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La Prova

Prova —> strumento attraverso il quale si dimostra un fatto.

In una seconda accezione la prova a livello istruttorio riguarda il grado di accertamento che di quel fatto si acquisisce attraverso il mezzo/strumento (ossia la prima accezione di prova).

Il termine è identico ma le sfumature sono significativamente diverse.

Di regola la prova consiste in una dichiarazione, solitamente di scienza.

Si può trattare di una dichiarazione di una parte del processo oppure di una dichiarazione di un terzo.

Se pensiamo alla dichiarazione della parte ci vengono in mente i mezzi istruttori come la confessione o il giuramento. Di regola questi mezzi sono resi dalla parte nel corso del processo, come è sempre vero per il giuramento, ma non sempre vero per la confessione (infatti ci sono casi in cui può essere resa indipendentemente dalla pendenza di un processo. Per essere ammessa, alla confessione deve seguire —> la parte che rende confessione stragiudiziale.

deve diventare parte del processo).

La dichiarazione del terzo allude alla testimonianza e anche in questo caso può avere natura stragiudiziale (testimonianza scritta -> applicazione pratica molto modesta, consiste nell'acquisire la testimonianza al di fuori di un processo pendente -> la dichiarazione di un terzo di fatti rilevanti).

Se pensiamo invece alla seconda accezione di prova e se approfondiamo il concetto di prova come grado di conoscenza o accertamento del fatto, emerge una constatazione diversa e che attiene al convincimento del giudice. La prova deve assicurare la conoscenza di un fatto in capo al giudice. Provare una fatto significa convincere il giudice che quel fatto si è verificato o si è verificato in un determinato modo.

Come si convince il giudice su un fatto? Qui l'ordinamento ci dice qualcosa -> art. 116, 1 co. c.p.c. -> laddove si fa riferimento alla regola del prudente apprezzamento.

Prudente apprezzamento

è una di quelle espressioni che alludono ad una clausola generale —>prudente appr. significa non solo che il giudice deve compiere un giudizio scrupoloso circa lacapacità di convincimento delle prove acquisite in giudizio. Una valutazione è prudente quando è ilrisultato di un equilibrato bilanciamento, ossia è il risultato di un bilanciamento che equilibra dueo più mezzi di prova, così confermato dalla giurisprudenza prevalente.

La regola del 116 è infatti ritenuta una regola di valutazione delle c.d. "prove libere" che sonoquelle rimesse per definizione all’apprezzamento del giudice, e quindi quelle in cui il giudice operadiscrezionalmente la valutazione (es. la testimonianza di un testimone sufficiente per il giudice aritenere provato un fatto rilevante per la controversia).

Il prudente apprezzamento passa per un giudizio di equo apprezzamento tra i risultati probatoridei vari strumenti probatori prodotti

in giudizio dalle parti. Non va dimenticato che la regola del prudente apprezzamento soffre di eccezioni, essendoci nel nostro ordinamento vari mezzi istruttori a cui la legge pre-assegna un valore probatorio, sottraendo questi tipi di prova al prudente apprezzamento del giudice. Queste eccezioni sono riconducibili alla categoria delle prove legali, in cui il risultato probatorio è stabilito dalla legge ed è perciò la legge ad imporre al giudice di considerare il fatto provato tramite quegli strumenti, come accertato. Quali sono le prove legali? Sono parecchie anche se tutto sommato sono meno quelle frequenti mentre quelle libere sono meno ma più frequenti. Prove Libere: - testimonianza - prova documentale (comprende anche i documenti informati) Prove legali: - giuramento - confessione giudiziale - alcune prove documentali (atto pubblico e la scrittura privata quando ricorrono alcune particolari caratteristiche). Sulle prove legali va fatta una premessa.

—> hanno queste efficacia probatoria limitatamente adeterminati presupposti —> es. la scrittura privata assume rilevanza di prova legale se in possessodi requisiti che la legge richiede affinché assuma efficacia legale (es. chi ha firmato).

La fondamentale caratteristica delle prove legali è che hanno efficacia di piena prova, ma solorigorosi limiti stabiliti dalla legge.

Per la confessione quali sono questi limiti?Ha efficacia di prova legale in quanto abbia uno specifico contenuto —> è confessione ladichiarazione con cui la parte attesta la verità di fatti a se sfavorevoli e perciò favorevoli allacontroparte. Il limite è quindi dato dalla natura al contempo sfavorevole per il dichiarante efavorevole per la controparte del fatto dichiarato.

Per quel che concerne l’atto pubblico, ovvero il documento redatto da un pubblico ufficiale, inquanto pubblico ufficiale che ha potere certificatorio per legge e che accerta veridicità.

ha efficacia di prova legale su ciò che tradizionalmente si definisce l'estrinseco dell'atto pubblico, ovvero due cose —> provenienza dell'atto dal notaio che l'ha redatto e in secondo luogo l'efficacia di prova legale dell'atto pubblico riguarda le dichiarazioni rese o gli accadimenti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.

L'efficacia di prova legale invece non riguarda l'intrinseco dell'atto pubblico cioè il contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale. (es. contratto compravendita —>l'efficacia riguarda la dichiarazione con cui la parte venditrice manifesta la volontà di vendere e quella acquirente quella di comprare—> non si può mettere in discussione il consenso ma questo non consente di dare efficacia legale).

Maggiori problematiche per l'efficacia legale della scrittura privata —> il discorso attiene ai meccanismi

necessari per attribuire efficacia legale alla scrittura privata: Si tratta di 3 meccanismi distinti che operano tanto nel piano del processo quanto fuori: 1° meccanismo -> riconoscimento sottoscrizione scrittura privata del soggetto contro cui voglio far valere il mio diritto. In questi casi si verifica efficacia legale se il soggetto nei cui confronti va fatta valere la RICONOSCE. Il punto riguarda il riconoscimento tacito o implicito ossia il caso in cui il riconoscimento della scrittura privata nasce da un comportamento concludente nonostante l'assenza di una formale dichiarazione espressa di riconoscimento. Nel processo il riconoscimento tacito si integra con l'inerzia nel disconoscere la scrittura privata. È una sorta di silenzio-assenso che come tutte le ipotesi di silenzio assenso presuppone un obbligo legale che impone di parlare, poiché in caso contrario, non può desumersi una sorta di valenza di accettazione al silenzio. E nel processo

dove sta l'obbligo di parlare? Nel termine perentorio entro il quale il disconoscimento deve essere fatto. Di regola combacia o con il primo atto o nella prima udienza in cui la scrittura è stata fatta valere nei confronti della parte. Setermine decorre, vale riconoscimento della scrittura privata. Valgono sia in caso tacito che espresso ad attribuire efficacia di prova legale alla dichiarazione.

2° meccanismo -> attiene alla c.d. autenticazione della scrittura e in questo caso, accade che la sottoscrizione è autentica da un pubblico ufficiale o da un notaio, e questo non significa che siamo di fronte ad un atto pubblico in quanto l'atto è redatto dalle parti e non dal notaio che invece vede davanti a se solo la fase della sottoscrizione e attesta che le parti che sottoscrivono sono effettivamente quelle.

3° meccanismo -> segue ad un vero e proprio giudizio cognitorio -> c.d. giudizio di verifica -> in questo caso

c'è diversità rispetto alle due precedenti ipotesi in quanto manca l'autenticazione del pubblico ufficiale e perché c'è espresso disconoscimento della prova della parte contro cui è stata fatta valere = la parte disconosce alla prima udienza o al primo atto successivo e dichiara che la sottoscrizione non è sua. La parte che ha prodotto la scrittura può instaurare il giudizio di verificazione che ha come obiettivo l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione. L'efficacia quindi dipende dall'esito della sentenza con cui il giudice dirà se la sottoscrizione (molto probabilmente in seguito a perizia) è autentica o no. Si tratta di un vero e proprio processo cognitorio instaurato con la domanda di verificazione, anche se è insolito in quanto non vede una situazione giuridica soggettiva lesa, poiché ha ad oggetto solo l'autenticità della sottoscrizione.

sottoscrizione. Che cosa si prova? I fatti, ma quali? Sono fatti anzitutto che stanno alla base del diritto fatto valere. Si parla di fattispecie giuridica ossia la norma che collega un diritto soggettivo al verificarsi di uno o più fatti storici concreti, di modo che il diritto soggettivo ovvero la pretesa sostanziale sia sempre una conseguenza, ossia un effetto giuridico imposto dalla legge al verificarsi di alcuni tipi di fatto che sono anch'essi previsti dalla norma. Sono fatti non sono solo costitutivi ma anche ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi. L'assenza di questi ultimi tre, compatibilmente con quelli costitutivi, dimostra l'esistenza del diritto soggettivo. Quindi quando si parla di diritto soggettivo vuol dire che vi sono i fatti Costitutivi e si escludono altri fatti che possono escluderlo (i tre sopra citati). Quindi il convenuto non ha controbattuto con atti estintivi, modificati o impeditivi che sarebbero il risultato della difesa di una parte.

convenuta. Ma non sono solo questi i fatti sono oggetto di prova, in quanto quelli esposti sono quelli che vanno forniti direttamente tramite una prova diretta che consenta di acquisire certezza circa l'esistenza di quel fatto.

E gli altri fatti? Sono fatti connessi con quelli costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi. Si tratta cioè di fatti che la giurisprudenza definisce secondari e che consentono attraverso un "ragionamento presuntivo" (deduttivo) di ricavare l'esistenza o meno di fatti primari. In questi casi si parla di prova "indiretta" in quanto circostanze di fatto connesse ma che non determinano direttamente l'insorgenza o meno del diritto (esempio tipico prova deduttiva -> alibi).

Il contesto che potremmo definire l'ambito di rilevanza oggettiva della prova è molto più ampio. Anche le presunzioni semplici o relative sono un mezzo istruttorio a cui normalmente i giudici civili ricorrono per risolvere le controversie.

La presunzione semplice consente al giudice di ricavare una certa conclusione logica dall'accertamento di un fatto sec
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francesco946 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Gaboardi Marcello.