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A.

Si può risolvere una di queste alternative rinnovando la richiesta di conoscere le iscrizioni dopo tre mesi, ma

a quel punto se avessimo di nuovo una risposta “non ci sono iscrizioni suscettibili di comunicazione” potrebbe

voler dire che: o non c'è davvero nulla o c'è un’iscrizione per i reati più gravi. Questo strumento non è quindi

particolarmente efficace.

Questo è uno strumento di cui si può valere con una certa efficacia chi è munito di attento e diligente

difensore che magari si può muovere bene, ma non è uno strumento a cui di per sé si possono affidare le

sorti della conoscibilità tempestiva, seppur nel bilanciamento con le esigenze investigative dei procedimenti

a proprio carico. Vedremo per altro che questo strumento si coordinerà e dovrà poi essere letto nell'ambito

di un sistema, unitamente agli altri meccanismi informativi, a partire dall'informazione di garanzia che invece

sono meccanismi d'ufficio, cioè rimessi all'iniziativa dell'autorità procedente in fase investigativa del Pubblico

Ministero. Con questo chiudo sul registro delle notizie di reato e passiamo al merito delle indagini preliminari.

Indagini preliminari

Faremo, quanto ai vari atti di indagine, una carrellata un po’ più veloce, insistendo su alcuni profili dell'attività

investigativa e su alcuni in particolare atti di indagine, laddove recupereremo il discorso sui mezzi di ricerca

della prova che avevamo momentaneamente accantonato. Sul piano generale i soggetti che operano nelle

indagini preliminari sono essenzialmente il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria (il primo che dirige le

indagini preliminari ai sensi dell'art. 327, la seconda con i vari tipi di attività investigativa secondo le

classificazioni che si possono ricavare dal codice).

La polizia giudiziaria nelle indagini preliminari

Il libro V dedicato alle indagini preliminari si occupa innanzitutto di quest’ultima, perché è proprio la polizia

giudiziaria che più frequentemente acquisisce per prima la notizia di reato che poi dovrà trasmettere al PM.

Quindi è la polizia giudiziaria il primo soggetto che di solito inizia le attività investigative e il codice negli artt.

347 ss. si occupa proprio dell'attività iniziativa della polizia giudiziaria.

Possiamo infatti fare una classificazione in riferimento alle attività di polizia giudiziaria: prendendo a criterio

il rapporto tra polizia giudiziaria e PM, possiamo distinguere, nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria,

un'attività c.d. “di iniziativa” della polizia giudiziaria, un'attività c.d. “guidata” della polizia giudiziaria

(guidata evidentemente dal pubblico ministero) e un'attività, meglio una serie di atti delegati dal pubblico

ministero alla polizia giudiziaria. Quindi attività di iniziativa, attività guidata e singoli atti di indagine delegati

dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria.

• Parliamo di attività di iniziativa innanzitutto fino a quando il pubblico ministero non ha ancora

assunto la direzione delle indagini, cosa che può succedere con tempistiche diverse a norma

dell'art. 347, la polizia giudiziaria può compiere una serie di attività, poi ci soffermeremo su alcuni

degli atti tipici, cioè specificamente disciplinati dalla legge, che in questo ambito si possono

collocare di propria iniziativa. Diversamente dal disegno originario del legislatore del 1988 la

polizia giudiziaria conserva margini di iniziativa anche dopo che il pubblico ministero ha assunto

la direzione delle indagini. Lo capiamo, testualmente, andando a leggere sia l'art. 327 (che ci dice

che il PM dispone le indagini, dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la

comunicazione notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo la

disciplina degli articoli successivi) sia l'art. 348 (norma quadro in ordine alle attività di polizia

giudiziaria il co.3 dell'art. 348 ci dice che, dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia

giudiziaria compie gli atti ad essa delegati, esegue la direttiva del PM e inoltre svolge di propria

iniziativa, purché informando il PM, le altre attività di indagine che via via si rendano necessarie).

Quindi la polizia giudiziaria non perde i suoi margini di iniziativa, pur dovendo ovviamente tenere

conto del fatto che il PM abbia assunto la direzione delle indagini con la comunicazione della

notizia di reato.

• Cosa intendiamo invece per attività guidata? Qui si dà per presupposto che il pubblico ministero

abbia assunto la direzione delle indagini preliminari, quindi che la polizia abbia già provveduto

(se è stata la prima a ricevere la notizia di reato) alla comunicazione di cui all'articolo 347. Per

attività guidata intendiamo quindi quella attività di cui il pubblico ministero, attraverso direttive,

indica gli obiettivi investigativi, delle vie investigative, ma lasciando poi alla polizia giudiziaria la

libertà di decidere quale singole attività di indagine compiere per realizzare tali obiettivi. Quindi

c'è già il controllo stretto del pubblico ministero attraverso una serie di direttive che pongono

degli obiettivi investigativi, individuano delle linee investigative, ma la polizia giudiziaria, in questi

ambiti, è libera di scegliere gli strumenti a partire dai singoli atti di indagine che reputa più

opportuni, ovviamente dovendo poi sempre tenere informato il Pubblico Ministero e nell'ambito

evidentemente di questa libertà, sotto il profilo degli strumenti, dovendo sempre tenere

presente il non poter travalicare l'obiettivo che la direttiva del PM ha dato.

• Cosa intendiamo invece per attività delegata? Anche qui il riferimento generale è all'art. 348 co.

3 che va poi collegato con l'art. 370. Dal momento in cui assume la direzione delle indagini

preliminari, il pubblico ministero compie direttamente atti di indagine oppure può delegare uno

o più atti di indagine alla polizia giudiziaria. In questo caso la polizia giudiziaria è di fatto la longa

manus del PM, cioè l'atto di indagine resta atto del PM seppure svolto per delega dalla polizia

giudiziaria. I margini di delegabilità sono abbastanza ampi, ma comunque la polizia giudiziaria

incontra dei limiti: ci sono atti che la polizia non può svolgere anche per via delegata e ci sono

atti che invece la polizia può svolgere su delega del pubblico ministero, ma con delle limitazioni

particolari. Per vedere subito un esempio, se leggiamo l'art. 370 co.1, dice che il pubblico

ministero può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e atti

specificamente delegati ivi compresi interrogatori e confronti a cui partecipi l’indagato, ma con

qualche limite perché deve trattarsi di un indagato in stato di libertà (se si tratta di un indagato

sottoposto a misura restrittiva della libertà personale l'interrogatorio può essere svolto solo dal

Pubblico Ministero con l'assistenza necessaria del difensore, mentre se l’interrogatorio fosse

svolto dal Pubblico Ministero, il difensore avrebbe certamente diritto, ma non l'obbligo di

assistere). Quindi l'atto delegato è come se fosse un atto del pubblico ministero, ma non tutto è

delegabile alla polizia giudiziaria e talvolta, seppur si tratti di atti delegabili, se svolti dalla polizia

giudiziaria incorrono in limitazioni o in modalità esecutive particolari.

Altra classificazione che si può fare a proposito delle attività investigative della polizia giudiziaria è quella che

contrappone un'attività c.d. generica o informale ad un'attività specifica, formale, tipica o meglio, singoli atti

tipici di indagine preliminare di cui il codice detta il modello legale, la specifica disciplina.

• Ad un’attività generica, individuata per obiettivi, si riferisce l’art. 348 co. 2 lettere A e B laddove ci

dice che la polizia giudiziaria compie, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali che già conosciamo

dall'art. 55, ogni attività utile alla ricerca delle cose, tracce pertinenti al reato e alla conservazione di

esse e dello stato dei luoghi, quindi tutte le attività utili alla ricerca di elementi probatori di tipo reale.

Invece la lettera B, tutte le attività utili alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze

rilevanti per la ricostruzione dei fatti, quindi tutte le attività utili all’individuazione di fonti di prova di

natura personale.

• Atti invece specifici di indagine della polizia giudiziaria sono quelli a cui si riferisce la lettera C

dell'articolo 348: nell'ambito di questa sua attività la polizia giudiziaria procede al compimento degli

atti indicati negli articoli seguenti dove troviamo una serie di atti tipici di indagine della polizia

giudiziaria. Anche qui vedremo con dei margini e dei limiti quando si tratti appunto di attività di

iniziativa. La polizia giudiziaria ha un certo margine di manovra anche con attività di tipo atipico:

possiamo anche riscontrare una corrispondenza tra l'attività atipica di indagine e la presenza nel

nostro ordinamento di un principio di ammissibilità di prove atipiche dell'articolo 189, anche se

qualche problema c'è perché l'articolo 189, costruito pensando alla prova acquisita dal

contraddittorio dibattimentale, in fase di indagini alcune delle previsioni di questo articolo non si

possono evidentemente applicare, ma sono parecchie le attività tipiche di indagine che la polizia

giudiziaria compie se pure con il limite che può arrivare dalla disciplina costituzionale degli atti

restrittivi della libertà. Ovviamente tali atti non potranno essere svolti al di fuori dei casi e modi

previsti dalla legge in quanto atti che implichino l'esercizio dei poteri coercitivi o comunque vadano

a limitare le libertà della persona, del domicilio, della libertà e segretezza delle comunicazioni: qui

non potremmo utilizzare canali atipici in quanto è la Costituzione a dire quali attività restrittive di

queste libertà non possono avvenire al di fuori dei casi e modi previsti dalla legge. Per farvi un

esempio di attività atipica della polizia giudiziaria è la c.d. attività di OCP (osservazione, controllo e

pedinamento) che consiste nell’andare a seguire, controllare e vedere cosa fanno determinati

soggetti che potrebbero rivestire un interesse ai fini investigativi. Poi nell'ambito di queste attività si

sono inserite si stanno le varie diavolerie tecnologiche per cui adesso le attività di pedinamento son

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mirimella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Lavarini Barbara.