenza di innovazioni legislative verificatesi nel corso del processo in materia di utilizzabilità o non della prova il principio di tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione. Atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità della prova a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice interviene allorché il provvedimento provatorio non ha trovato ancora esaurimento di modo che il divieto inibisce i dati probatori pur se acquisiti nell'osservanza delle forme previste dalle leggi previgenti, possono avere peso nella bilancia di giudizio.
Questo significa che se nel momento in cui quella prova è stata acquisita vigeva una determinata normativa, e se interviene una normativa successiva che ci dice che quella prova è inutilizzabile, vuol dire che è inutilizzabile nel momento della decisione, ma sarà utilizzabile in caso di provvedimento speciale o di misure cautelari, mentre la sanzione colpirà la fase successiva della valutazione. La regola generale è che bisogna vedere se quella modifica normativa ha conseguenze sul trattamento sanzionatorio. Bisognerà valutare caso per caso.
Settore cautelare
Un altro settore dove è difficile valutare è in materia cautelare. Art. 309 che disciplina il riesame 2015, la corte di cassazione ha affermato che la nuova normativa molto più garantistica non dovesse prevalere sulla vecchia.
I giudici penali
La giurisdizione penale è esercitata dai giudici penali: tribunale monografico o collegiale, giudice di pace, corte d'assise. La competenza è ripartita tra questi tre uffici. Come si fa ad individuare qual è il giudice più competente? Art. 25 comma 1: nessuno può essere distorto dal giudice naturale precostituito per legge. Precostituito: i criteri di individuazione del giudice devono essere previsti dalla legge. È come se avessimo delle coordinate cartesiane, l'unione individua uno e un solo punto, allo stesso modo il giudice, è individuato da due coordinate: x=materia, y=territorio. L'unione di materia e territorio individua uno e un solo giudice competente. La competenza è la misura della giurisdizione.
x=giudice di pace, tribunale, corte d'assise. Per determinare la competenza o si fa l'elenco dei reati e si attribuisce ad ogni reato un ufficio competente in base ad un elenco di (es. di tipo mafioso, sessuale ecc.) oppure il limite edittale es. corte d'assise competente per delitti con pena ergastolo o non inferiore ai 25 anni. Quindi le regole generali per la determinazione della competenza sono dettate dall'articolo 4: si deve tenere conto della pena prevista per quel reato, non si deve tenere conto della recidiva, degli elementi della continuazione, delle aggravanti a meno che non si tratta di aggravanti di tipo speciale o che preveda una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Si tiene conto della legge prevista dal codice penale, a parte certe aggravanti o circostanze.
Per la corte d'assise, avendo una competenza per materia molto più ristretta rispetto al tribunale i reati sono indicati con criterio nominalistico o con la pena edittale. Per converso la competenza del tribunale è individuata in maniera residuale: il tribunale si occupa dei reati che non sono competenti degli altri due. All'interno del tribunale non c'è distinzione di competenza tra monografico e collegiale perché l'ufficio è unico, bimorfo. L'organizzazione è divisa ma la competenza no.
Giudice naturale: riferito al territorio. Art. 8 È il giudice del locus commissi delicti: perché il luogo parla. Lì ci sono le prove, la scena del crimine dunque è naturale che si svolga lì. Naturalità allude alla territorialità. y= luogo in cui il reato è stato consumato. Supponiamo sia stato un omicidio, sparatoria a Teramo. Il soggetto viene poi portato a Roma all'ospedale. Qual è quindi il luogo? Se dal fatto deriva la morte di una persona, siccome non coincidono necessariamente, la competenza del territorio sarà nel luogo nel quale è avvenuta l'azione o omissione. In questo caso Teramo.
Se si tratta di reato permanente (es. sequestro di persona). In questo caso è responsabile il giudice del luogo dove è iniziata l'azione anche se poi sopraggiunge la morte. Se si tratta di delitto tentato? È responsabile il giudice del luogo dell'ultimo atto del reato.
Ma non sempre queste regole sono sufficienti. Allora art. 9 regole suppletive: Se non può essere individuata la serie di parametri dell'art. 8 è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'omissione e se neanche questo luogo è conosciuto si ricorrerà al giudice del luogo della residenza dell'imputato e se nemmeno questo è conosciuto la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a riscrivere la notizia di reato nel registro dell'articolo 335. Art. 10 all'estero luogo della residenza, domicilio dell'imputato e se nemmeno questo è conosciuto al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a riscrivere la notizia di reato nel registro dell'articolo 335.
Connessione
Art. 12 importantissimo! La connessione: criterio di attribuzione della competenza. Criterio originario ed erogatorio. 1988: Per individuare la competenza servono materia, territorio e connessione. Connessione non significa che i procedimenti sono riuniti ma per la connessione ci sono dei vincoli:
- A: una connessione plurisoggettiva: c'è un vincolo tra procedimenti che riguardano persone diverse.
- B: una connessione monosoggettiva: un solo soggetto imputato di più reati composti da una sola azione o da varie azioni opera di un disegno criminoso. Connessione per continuazione.
- C: reati commessi per eseguirne o occultarne altri. Può essere mono o plurisoggettiva. Connessione teleologica.
Continuazione del discorso sulla connessione
La connessione è un criterio di attribuzione della competenza. Opera tra procedimenti e ci dice chi è il giudice competente per tutti i procedimenti (non il giudice fisico ma l'ufficio di competenza). Art. 13: avviene la connessione tranne per giudici speciali, ipotesi di minorenni. Art. 15 individua il giudice competente per materia: è competente il giudice di grado superiore. A parità di gravità e a parità di competenza per territorio: il giudice è competente per il primo reato. Regola comma 2 articolo 16: nel caso di concorso di persona per medesimo reato, responsabile il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
Nel caso di connessione è possibile che i processi (iniziano con l'azione penale) possano essere celebrati insieme. Art. 17 l'ipotesi di una cumulatività dei processi presuppone la riunione dei processi. La riunione è un istituto eventuale che può intervenire qualora ricorrano determinati presupposti e determina la celebrazione congiunta dei processi. Differenza con connessione! La riunione dei processi tendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi. Se ad es. in un processo ci sono gli elementi per la decisione e nell'altro non ci sono ancora prove certe è chiaro che non possiamo sospendere il primo processo che è pronto in attesa di acquisire le prove del secondo.
La riunione opera nei casi in cui c'è connessione e nei casi previsti dall'articolo 371 comma 2 B: collegamento investigativo. Quello stesso contenitore che ha recepito la connessione occasionale prevista dalla lettera c dell'articolo 12 che è stato nel 2001 trasferito nel 371 comma 2 B. comma 1 bis: se alcuni dei processi tendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti a quello democratico, la riunione sarà davanti a quello collegiale. Quindi riunione: processi insieme.
In caso di connessione plurisoggettiva avremo non un solo imputato ma tanti imputati. Es. Amanda Knox e Sollecito, ipotesi di connessione, concorso di persone nel medesimo reato e riunione dei processi. Un solo processo, due imputati. Separazione per Rudy Guede. Per tutti è competente la corte d'assise, solo per due la riunione. Sedevano nel banchetto degli imputati uno accanto all'altro perché i processi erano stati riuniti. Rudy imputato per concorso di persone nel medesimo reato ma giudicato separatamente. Rudy non è imputato, non un testimone perché non è estraneo alla vicenda, qual è il suo ruolo? Art. 12 comma 1 A: se c'è connessione ci può essere riunione. Ci può essere anche la separazione che segue la precedente riunione. Clausola di salvezza che salvaguarda la discrezionalità del giudice che sa se la riunione pregiudica il ritardo o se la separazione pregiudica l'accertamento.
La separazione dei processi
La separazione dei processi è disposta:
Art. 18
Se nell'udienza preliminare nei confronti di uno o più imputati è possibile intervenire prontamente mentre nei confronti di altri imputati è necessario acquisire maggiori informazioni. Quando abbiamo più imputati il giudice può avere gli strumenti adatti per agire su alcuni mentre per altri deve ricorrere ad un supplemento provatorio. Art. 422: disciplina un supplemento istruttorio d'ufficio da parte del giudice. In questo caso si può disporre la separazione.
Altre ipotesi: se è stata dichiarata la sospensione del processo, se uno degli imputati non si presenta, se per alcuni imputati il processo si è chiuso e per altri no ecc. spetterà al giudice decidere se ordinare la separazione. 407. E bis: delitti di particolare gravità per alcuni imputati per cui stanno per scadere i termini per la rimessa in libertà.
Al di fuori di queste ipotesi la separazione può avvenire su accordo delle parti: manifestazione consensuale che coinvolge tutte le parti del processo. Separazione e riunione vengono deliberati con una ordinanza.
Una volta intervenuta la riunione il giudice può comunque optare per una separazione rimessa all'esclusiva volontà del giudice o alle parti.
Difetto di competenza o giurisdizione
Se queste regole per individuare un giudice non vengono rispettate si può considerare un'ipotesi di difetto di competenza o di giurisdizione.
Art. 20
Difetto di giurisdizione: dichiarato con sentenza più raro. Difetto di competenza: regolata a seconda che si tratti per materia, territorio o connessione.
Per materia: la più grave, rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 22 comma 2 salvo che non ci si sia sbagliati per eccesso es. la competenza era del tribunale ed è stata data alla corte d'assise. Viene dichiarata con una sentenza con cui il giudice si dichiara incompetente.
Per territorio: a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Se questa manca il termine ultimo è prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per le questioni preliminari. Entro questo stesso termine deve essere riproposta l'incompetenza per territorio già eccepita in udienza preliminare. Se non l'aveva presentata gli è preclusa perché è maturata la decadenza.
Per connessione: valgono gli stessi criteri dell'incompetenza per territorio. Fase non giurisdizionale dove c'è un pubblico ministero che compie le indagini con verbali e fascicoli segreti. Il gip può anche non intervenire per niente nelle indagini preliminari, soprattutto non conosce il fascicolo. Anche laddove venga investito di alcune richieste specifiche il pm deve trasmettere solo alcuni atti, quindi il giudice ha un ruolo marginale. Il protagonista è il pubblico ministero.
Art. 22
Il gip se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
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