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La prova

Prova —> strumento attraverso il quale si dimostra un fatto. In una seconda accezione la prova a livello istruttorio riguarda il grado di accertamento che di quel fatto si acquisisce attraverso il mezzo/strumento (ossia la prima accezione di prova). Il termine è identico ma le sfumature sono significativamente diverse.

Di regola la prova consiste in una dichiarazione, solitamente di scienza. Si può trattare di una dichiarazione di una parte del processo oppure di una dichiarazione di un terzo. Se pensiamo alla dichiarazione della parte ci vengono in mente i mezzi istruttori come la confessione o il giuramento. Di regola questi mezzi sono resi dalla parte nel corso del processo, come è sempre vero per il giuramento, ma non sempre vero per la confessione (infatti ci sono casi in cui può essere resa indipendentemente dalla pendenza di un processo. Per essere ammessa, alla confessione deve seguire —> la parte che rende confessione stragiudiziale deve diventare parte del processo).

Dichiarazione del terzo

La dichiarazione del terzo allude alla testimonianza e anche in questo caso può avere natura stragiudiziale (testimonianza scritta—> applicazione pratica molto modesta, consiste nell’acquisire la testimonianza al di fuori di un processo pendente —> la dichiarazione di un terzo di fatti rilevanti).

Seconda accezione di prova

Se pensiamo invece alla seconda accezione di prova e se approfondiamo il concetto di prova come grado di conoscenza o accertamento del fatto, emerge una constatazione diversa e che attiene al convincimento del giudice. La prova deve assicurare la conoscenza di un fatto in capo al giudice. Provare un fatto significa convincere il giudice che quel fatto si è verificato o si è verificato in un determinato modo.

Convincere il giudice

Come si convince il giudice su un fatto? Qui l’ordinamento ci dice qualcosa —> art. 116, 1 co. c.p.c. —> laddove si fa riferimento alla regola del prudente apprezzamento. Prudente apprezzamento è una di quelle espressioni che alludono ad una clausola generale —> prudente appr. significa non solo che il giudice deve compiere un giudizio scrupoloso circa la capacità di convincimento delle prove acquisite in giudizio. Una valutazione è prudente quando è il risultato di un equilibrato bilanciamento, ossia è il risultato di un bilanciamento che equilibra due o più mezzi di prova, così confermato dalla giurisprudenza prevalente.

La regola del 116 è infatti ritenuta una regola di valutazione delle c.d. "prove libere" che sono quelle rimesse per definizione all’apprezzamento del giudice, e quindi quelle in cui il giudice opera discrezionalmente la valutazione (es. la testimonianza di un testimone sufficiente per il giudice a ritenere provato un fatto rilevante per la controversia). Il prudente apprezzamento passa per un giudizio di equo apprezzamento tra i risultati probatori dei vari strumenti probatori prodotti in giudizio dalle parti.

Non va dimenticato che la regola del prudente apprezzamento soffre di eccezioni, essendoci nel nostro ordinamento vari mezzi istruttori a cui la legge pre-assegna un valore probatorio, sottraendo questi tipi di prova al prudente apprezzamento del giudice. Queste eccezioni sono riconducibili alla categoria delle prove legali, in cui il risultato probatorio è stabilito dalla legge ed è perciò la legge ad imporre al giudice di considerare il fatto provato tramite quegli strumenti, come accertato.

Prove legali e libere

Quali sono le prove legali? Sono parecchie anche se tutto sommato sono meno quelle frequenti mentre quelle libere sono meno ma più frequenti.

  • Prove libere: testimonianza, prova documentale (comprende anche i documenti informati)
  • Prove legali: giuramento, confessione giudiziale e alcune prove documentali (atto pubblico e la scrittura privata quando ricorrono alcune particolari caratteristiche)

Efficacia probatoria delle prove legali

Sulle prove legali va fatta una premessa —> hanno queste efficacia probatoria limitatamente a determinati presupposti —> es. la scrittura privata assume rilevanza di prova legale se in possesso di requisiti che la legge richiede affinché assuma efficacia legale (es. chi ha firmato). La fondamentale caratteristica delle prove legali è che hanno efficacia di piena prova, ma solo rigorosi limiti stabiliti dalla legge.

Per la confessione quali sono questi limiti? Ha efficacia di prova legale in quanto abbia uno specifico contenuto —> è confessione la dichiarazione con cui la parte attesta la verità di fatti a se sfavorevoli e perciò favorevoli alla controparte. Il limite è quindi dato dalla natura al contempo sfavorevole per il dichiarante e favorevole per la controparte del fatto dichiarato.

Per quel che concerne l’atto pubblico, ovvero il documento redatto da un pubblico ufficiale, in quanto pubblico ufficiale che ha potere certificatorio per legge e che accerta veridicità, ha efficacia di prova legale su ciò che tradizionalmente si definisce l’estrinseco dell’atto pubblico, ovvero due cose —> provenienza dell’atto dal notaio che l’ha redatto e in secondo luogo l’efficacia di prova legale dell’atto pubblico riguarda le dichiarazioni rese o gli accadimenti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale. L’efficacia di prova legale invece non riguarda l’intrinseco dell’atto pubblico cioè il contenuto sostanziale delle dichiarazioni.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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